Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1951 l'importo massimo della indennita' di cui all' art. 1 del regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417 , dovuta agli ufficiali con diritto alla razione foraggio per la perdita, per cause di servizio, di ogni cavallo, e' elevata a lire 100.000.
A decorrere dal 1 luglio 1951 l'importo massimo della indennita' di cui all' art. 1 del regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417 , dovuta agli ufficiali con diritto alla razione foraggio per la perdita, per cause di servizio, di ogni cavallo, e' elevata a lire 100.000.