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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2769/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 28.10.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e con l'assistenza dall'amministratore di sostegno Sig.ra rappresentato e Parte_2 difeso dell'avv. MAZZOLENI SUSANNA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. nata in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 28.10.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito civile con Parte_1 Controparte_1
, in CURNO, in data 21/09/2002 (anno 2002, atto n. 5, reg. CURNO, parte II, serie C),
[...] dalla cui unione non sono nati figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale dei coniugi. non si costituiva in giudizio, né Controparte_1 compariva personalmente in udienza.
All'udienza di comparizione del 28.10.2025, compariva personalmente , Parte_1 insieme al difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire che confermava di Controparte_1 Parte_1 volere ottenere la separazione e di avere contatti soltanto sporadici con la moglie (“io non sento e non vedo mia moglie da almeno da vent'anni quasi, perchè, come ho scritto nel ricorso, lei è sparita subito dopo il matrimonio. Non l'ho più sentita, né ho avuto sue notizie. Insisto pertanto per la pronuncia della separazione. Non abbiamo avuto figli”, v. verbale udienza 28.10.2025). Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e, invitate le parti a precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa alla medesima udienza e tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in CURNO, in data 21/09/2002 (anno 2002, atto n. 5, reg. CURNO, parte II, serie C).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale del convenuto, porta a ritenere che lo stato di
2 disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione personale di e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CURNO, in data 21/09/2002 (anno 2002, atto n. 5, reg. CURNO, parte II, serie C); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
CURNO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 28.10.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e con l'assistenza dall'amministratore di sostegno Sig.ra rappresentato e Parte_2 difeso dell'avv. MAZZOLENI SUSANNA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. nata in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 28.10.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito civile con Parte_1 Controparte_1
, in CURNO, in data 21/09/2002 (anno 2002, atto n. 5, reg. CURNO, parte II, serie C),
[...] dalla cui unione non sono nati figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale dei coniugi. non si costituiva in giudizio, né Controparte_1 compariva personalmente in udienza.
All'udienza di comparizione del 28.10.2025, compariva personalmente , Parte_1 insieme al difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire che confermava di Controparte_1 Parte_1 volere ottenere la separazione e di avere contatti soltanto sporadici con la moglie (“io non sento e non vedo mia moglie da almeno da vent'anni quasi, perchè, come ho scritto nel ricorso, lei è sparita subito dopo il matrimonio. Non l'ho più sentita, né ho avuto sue notizie. Insisto pertanto per la pronuncia della separazione. Non abbiamo avuto figli”, v. verbale udienza 28.10.2025). Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e, invitate le parti a precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa alla medesima udienza e tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in CURNO, in data 21/09/2002 (anno 2002, atto n. 5, reg. CURNO, parte II, serie C).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale del convenuto, porta a ritenere che lo stato di
2 disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione personale di e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CURNO, in data 21/09/2002 (anno 2002, atto n. 5, reg. CURNO, parte II, serie C); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
CURNO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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