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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3551/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3551 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18/03/2025 e vertente
T R A
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Parte_1 P.IVA_1
Mungari.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ottavi. CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
E
P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Controparte_2 P.IVA_3
Marascio e Stefano Genovese.
APPELLATA
CONCLUSIONI L'appellante ha così concluso:
“ affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione
del presente processo, con compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite, ovvero, solo in
estremo subordine, nei confronti della tenuto conto dell'attività sino ad oggi Controparte_2
effettivamente prestata, disponga la liquidazione delle spese di lite con l'applicazione dei valori minimi
di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm.”.
ha chiesto di dichiarare l'estinzione del presente processo con CP_1
compensazione delle spese di lite.
ha preso atto della rinuncia agli atti e al giudizio di parte appellante e Controparte_2
dell'accettazione di chiedendo la condanna della società appellante al CP_1
pagamento delle spese di lite, da liquidarsi sulla base dei valori medi, salvo in subordine,
per la sola fase decisionale, sulla base dei valori minimi e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con istanza del 17/01/2025 parte appellante ha rinunciato all'appello e alla relativa azione chiedendo di dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.
ha accettato la rinuncia a spese compensate. CP_1
non ha accettato la compensazione delle spese. Controparte_2
La rinuncia all'appello comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio (v. Cass. n. 5250/2018, n. 31199/2018).
In ragione del consenso di sono compensate le spese di lite tra l'ente CP_1
appellato e l'appellante.
Quanto alla deve trovare applicazione la regola dell'art. 306, comma 4, Controparte_2
c.p.c., e pertanto, in assenza di accordo delle parti, non può disporsi la compensazione delle spese del giudizio, non essendo rimessa al giudice alcuna valutazione sul punto,
diversamente che nel caso di esame nel merito (Cass. n. 5250/2018). Le spese di lite sono quindi liquidate in favore di con distrazione in Controparte_2
favore dei procuratori antistatari, come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, nella versione novellata dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
3) Condanna al pagamento in favore di con Parte_1 Controparte_2
distrazione in favore degli avv.ti Francesco Marascio e Stefano Genovese, delle spese di lite nella misura di € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3551 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18/03/2025 e vertente
T R A
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Parte_1 P.IVA_1
Mungari.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ottavi. CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
E
P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Controparte_2 P.IVA_3
Marascio e Stefano Genovese.
APPELLATA
CONCLUSIONI L'appellante ha così concluso:
“ affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione
del presente processo, con compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite, ovvero, solo in
estremo subordine, nei confronti della tenuto conto dell'attività sino ad oggi Controparte_2
effettivamente prestata, disponga la liquidazione delle spese di lite con l'applicazione dei valori minimi
di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm.”.
ha chiesto di dichiarare l'estinzione del presente processo con CP_1
compensazione delle spese di lite.
ha preso atto della rinuncia agli atti e al giudizio di parte appellante e Controparte_2
dell'accettazione di chiedendo la condanna della società appellante al CP_1
pagamento delle spese di lite, da liquidarsi sulla base dei valori medi, salvo in subordine,
per la sola fase decisionale, sulla base dei valori minimi e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con istanza del 17/01/2025 parte appellante ha rinunciato all'appello e alla relativa azione chiedendo di dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.
ha accettato la rinuncia a spese compensate. CP_1
non ha accettato la compensazione delle spese. Controparte_2
La rinuncia all'appello comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio (v. Cass. n. 5250/2018, n. 31199/2018).
In ragione del consenso di sono compensate le spese di lite tra l'ente CP_1
appellato e l'appellante.
Quanto alla deve trovare applicazione la regola dell'art. 306, comma 4, Controparte_2
c.p.c., e pertanto, in assenza di accordo delle parti, non può disporsi la compensazione delle spese del giudizio, non essendo rimessa al giudice alcuna valutazione sul punto,
diversamente che nel caso di esame nel merito (Cass. n. 5250/2018). Le spese di lite sono quindi liquidate in favore di con distrazione in Controparte_2
favore dei procuratori antistatari, come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, nella versione novellata dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
3) Condanna al pagamento in favore di con Parte_1 Controparte_2
distrazione in favore degli avv.ti Francesco Marascio e Stefano Genovese, delle spese di lite nella misura di € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini