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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 926/2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Eleonora Russo
-Ricorrente-
Contro
Il Pubblico Ministero Civile presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Siracusa
Resistente ex lege
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“1. in via preliminare, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Pt_1
, al riconoscimento dell'identità di genere maschile percepita in
[...] forza dell'applicazione delle norme in materia di rettifica del sesso ai sensi della L. n. 164/82 e delle pronunce giurisprudenziale della Corte
Costituzionale;
2. in via principale, accogliere la domanda di rettifica anagrafica del sesso da maschile a femminile e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di
pagina 1 di 8 stato civile del Comune di Priolo GA (SR), Comune in cui fu redatto il relativo atto di nascita:
Atto N. 12 parte 1 serie A - anno 2002 - Comune di Priolo GA (SR) di effettuare la rettificazione e correzione, nel relativo registro, dell'atto di nascita della Sig.ra del sesso da “femminile” a Parte_1
“Maschile”, sostituendo il prenome con quello scelto dalla ricorrente e Perso cioè
3. contestualmente, e sempre in via principale, autorizzare l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali alla sua condizione psico-sessuale maschile”.
***
L'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica”; comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 7.3.24, ritualmente notificato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Pt_1
adiva questo Tribunale chiedendo di ordinare all'Ufficiale dello
[...]
Stato Civile di rettificare il proprio sesso anagrafico, da femminile a Perso maschile ed il nome anagrafico, da a nonché di ottenere Pt_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico volto alla riassegnazione dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
L'attrice, difatti, risulta essere interessata dalla diagnosi di “Disforia di genere”, come accertato dalla certificazione specialistica rilasciata dalla dr.ssa psicologa, del 15/02/2024 (cfr. doc. n. Persona_2
3 di parte attrice).
In seno al ricorso, si evince come l'odierna attrice abbia manifestato l'esigenza di avviare, in particolare a partire dal gennaio 2023, un pagina 2 di 8 percorso di transessualismo sottoponendosi a terapia ormonale mascolinizzante (All.4 di parte attrice) a base di testosterone, sotto le cure e il controllo dei medici dell'Asp 3 di Catania, presso il Presidio territoriale di Assistenza Ambulatoria pubblico (PTA di San Giorgio).
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, con l'indicazione del diverso sesso maschile e del Perso nuovo nome da Pt_1
Con visto del 17.3.25 la Procura della Repubblica interveniva nel presente procedimento senza formalizzare rilievi alle domande proposte dalla ricorrente.
All'udienza del 12.3.25 compariva l'attrice la quale veniva sentita ad interrogatorio libero.
All'esito dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione previo invito alla parte di discutere la causa e precisare le conclusioni, indi la causa veniva rimessa al Collegio.
Le domande avanzate dalla ricorrente possono essere interamente accolte con le opportune precisazioni che seguono.
§ IN DIRITTO.
Il percorso individuale indirizzato a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale rappresenta una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico – somatici ed ormonali). Pertanto, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso è preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
In proposito, si riportano testualmente alcuni passaggi argomentativi della nota sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 15138 del
20.7.2015 secondo cui: “(…) nella L. n. 164 del 1982, non sono previste
pagina 3 di 8 precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3, attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del
2011, è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (…) si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto (…) Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della Legge n. 164 del
1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari
e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
pagina 4 di 8 scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”1.
Alla luce di quanto sopra, la rettificazione nei registri dello Stato Civile dell'attribuzione di sesso non è subordinata alla preventiva sottoposizione ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un diverso percorso individuale, sempre che la serietà e l'univocità di detto percorso, nonché la compiutezza dell'approdo finale, siano rigorosamente accertate giudizialmente.
Orbene, dalla documentazione in atti (anche proveniente da struttura sanitaria pubblica) risulta che la è affetta da disforia di genere Pt_1 senza l'esistenza di alcuna patologia clinicamente significativa.
In particolare, all'udienza del 15.1.25, l'attrice ha dichiarato quanto segue:
“(..) sin dall'adolescenza percepivo un senso di fastidio e di mancanza, vestivo con abiti maschili e mi sentivo diverso dalle mie compagne.
Presi consapevolezza della mia reale identificazione nel genere maschile dopo un intervento chirurgico avvenuto nel 2021 di riduzione del seno (per rimuovere dei fibromi). In quell'occasione compresi in maniera più chiara di identificarmi in un uomo. 1 1 La tesi è stata ulteriormente seguita dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
221 del 21.10.2015 secondo cui “La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Cfr. altresì Corte Costituzionale, sent. n. 185 del 13.7.2017 secondo cui: “Ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso non è necessaria la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali”.
pagina 5 di 8 Dal gennaio del 2023 ho iniziato la terapia ormonale. Sono contento dei cambiamenti fisici dovuti alla terapia ormonale. Allo specchio inizio a riconoscermi.
I miei genitori mi stanno supportando bene perché hanno capito quanto in me fosse radicata e matura la scelta di mutare sesso”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dall'odierna ricorrente, la quale ha vissuto la maggior parte dei propri anni percependo sé stessa come appartenente al genere sessuale maschile (di cui ha assunto l'aspetto esteriore e adottato comportamenti), dalle scelte terapeutiche/ormonali eseguite negli anni, oltre che dalla relazione psicologica sopra citata, nonché dal percorso individuale univoco e coerente nel tempo appare emergere un'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dalla stessa, della rettifica anagrafica, Perso mediante attribuzione del sesso maschile e del nome “ .
Per tutto quanto sino ad ora esposto, la domanda di rettificazione di sesso non può che essere accolta.
Quanto alla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico va osservato quanto segue.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, l'operazione chirurgica può considerarsi irrinunciabile qualora la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare nell'interessato un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della morfologia anatomica.
Nel caso di specie, appare di chiara evidenza come la marcata incongruenza tra il proprio sesso biologico e il senso di appartenenza al genere sessuale maschile abbia determinato in capo alla ricorrente una sofferenza ed un disagio tale da indurla ad introdurre il presente giudizio.
Per tale motivo non è stata disposta alcuna CTU, in linea con quanto recentemente affermato in materia dal Tribunale Mantova sez. I,
27.1.2017, n.92 secondo cui: “L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso disporre una consulenza
pagina 6 di 8 intesa ad accertare le condizioni psico - sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle relazioni di parte”.
L'irreversibilità del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale risulta essere, dunque, il frutto di una scelta consapevole, la quale costituisce il risultato di un percorso maturato negli anni.
Preso atto di quanto sopra va tuttavia evidenziata e valorizzata nella sua portata pratica la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 143/24) la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 2011 n.
150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Orbene, la decisione in commento rende pleonastica e comunque priva di ogni rilievo giuridico l'eventuale pronuncia di autorizzazione al trattamento chirurgico qui eventualmente disposta siccome è evidente che con la soppressione della norma art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 questo Collegio ha peraltro perso il potere, in corso di causa, di pronunciarsi sulla detta autorizzazione.
Sul piano operativo e delle scelte personalissime che competono alla ricorrente, la mancata indicazione nel dispositivo di questa sentenza di una esplicita autorizzazione al trattamento chirurgico non può tuttavia essere letta o interpretata dalle strutture sanitarie cui eventualmente si rivolgerà la ricorrente quale omessa pronuncia, elemento ostativo o, ancora, rigetto della autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto, se così si opinasse, si vanificherebbe la portata innovativa della pronuncia della Suprema Corte Costituzionale che nel ritenere assolutamente irragionevole l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale pagina 7 di 8 sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riconosce, in buona sostanza, al/lla diretto/a interessato/a e, senza ulteriore ricorsi giudiziali, il diritto personalissimo di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico onde adeguare l'aspetto fisico e, all'uopo i caratteri sessuali primari e secondari, al genere riconosciuto dal Tribunale nella sua sentenza di rettificazione di sesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono va disposta esclusivamente la rettifica di attribuzione di sesso di nei Parte_1 registri dello stato civile da femminile a maschile con l'assunzione del Perso nome “ , ordinandosi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
Priolo GA (SR) - Comune in cui fu redatto il relativo atto di nascita: Atto N. 12 parte 1 serie A - anno 2002 - di sostituire l'indicazione di “sesso femminile” con quello di “sesso maschile” nei documenti della ricorrente.
Nulla sulle spese in ragione della materia, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 926/24, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa così provvede:
DISPONE in favore di la rettificazione, nell'atto di Parte_1 nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da femmina a Perso maschio e del nome da “ a “ mandando all'ufficiale di Pt_1
Stato Civile di Priolo GA (Sr) o altro competente per i suddetti adempimenti;
NULLA sulle spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del
20/03/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 926/2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Eleonora Russo
-Ricorrente-
Contro
Il Pubblico Ministero Civile presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Siracusa
Resistente ex lege
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“1. in via preliminare, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Pt_1
, al riconoscimento dell'identità di genere maschile percepita in
[...] forza dell'applicazione delle norme in materia di rettifica del sesso ai sensi della L. n. 164/82 e delle pronunce giurisprudenziale della Corte
Costituzionale;
2. in via principale, accogliere la domanda di rettifica anagrafica del sesso da maschile a femminile e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di
pagina 1 di 8 stato civile del Comune di Priolo GA (SR), Comune in cui fu redatto il relativo atto di nascita:
Atto N. 12 parte 1 serie A - anno 2002 - Comune di Priolo GA (SR) di effettuare la rettificazione e correzione, nel relativo registro, dell'atto di nascita della Sig.ra del sesso da “femminile” a Parte_1
“Maschile”, sostituendo il prenome con quello scelto dalla ricorrente e Perso cioè
3. contestualmente, e sempre in via principale, autorizzare l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali alla sua condizione psico-sessuale maschile”.
***
L'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica”; comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 7.3.24, ritualmente notificato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Pt_1
adiva questo Tribunale chiedendo di ordinare all'Ufficiale dello
[...]
Stato Civile di rettificare il proprio sesso anagrafico, da femminile a Perso maschile ed il nome anagrafico, da a nonché di ottenere Pt_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico volto alla riassegnazione dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
L'attrice, difatti, risulta essere interessata dalla diagnosi di “Disforia di genere”, come accertato dalla certificazione specialistica rilasciata dalla dr.ssa psicologa, del 15/02/2024 (cfr. doc. n. Persona_2
3 di parte attrice).
In seno al ricorso, si evince come l'odierna attrice abbia manifestato l'esigenza di avviare, in particolare a partire dal gennaio 2023, un pagina 2 di 8 percorso di transessualismo sottoponendosi a terapia ormonale mascolinizzante (All.4 di parte attrice) a base di testosterone, sotto le cure e il controllo dei medici dell'Asp 3 di Catania, presso il Presidio territoriale di Assistenza Ambulatoria pubblico (PTA di San Giorgio).
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, con l'indicazione del diverso sesso maschile e del Perso nuovo nome da Pt_1
Con visto del 17.3.25 la Procura della Repubblica interveniva nel presente procedimento senza formalizzare rilievi alle domande proposte dalla ricorrente.
All'udienza del 12.3.25 compariva l'attrice la quale veniva sentita ad interrogatorio libero.
All'esito dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione previo invito alla parte di discutere la causa e precisare le conclusioni, indi la causa veniva rimessa al Collegio.
Le domande avanzate dalla ricorrente possono essere interamente accolte con le opportune precisazioni che seguono.
§ IN DIRITTO.
Il percorso individuale indirizzato a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale rappresenta una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico – somatici ed ormonali). Pertanto, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso è preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
In proposito, si riportano testualmente alcuni passaggi argomentativi della nota sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 15138 del
20.7.2015 secondo cui: “(…) nella L. n. 164 del 1982, non sono previste
pagina 3 di 8 precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3, attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del
2011, è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (…) si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto (…) Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della Legge n. 164 del
1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari
e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
pagina 4 di 8 scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”1.
Alla luce di quanto sopra, la rettificazione nei registri dello Stato Civile dell'attribuzione di sesso non è subordinata alla preventiva sottoposizione ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un diverso percorso individuale, sempre che la serietà e l'univocità di detto percorso, nonché la compiutezza dell'approdo finale, siano rigorosamente accertate giudizialmente.
Orbene, dalla documentazione in atti (anche proveniente da struttura sanitaria pubblica) risulta che la è affetta da disforia di genere Pt_1 senza l'esistenza di alcuna patologia clinicamente significativa.
In particolare, all'udienza del 15.1.25, l'attrice ha dichiarato quanto segue:
“(..) sin dall'adolescenza percepivo un senso di fastidio e di mancanza, vestivo con abiti maschili e mi sentivo diverso dalle mie compagne.
Presi consapevolezza della mia reale identificazione nel genere maschile dopo un intervento chirurgico avvenuto nel 2021 di riduzione del seno (per rimuovere dei fibromi). In quell'occasione compresi in maniera più chiara di identificarmi in un uomo. 1 1 La tesi è stata ulteriormente seguita dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
221 del 21.10.2015 secondo cui “La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Cfr. altresì Corte Costituzionale, sent. n. 185 del 13.7.2017 secondo cui: “Ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso non è necessaria la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali”.
pagina 5 di 8 Dal gennaio del 2023 ho iniziato la terapia ormonale. Sono contento dei cambiamenti fisici dovuti alla terapia ormonale. Allo specchio inizio a riconoscermi.
I miei genitori mi stanno supportando bene perché hanno capito quanto in me fosse radicata e matura la scelta di mutare sesso”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dall'odierna ricorrente, la quale ha vissuto la maggior parte dei propri anni percependo sé stessa come appartenente al genere sessuale maschile (di cui ha assunto l'aspetto esteriore e adottato comportamenti), dalle scelte terapeutiche/ormonali eseguite negli anni, oltre che dalla relazione psicologica sopra citata, nonché dal percorso individuale univoco e coerente nel tempo appare emergere un'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dalla stessa, della rettifica anagrafica, Perso mediante attribuzione del sesso maschile e del nome “ .
Per tutto quanto sino ad ora esposto, la domanda di rettificazione di sesso non può che essere accolta.
Quanto alla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico va osservato quanto segue.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, l'operazione chirurgica può considerarsi irrinunciabile qualora la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare nell'interessato un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della morfologia anatomica.
Nel caso di specie, appare di chiara evidenza come la marcata incongruenza tra il proprio sesso biologico e il senso di appartenenza al genere sessuale maschile abbia determinato in capo alla ricorrente una sofferenza ed un disagio tale da indurla ad introdurre il presente giudizio.
Per tale motivo non è stata disposta alcuna CTU, in linea con quanto recentemente affermato in materia dal Tribunale Mantova sez. I,
27.1.2017, n.92 secondo cui: “L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso disporre una consulenza
pagina 6 di 8 intesa ad accertare le condizioni psico - sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle relazioni di parte”.
L'irreversibilità del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale risulta essere, dunque, il frutto di una scelta consapevole, la quale costituisce il risultato di un percorso maturato negli anni.
Preso atto di quanto sopra va tuttavia evidenziata e valorizzata nella sua portata pratica la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 143/24) la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 2011 n.
150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Orbene, la decisione in commento rende pleonastica e comunque priva di ogni rilievo giuridico l'eventuale pronuncia di autorizzazione al trattamento chirurgico qui eventualmente disposta siccome è evidente che con la soppressione della norma art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 questo Collegio ha peraltro perso il potere, in corso di causa, di pronunciarsi sulla detta autorizzazione.
Sul piano operativo e delle scelte personalissime che competono alla ricorrente, la mancata indicazione nel dispositivo di questa sentenza di una esplicita autorizzazione al trattamento chirurgico non può tuttavia essere letta o interpretata dalle strutture sanitarie cui eventualmente si rivolgerà la ricorrente quale omessa pronuncia, elemento ostativo o, ancora, rigetto della autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto, se così si opinasse, si vanificherebbe la portata innovativa della pronuncia della Suprema Corte Costituzionale che nel ritenere assolutamente irragionevole l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale pagina 7 di 8 sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riconosce, in buona sostanza, al/lla diretto/a interessato/a e, senza ulteriore ricorsi giudiziali, il diritto personalissimo di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico onde adeguare l'aspetto fisico e, all'uopo i caratteri sessuali primari e secondari, al genere riconosciuto dal Tribunale nella sua sentenza di rettificazione di sesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono va disposta esclusivamente la rettifica di attribuzione di sesso di nei Parte_1 registri dello stato civile da femminile a maschile con l'assunzione del Perso nome “ , ordinandosi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
Priolo GA (SR) - Comune in cui fu redatto il relativo atto di nascita: Atto N. 12 parte 1 serie A - anno 2002 - di sostituire l'indicazione di “sesso femminile” con quello di “sesso maschile” nei documenti della ricorrente.
Nulla sulle spese in ragione della materia, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 926/24, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa così provvede:
DISPONE in favore di la rettificazione, nell'atto di Parte_1 nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da femmina a Perso maschio e del nome da “ a “ mandando all'ufficiale di Pt_1
Stato Civile di Priolo GA (Sr) o altro competente per i suddetti adempimenti;
NULLA sulle spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del
20/03/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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