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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore Sent. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere Cron. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Rep. N. nella causa civile n. 233/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
15/01/2025, promossa R. Gen. N. 233/2023 d a Parte_1
[...]
[...]
[...]
Susanna
PARTE APPELLANTE
OGGETTO: contro
, con il patrocinio dell'Avv. , Azione revocatoria Parte_2 Parte_2 ordinaria ex art. 2901 c.c. PARTE APPELLATA
e contro
(CONTUMACE) Controparte_1
CONTUMACE
(CONTUMACE) CP_2
CONTUMACE
LA MADONNINA Controparte_3
CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 2033/2022, pubblicata il 28 luglio 2022, del Tribunale di Brescia.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Della parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, IN VIA PRINCIPALE In riforma della sentenza n. 1716/2021 del 28.09.2021 del Tribunale di Bergamo
Giudice monocratico dott. Bruno Conca, depositata in data 30.09.2021, nella causa
N. R.G. 7106/2018, con ogni migliore statuizione dichiarare inefficace ex art. 2901
c.c. nei confronti della cessionaria del credito di CP_4 CP_5 (già l'atto di compravendita stipulato tra
[...] Controparte_6
i Sigg.ri e in data 12.03.2015 per atto n. rep. 146957 e Parte_3 CP_7
n. racc. 60421, a ministero del Notaio Dott. di Persona_1 CP_6 ordinando conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di CP_6 l'annotazione della sentenza, avente ad oggetto: IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' TRASFERITO IN CAPO ALLA SIG.RA IF AN relativa al seguente bene immobile sito in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via
Bedesco n. 22 così censiti al N.C.E.U. di tale Comune: -foglio 7 – mappale 2323 – sub. 713 – piano T- Cat. A/2 – Cl.1 – vani 7 – RC Euro 614,58, Via Bedesco n. 22. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Della parte appellata:
« Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa le eventuali necessarie declaratorie del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla società in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t. e per essa, in qualità di procuratrice speciale,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per tutte le ragioni Controparte_8 esposte in narrativa;
NEL MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via preliminare, rigettare, in quanto inammissibile e/o infondato, l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_4 per essa, in qualità di procuratrice speciale, in Controparte_8 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame n. 1716/2021, resa dal Tribunale di Bergamo in data 28/09/2021 e pubblicata in data 30/09/2021, in esito alla causa n. 7106/2018 R.G., con tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio.”
Della parte intervenuta:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza n. 1716/2021 del 28.09.2021 del Tribunale di Bergamo
Giudice monocratico dott. Bruno Conca, depositata in data 30/09/2021, nella causa N. R.G. pagina 2 di 7 7106/2018, con ogni migliore statuizione, dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della cessionaria del credito della a sua volta CP_9 CP_4 cessionaria del credito della (già Controparte_5 Controparte_10
, l'atto di compravendita stipulato tra i Sigg.ri e
[...] Parte_3 CP_7 in data 12.03.2015 per atto n. rep. 146957 e n. racc. 60421, a ministero del Notaio
Dott. di ordinando conseguentemente al Conservatore Persona_1 CP_6 dei Registri Immobiliari di l'annotazione della sentenza, avente ad oggetto: CP_6 IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' TRASFERITO IN CAPO ALLA SIG.RA IF AN relativa al seguente bene immobile sito in Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII (BG), via Bedesco n. 22 così censiti al N.C.E.U. di tale Comune: foglio 7 – mappale 2323 – sub. 713 –piano T– Cat. A/2 – Cl. 1 – vani 7 - RC
Euro 614,58, Via Bedesco n. 22.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., assumendosi creditore di Parte_2 per la somma di € 97.465,177 sulla scorta dell'ordinanza ex art. 186 Parte_1 quater c.p.c., emessa dal Tribunale di Brescia il 16 maggio 2017, conveniva in giudizio la società ”, Parte_1 Controparte_11
e chiedendo che venissero dichiarati inefficaci, ai CP_2 Controparte_1 sensi dell'art. 2901 c.c., due atti di compravendita immobiliare stipulati il 20 maggio 2013, con cui aveva ceduto alla Parte_1 Controparte_11
e immobili di sua proprietà, siti nel comune
[...] Controparte_1 CP_2 di Orzinuovi.
Con sentenza n. 2033/2022, pubblicata il 28 luglio 2022, il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda revocatoria ritenendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. Nello specifico, il giudice di prime cure ha ritenuto pacifico che il diritto di credito vantato da riconosciuto con scrittura privata del 2001, fosse Parte_2 antecedente agli atti dispositivi oggetto di causa e che il pregiudizio fosse provato, posto che la cessione degli immobili aveva determinato la sostituzione di beni immobili, facilmente aggredibili da parte del creditore, con il denaro. Ha, inoltre, ritenuto che i beni residui indicati dal debitore (due terreni agricoli) non fossero sufficienti a coprire il credito. Quanto all'elemento soggettivo, il giudice ha rilevato vari indizi della consapevolezza del pregiudizio da parte di e dei terzi acquirenti: la vendita aveva Parte_1 coinvolto soggetti legati da vincoli familiari e societari al debitore, il quale era amministratore della società acquirente e padre degli altri soggetti. Inoltre, le modalità di pagamento (accollo del mutuo e dilazione senza interessi) sono state valutate come fortemente squilibrate e sintomatiche dell'intento pregiudizievole. Le giustificazioni addotte dai convenuti a supporto del trasferimento di tali immobili, riferite ad un progetto di ampliamento dell'azienda, non sono state ritenute sufficienti a neutralizzare la mera scientia damni, necessaria ad incardinare l'azione revocatoria. pagina 3 di 7 Avverso la decisione ha proposto appello insistendo per la Parte_1 insussistenza di alcuni dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. e chiedendo la riforma della sentenza impugnata. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Parte_2 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 14/09/2023 la Corte, rilevato che la complessità delle questioni dedotte non si conciliava con la definizione della causa, con l'ordinanza 348 bis c.p.c. ha rigettato la relativa eccezione di inammissibilità dell'appello. All'udienza del 23/10/2023 la Corte, verificata la ritualità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia degli appellati: Controparte_11
ed ha rinviato la causa per la precisazione
[...] Controparte_12 CP_2 delle conclusioni. All'udienza del 15/01/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata da in quanto – anche Parte_2 considerato l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 – l'atto introduttivo presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che, ad avviso dell'appellante, evidenziano l'erroneità della motivazione spesa dal Tribunale sul punto, come si avrà anche modo di osservare nella esposizione dei motivi di appello.
***
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.. Più precisamente, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di ritenere gli atti impugnati successivi al credito vantato dal sostenendo che la data del relativo riconoscimento da parte del Pt_2 debitore non sarebbe certa. Secondo l'appellante, infatti, il credito sarebbe stato portato a conoscenza del Pt_1 solo nel 2015, in occasione della notifica del decreto ingiuntivo.
La censura è infondata. L'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi oggetto della revocatoria risulta, infatti, documentalmente provata, poiché l'autenticità della sottoscrizione apposta sul riconoscimento del debito verso , datato 1° settembre 2001, è Parte_4 stata accertata in sede giudiziale da un consulente tecnico d'ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (cfr. pag. 1 del doc. n. 4 della parte appellata). Non appare, dunque, necessaria, a differenza di quanto sostiene l'appellante, la prova della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore.
Quanto alla c.d. partecipatio fraudis in capo agli acquirenti, sulla ricostruzione fornita dall'appellante - per la quale i predetti, in esecuzione di un progetto pagina 4 di 7 concordato nel 2004, del tutto slegato temporalmente dal credito azionato nei confronti del soltanto nel 2015, avrebbero in buona fede acquistato i beni - il Pt_1 Tribunale ha correttamente fatto richiamo all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la scientia damni in capo al disponente deve consistere
“nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni del creditore, attraverso la diminuzione della sostanza patrimoniale del debitore e, con essa, della garanzia spettante alle ragioni del creditore per cui non è necessaria la collusione (animus nocendi) fra debitore e terzo” (cfr. ; Cass. 18.1.2007 n. 1068; tra le tante Cass. 12.5.2022 n. 15257), e la
“prova della "partecipatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, come, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, i rapporti di parentela, nonché lavorativi tra il debitore e i terzi, tali da rendere estremamente inverosimile che questi ultimi non fossero a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. tra le tante: Cass. n. 5359 del 2009, Cass. n. 1286 del
2013; Cass.
9.6.2020 n. 10928). Nella specie tale consapevolezza si trae dal fatto che il è – circostanza incontestata – amministratore della società acquirente e padre Pt_1 degli ulteriori aventi causa. Ad abundantiam, è principio consolidato che, quando un debitore dispone simultaneamente di più beni, si presume l'esistenza e la consapevolezza – sua e degli acquirenti – del danno arrecato ai creditori (Cass. n.
18034/2013). Inoltre le modalità di pagamento pattuite nelle vendite in questione evidenziano ulteriormente tale pregiudizio: nella prima, il prezzo è stato pagato solo mediante accollo del mutuo residuo, senza scambio di denaro;
nella seconda, con un pagamento dilazionato in 36 rate mensili senza interessi. Tali condizioni, chiaramente squilibrate, rendono evidente la presenza di un sacrificio economico del venditore a danno dei creditori, data l'assenza di liquidità immediata e il mancato riconoscimento di interessi sul pagamento dilazionato. Ciò basta di per sè a far ritenere provata tanto la scientia damni in capo ad quanto la partecipatio fraudis in capo a Parte_1
e CP_2 Controparte_1
2. Con il secondo motivo, l'appellante ribadisce l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c. Anche tale censura va respinta in quanto infondata. Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per ritenere integrato l'eventus damni, richiesto ai fini dell'azione revocatoria ordinaria. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7767/2007; Cass. 1896/2012; Cass.
1902/2015; Cass. 13172/2017), non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l'atto dispositivo renda anche solo più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito. Tale pregiudizio può consistere tanto in una riduzione quantitativa del patrimonio quanto in una sua modificazione qualitativa, e spetta al creditore fornire la prova di tale effetto. È, invece, onere del debitore dimostrare l'adeguatezza della propria residua capacità patrimoniale a garantire ampiamente il soddisfacimento del credito.
Orbene, al momento del compimento degli atti dispositivi oggetto di revocatoria, il pagina 5 di 7 debitore, all'esito degli stessi, risultava proprietario esclusivamente di due terreni agricoli (mappali 167 e 188), il cui valore – ai fini della causa revocatoria R.G.
1957/2018 del Tribunale di Brescia – è stato concordemente quantificato in € 98.000,00, secondo quanto già determinato nella perizia disposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. 878/2018 (doc. 16 di parte appellata). Si tratta, peraltro, di una stima coerente con la dichiarazione del medesimo debitore, resa poco prima, in sede di divisione con l'ex comproprietario (doc. 21), che indicava il valore in € 97.500,00. Tuttavia, il credito azionato da ammontava ad € 97.465,17, Parte_2 somma pressoché equivalente al valore dei beni residui.
Una tale corrispondenza non consente di ritenere, quindi, che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare il credito, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata. Anzi, l'insufficienza patrimoniale risulta in concreto confermata e dimostrata dall'esito stesso della procedura esecutiva posta in essere: i terreni sono stati aggiudicati per € 55.130,00 (doc. 32 di parte appellata), con evidente scostamento rispetto al valore stimato e conseguente incapienza della somma ricavata dal creditore rispetto al credito vantato.
Pertanto, nessun dubbio può sussistere in ordine alla ricorrenza nella specie del requisito dell'eventus damni, posto che l'atto dispositivo ha determinato un effettivo peggioramento della garanzia patrimoniale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, rendendo più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del creditore.
*** Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.. L'appello va quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
***
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che si liquidano, ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 a favore della parte appellata in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 5.103,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Nulla sulle spese con riferimento a , e “ CP_2 Controparte_1 [...]
, rimasti contumaci. Controparte_11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello confermando la sentenza n. 2033/2022, pubblicata il 28 luglio 2022, del Tribunale di Brescia.
pagina 6 di 7 condanna parte appellante: a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_2 del grado, che si liquidano come in parte motiva.
Nulla sulle spese con riferimento a , e “ CP_2 Controparte_1 [...]
, rimasti contumaci. Controparte_11
Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari, con esonero da ogni sua responsabilità, l'annotazione della presente sentenza.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore Sent. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere Cron. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Rep. N. nella causa civile n. 233/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
15/01/2025, promossa R. Gen. N. 233/2023 d a Parte_1
[...]
[...]
[...]
Susanna
PARTE APPELLANTE
OGGETTO: contro
, con il patrocinio dell'Avv. , Azione revocatoria Parte_2 Parte_2 ordinaria ex art. 2901 c.c. PARTE APPELLATA
e contro
(CONTUMACE) Controparte_1
CONTUMACE
(CONTUMACE) CP_2
CONTUMACE
LA MADONNINA Controparte_3
CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 2033/2022, pubblicata il 28 luglio 2022, del Tribunale di Brescia.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Della parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, IN VIA PRINCIPALE In riforma della sentenza n. 1716/2021 del 28.09.2021 del Tribunale di Bergamo
Giudice monocratico dott. Bruno Conca, depositata in data 30.09.2021, nella causa
N. R.G. 7106/2018, con ogni migliore statuizione dichiarare inefficace ex art. 2901
c.c. nei confronti della cessionaria del credito di CP_4 CP_5 (già l'atto di compravendita stipulato tra
[...] Controparte_6
i Sigg.ri e in data 12.03.2015 per atto n. rep. 146957 e Parte_3 CP_7
n. racc. 60421, a ministero del Notaio Dott. di Persona_1 CP_6 ordinando conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di CP_6 l'annotazione della sentenza, avente ad oggetto: IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' TRASFERITO IN CAPO ALLA SIG.RA IF AN relativa al seguente bene immobile sito in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via
Bedesco n. 22 così censiti al N.C.E.U. di tale Comune: -foglio 7 – mappale 2323 – sub. 713 – piano T- Cat. A/2 – Cl.1 – vani 7 – RC Euro 614,58, Via Bedesco n. 22. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Della parte appellata:
« Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa le eventuali necessarie declaratorie del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla società in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t. e per essa, in qualità di procuratrice speciale,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per tutte le ragioni Controparte_8 esposte in narrativa;
NEL MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via preliminare, rigettare, in quanto inammissibile e/o infondato, l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_4 per essa, in qualità di procuratrice speciale, in Controparte_8 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame n. 1716/2021, resa dal Tribunale di Bergamo in data 28/09/2021 e pubblicata in data 30/09/2021, in esito alla causa n. 7106/2018 R.G., con tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio.”
Della parte intervenuta:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza n. 1716/2021 del 28.09.2021 del Tribunale di Bergamo
Giudice monocratico dott. Bruno Conca, depositata in data 30/09/2021, nella causa N. R.G. pagina 2 di 7 7106/2018, con ogni migliore statuizione, dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della cessionaria del credito della a sua volta CP_9 CP_4 cessionaria del credito della (già Controparte_5 Controparte_10
, l'atto di compravendita stipulato tra i Sigg.ri e
[...] Parte_3 CP_7 in data 12.03.2015 per atto n. rep. 146957 e n. racc. 60421, a ministero del Notaio
Dott. di ordinando conseguentemente al Conservatore Persona_1 CP_6 dei Registri Immobiliari di l'annotazione della sentenza, avente ad oggetto: CP_6 IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' TRASFERITO IN CAPO ALLA SIG.RA IF AN relativa al seguente bene immobile sito in Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII (BG), via Bedesco n. 22 così censiti al N.C.E.U. di tale Comune: foglio 7 – mappale 2323 – sub. 713 –piano T– Cat. A/2 – Cl. 1 – vani 7 - RC
Euro 614,58, Via Bedesco n. 22.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., assumendosi creditore di Parte_2 per la somma di € 97.465,177 sulla scorta dell'ordinanza ex art. 186 Parte_1 quater c.p.c., emessa dal Tribunale di Brescia il 16 maggio 2017, conveniva in giudizio la società ”, Parte_1 Controparte_11
e chiedendo che venissero dichiarati inefficaci, ai CP_2 Controparte_1 sensi dell'art. 2901 c.c., due atti di compravendita immobiliare stipulati il 20 maggio 2013, con cui aveva ceduto alla Parte_1 Controparte_11
e immobili di sua proprietà, siti nel comune
[...] Controparte_1 CP_2 di Orzinuovi.
Con sentenza n. 2033/2022, pubblicata il 28 luglio 2022, il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda revocatoria ritenendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. Nello specifico, il giudice di prime cure ha ritenuto pacifico che il diritto di credito vantato da riconosciuto con scrittura privata del 2001, fosse Parte_2 antecedente agli atti dispositivi oggetto di causa e che il pregiudizio fosse provato, posto che la cessione degli immobili aveva determinato la sostituzione di beni immobili, facilmente aggredibili da parte del creditore, con il denaro. Ha, inoltre, ritenuto che i beni residui indicati dal debitore (due terreni agricoli) non fossero sufficienti a coprire il credito. Quanto all'elemento soggettivo, il giudice ha rilevato vari indizi della consapevolezza del pregiudizio da parte di e dei terzi acquirenti: la vendita aveva Parte_1 coinvolto soggetti legati da vincoli familiari e societari al debitore, il quale era amministratore della società acquirente e padre degli altri soggetti. Inoltre, le modalità di pagamento (accollo del mutuo e dilazione senza interessi) sono state valutate come fortemente squilibrate e sintomatiche dell'intento pregiudizievole. Le giustificazioni addotte dai convenuti a supporto del trasferimento di tali immobili, riferite ad un progetto di ampliamento dell'azienda, non sono state ritenute sufficienti a neutralizzare la mera scientia damni, necessaria ad incardinare l'azione revocatoria. pagina 3 di 7 Avverso la decisione ha proposto appello insistendo per la Parte_1 insussistenza di alcuni dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. e chiedendo la riforma della sentenza impugnata. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Parte_2 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 14/09/2023 la Corte, rilevato che la complessità delle questioni dedotte non si conciliava con la definizione della causa, con l'ordinanza 348 bis c.p.c. ha rigettato la relativa eccezione di inammissibilità dell'appello. All'udienza del 23/10/2023 la Corte, verificata la ritualità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia degli appellati: Controparte_11
ed ha rinviato la causa per la precisazione
[...] Controparte_12 CP_2 delle conclusioni. All'udienza del 15/01/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata da in quanto – anche Parte_2 considerato l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 – l'atto introduttivo presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che, ad avviso dell'appellante, evidenziano l'erroneità della motivazione spesa dal Tribunale sul punto, come si avrà anche modo di osservare nella esposizione dei motivi di appello.
***
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.. Più precisamente, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di ritenere gli atti impugnati successivi al credito vantato dal sostenendo che la data del relativo riconoscimento da parte del Pt_2 debitore non sarebbe certa. Secondo l'appellante, infatti, il credito sarebbe stato portato a conoscenza del Pt_1 solo nel 2015, in occasione della notifica del decreto ingiuntivo.
La censura è infondata. L'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi oggetto della revocatoria risulta, infatti, documentalmente provata, poiché l'autenticità della sottoscrizione apposta sul riconoscimento del debito verso , datato 1° settembre 2001, è Parte_4 stata accertata in sede giudiziale da un consulente tecnico d'ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (cfr. pag. 1 del doc. n. 4 della parte appellata). Non appare, dunque, necessaria, a differenza di quanto sostiene l'appellante, la prova della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore.
Quanto alla c.d. partecipatio fraudis in capo agli acquirenti, sulla ricostruzione fornita dall'appellante - per la quale i predetti, in esecuzione di un progetto pagina 4 di 7 concordato nel 2004, del tutto slegato temporalmente dal credito azionato nei confronti del soltanto nel 2015, avrebbero in buona fede acquistato i beni - il Pt_1 Tribunale ha correttamente fatto richiamo all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la scientia damni in capo al disponente deve consistere
“nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni del creditore, attraverso la diminuzione della sostanza patrimoniale del debitore e, con essa, della garanzia spettante alle ragioni del creditore per cui non è necessaria la collusione (animus nocendi) fra debitore e terzo” (cfr. ; Cass. 18.1.2007 n. 1068; tra le tante Cass. 12.5.2022 n. 15257), e la
“prova della "partecipatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, come, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, i rapporti di parentela, nonché lavorativi tra il debitore e i terzi, tali da rendere estremamente inverosimile che questi ultimi non fossero a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. tra le tante: Cass. n. 5359 del 2009, Cass. n. 1286 del
2013; Cass.
9.6.2020 n. 10928). Nella specie tale consapevolezza si trae dal fatto che il è – circostanza incontestata – amministratore della società acquirente e padre Pt_1 degli ulteriori aventi causa. Ad abundantiam, è principio consolidato che, quando un debitore dispone simultaneamente di più beni, si presume l'esistenza e la consapevolezza – sua e degli acquirenti – del danno arrecato ai creditori (Cass. n.
18034/2013). Inoltre le modalità di pagamento pattuite nelle vendite in questione evidenziano ulteriormente tale pregiudizio: nella prima, il prezzo è stato pagato solo mediante accollo del mutuo residuo, senza scambio di denaro;
nella seconda, con un pagamento dilazionato in 36 rate mensili senza interessi. Tali condizioni, chiaramente squilibrate, rendono evidente la presenza di un sacrificio economico del venditore a danno dei creditori, data l'assenza di liquidità immediata e il mancato riconoscimento di interessi sul pagamento dilazionato. Ciò basta di per sè a far ritenere provata tanto la scientia damni in capo ad quanto la partecipatio fraudis in capo a Parte_1
e CP_2 Controparte_1
2. Con il secondo motivo, l'appellante ribadisce l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c. Anche tale censura va respinta in quanto infondata. Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per ritenere integrato l'eventus damni, richiesto ai fini dell'azione revocatoria ordinaria. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7767/2007; Cass. 1896/2012; Cass.
1902/2015; Cass. 13172/2017), non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l'atto dispositivo renda anche solo più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito. Tale pregiudizio può consistere tanto in una riduzione quantitativa del patrimonio quanto in una sua modificazione qualitativa, e spetta al creditore fornire la prova di tale effetto. È, invece, onere del debitore dimostrare l'adeguatezza della propria residua capacità patrimoniale a garantire ampiamente il soddisfacimento del credito.
Orbene, al momento del compimento degli atti dispositivi oggetto di revocatoria, il pagina 5 di 7 debitore, all'esito degli stessi, risultava proprietario esclusivamente di due terreni agricoli (mappali 167 e 188), il cui valore – ai fini della causa revocatoria R.G.
1957/2018 del Tribunale di Brescia – è stato concordemente quantificato in € 98.000,00, secondo quanto già determinato nella perizia disposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. 878/2018 (doc. 16 di parte appellata). Si tratta, peraltro, di una stima coerente con la dichiarazione del medesimo debitore, resa poco prima, in sede di divisione con l'ex comproprietario (doc. 21), che indicava il valore in € 97.500,00. Tuttavia, il credito azionato da ammontava ad € 97.465,17, Parte_2 somma pressoché equivalente al valore dei beni residui.
Una tale corrispondenza non consente di ritenere, quindi, che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare il credito, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata. Anzi, l'insufficienza patrimoniale risulta in concreto confermata e dimostrata dall'esito stesso della procedura esecutiva posta in essere: i terreni sono stati aggiudicati per € 55.130,00 (doc. 32 di parte appellata), con evidente scostamento rispetto al valore stimato e conseguente incapienza della somma ricavata dal creditore rispetto al credito vantato.
Pertanto, nessun dubbio può sussistere in ordine alla ricorrenza nella specie del requisito dell'eventus damni, posto che l'atto dispositivo ha determinato un effettivo peggioramento della garanzia patrimoniale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, rendendo più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del creditore.
*** Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.. L'appello va quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
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Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che si liquidano, ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 a favore della parte appellata in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 5.103,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Nulla sulle spese con riferimento a , e “ CP_2 Controparte_1 [...]
, rimasti contumaci. Controparte_11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello confermando la sentenza n. 2033/2022, pubblicata il 28 luglio 2022, del Tribunale di Brescia.
pagina 6 di 7 condanna parte appellante: a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_2 del grado, che si liquidano come in parte motiva.
Nulla sulle spese con riferimento a , e “ CP_2 Controparte_1 [...]
, rimasti contumaci. Controparte_11
Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari, con esonero da ogni sua responsabilità, l'annotazione della presente sentenza.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Magnoli)
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