Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4192/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. NI Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 4192/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
NE IO (C.F. [...]), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' avv. Fabio Aloia (C.F. [...]), domiciliato come in atti;
- OPPONENTE–
FE NC (C.F. [...]), nato a Caselle in [...] il
02/03/1969, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Seccia ([...]), domiciliata come in atti;
- OPPONENTE-
E
COMPASS BANCA S.P.A. (C.F. 10536040966), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano (C.F. [...]), domiciliata come in atti;
-CONVENUTO –
NONCHE'
SOREC S.R.L. (C.F. 02525220758), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Clara Gualtieri (C.F.: [...](C.F. [...]), domiciliata come in atti;
-TERZA CHIAMATA –
1
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 19.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 14.4.2022 NI ER e NC RA hanno convenuto in giudizio Compass Banca s.p.a. al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 553/2022, con il quale è stato ingiunto a NI ER di pagare l'importo di € 8.888,89, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di finanziamento n. 16194612, e a NI ER in solido con
NC RA l'ulteriore importo di € 10.922,46, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di finanziamento n. 20054177.
In particolare gli opponenti hanno in primo luogo eccepito l'inesigibilità del credito per aver concordato con Sorec s.r.l., società di recupero crediti incaricata da Compass, un piano di rientro per entrambi i rapporti di finanziamento, con emissione di effetti cambiari: di conseguenza l'opposta avrebbe dovuto porre in esecuzione le cambiali consegnate a Sorec e non azionare i contratti rimasti inadempiuti. Per tali ragioni hanno chiesto la chiamata in causa di Sorec s.r.l. al fine di essere da questa manlevata e garantita.
Inoltre hanno rilevato la mancanza di prova del credito azionato in via monitoria, per non avere l'opposta prodotto documenti da cui ricavare l'analitica evoluzione complessiva delle operazioni che hanno determinato il saldo finale, non essendo all'uopo sufficiente il mero estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB.
Infine NC RA ha formalmente disconosciuto le proprie sottoscrizioni apposte come coobbligata al contratto di finanziamento n. 20054177.
Si è costituita Compass Banca s.p.a. chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, quanto al disconoscimento operato da RA, chiedendo la verificazione del contratto disconosciuto ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
A seguito di chiamata in causa si è costituita Sorec s.r.l. chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo agito esclusivamente per conto di Compass Banca s.p.a. e non potendosi pertanto considerare parte dei rapporti oggetto di causa.
La causa è stata trattata mediante svolgimento di CTU grafologica e all'udienza del 19.12.2024, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
2 Deve preliminarmente darsi atto che è stato esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per assenza delle parti chiamate ER e RA (cfr. verbale in atti). La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte degli opponenti invitati comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò perché essendo l'incontro di mediazione intervenuto in data successiva al 30.6.2023, trova applicazione ratione temporis l'art. 12 bis co.2 d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022.
L'opposizione è parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di cui in prosieguo.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Con riferimento ai contratti di mutuo l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018). Non è invece necessaria, a differenza dei rapporti di conto corrente, dove il saldo finale è provato contabilmente dalla serie delle annotazioni di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto, la produzione degli estratti conto, né del certificato ex art. 50 TUB.
Nel caso di specie parte opposta ha ottemperato al proprio onere probatorio producendo in atti i contratti di finanziamento per cui è causa, per i quali non è mai stata contestata l'avvenuta erogazione della somma mutata, muniti dei relativi piani di ammortamento. Trattandosi di rapporti di finanziamento, non è richiesta né è altrimenti necessaria la produzione degli estratti conto.
Del tutto infondata è l'eccezione con cui gli opponenti hanno lamentato l'inesigibilità del credito vantato per essere intervenuta la sottoscrizione con Sorec s.r.l. di un piano di rientro per ciascuno
3 dei contratti di finanziamento, con emissione di un numero di cambiali pari alle rate da corrispondere.
I piani di rientro in esame infatti, versati in atti dall'opposta, contengono espressamente la seguente precisazione: “il piano di rientro proposto non costituisce novazione del debito. Il mancato pagamento di una sola scadenza concordata legittimerà la società committente e/o terzi aventi diritto a procedere per l'intera somma anche se si è convenuto un pagamento dilazionato”.
Si è quindi in presenza di una rimodulazione pattizia sul quantum debeatur che non ha comportato l'estinzione per novazione dell'obbligazione derivante dai sottostanti rapporti di finanziamento.
Infatti “la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione” (Cass.
27028/2022).
Sulla base di ciò parte opposta, preso atto che le cambiali rilasciate dagli opponenti sono state protestate per mancanza di provvista (cfr. all. 5 e 6 alla comparsa di Compass), ha legittimamente ritenuto caducati i piani di rientro ed esercitato l'azione causale di pagamento ponendo a base della domanda i due contratti di finanziamento.
Né d'altronde dalla stipula dei piani di rientro può desumersi un qualsivoglia obbligo di manleva o di garanzia in capo a Sorec s.r.l. Come ben può evincersi dai piani di rientro in esame (all. 4 e 5 alla comparsa di Compass), ove vi è l'esplicita indicazione “committente: Compass banca s.p.a.”, Sorec ha agito esclusivamente per conto di Compass banca s.p.a., senza assumere in proprio alcuna obbligazione, né in via diretta, né di garanzia.
Per tale motivo deve essere accolta l'eccezione con cui Sorec ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva, con la conseguenza che la domanda proposta nei suoi confronti deve senz'altro essere rigettata.
Parte opponente NC RA ha però formalmente e tempestivamente disconosciuto le proprie sottoscrizioni apposte quale coobbligata sul contratto di finanziamento n. 20054177. A seguito di tale disconoscimento parte opposta ha avanzato formale istanza di verificazione delle firme contestate, producendo i documenti contrattuali in originale, sicché è stata disposta d'ufficio perizia
4 grafologica per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni rese dall'opponente e da questa disconosciute.
Il consulente ha provveduto ad analizzare le firme in verifica, raffrontandole con le diverse scritture comparative depositate pacificamente riconducibili alla parte e con il saggio grafico reso da quest'ultima in sua presenza, affermando all'esito l'apocrifia delle sottoscrizioni esaminate.
Orbene questo giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, atteso che l'iter logico dallo stesso seguito appare coerente e non sussistono motivi per dubitare la correttezza del procedimento applicato. Infatti il consulente ha rilevato che le firma in verifica, rispetto a quelle in comparazione, non solo presentano divergenze di forma grafica rilevabili ictu oculi, ma differiscono anche sotto l'aspetto del ductus, della forma, della direzione e inclinazione, della continuità, della pressione e del tratto, della dimensione e della velocità. Ha quindi concluso affermando che “le firme apposte al contratto di finanziamento n. 20054177 a nome di RA NC sono da ritenersi apocrife ovvero non attribuibili alla stessa, ma imitazioni a mano libera” (cfr. consulenza in atti).
L'accertata apocrifìa delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento da parte di NC
RA determina il venir meno del titolo a fondamento della pretesa monitoria nei suoi confronti, con conseguente accoglimento dell'opposizione sono tale aspetto.
Per le ragioni profuse il decreto ingiuntivo deve essere revocato e NI ER condannato al pagamento di € 19.811,35, di cui € 8.888,89 per il rapporto n 16194612 ed € 10.922,46 per il rapporto n. 20054177, oltre interessi come richiesti.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
Infine deve essere integralmente posto a carico di parte opposta il compenso del CTU dott.ssa
Apollonia Reale, liquidato con decreto del 19.9.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dispone revocarsi il decreto ingiuntivo n.
553/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 21.2.2022;
5 - condanna NI ER al pagamento in favore di Compass Banca s.p.a. dell'importo di
€ 19.811,35, oltre interessi come richiesti;
- rigetta la domanda nei confronti di NC RA e nei confronti di Sorec s.r.l.;
- condanna NI ER al pagamento delle spese di lite nei confronti di Compass Banca
s.p.a., liquidate in complessivi € 4.500, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna NI ER al pagamento delle spese di lite nei confronti di Sorec s.p.a., liquidate in complessivi € 4.500, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna Compass Banca s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di NC
RA, liquidate in complessivi € 4.500, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Seccia;
- compensa le spese di lite tra NC RA e Sorec s.r.l.;
- pone definitivamente a carico di Compass Banca s.p.a. il compenso del CTU dott.ssa
Apollonia Reale, liquidato con decreto del 19.9.2024;
- condanna NI ER e NC RA al pagamento di € 237 ciascuno in favore dello Stato, importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 18/03/2025
il Giudice dott. NI Di Giorgio
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