Decreto cautelare 3 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Decreto presidenziale 16 aprile 2025
Decreto presidenziale 24 aprile 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/05/2025, n. 10346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10346 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10346/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14172/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14172 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RO PE MB, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Baraldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Formez P.A., Commissione Interministeriale Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IA SA Foscolo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, della Graduatoria dei “vincitori” del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato – Ministero della Cultura. Profilo Funzionario Archivista di Stato”, (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale, n. 88 dell'8 novembre 2022), adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata sul sito www.riqualificazione.formez.it in data 20 novembre 2024, ove e nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente tra i candidati vincitori;
limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, della Delibera della Commissione RIPAM n. 41-quater del 2024, nonché della relativa nota di trasmissione e notifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - del 23/10/2024, Prot. DFP - 0071958 -P-23/10/2024, con cui si è escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale per difetto dei prescritti requisiti;
limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, del Verbale del 22 marzo 2024 della Commissione esaminatrice, richiamato nella Delibera della Commissione RIPAM n. 41-quater del 2024, notificata in data 23/10/2024;
limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, del Verbale del 21 giugno 2024 della Commissione esaminatrice, richiamato nella Delibera della Commissione RIPAM n. 41-quater del 2024, notificata in data 23/10/2024, di formazione della graduatoria finale di merito ai sensi dell’art. 8, comma 5, del relativo Bando di Concorso;
limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, del Verbale del 24 luglio 2024 della Commissione esaminatrice, richiamato nella Delibera della Commissione RIPAM n. 41-quater del 2024, notificata in data 23/10/2024, in cui si conferma la graduatoria finale di merito (Codice 01-FUNZIONARIO ARCHIVISTA DI STATO - duecentosessantotto posti) approvata nella seduta del 21 giugno 2024, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del relativo Bando di Concorso;
limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, delle Determinazioni di competenza del Ministero della cultura acquisite dalla Commissione RIPAM con nota prot. DFP 0042259 del 19 giugno 2024, richiamate dalla Delibera della Commissione RIPAM n. 41-quater del 2024, notificata in data 23 ottobre 2024, dalle quali risulta che il titolo dottorale dichiarato è un dottorato di ricerca non in beni archivistici e pertanto ritenuto non utile ai fini della partecipazione concorsuale;
limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, del Verbale della seduta della Commissione RIPAM del 2 ottobre 2024, richiamato nella Delibera della Commissione RIPAM n. 41-quater del 2024, notificata in data 23 ottobre 2024;
nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente, del Bando di Concorso RIPAM per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 88 dell’8 novembre 2022, anche laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, nelle parti di interesse, come di seguito specificate: l’art.8, comma 2, ove e nella parte in cui stabilisce che: “la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione concorso…sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione…”, ove possa essere interpretato nel senso che i titoli in possesso dei candidati inseriti in uno “spazio” diverso da quello indicato nel modulo non possano essere presi in considerazione ai fini del possesso dei requisiti richiesti; l’art. 3, comma 3, lett. c), del Bando, ove e nella parte in cui stabilisce che “la valutazione dei titoli, distinti per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, ….., solo a seguito dell’espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prove e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione”, ove possa essere interpretato nel senso che l’Amministrazione non debba ricorrere al cd. soccorso istruttorio, nonostante la sussistenza dei titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso da parte del candidato in quanto dichiarati in uno spazio della domanda diverso da quello previsto nel modello compilabile, e precisamente: indicazione della laurea in Lettere (vecchio ordinamento) nella casella così nominata “in alternativa”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) - profilo professionale A (Codice 01), nonché del dottorato di ricerca in beni archivistici o equivalente; in luogo dell’indicazione della predetta Laurea in Lettere (vecchio ordinamento) nella diversa casella così nominata: “laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM-5) o titoli equiparati secondo la normativa vigente” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) - profilo professionale A (Codice 01), nonché dell’indicazione del dottorato di ricerca conseguito dal ricorrente nella casella così nominata: “diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale …”;
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dal ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei per il richiamato Concorso, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. a), di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ed in particolare degli atti tutti richiamati nel contesto degli atti impugnati;
nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierno ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, ivi inclusi (I) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, (II) il verbale con cui sarà approvata la graduatoria degli idonei, allo stato non pubblicata dall’Amministrazione resistente, (III) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, (IV) tutti gli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, (V) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
di ogni provvedimento e/o avviso, non conosciuti, diretti all’assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito impugnata e nella eventuale graduatoria di scorrimento e dei contratti di impiego eventualmente stipulati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, della Graduatoria finale di
merito per scelta sedi Funzionari Archivisti di Stato allegata con il n. 2. all’Avviso del 09/01/2025 - Apertura scelta sedi per n. 336 Funzionari Archivisti di Stato (Codice 01) - pubblicato sul sito https://trasparenza.cultura.gov.it in data 09/01/2025, entrambi relativi al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato – Ministero della Cultura. Profilo Funzionario Archivista di Stato”, (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale, n. 88 dell'8 novembre 2022),
nella parte in cui, stante l’illegittima esclusione del ricorrente alla procedura de qua – così come censurata con il ricorso originario - non include il nominativo dell’odierno ricorrente tra i candidati idonei, e segnatamente omette di assegnare il punteggio di 48,67 allo stesso spettante e, pertanto l’omesso giusto posizionamento nella graduatoria degli idonei al 292° posto ovvero alla sua più utile e corretta collocazione;
b) limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, del Verbale del 21 giugno 2024 della Commissione esaminatrice, il cui contenuto è stato reso noto solo in data 30 dicembre 2024, di formazione della graduatoria finale di merito ai sensi dell’art. 8, comma 5, del relativo Bando di Concorso, nella parte in cui, sulla base del punteggio complessivo di 48,67 attribuito al ricorrente, nella graduatoria ivi indicata ha erroneamente assegnato allo stesso la inferiore posizione 295 che nella Graduatoria finale di merito pubblicata il 9 gennaio 2025 viene ricoperta da altro candidato avente il minor punteggio complessivo di 48,250;
c) limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, dell’Avviso del 09 gennaio 2025 pubblicato sul sito https://trasparenza.cultura.gov.it, di “Apertura scelta sedi per n. 336 Funzionari Archivisti di Stato (Codice 01)” relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato – Ministero della Cultura. Profilo Funzionario Archivista di Stato”, (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale, n. 88 dell'8 novembre 2022), con allegati: 1.Avviso del 9 gennaio 2025 recante comunicazione di apertura scelta sedi per Funzionario Archivista di Stato;
2. Graduatoria finale di merito per scelta sedi funzionari archivisti di Stato;
3. Allegato sedi disponibili per n. 336 funzionari archivisti di Stato;
4. Modello A per diritto di scelta prioritaria ai sensi della L. 104/1992, nella parte in cui con l’allegato di cui al n.1. all’Avviso del 09/01/2025 non consente al ricorrente, stante il mancato inserimento del relativo nominativo in graduatoria contenuta nell’allegato n.2., di esprimere la manifestazione dell’ordine di preferenza tra le sedi disponibili;
d) limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, dell’Avviso del 23 gennaio 2025, denominato “Avviso di apertura del portale per la scelta delle sedi di lavoro”, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Cultura, nella parte in cui non consente al ricorrente in futuro di poter comunicare l’ordine di preferenza tra le sedi ovvero in cui limita la scelta tra quelle sedi ancora eventualmente disponibili;
e) di ogni atto e/o verbale attinente la formulazione della Graduatoria di merito finale aggiornata del
9 gennaio 2025, sebbene allo stato sconosciuto;
f) di ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale, tra cui:
f.1) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori;
f.2) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
f.3) il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;
f.4) i verbali sottesi alla valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene non conosciuti;
f.5) ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto;
f.6) gli avvisi di scorrimento della graduatoria;
g) unitamente ad ogni altro atto già impugnato con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Formez P.A., della Commissione Interministeriale Ripam e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la memoria ex art. 73 c.p.a., depositata in data 16 aprile 2025 con la quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I. Con il ricorso all’ esame del Collegio, come integrato dai successivi motivi aggiunti, la parte ricorrente, esclusa dal concorso de quo per la ritenuta mancanza di un requisito di accesso relativo ai titoli di studio previsti nel bando , ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento.
II. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
III. Con ordinanza n. 652 del 29 gennaio 2025 la domanda cautelare formulata dal ricorrente è stata accolta, “con obbligo dell’Amministrazione di valutare, nell’ambito di una necessaria rinnovata considerazione della posizione del ricorrente, la sola attinenza al patrimonio culturale del dottorato da questi dichiarato e posseduto ai fini dell’accesso al concorso de quo, tenuto conto dell’afferenza dello stesso alla Scuola di Dottorato in Scienze dell'antichità e del tardoantico, e di conseguenza di ammettere con riserva il ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale, in caso di esito positivo, con tutti gli effetti ulteriori ”.
IV. Con memoria ex art 73 c.p.a. del 16 aprile 2025 il ricorrente ha rappresentato che, in esito alla misura cautelare, “ L'operato successivo della parte pubblica si è rivelato integralmente satisfattivo dell'interesse azionato sia con il Ricorso principale che con il successivo Ricorso per motivi aggiunti: l’Amministrazione, infatti, non si è limitata a dare esecuzione all’Ordinanza cautelare n. 652/2025 Reg. Prov. Cau. del 29/01/2025 bensì ha revocato definitivamente la delibera di esclusione del candidato dalla procedura concorsuale e, conseguentemente, ha provveduto a inserirlo nella graduatoria del 09/04/2025 tra gli idonei assumibili e, precisamente nella corretta posizione n. 292, consentendo allo stesso di esprimere la preferenza sulle sedi disponibili e, da ultimo, di sottoscrivere il contratto di lavoro individuale per il 29 aprile 2025 ”.
V. In vista della udienza pubblica il ricorrente ha, altresì, depositato, in data 15 maggio 2025, il contratto individuale di lavoro sottoscritto, in esito al superamento del concorso in epigrafe, in data 29 aprile 2025.
VI. Alla udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
VII. Ciò posto, data l'intervenuta piena e stabile soddisfazione dell’interesse finale del ricorrente siccome portato in ricorso e nei motivi aggiunti, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, c.p.a.
VIII. Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO