Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00422/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2016, proposto da:
AN ON e NC ON, rappresentati e difesi dagli avv. Franco Buonassisi e Osvaldo Lucciarini, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Ester Cioccolanti in Ancona, corso Stamira n.29;
contro
Comune di Pesaro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Gattini, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;
per la condanna del Comune di Pesaro al risarcimento danni da attività amministrativa illegittima in materia edilizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n. 386/2016 i ricorrenti, quali proprietari di un immobile abitativo sito in Pesaro, alla via Chioggia n. 20, instavano per la condanna del Comune di Pesaro al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 70.000,00 quale somma da loro corrisposta a titolo di risarcimento a NI FA a seguito dell’acquisto in data 18.12.2007 del predetto immobile unitamente alla pertinente finitima abitazione, nonché della somma di € 30.00,00 per danno esistenziale, o quella diversa ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali dal pagamento al soddisfo.
A sostegno del ricorso deducevano che, a seguito dell’alienazione del citato immobile, erano stati destinatari su iniziativa dell’acquirente di una denuncia querela per il reato di truffa, poiché dopo la stipula era emerso che la pertinenza oggetto di compravendita non poteva essere adibita ad abitazione, e che tale destinazione è stata riconosciuta solo a seguito dell’esito positivo di una domanda di sanatoria presentata dallo stesso NI.
Poiché il contenzioso con l’acquirente che invocava il risarcimento dei danni patiti si era concluso in data 11 agosto 2015 con un accordo transattivo che prevedeva il pagamento della somma di € 70.000,00, i ricorrenti con il presente gravame intendono rivalersi nei confronti del Comune di quanto corrisposto a titolo transattivo invocando la responsabilità del Comune nella definizione di una pregressa istanza di condono che doveva includere con destinazione abitativa anche il vano pertinenziale controverso e che per fatto imputabile al Comune non era stato condonato con la detta destinazione.
Precisavano in fatto quanto segue:
- dopo il rilascio della concessione edilizia nel 1981, e precisamente nel 1983 l’immobile in argomento era stato oggetto di interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto originariamente approvato, con lo scopo di rendere abitabile un locale progettato come serra tramite modifica della copertura e delle pareti perimetrali da vetro a muratura e con un incremento volumetrico sul fronte dello stabile;
- in data 12.05.1986 era stata presentata da ON NI, quale residente e fruitore dell’immobile, un’istanza di condono con atto n. 7192 ex lege n. 47/1986 al fine di regolarizzare la struttura in muratura della serra con l’intento manifesto di sanare la costruzione nella sua destinazione residenziale;
-nel 1999 il condono rilasciato dal Comune aveva sanato sic et simpliciter la serra, ignorando la effettiva volontà del richiedente desumibile dalla certificazione relativa al suo accatastamento quale vano abitabile e da sempre abitato;
- a seguito dell’alienazione dell’immobile, in occasione della presentazione di una pratica edilizia, l’acquirente era venuto a conoscenza che il vano pertinenziale in argomento non poteva essere adibito ad abitazione.
Tanto premesso, sostengono i ricorrenti che, dalla documentazione catastale e fotografica allegata all’istanza, il Comune avrebbe dovuto avvedersi del reale oggetto della domanda di condono, gravando a carico dell’ente l’onere di esaminare la pratica edilizia nella sua completezza, ben potendo rilevare la incongruenza e discordanza fra l’oggetto formale della domanda e il reale effettivo bene sostanziale che si voleva sanare per cui doveva essere verificata quale fosse la reale volontà del ON.
Censuravano pertanto le note del 24.07.2012, 20.11.2012 e 11.02.2015 con cui il Comune, riscontrando la richiesta di revisione, sosteneva, a giustificazione del suo errato comportamento, di non essere tenuto a confrontare quanto prodotto con l’istanza con i progetti edilizi originari, né di ritenersi onerato, per il principio di non aggravamento del procedimento, di eseguire laboriose ricerche d’ufficio in archivio.
Il Comune di Pesaro, costituitosi per opporsi al ricorso con atto del 4.08.2017, con la memoria depositata per la discussione eccepiva preliminarmente l’irricevibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 30 comma 3 c.p.a. e comunque oltre il termine prescrizionale con decorrenza dalla data del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 6736 dell’1466/1999 ed al più tardi dalla nota prot. 51168 del 24.07.2012 con cui era stato denegato il riesame, o dalla nota prot. 12178 dell’11.02.2015 in atti. Deduceva al riguardo il Comune che, vertendosi in materia di responsabilità per lesione di interessi legittimi, il termine decadenziale di cui all’art. 30 comma 3 c.p.a. di 120 giorni decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento che nella specie risale all’ultima nota del 2015, mentre, volendo far valere la disciplina applicabile per i danni anteriori alla data di entrata in vigore del c.p.a. l’azione sarebbe comunque prescritta per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale (cfr A.P. Cons. St. 6/2015).
Nel merito opponeva l’infondatezza del ricorso sul rilievo che i ricorrenti non hanno mai proposto alcuna impugnativa del provvedimento di condono contestato lasciando che se ne consolidassero gli effetti, che il danno poteva essere evitato attraverso la presentazione di una domanda di sanatoria per il cambio di destinazione d’uso avvalendosi del secondo condono di cui alla legge n. 724/1994, o del terzo di cui alla legge n. 326/2003, che con il condono era stato autorizzato esattamente quanto richiesto sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla tipologia di Abuso 7 (modello C) opere di manutenzione straordinaria - e non modelli A o B per ampliamento e nuova costruzione o ristrutturazione e cambi di destinazione - ed alla chiusura di un locale adibito a serra mediante pareti in muratura invece che vetrate, ferma restando la irrilevanza probatoria delle risultanze catastali peraltro generiche, la destinazione accessoria del manufatto mai oggetto di richiesta di abitabilità ex art. 35 comma 19 della legge n. 47/1985, il calcolo della oblazione per lavori non valutabili come superficie o volume, e la integrazione della pratica tramite documentazione fotografica intervenuta solo al momento del ritiro della concessione in data 16 luglio 1999 e quindi a provvedimento ormai rilasciato. Sosteneva la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale, cui non può essere imposto l’onere di raffrontare la pratica di condono con le istanze originarie, pena la violazione del principio di non aggravamento del procedimento e, quindi, l’assenza di antigiuridicità della condotta e di nesso di causalità con il preteso danno. Aggiungeva che, come si ricava dall’accordo sottoscritto tra le parti, il ricorrente AN ON è stato condannato per il reato di truffa ai danni dell’acquirente con sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 3565 del 29.10.2013 confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2644 del 14.11.2014 con condanna al pagamento nei confronti della parte offesa di una provvisionale di € 30.000,00 immediatamente esecutiva, e che, stante il carattere doloso del reato, deve ormai ritenersi accertato che il ricorrente per le proprie competenze professionali di geometra fosse ben a conoscenza della natura accessoria della superficie del manufatto adibito a serra e ne abbia dolosamente sottaciuto la circostanza al fine di lucrare un prezzo superiore dalla compravendita dell’immobile. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Alla pubblica udienza di discussione del 29.05.2025 sulla richiesta di passaggio in decisione depositata in atti dalle parti, il ricorso è stato introitato per la decisione.
2. Preliminarmente in punto di giurisdizione va effettuata una premessa ai fini della qualificazione della posizione soggettiva azionata.
Nel giudizio parte ricorrente agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all’illegittimo esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell' art.7 del d.lgs. n.104 del 2010, di riesame del provvedimento di condono ai fini della rimozione di un presunto errore nel suo rilascio, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo; in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria a rimuovere un presunto vizio originario del provvedimento di condono che si assume in buona fede ignorato ed evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio (Cassazione civile , sez. un. , 12/11/2021 , n. 33851).
Di qui la devoluzione della controversia alla giurisdizione del T.a.r. adito sub specie di responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di un interesse legittimo pretensivo, e non anche per lesione di un diritto soggettivo in materia di giurisdizione esclusiva come erroneamento sostenuto dal ricorrente.
2. Sotto altro profilo, il Collegio ritiene di poter sorvolare sulle questioni in rito, attesa la infondatezza sostanziale del ricorso.
2.1 Come noto, laddove la posizione giuridica azionata sia qualificabile come interesse pretensivo, colui che esercita l'azione risarcitoria è tenuto a dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero deve allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico.
Nella specie una siffatta dimostrazione da parte del ricorrente è mancata dal momento che la ricostruzione di cui al ricorso risulta all’evidenza smentita dagli atti di causa.
Innanzitutto risulta accertato per tabulas, dalla documentazione allegata in atti dallo stesso ricorrente, ossia dall’istanza e dalla relazione tecnica allegata, che la originaria istanza di condono del 24.06.1981 a firma di Fiacchi Mafalda, dante causa degli odierni ricorrenti, aveva ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria di una “serra” nella dependance del fabbricato di civile abitazione attraverso la chiusura del locale “adibito a serra” mediante parete in muratura anziché con vetrate come previsto nel progetto approvato con il rilascio del titolo originario.
Sulla base di tali presupposti è stata rilasciata dal Comune di Pesaro la concessione edilizia in sanatoria n. 6736 del 12.05.1986 per la “realizzazione di una serra con chiusura del locale adibito a serra mediante pareti in muratura”.
Del resto, come correttamente evidenziato dal Comune nella memoria in atti, tutta la pratica di sanatoria unitamente alla quantificazione della oblazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di modulistica e di parametri di quantificazione dell’oblazione non rapportabili ad una ristrutturazione con incremento della superficie abitativa del fabbricato.
Ciò premesso, va innanzitutto esclusa la buona fede del ricorrente sulla intervenuta sanatoria della destinazione abitativa del locale in questione, che era evincibile ictu oculi dal contenuto della concessione, che non è stata impugnata in parte qua, a nulla rilevando, in assenza di conformità edilizia, e di una rettifica o integrazione della istanza di condono in corso di procedimento, la invocata destinazione abitativa desumibile dalle risultanze catastali o da documentazione fotografica che non poteva certo prevalere su quanto attestato dal tecnico incaricato nella relazione allegata all’istanza.
Pertanto del tutto condivisibili si appalesano le note con cui il Comune ha riscontrato negativamente le richieste di revisione del provvedimento di condono, stante l’inesistenza di un errore materiale, né di un onere del Comune di indagare la reale intenzione della parte all’evidenza non dichiarata in atti, né di verificare quale fosse all’epoca della presentazione della domanda il reale stato dei luoghi non essendo previsto l’onere di un sopralluogo dalla normativa di settore, stante il principio di autoresponsabilità del dichiarante, come desumibile dai rimedi predisposti dall’ordinamento per il caso di false dichiarazioni o attestazioni in sede di presentazione di un’istanza di condono.
Del resto, la circostanza che la destinazione abitativa del locale accessorio in questione sia stata successivamente oggetto di sanatoria su istanza dell’acquirente dell’immobile, evidenzia la colpevole inerzia ed omissione di parte ricorrente, che non si è attivato per conseguire a sua volta la sanatoria e/o il condono, grazie alle normative medio tempore intervenute, della mutata destinazione prima di procedere all’alienazione del bene.
2.1 Il ricorso è pertanto all’evidenza infondato non ravvisandosi alcun profilo di antigiuridicità né illegittimità nell’operato del Comune, né di colpevolezza, e nemmeno alcun nesso di causalità rispetto al danno patito addebitabile esclusivamente a responsabilità di parte ricorrente per aver alienato l’immobile dichiarando, contrariamente al reale, la destinazione abitativa del locale pertinenziale del fabbricato oggetto di compravendita.
A tal riguardo si rammenta che in forza dell’art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985: “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35”.
A ben vedere, nella specie, da un’attenta disamina dall'atto notarile del 18.12.207 firmato dalla parte ricorrente, emerge come il contratto aveva ad oggetto una villa unifamiliare in via Chioggia n. 20 in Pesaro composta dai piani terreno e primo, con cantina al piano seminterrato e circostante scoperto, con pertinente finitima piccola abitazione composta dal piano terreno, e la parte venditrice - in sostituzione di atto di notorietà - dichiarava ivi che l’immobile compravenduto era stato edificato in data anteriore all’1.09.1967 e che era stato oggetto di interventi edilizi autorizzati con concessione in sanatoria n.6736 del 14 giugno 1999 e ulteriore titolo abilitativo in sanatoria n. 369 del 9 agosto 2007 per cui l’immobile “è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie”.
Un alienante di media diligenza, prima di rilasciare una dichiarazione siffatta innanzi ad un pubblico ufficiale rogante, a fronte di un immobile oggetto di sanatoria, avrebbe dovuto previamente verificare la conformità dell’immobile ai titoli rilasciati ed appurarsi degli elementi rilevanti sulla regolarità edilizia ed urbanistica anche presso l'ente territoriale, e non, al contrario, addirittura esonerare espressamente il notaio con una sua autodichiarazione dagli accertamenti urbanistici e dall'accertamento della rispondenza dell’immobile con le risultanze amministrative.
In conclusione il danno invocato non è in alcun caso addebitabile alla condotta omissiva o ad una svista o errore del Comune nel rilascio del condono, dal momento che la destinazione abitativa del locale accessorio in questione era connotata da abusività al momento della sua alienazione.
Non può quindi attribuirsi alla responsabilità del Comune la circostanza che l’immobile sia entrato a far parte del patrimonio giuridico dell’acquirente con una destinazione, in parte qua, diversa da quella dichiarata sotto la sua responsabilità dall’alienante con l’atto di compravendita.
E resta comunque indiscutibile la natura abusiva della destinazione del locale in assenza del puntuale pagamento dei maggiori oneri dovuti per legge in ragione del mutamento di destinazione.
Appare evidente, quindi, che il pregiudizio economico di cui parte ricorrente si duole, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non sia causalmente riconducibile all'operato illegittimo del Comune di Pesaro, né ad una sua colpevole negligenza ed omissione nel rilascio del provvedimento di condono.
L'odierna parte ricorrente, anche laddove proprietaria in buona fede di un immobile abusivo, non può sostenere che detta buona fede le sia stata carpita dall’amministrazione, e pertanto non può aver diritto a pretendere che sia la stessa amministrazione chiamata a ristorare il turbamento conseguente agli eventi conseguiti all’alienazione del bene, ed alla condanna penale subita per truffa ai danni dell’acquirente.
Non vi è, pertanto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, alcun apporto causale del Comune di Pesaro nella produzione del danno evento lamentato, ivi inclusa la produzione dell’evento turbamento / danno non patrimoniale / sofferenza psichica correlata ad una dimensione esistenziale apprezzabile.
In definitiva il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del Comune nella misura di 2000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO