CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Civile per i Minorenni
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
dott. Maddalena Mirandi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 337/2025 promosso da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Ninfa Renzini del Foro di Rimini
APPELLANTE
Dott. CP_1 in qualità di Tutore dei minori nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il28.05.2013 e nato a [...] il Persona_2 Controparte_2
22.05.2016 con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA
Avente ad oggetto: impugnazione ex art. 17 L. 184/83 avverso la sentenza n. 63/25, che ha dichiarato in non luogo a provvedere sullo stato di abbandono dei minori ovvero la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. sui quattro figli minori, emessa dal Tribunale per i Minorenni Parte_1 pagina 1 di 7 dell'Emilia Romagna in Bologna del 20.02.2025, depositata il 25.03.2025 e notificata il 28.03.2025 –
RG 60000027/2022 Min. – 2547/25 Cron.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Nel merito,
Accertare e dichiarare che non sussistono le condizioni per la decadenza della responsabilità genitoriale del padre e dunque modificare il provvedimento impugnato e revocare la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale disposta nei confronti del sig. su tutti i quattro Pt_1 figli o quanto meno sui due maggiori;
che non sussistano le condizioni ex art. 44 lett. d) Legge.
n.184/1983; riprendere ed intensificare i colloqui padre e assistenti sociali/servizi sociali per una proficua e compiuta valutazione della capacità genitoriale del sig. nonché con l'attuale Pt_1 famiglia affidataria ed autorizzarlo ad intrattenere incontri con i figli minori anche sotto la supervisione dei servizi, nonché assumere ogni provvedimento che riterrà più opportuno nell'esclusivo interesse del minore. A tal fine si chiede che vengano disposti, ripresi e proseguiti gli accertamenti più opportuni a sostegno della genitorialità del padre e del riavvicinamento, ciò nel supremo interesse dei minori. Con vittoria di spese come per Legge.
In via istruttoria,
- si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado del Tribunale per i Minorenni per l'Emilia
Romagna in Bologna – R.G. 60000027/2022 2547/25 Cron. Pt_2
- si richiamano gli atti di parte nel fascicolo di primo grado ovvero le produzione documentali prodotte da intendersi integralmente ivi riportate e trascritte e nuovamente depositata in questa sede;
- si domanda l'audizione del sig. dei figli e CP_3 Per_1 Per_3
- si chiede che venga disposta CTU o qualsivoglia tipo di accertamento ritenuto opportuno affinché possa essere accertata la capacità genitoriale e la relativa idoneità ed adeguatezza del sig. Pt_1 nel rapporto padre e figli nonché acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali (anche alla luce degli incontri successivi al deposito della relazione in atti) preposti alla regolamentazione degli incontri, per i motivi esplicati in narrativa”.
Per il Procuratore Generale: “Chiedo il rigetto dell'appello”
OSSERVA
pagina 2 di 7 Con decreto definitivo n. 2243/2020, del 16.07.2020, il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia Romagna dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale madre dei minori nato CP_4 Persona_4
a Cesena il 03.05.2007 (oggi di anni 18), nato a [...] il [...] Persona_1
(oggi di anni 15), , nato a [...] il [...] (oggi di anni 12) e , Persona_2 Controparte_2 nato a [...] il [...] (oggi di anni 9). Con lo stesso provvedimento il Tribunale di Bologna affidava i minori al Servizio Sociale territorialmente competente con limitazione della responsabilità genitoriale del padre e nominava l'Avv. curatore speciale fino al Parte_1 CP_5
21.07.2022. In seguito alla segnalazione del curatore speciale datata 18.06.2022, il PM proponeva ricorso finalizzato ad accertare l'eventuale stato di abbandono dei minori ai sensi degli artt. 8 e ss L.
184/1993 e, conseguentemente, a dichiararne l'adottabilità.
Con sentenza n. 65/2025 del 20 febbraio 2025, pubblicata il 25 marzo 2025, il Tribunale dei Minorenni dichiarava il non luogo a provvedere sullo stato di abbandono dei minori;
tuttavia, seppure il comportamento del padre non configuri una condotta abbandonica, il Giudice di primo grado riteneva costituisse ”una grave violazione dei doveri genitoriali” tale da arrecare un “pregiudizio per i minori”
e “giustificare la pronuncia della decadenza di dalla responsabilità genitoriale”. Parte_1
Invero, “il padre ha manifestato gravi fragilità personali e genitoriali nel lungo periodo di osservazione e monitoraggio. L'uomo infatti, oltre ad avere esposto i minori a grave violenza domestica e ad avere commesso reati per i quali è rimasto per lungo tempo in detenzione, non ha recuperato le sue fragilità e carenze genitoriali in tempi compatibili con i bisogni dei minori, non ha saputo comprendere le esigenze specifiche dei due fratelli maggiori conviventi con lui, ha rifiutato ed ostacolato qualsiasi intervento di sostegno in loro favore;
analogamente non è riuscito a costruire un legame significativo affettivo con i due fratelli minori e non ha affatto provato di aver realizzato le condizioni di stabilità lavorative, economiche ed abitative e personali, tali da consentirli di creare un ambiente familiare non precario ed esente da conflittualità”. Il Collegio, dunque, ha formulato una prognosi negativa sul recupero delle capacità genitoriali del padre in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica. Per queste ragioni il Tribunale per i
Minorenni, preso atto del decesso della madre (già dichiarata decaduta) avvenuto il 15.06.2024, disponeva, quali misure a tutela del superiore interesse della prole, la decadenza della responsabilità genitoriale di sui quattro figli, la nomina di un tutore provvisorio, l'autorizzazione Parte_1 alla collocazione comunitaria di qualora il padre non collabori o i progetti in ambito Per_3 Per_1
Per_ domiciliare falliscano, il mantenimento dell'attuale collocazione in famiglia di e nella CP_2 forma dell'affido familiare a scopo adottivo, con regolamentazione in forma vigilata e protetta secondo Per_ i tempi e modi stabiliti dal servizi sociale i rapporti tra i quattro minori e tra e ed il padre. CP_2
pagina 3 di 7 impugnava in questa sede la sentenza chiedendo la revoca della pronuncia di Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione gli aspetti positivi relativi al rapporto padre-figli e, di conseguenza, avrebbe errato nel ritenere gravi le carenze genitoriali del sig. e a disporre la decadenza della responsabilità Pt_1 genitoriale, omettendo di attribuire rilievo alla circostanza che il padre sarebbe l'unico genitore rimasto ai minori. Il sig. ssumeva di essere stato sempre presente per i figli anche durante il periodo Pt_1 di detenzione e di aver sempre manifestato la volontà di volersi ricongiungere a loro.
Si costituiva in giudizio , tutore dei minori (nato a CP_1 Persona_1
Cesena il 04.12.2009), (nato a [...] il [...]) e Persona_2 Controparte_2
(nato a [...] il [...]), il quale si opponeva all'accoglimento del reclamo.
I Servizi sociali competenti territorialmente, nella relazione del 10.9.2025, segnalavano che la situazione era sostanzialmente rimasta invariata rispetto all'ultima relazione inviata al Tribunale per i
Minorenni. continua ad avere un atteggiamento di scarsa collaborazione con i Parte_1
Servizi ai quali non chiede spontaneamente aggiornamenti dei figli. La collaborazione del padre si rivela scarsa anche rispetto all'organizzazione degli incontri: sono i Servizi a cercarlo per concordare gli appuntamenti che è solito confermare o annullare con scarso preavviso. Dall'indagine condotta dai
Servizi è emerso che il padre ha accolto in casa e oggi maggiorenne) mostrando una Per_1 Per_3 scarsa consapevolezza dell'impegno che avrebbe comportato, svolgendo il proprio ruolo genitoriale ed educativo con difficoltà e cercando di colmare le proprie lacune con un supporto di natura materiale;
invero, “dalle informazioni raccolte risulta che il padre è poco presente e spesso i due ragazzi sono soli, non hanno un punto di riferimento e non sembra abbiano una routine quotidiana stabile”. Per_ I due fratelli più piccoli e , invece, dal 2018 vivono presso una famiglia affidataria e sono CP_2 ben inseriti nel contesto sociale e scolastico. Infatti, pur permanendo delle criticità e fragilità dovute alla paura dell'abbandono e alla mancata elaborazione del lutto dovuto alla improvvisa perdita della Per_ madre, e hanno instaurato con l'affidataria un legame profondo e solido: ella è ormai il CP_2 loro punto di riferimento, in quanto unica figura adulta presente in maniera stabile nella loro vita. Di Per_ contro, il rapporto fra il padre ed i due figli e risulta ancora poco consolidato, anche a CP_2 causa della scarsa collaborazione di nell'organizzazione degli incontri che erano Parte_1 stati interrotti dal mese di marzo 2024 a novembre 2024 per la sua mancata disponibilità.
Inoltre, il padre è attualmente disoccupato poiché a causa della sua presenza irregolare sul territorio nazionale ha difficoltà a concludere un contratto lavorativo e si mantiene con dei lavori occasionali.
pagina 4 di 7 In conclusione, i Servizi sociali ritengono opportuno “proseguire con il progetto già delineato, il quale Per_ prevede il mantenimento di e presso l'attuale famiglia affidataria con cui vivono da CP_2 tempo ed hanno instaurato un forte legame affettivo, accompagnando l'affidataria ad un eventuale percorso di adozione in casi particolari, al fine di preservare il mantenimento dei rapporti con il padre. Mentre per si ritiene al momento opportuno mantenere l'attuale collocazione Per_1 presso il padre, effettuare un monitoraggio più intenso ed individuare un luogo aggregativo e socializzante per il periodo estivo, al fine di evitare che lo stesso trascorra tutta la giornata da solo fuori casa. Anche per il periodo scolastico si ritiene necessario individuare un contesto in cui il minore possa essere aiutato e sostenuto nello studio, considerato che il padre non riesce a provvedervi;
lasciando aperta la possibilità di una sua collocazione in comunità residenziale qualora la situazione del minore dovesse cambiare”.
La Corte si è riservata la decisione all'udienza del 26/09/2025.
Il Procuratore Generale, alla predetta udienza, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
*************
Oggetto del presente giudizio è la pronuncia definitiva di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre assunta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con la sentenza n. 63/25, Parte_1 emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna di Bologna del 20.02.2025, posto che è stato dichiarato il non luogo a provvedere sullo stato di abbandono dei minori.
Si aggiunge, inoltre, che in data 3.05.2025 è divenuto maggiorenne, e che, pertanto, Persona_4
l' Giudice del Tribunale di Rimini in data 08.05.2025, disponeva la chiusura del CP_6 CP_7 procedimento di tutela n. 674/2018 R.G.V. aperto in suo favore.
In via generale, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. Per altro verso, è un provvedimento adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il Giudice di merito esprimere “una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte del genitore, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass.
Ord. n. 12237 del 09/05/2023). pagina 5 di 7 In questo caso, ciò che emerge nel rapporto tra il reclamante e i figli è l'incapacità del padre di costituire un affidabile punto di riferimento: in primo luogo si rileva che l'odierno appellante, durante il matrimonio con , madre dei minori (deceduta in circostanze tragiche), ha esposto i figli a Persona_5 gravi episodi di violenza e maltrattamenti ai danni della moglie, in conseguenza dei quali ha scontato pena detentiva dal 2016 sino all'ottobre 2019; nel frattempo i minori erano rimasti soli con la madre, che, tuttavia, in data 27.05.2017, li ha abbandonati presso i locali della Questura di Rimini;
a questo punto tutti e quattro i fratelli erano stati inizialmente collocati insieme in una struttura di accoglienza e nel dicembre 2018 i più piccoli e sono stati collocati presso l'attuale famiglia affidataria, Per_2 CP_2 mentre e sono rimasti presso la medesima struttura sino al mese di settembre Per_3 Persona_1
2023 ( e di giugno 2024 ( ora magiorenne), quando entrambi sono andati a vivere Per_1 Per_3 con il padre per loro scelta.
A tale proposito, tuttavia, deve essere sottolineato che il Tribunale per i Minorenni, con il decreto definitivo n .2243/2020 del 16.07.2020, mantenendo le rispettive collocazioni dei minori ( e Per_3
Per_ presso la struttura e e presso la famiglia affidataria), aveva incaricato il Per_1 CP_2 servizio sociale affidatario di “valutare la possibilità di un rientro graduale presso il genitore paterno, se rispondente all'interesse dei quattro minori”, disponendo, a tal fine, un periodo di osservazione di due anni, nel rispetto dei tempi di crescita e sviluppo dei minori. Tuttavia, come segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in data 19.06.2022 dal curatore speciale dei minori, nel periodo indicato dal Tribunale, non ha dimostrato affatto di essere in Parte_1 grado di occuparsi dei figli minori, persistendo nello stesso le gravi carenze educative e le inadeguatezze sotto il profilo sociale ed economico già evidenziate in precedenza.
Analoghe considerazioni hanno espresso i servizi sociali nella relazione del 10.9.25 (“La situazione dei minori è rimasta stabile e invariata rispetto all'ultima relazione inviata al Tribunale per i
Minorenni”): in particolare vive con il padre da settembre 2023 a seguito del suo Per_1 allontanamento volontario dalla Comunità Educativa residenziale “Merlara”, presso cui viveva a seguito della richiesta di dimissione avanzata dalla comunità stessa per il comportamento ed atteggiamento assunto dal ragazzo all'interno della struttura anche nei confronti degli educatori e le stesse difficoltà sono emerse nel contesto scolastico (“Dal punto di vista didattico il minore si applica in maniera incostante e minima, presenta un atteggiamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni provocatorio, non rispettoso delle regole, a tratti ingestibile”: cfr. rel. 11.9.25).
D'altro canto, valutando le doglianze relative al mancato approfondimento istruttorio, sottolinea la
Corte che il Tribunale per i Minorenni ha fondato la decisione impugnata all'esito di cinque udienze pagina 6 di 7 istruttorie in cui sono stati sentiti, per due volte ciascuno, il padre dei minori, i figli Per_3 Per_1
Per_
i genitori affidatari di e , il Servizio affidatario e il
[...] CP_2 Per_6
Dunque, non appare possibile formulare una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali di
Parte_1
In tale situazione, tenuto conto del preminente interesse dei minori, ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.
A tale rigetto consegue la condanna di al pagamento delle spese di lite del Parte_1 curatore e per esso -ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello in favore dell'Erario, Pt_3 liquidate in € 3.480 (per le fasi studio, introduttiva e decisionale), oltre spese generali e accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in € Parte_1
3.480, oltre spese generali e accessori.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Civile per i Minorenni
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
dott. Maddalena Mirandi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 337/2025 promosso da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Ninfa Renzini del Foro di Rimini
APPELLANTE
Dott. CP_1 in qualità di Tutore dei minori nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il28.05.2013 e nato a [...] il Persona_2 Controparte_2
22.05.2016 con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA
Avente ad oggetto: impugnazione ex art. 17 L. 184/83 avverso la sentenza n. 63/25, che ha dichiarato in non luogo a provvedere sullo stato di abbandono dei minori ovvero la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. sui quattro figli minori, emessa dal Tribunale per i Minorenni Parte_1 pagina 1 di 7 dell'Emilia Romagna in Bologna del 20.02.2025, depositata il 25.03.2025 e notificata il 28.03.2025 –
RG 60000027/2022 Min. – 2547/25 Cron.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Nel merito,
Accertare e dichiarare che non sussistono le condizioni per la decadenza della responsabilità genitoriale del padre e dunque modificare il provvedimento impugnato e revocare la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale disposta nei confronti del sig. su tutti i quattro Pt_1 figli o quanto meno sui due maggiori;
che non sussistano le condizioni ex art. 44 lett. d) Legge.
n.184/1983; riprendere ed intensificare i colloqui padre e assistenti sociali/servizi sociali per una proficua e compiuta valutazione della capacità genitoriale del sig. nonché con l'attuale Pt_1 famiglia affidataria ed autorizzarlo ad intrattenere incontri con i figli minori anche sotto la supervisione dei servizi, nonché assumere ogni provvedimento che riterrà più opportuno nell'esclusivo interesse del minore. A tal fine si chiede che vengano disposti, ripresi e proseguiti gli accertamenti più opportuni a sostegno della genitorialità del padre e del riavvicinamento, ciò nel supremo interesse dei minori. Con vittoria di spese come per Legge.
In via istruttoria,
- si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado del Tribunale per i Minorenni per l'Emilia
Romagna in Bologna – R.G. 60000027/2022 2547/25 Cron. Pt_2
- si richiamano gli atti di parte nel fascicolo di primo grado ovvero le produzione documentali prodotte da intendersi integralmente ivi riportate e trascritte e nuovamente depositata in questa sede;
- si domanda l'audizione del sig. dei figli e CP_3 Per_1 Per_3
- si chiede che venga disposta CTU o qualsivoglia tipo di accertamento ritenuto opportuno affinché possa essere accertata la capacità genitoriale e la relativa idoneità ed adeguatezza del sig. Pt_1 nel rapporto padre e figli nonché acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali (anche alla luce degli incontri successivi al deposito della relazione in atti) preposti alla regolamentazione degli incontri, per i motivi esplicati in narrativa”.
Per il Procuratore Generale: “Chiedo il rigetto dell'appello”
OSSERVA
pagina 2 di 7 Con decreto definitivo n. 2243/2020, del 16.07.2020, il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia Romagna dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale madre dei minori nato CP_4 Persona_4
a Cesena il 03.05.2007 (oggi di anni 18), nato a [...] il [...] Persona_1
(oggi di anni 15), , nato a [...] il [...] (oggi di anni 12) e , Persona_2 Controparte_2 nato a [...] il [...] (oggi di anni 9). Con lo stesso provvedimento il Tribunale di Bologna affidava i minori al Servizio Sociale territorialmente competente con limitazione della responsabilità genitoriale del padre e nominava l'Avv. curatore speciale fino al Parte_1 CP_5
21.07.2022. In seguito alla segnalazione del curatore speciale datata 18.06.2022, il PM proponeva ricorso finalizzato ad accertare l'eventuale stato di abbandono dei minori ai sensi degli artt. 8 e ss L.
184/1993 e, conseguentemente, a dichiararne l'adottabilità.
Con sentenza n. 65/2025 del 20 febbraio 2025, pubblicata il 25 marzo 2025, il Tribunale dei Minorenni dichiarava il non luogo a provvedere sullo stato di abbandono dei minori;
tuttavia, seppure il comportamento del padre non configuri una condotta abbandonica, il Giudice di primo grado riteneva costituisse ”una grave violazione dei doveri genitoriali” tale da arrecare un “pregiudizio per i minori”
e “giustificare la pronuncia della decadenza di dalla responsabilità genitoriale”. Parte_1
Invero, “il padre ha manifestato gravi fragilità personali e genitoriali nel lungo periodo di osservazione e monitoraggio. L'uomo infatti, oltre ad avere esposto i minori a grave violenza domestica e ad avere commesso reati per i quali è rimasto per lungo tempo in detenzione, non ha recuperato le sue fragilità e carenze genitoriali in tempi compatibili con i bisogni dei minori, non ha saputo comprendere le esigenze specifiche dei due fratelli maggiori conviventi con lui, ha rifiutato ed ostacolato qualsiasi intervento di sostegno in loro favore;
analogamente non è riuscito a costruire un legame significativo affettivo con i due fratelli minori e non ha affatto provato di aver realizzato le condizioni di stabilità lavorative, economiche ed abitative e personali, tali da consentirli di creare un ambiente familiare non precario ed esente da conflittualità”. Il Collegio, dunque, ha formulato una prognosi negativa sul recupero delle capacità genitoriali del padre in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica. Per queste ragioni il Tribunale per i
Minorenni, preso atto del decesso della madre (già dichiarata decaduta) avvenuto il 15.06.2024, disponeva, quali misure a tutela del superiore interesse della prole, la decadenza della responsabilità genitoriale di sui quattro figli, la nomina di un tutore provvisorio, l'autorizzazione Parte_1 alla collocazione comunitaria di qualora il padre non collabori o i progetti in ambito Per_3 Per_1
Per_ domiciliare falliscano, il mantenimento dell'attuale collocazione in famiglia di e nella CP_2 forma dell'affido familiare a scopo adottivo, con regolamentazione in forma vigilata e protetta secondo Per_ i tempi e modi stabiliti dal servizi sociale i rapporti tra i quattro minori e tra e ed il padre. CP_2
pagina 3 di 7 impugnava in questa sede la sentenza chiedendo la revoca della pronuncia di Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione gli aspetti positivi relativi al rapporto padre-figli e, di conseguenza, avrebbe errato nel ritenere gravi le carenze genitoriali del sig. e a disporre la decadenza della responsabilità Pt_1 genitoriale, omettendo di attribuire rilievo alla circostanza che il padre sarebbe l'unico genitore rimasto ai minori. Il sig. ssumeva di essere stato sempre presente per i figli anche durante il periodo Pt_1 di detenzione e di aver sempre manifestato la volontà di volersi ricongiungere a loro.
Si costituiva in giudizio , tutore dei minori (nato a CP_1 Persona_1
Cesena il 04.12.2009), (nato a [...] il [...]) e Persona_2 Controparte_2
(nato a [...] il [...]), il quale si opponeva all'accoglimento del reclamo.
I Servizi sociali competenti territorialmente, nella relazione del 10.9.2025, segnalavano che la situazione era sostanzialmente rimasta invariata rispetto all'ultima relazione inviata al Tribunale per i
Minorenni. continua ad avere un atteggiamento di scarsa collaborazione con i Parte_1
Servizi ai quali non chiede spontaneamente aggiornamenti dei figli. La collaborazione del padre si rivela scarsa anche rispetto all'organizzazione degli incontri: sono i Servizi a cercarlo per concordare gli appuntamenti che è solito confermare o annullare con scarso preavviso. Dall'indagine condotta dai
Servizi è emerso che il padre ha accolto in casa e oggi maggiorenne) mostrando una Per_1 Per_3 scarsa consapevolezza dell'impegno che avrebbe comportato, svolgendo il proprio ruolo genitoriale ed educativo con difficoltà e cercando di colmare le proprie lacune con un supporto di natura materiale;
invero, “dalle informazioni raccolte risulta che il padre è poco presente e spesso i due ragazzi sono soli, non hanno un punto di riferimento e non sembra abbiano una routine quotidiana stabile”. Per_ I due fratelli più piccoli e , invece, dal 2018 vivono presso una famiglia affidataria e sono CP_2 ben inseriti nel contesto sociale e scolastico. Infatti, pur permanendo delle criticità e fragilità dovute alla paura dell'abbandono e alla mancata elaborazione del lutto dovuto alla improvvisa perdita della Per_ madre, e hanno instaurato con l'affidataria un legame profondo e solido: ella è ormai il CP_2 loro punto di riferimento, in quanto unica figura adulta presente in maniera stabile nella loro vita. Di Per_ contro, il rapporto fra il padre ed i due figli e risulta ancora poco consolidato, anche a CP_2 causa della scarsa collaborazione di nell'organizzazione degli incontri che erano Parte_1 stati interrotti dal mese di marzo 2024 a novembre 2024 per la sua mancata disponibilità.
Inoltre, il padre è attualmente disoccupato poiché a causa della sua presenza irregolare sul territorio nazionale ha difficoltà a concludere un contratto lavorativo e si mantiene con dei lavori occasionali.
pagina 4 di 7 In conclusione, i Servizi sociali ritengono opportuno “proseguire con il progetto già delineato, il quale Per_ prevede il mantenimento di e presso l'attuale famiglia affidataria con cui vivono da CP_2 tempo ed hanno instaurato un forte legame affettivo, accompagnando l'affidataria ad un eventuale percorso di adozione in casi particolari, al fine di preservare il mantenimento dei rapporti con il padre. Mentre per si ritiene al momento opportuno mantenere l'attuale collocazione Per_1 presso il padre, effettuare un monitoraggio più intenso ed individuare un luogo aggregativo e socializzante per il periodo estivo, al fine di evitare che lo stesso trascorra tutta la giornata da solo fuori casa. Anche per il periodo scolastico si ritiene necessario individuare un contesto in cui il minore possa essere aiutato e sostenuto nello studio, considerato che il padre non riesce a provvedervi;
lasciando aperta la possibilità di una sua collocazione in comunità residenziale qualora la situazione del minore dovesse cambiare”.
La Corte si è riservata la decisione all'udienza del 26/09/2025.
Il Procuratore Generale, alla predetta udienza, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
*************
Oggetto del presente giudizio è la pronuncia definitiva di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre assunta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con la sentenza n. 63/25, Parte_1 emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna di Bologna del 20.02.2025, posto che è stato dichiarato il non luogo a provvedere sullo stato di abbandono dei minori.
Si aggiunge, inoltre, che in data 3.05.2025 è divenuto maggiorenne, e che, pertanto, Persona_4
l' Giudice del Tribunale di Rimini in data 08.05.2025, disponeva la chiusura del CP_6 CP_7 procedimento di tutela n. 674/2018 R.G.V. aperto in suo favore.
In via generale, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. Per altro verso, è un provvedimento adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il Giudice di merito esprimere “una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte del genitore, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass.
Ord. n. 12237 del 09/05/2023). pagina 5 di 7 In questo caso, ciò che emerge nel rapporto tra il reclamante e i figli è l'incapacità del padre di costituire un affidabile punto di riferimento: in primo luogo si rileva che l'odierno appellante, durante il matrimonio con , madre dei minori (deceduta in circostanze tragiche), ha esposto i figli a Persona_5 gravi episodi di violenza e maltrattamenti ai danni della moglie, in conseguenza dei quali ha scontato pena detentiva dal 2016 sino all'ottobre 2019; nel frattempo i minori erano rimasti soli con la madre, che, tuttavia, in data 27.05.2017, li ha abbandonati presso i locali della Questura di Rimini;
a questo punto tutti e quattro i fratelli erano stati inizialmente collocati insieme in una struttura di accoglienza e nel dicembre 2018 i più piccoli e sono stati collocati presso l'attuale famiglia affidataria, Per_2 CP_2 mentre e sono rimasti presso la medesima struttura sino al mese di settembre Per_3 Persona_1
2023 ( e di giugno 2024 ( ora magiorenne), quando entrambi sono andati a vivere Per_1 Per_3 con il padre per loro scelta.
A tale proposito, tuttavia, deve essere sottolineato che il Tribunale per i Minorenni, con il decreto definitivo n .2243/2020 del 16.07.2020, mantenendo le rispettive collocazioni dei minori ( e Per_3
Per_ presso la struttura e e presso la famiglia affidataria), aveva incaricato il Per_1 CP_2 servizio sociale affidatario di “valutare la possibilità di un rientro graduale presso il genitore paterno, se rispondente all'interesse dei quattro minori”, disponendo, a tal fine, un periodo di osservazione di due anni, nel rispetto dei tempi di crescita e sviluppo dei minori. Tuttavia, come segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in data 19.06.2022 dal curatore speciale dei minori, nel periodo indicato dal Tribunale, non ha dimostrato affatto di essere in Parte_1 grado di occuparsi dei figli minori, persistendo nello stesso le gravi carenze educative e le inadeguatezze sotto il profilo sociale ed economico già evidenziate in precedenza.
Analoghe considerazioni hanno espresso i servizi sociali nella relazione del 10.9.25 (“La situazione dei minori è rimasta stabile e invariata rispetto all'ultima relazione inviata al Tribunale per i
Minorenni”): in particolare vive con il padre da settembre 2023 a seguito del suo Per_1 allontanamento volontario dalla Comunità Educativa residenziale “Merlara”, presso cui viveva a seguito della richiesta di dimissione avanzata dalla comunità stessa per il comportamento ed atteggiamento assunto dal ragazzo all'interno della struttura anche nei confronti degli educatori e le stesse difficoltà sono emerse nel contesto scolastico (“Dal punto di vista didattico il minore si applica in maniera incostante e minima, presenta un atteggiamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni provocatorio, non rispettoso delle regole, a tratti ingestibile”: cfr. rel. 11.9.25).
D'altro canto, valutando le doglianze relative al mancato approfondimento istruttorio, sottolinea la
Corte che il Tribunale per i Minorenni ha fondato la decisione impugnata all'esito di cinque udienze pagina 6 di 7 istruttorie in cui sono stati sentiti, per due volte ciascuno, il padre dei minori, i figli Per_3 Per_1
Per_
i genitori affidatari di e , il Servizio affidatario e il
[...] CP_2 Per_6
Dunque, non appare possibile formulare una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali di
Parte_1
In tale situazione, tenuto conto del preminente interesse dei minori, ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.
A tale rigetto consegue la condanna di al pagamento delle spese di lite del Parte_1 curatore e per esso -ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello in favore dell'Erario, Pt_3 liquidate in € 3.480 (per le fasi studio, introduttiva e decisionale), oltre spese generali e accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in € Parte_1
3.480, oltre spese generali e accessori.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 7 di 7