TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3453/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BRUSCHETTI Parte_1 C.F._1
MARIA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BRUSCHETTI CP_1 C.F._2
MARIA
Entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera (PI), Via G. Mazzini n. 110 presso e nello studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 23 Agosto 2007 in Castelfranco di Sotto (PI), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelfranco di Sotto al N.2 5 Parte II
Serie A Volume Unico Anno 2007 adottando il regime patrimoniale ordinario di comunione dei beni.
Dalla loro unione nasceva la figlia il giorno 7/11/2010. Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
1 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in data 23 Agosto 2007 in Castelfranco di Sotto (PI), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelfranco di Sotto al N.2 5 Parte II Serie
A Volume Unico Anno 2007;
2 AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori corrispondendo questa Per_1
decisione al diritto della minore alla bigenitorialità, così come previsto dalla legge n. 54 del
08/02/2006 sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre con la quale la minore continuerà a risiedere stabilmente. Sul diritto di frequentazione padre/figlia, il Sig. vede la figlia quando lo desidera, previo preventivo accordo con la madre e con la Parte_1 stessa figlia compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di quest'ultima.
2 Al padre è garantito un weekend ogni quindici giorni in cui trattiene la figlia presso di sé dal sabato mattina alla domenica sera, curandosi di riaccompagnarla a casa dalla madre entro le ore 21,30. Durante il periodo delle vacanze estive ognuno dei genitori trascorre con la figlia un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, con onere dei genitori di comunicare i periodi prescelti entro il 30 Maggio di ogni anno. Le festività del giorno di Natale e del giorno di Pasqua sono trascorse dalla figlia con ognuno dei genitori ad anni alterni, in modo tale che possa trascorrere un Natale con il padre e l'altro con la madre e così anche per l'altra Per_1
Festività della Pasqua;
3 ASSEGNA la casa coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra alla CP_1
medesima, quale genitore collocatario della figlia minore Per_1
4 PONE a carico del Sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo di mantenimento Parte_1 per la figlia l'importo mensile di 300,00 (euro trecento /00) da aggiornare annualmente Per_1
in base agli indici ISTAT, che corrisponde entro il giorno 05 di ogni mese fino a che la figlia non sarà à economicamente autosufficiente;
tale somma è versata dal Sig. sul Parte_1
seguente I BAN: I T 38 T 07601 14000 000022510523 intestato alla Sig.ra L' CP_1
Assegno Unico Universale per la figlia, eventualmente richiesto dai genitori all'INPS è percepito, per intero, dalla Sig.ra in qualità di genitore collocatario;
entrambi i genitori CP_1
provvedono al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore de l la figlia intendendosi per tali quelle indicate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza
3 pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5 PONE a carico del sig. Sig. l'obbligo di versare in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
un contributo di mantenimento pari ad €. 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, sull'IBAN come sopra indicato, somma questa che sarà annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT;
6 DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati e liberi con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno potrà fissare il proprio domicilio e residenza ove riterranno opportuno;
- I ricorrenti hanno concesso, reciprocamente, il nulla osta al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti ed equivalenti per l'espatrio.
7. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa, il 18/03/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3453/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BRUSCHETTI Parte_1 C.F._1
MARIA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BRUSCHETTI CP_1 C.F._2
MARIA
Entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera (PI), Via G. Mazzini n. 110 presso e nello studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 23 Agosto 2007 in Castelfranco di Sotto (PI), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelfranco di Sotto al N.2 5 Parte II
Serie A Volume Unico Anno 2007 adottando il regime patrimoniale ordinario di comunione dei beni.
Dalla loro unione nasceva la figlia il giorno 7/11/2010. Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
1 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in data 23 Agosto 2007 in Castelfranco di Sotto (PI), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelfranco di Sotto al N.2 5 Parte II Serie
A Volume Unico Anno 2007;
2 AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori corrispondendo questa Per_1
decisione al diritto della minore alla bigenitorialità, così come previsto dalla legge n. 54 del
08/02/2006 sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre con la quale la minore continuerà a risiedere stabilmente. Sul diritto di frequentazione padre/figlia, il Sig. vede la figlia quando lo desidera, previo preventivo accordo con la madre e con la Parte_1 stessa figlia compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di quest'ultima.
2 Al padre è garantito un weekend ogni quindici giorni in cui trattiene la figlia presso di sé dal sabato mattina alla domenica sera, curandosi di riaccompagnarla a casa dalla madre entro le ore 21,30. Durante il periodo delle vacanze estive ognuno dei genitori trascorre con la figlia un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, con onere dei genitori di comunicare i periodi prescelti entro il 30 Maggio di ogni anno. Le festività del giorno di Natale e del giorno di Pasqua sono trascorse dalla figlia con ognuno dei genitori ad anni alterni, in modo tale che possa trascorrere un Natale con il padre e l'altro con la madre e così anche per l'altra Per_1
Festività della Pasqua;
3 ASSEGNA la casa coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra alla CP_1
medesima, quale genitore collocatario della figlia minore Per_1
4 PONE a carico del Sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo di mantenimento Parte_1 per la figlia l'importo mensile di 300,00 (euro trecento /00) da aggiornare annualmente Per_1
in base agli indici ISTAT, che corrisponde entro il giorno 05 di ogni mese fino a che la figlia non sarà à economicamente autosufficiente;
tale somma è versata dal Sig. sul Parte_1
seguente I BAN: I T 38 T 07601 14000 000022510523 intestato alla Sig.ra L' CP_1
Assegno Unico Universale per la figlia, eventualmente richiesto dai genitori all'INPS è percepito, per intero, dalla Sig.ra in qualità di genitore collocatario;
entrambi i genitori CP_1
provvedono al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore de l la figlia intendendosi per tali quelle indicate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza
3 pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5 PONE a carico del sig. Sig. l'obbligo di versare in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
un contributo di mantenimento pari ad €. 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, sull'IBAN come sopra indicato, somma questa che sarà annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT;
6 DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati e liberi con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno potrà fissare il proprio domicilio e residenza ove riterranno opportuno;
- I ricorrenti hanno concesso, reciprocamente, il nulla osta al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti ed equivalenti per l'espatrio.
7. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa, il 18/03/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
4