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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9879/2023 promosso con ricorso depositato in data 12 luglio 2023
da nata il [...] in [...]/BRASILE, cittadina brasiliana, residente in [...]Parte_1 de Janeiro, in Rua Pompeo Loureiro 148, CF , C.F._1
nata il [...] in [...]/BRASILE, CF , cittadina brasiliana Parte_2 C.F._2 residente in [...]148, Rio de Janeiro, minorenne rappresentata giusta procura in atti dai genitori, e nato il [...] in [...], Parte_1 Persona_1
tutti rappresentati dagli Avv.ti Silvia Contestabile e Andrea De Marchi del foro di Roma
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del giorno 24 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le ricorrenti, cittadine brasiliane residenti in [...], come indicati in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di cittadino italiano, nato in data [...] in [...], in Persona_2 provinca di Treviso. Le ricorrenti deducevano che contraeva matrimonio con , in Persona_2 Persona_3 data 30/11/1891, in Monfumo TV e che, successivamente, i coniugi emigravano in Brasile, ove, in data
26/12/1893, in Nova Petrópolis, nasceva la LI . A supporto della domanda le ricorrenti Persona_4 deducevano che :
- contraeva matrimonio con cittadino brasiliano, in data 18/04/1914 in Persona_4 Persona_5
Caxias do Sul e dalla loro unione nasceva, in data 26/01/1919 a Nova Petrópolis, la LI PE
[...]
- contraeva matrimonio con in data 05/03/1938 in Caxias do Sul e Persona_6 Persona_7 dalla loro unione nasceva, in data 28/06/1938 il figlio Persona_8
- contraeva matrimonio con , in data 15/07/1961 in Araranguá e Persona_8 Persona_9 dalla loro unione, in data 07/02/1965 in Caxias do Sul, nasceva la ricorrente Pt_1 Parte_1 la quale si univa, in data 24/10/2008 in seconde nozze, con , con il quale Persona_1 aveva la LI , nell'interesse della quale i genitori hanno proprosto domanda per Parte_2 il riconoscimento della cittadinanza.
Deducevano, infine, le ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai Persona_2 rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla LI PE
e questa alla LI , che a sua volta l'aveva trasmessa al figlio ma che la
[...] PE Persona_8 normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli e prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che si maritava con uno straniero, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, le istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, quale doc. 2, il certificato di Battesimo di , che si Persona_2 ritiene possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio;
si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e asseverata, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, il che consente di affermare che le ricorrenti sono discendenti di . Si evidenzia che non sono di ostacolo alla Persona_10 ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 1, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai Persona_2 rinunciare alla cittadinanza italiana. Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che ha trasmesso la Persona_2 cittadinanza italiana alla LI e questa alla LI , che a sua volta l'ha trasmessa al figlio PE PE
anche se nati prima del 1° gennaio 1948 e i predetti l'hanno trasmessa ai lor discendenti. Le Per_8 ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadine italiane, iure sanguinis, anche se hanno acquisito la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nate in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti in epigrafe cittadine italiane, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_1 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadine italiane iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 13 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9879/2023 promosso con ricorso depositato in data 12 luglio 2023
da nata il [...] in [...]/BRASILE, cittadina brasiliana, residente in [...]Parte_1 de Janeiro, in Rua Pompeo Loureiro 148, CF , C.F._1
nata il [...] in [...]/BRASILE, CF , cittadina brasiliana Parte_2 C.F._2 residente in [...]148, Rio de Janeiro, minorenne rappresentata giusta procura in atti dai genitori, e nato il [...] in [...], Parte_1 Persona_1
tutti rappresentati dagli Avv.ti Silvia Contestabile e Andrea De Marchi del foro di Roma
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del giorno 24 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le ricorrenti, cittadine brasiliane residenti in [...], come indicati in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di cittadino italiano, nato in data [...] in [...], in Persona_2 provinca di Treviso. Le ricorrenti deducevano che contraeva matrimonio con , in Persona_2 Persona_3 data 30/11/1891, in Monfumo TV e che, successivamente, i coniugi emigravano in Brasile, ove, in data
26/12/1893, in Nova Petrópolis, nasceva la LI . A supporto della domanda le ricorrenti Persona_4 deducevano che :
- contraeva matrimonio con cittadino brasiliano, in data 18/04/1914 in Persona_4 Persona_5
Caxias do Sul e dalla loro unione nasceva, in data 26/01/1919 a Nova Petrópolis, la LI PE
[...]
- contraeva matrimonio con in data 05/03/1938 in Caxias do Sul e Persona_6 Persona_7 dalla loro unione nasceva, in data 28/06/1938 il figlio Persona_8
- contraeva matrimonio con , in data 15/07/1961 in Araranguá e Persona_8 Persona_9 dalla loro unione, in data 07/02/1965 in Caxias do Sul, nasceva la ricorrente Pt_1 Parte_1 la quale si univa, in data 24/10/2008 in seconde nozze, con , con il quale Persona_1 aveva la LI , nell'interesse della quale i genitori hanno proprosto domanda per Parte_2 il riconoscimento della cittadinanza.
Deducevano, infine, le ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai Persona_2 rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla LI PE
e questa alla LI , che a sua volta l'aveva trasmessa al figlio ma che la
[...] PE Persona_8 normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli e prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che si maritava con uno straniero, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, le istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, quale doc. 2, il certificato di Battesimo di , che si Persona_2 ritiene possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio;
si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e asseverata, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, il che consente di affermare che le ricorrenti sono discendenti di . Si evidenzia che non sono di ostacolo alla Persona_10 ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 1, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai Persona_2 rinunciare alla cittadinanza italiana. Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che ha trasmesso la Persona_2 cittadinanza italiana alla LI e questa alla LI , che a sua volta l'ha trasmessa al figlio PE PE
anche se nati prima del 1° gennaio 1948 e i predetti l'hanno trasmessa ai lor discendenti. Le Per_8 ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadine italiane, iure sanguinis, anche se hanno acquisito la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nate in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti in epigrafe cittadine italiane, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_1 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadine italiane iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 13 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini