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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3705/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3705/2020 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “somministrazione”
Vertente tra
(C.F. e P.IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.
Francesco Banchelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Miniato
(PI), Via Della Costituente, n. 15, come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTRICE OPPONENTE
e Con
(P. IVA , in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Laura Bertagni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montopoli in Val d'Arno (PI), Via
Lucca, n. 42, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Attore:
“ Piaccia al Tribunale Ill.mo, esperiti gli incombenti di legge, ogni altra istanza disattesa e rejetta: - in via preliminare e pregiudiziale dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa ovvero per mancanza della prova scritta del credito ex art. 633 c.p.c. e 634 c.p.c., per avvenuto pagamento parziale delle fatture ingiunte e comunque perché infondato in fatto e in diritto;
- nel merito, in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della società opposta, per le motivazioni indicate in narrativa, revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, e rigettare comunque ogni richiesta avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, per le argomentazioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accertasse e dichiarasse la sussistenza di un diritto di credito a favore di parte opposta, contenere nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente provato detto importo, per le motivazioni di cui in narrativa;
- in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della parte opposta, per tutte le causali di cui in narrativa, Co condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_2 pro tempore, a risarcire alla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, tutti i danni dalla medesima subiti per le causali esposte in narrativa ed in conseguenza dell'inadempimento dell'opposta, per l'importo pari ad euro
13.442,00 o altro diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, ovvero che risulterà dovuto dall'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, per le motivazioni indicate in narrativa, oltre al risarcimento del danno, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ovvero che risulterà dovuta dall'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, per tutte le spese che dovrà affrontare l'opponente per regolarizzare la posizione dei propri lavoratori. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa e respinta ogni contraria istanza, NEL MERITO o In via preliminare, munire l'ingiunzione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ovvero, in subordine, in relazione all'importo residuante a seguito dello scomputo del pagamento parziale ex adverso dedotto e di cui comunque si contesta la rilevanza, essendo imputato al pagamento di precedenti fatture. o Nel merito, rigettare l'opposizione promossa e la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte attrice, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in narrativa. In denegata ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – della domanda riconvenzionale avversaria, Voglia il Giudice compensare
l'importo eventualmente dovuto con il credito ingiunto o In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da quantificare ai sensi del D.M. 55/2014.”
*****
Premesso in fatto
Con atto di citazione del 09.10.2020, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1051/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 30.07.202, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.195,87 Con oltre interessi moratori e spese del procedimento, in favore di Parte_2
a titolo di compensi professionali. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, di
[...] Con accertare l'inadempimento di agli obblighi contrattuali e la Parte_2 sua condanna di quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale provocato.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che il decreto ingiuntivo è nullo per difetto di valida prova scritta del presunto credito ex artt. 633 e 634 c.p.c.;
- che l'importo ingiunto non è corretto avendo la stessa versato, prima del ricorso monitorio, € 4.383,95 a copertura delle fatture n. 172/00, 50/01, 256/00 e 75/01; Con
- che si è occupata della gestione contabile, fiscale e Parte_2 amministrativa della società opponente fino al 30.09.2019; - che, affidata a un'altra società la gestione contabile e amministrativa, sono emerse Co inadempienze della Parte_2
- che la società opposta ha erroneamente inquadrato Parte_1 nel settore industria invece che nel settore artigiano determinando così a carico della stessa un esborso di circa € 6.000,00;
- che i bilanci dell'anno 2015, 2016, 2017 e 2019 sono stati presentati in ritardo rispetto alle scadenze legali;
- che anche le dichiarazioni dei redditi non sono state presentate nei termini di legge;
- che dalla contabilità dell'anno 2018 sono emerse numerose criticità tanto da definire inattendibile tutta la contabilità tenuta dall'opposta;
- che contesta le fatture oggetto di ingiunzione n. 9/02 e 20/02 non essendo chiaro a quale titolo siano state emesse, e la fattura n. 55/02 in quanto descrive una rateizzazione iva e un ravvedimento operoso di cui la società non è a conoscenza, nonché le restanti fatture in quanto afferenti ad una gestione della contabilità amministrativa e fiscale negligente ed errata;
- che appare evidente l'inadempimento contrattuale della società opposta;
- che in virtù dell'art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno.
Con Si è costituita in giudizio la quale, contestando le Parte_2 asserzioni avversarie ha concluso nel merito per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto:
- che la fattura è idonea a fornire la prova del credito;
- che l'importo di € 4.383,95 è stato correttamente imputato a fatture scadute non ancora saldate, e dunque, non oggetto del ricorso monitorio;
- che, considerata la situazione economica critica in cui versava la società opponente, la scelta di inquadrarla nel settore dell'industria anziché nell'artigianato è stata voluta, valutata e approvata con il consenso delle parti interessate;
- che il bilancio dell'anno 2019 non è stato presentato in quanto il rapporto professionale si è interrotto in data 30.09.2019;
- che i restanti bilanci sono stati depositati nei termini di legge;
- che i bilanci sono stati approvati oltre i termini ordinari stabiliti dalla legge;
- che per la fattura n. 9 il dettaglio delle voci relative alla stessa è già stato consegnato al legale rappresentante della società al momento dell'emissione;
- che la fattura n. 20/02 è associata alle fatture n. 18/02 e 19/02, di guisa che l'importo complessivo è suddiviso in tre diversi adempimenti fatturati separatamente;
- che relativamente alla fattura n. 55/02, su richiesta del legale rappresentate della società, l'iva da versare relativa al trimestre interessato è stata Parte_3 suddivisa in quattro rate mensili con conseguente ravvedimento operoso per tardivo pagamento;
- che nessuno degli inadempimenti dedotti da controparte si è effettivamente concretizzato;
- che contesta sia l'an che il quantum di tutte le voci di danno elencate dall'opponente.
Con ordinanza del 20.05.2021 a seguito di trattazione scritta, il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, ha disposto tentativo di mediazione presso un organismo accreditato.
Stante l'esito negativo della mediazione, il giudice con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 04.11.2021 ha concesso i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale per interrogatorio formale e per testi ed è stata disposta CTU contabile.
All'udienza del 16.01.2025 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Si rammenta, preliminarmente, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di un'inversione dei ruoli processuali delle parti, resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che nel giudizio di cognizione instaurato dall'opponente resta a carico del creditore-opposto, avente veste effettiva di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore- opponente, quale convenuto, quello di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi (ex multis, Cass. sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. SS.UU. n.
7448/1993).
Ciò chiarito, non è controverso il titolo contrattuale in virtù del quale la società domanda il compenso né è oggetto di specifica e motivata contestazione il quantum richiesto con le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, a fronte delle puntuali e documentate precisazioni (in particolare sull'istanza di rateazione) della convenuta opposta. Le residue difese dell'opponente si incentrano su due diversi aspetti.
In primo luogo, è eccepito il pagamento parziale del credito, contestando l'imputazione Con effettuata da siccome in violazione dell'art. 1193 c.c., Parte_2 comma I, stante la dicitura del bonifico in data 16.10.2019 dell'importo di € 4.383,95.
L'eccezione non coglie nel segno. Si rammenta che l'art. 1193 c.c. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori omogenei tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, di talché la norma non si applica, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito (tra le molte, Cass. n. 18002/2020; Cass. 22639/ 2013).
Orbene, nel caso in esame il titolo della pretesa è unitario e così il rapporto obbligatorio da esso derivante, anche se maturato in periodi diversi e in relazione a prestazioni diverse. Sotto altro profilo, a fronte della produzione dei partitari e delle fatture ad essa riferite Con (docc. 1 e 2) da parte di l'opponente non ha neppure Parte_2 preso posizione in ordine alla loro ricezione e/o ai relativi importi.
In secondo luogo, contesta l'inesatto adempimento Parte_1 dello studio professionale alle obbligazioni assunte, e veicola in via riconvenzionale una richiesta risarcitoria ad esso connessa.
La CTU nominata per valutare in dettaglio sussistenza e conseguenze degli eccepiti inadempimenti, ha – con inferenze immuni da censure e dunque condivise – riconosciuto solo in parte fondate le contestazioni tecniche alle operazioni contabili e alle consulenze rese dallo studio professionale.
In particolare, l'ausiliario, in relazione al corretto inquadramento della Pelletterie nel settore Industria piuttosto che nel settore Artigianato, ha Parte_1 concluso che la società non aveva i requisiti per poter essere iscritta nella Sezione
Speciale Artigiana presso la Camera di Commercio (cfr. pag. 3 consulenza in data
4.11.2022), ciò neutralizzando ogni voce risarcitoria consequenziale, pure stimata nella
CTU. È peraltro significativo che negli anni seguenti la società ha mantenuto la qualifica per sua tesi errata.
Con riferimento alla correttezza della tenuta della contabilità, contestata sotto i due profili relativi all'erronea indicazione della voce passivo della situazione contabile mastro Banca Di Pisa E Fornacette, e all'importo riportato nelle certificazioni uniche degli amministratori, non corrispondente alla somma (inferiore) incassata da questi ultimi, la CTU accerta le incongruenze denunciate e tuttavia, a dispetto di quanto sostenuto sotto il profilo del danno, afferma “Tali inadempienze hanno portato alla determinazione di che, pur non rispondendo in merito alla contabilizzazione dei CP_2 compensi agli amministratori ai corretti principi contabili ed a quanto disposto dal codice civile, di per sé non si ritiene potessero generare un danno patrimoniale né alla
Società né ai Soci, stante la situazione patrimoniale già deteriorata. Anche da un punto di vista fiscale non si ritiene che tale erronea appostazione potesse generare accertamenti di natura tributaria in capo alla Società ed ai Soci, essendo tale erronea rappresentazione contabile fiscalmente non rilevante”.
In altri termini, l'accertamento delle violazioni delle regole di contabilità non è sufficiente al fine di accordare il risarcimento anelato, inidonea essendo l'affermazione in via dubitativa di ipotetici danni non corroborati (neppure a distanza di anni dai periodi di imposta di cui è causa) da concreti esborsi e/o da richieste dell'Erario.
Sotto altro profilo, la CTU ritiene condivisibile la pretesa di Parte_1 di sanare la non corretta tenuta della contabilità, e, consequenzialmente,
[...] devono essere riconosciuti gli esborsi da parte di questa sostenuti (doc. 16) a titolo di compensi al nuovo consulente, per € 6.100,00, e ciò nonostante l'anomalia, evidenziata dalla stessa consulente, del permanere nel bilancio al 31.12.2018 del debito verso le banche appostato alla stessa somma di e 6.126,00, in tesi errata. In tema, le prove orali espletate non hanno arricchito il quadro istruttorio. In definitiva, portando a parziale compensazione il credito risarcitorio in via riconvenzionale spettante all'opponente con il maggior credito da compensi Con professionali vantato da si perviene al riconoscimento in Parte_2 favore di quest'ultima dell'importo di € 2.095,87, maggiorato degli interessi moratori dalla data della domanda monitoria fino al saldo effettivo.
All'accoglimento, benché parziale, dell'opposizione, consegue la caducazione del decreto ingiuntivo.
La misura dell'accoglimento della domanda dell'attrice sostanziale giustifica la compensazione della metà delle spese di lite, che sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione di valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase ridotti data l'attività concretamente espletata. Spese di CTU a carico di ciascuna parte per la metà. Non sussistono evidentemente, per quanto esposto, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione assorbita o reietta, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1 Con pagamento, in favore di di € 2.095,87, oltre interessi Parte_2 moratori dalla data della domanda monitoria fino al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1 Con pagamento, in favore di di metà delle spese di lite, Parte_2 liquidate in tal quota in € 2.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A.;
- pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Pisa, 17.4.2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3705/2020 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “somministrazione”
Vertente tra
(C.F. e P.IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.
Francesco Banchelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Miniato
(PI), Via Della Costituente, n. 15, come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTRICE OPPONENTE
e Con
(P. IVA , in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Laura Bertagni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montopoli in Val d'Arno (PI), Via
Lucca, n. 42, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Attore:
“ Piaccia al Tribunale Ill.mo, esperiti gli incombenti di legge, ogni altra istanza disattesa e rejetta: - in via preliminare e pregiudiziale dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa ovvero per mancanza della prova scritta del credito ex art. 633 c.p.c. e 634 c.p.c., per avvenuto pagamento parziale delle fatture ingiunte e comunque perché infondato in fatto e in diritto;
- nel merito, in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della società opposta, per le motivazioni indicate in narrativa, revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, e rigettare comunque ogni richiesta avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, per le argomentazioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accertasse e dichiarasse la sussistenza di un diritto di credito a favore di parte opposta, contenere nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente provato detto importo, per le motivazioni di cui in narrativa;
- in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della parte opposta, per tutte le causali di cui in narrativa, Co condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_2 pro tempore, a risarcire alla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, tutti i danni dalla medesima subiti per le causali esposte in narrativa ed in conseguenza dell'inadempimento dell'opposta, per l'importo pari ad euro
13.442,00 o altro diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, ovvero che risulterà dovuto dall'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, per le motivazioni indicate in narrativa, oltre al risarcimento del danno, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ovvero che risulterà dovuta dall'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, per tutte le spese che dovrà affrontare l'opponente per regolarizzare la posizione dei propri lavoratori. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa e respinta ogni contraria istanza, NEL MERITO o In via preliminare, munire l'ingiunzione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ovvero, in subordine, in relazione all'importo residuante a seguito dello scomputo del pagamento parziale ex adverso dedotto e di cui comunque si contesta la rilevanza, essendo imputato al pagamento di precedenti fatture. o Nel merito, rigettare l'opposizione promossa e la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte attrice, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in narrativa. In denegata ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – della domanda riconvenzionale avversaria, Voglia il Giudice compensare
l'importo eventualmente dovuto con il credito ingiunto o In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da quantificare ai sensi del D.M. 55/2014.”
*****
Premesso in fatto
Con atto di citazione del 09.10.2020, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1051/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 30.07.202, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.195,87 Con oltre interessi moratori e spese del procedimento, in favore di Parte_2
a titolo di compensi professionali. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, di
[...] Con accertare l'inadempimento di agli obblighi contrattuali e la Parte_2 sua condanna di quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale provocato.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che il decreto ingiuntivo è nullo per difetto di valida prova scritta del presunto credito ex artt. 633 e 634 c.p.c.;
- che l'importo ingiunto non è corretto avendo la stessa versato, prima del ricorso monitorio, € 4.383,95 a copertura delle fatture n. 172/00, 50/01, 256/00 e 75/01; Con
- che si è occupata della gestione contabile, fiscale e Parte_2 amministrativa della società opponente fino al 30.09.2019; - che, affidata a un'altra società la gestione contabile e amministrativa, sono emerse Co inadempienze della Parte_2
- che la società opposta ha erroneamente inquadrato Parte_1 nel settore industria invece che nel settore artigiano determinando così a carico della stessa un esborso di circa € 6.000,00;
- che i bilanci dell'anno 2015, 2016, 2017 e 2019 sono stati presentati in ritardo rispetto alle scadenze legali;
- che anche le dichiarazioni dei redditi non sono state presentate nei termini di legge;
- che dalla contabilità dell'anno 2018 sono emerse numerose criticità tanto da definire inattendibile tutta la contabilità tenuta dall'opposta;
- che contesta le fatture oggetto di ingiunzione n. 9/02 e 20/02 non essendo chiaro a quale titolo siano state emesse, e la fattura n. 55/02 in quanto descrive una rateizzazione iva e un ravvedimento operoso di cui la società non è a conoscenza, nonché le restanti fatture in quanto afferenti ad una gestione della contabilità amministrativa e fiscale negligente ed errata;
- che appare evidente l'inadempimento contrattuale della società opposta;
- che in virtù dell'art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno.
Con Si è costituita in giudizio la quale, contestando le Parte_2 asserzioni avversarie ha concluso nel merito per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto:
- che la fattura è idonea a fornire la prova del credito;
- che l'importo di € 4.383,95 è stato correttamente imputato a fatture scadute non ancora saldate, e dunque, non oggetto del ricorso monitorio;
- che, considerata la situazione economica critica in cui versava la società opponente, la scelta di inquadrarla nel settore dell'industria anziché nell'artigianato è stata voluta, valutata e approvata con il consenso delle parti interessate;
- che il bilancio dell'anno 2019 non è stato presentato in quanto il rapporto professionale si è interrotto in data 30.09.2019;
- che i restanti bilanci sono stati depositati nei termini di legge;
- che i bilanci sono stati approvati oltre i termini ordinari stabiliti dalla legge;
- che per la fattura n. 9 il dettaglio delle voci relative alla stessa è già stato consegnato al legale rappresentante della società al momento dell'emissione;
- che la fattura n. 20/02 è associata alle fatture n. 18/02 e 19/02, di guisa che l'importo complessivo è suddiviso in tre diversi adempimenti fatturati separatamente;
- che relativamente alla fattura n. 55/02, su richiesta del legale rappresentate della società, l'iva da versare relativa al trimestre interessato è stata Parte_3 suddivisa in quattro rate mensili con conseguente ravvedimento operoso per tardivo pagamento;
- che nessuno degli inadempimenti dedotti da controparte si è effettivamente concretizzato;
- che contesta sia l'an che il quantum di tutte le voci di danno elencate dall'opponente.
Con ordinanza del 20.05.2021 a seguito di trattazione scritta, il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, ha disposto tentativo di mediazione presso un organismo accreditato.
Stante l'esito negativo della mediazione, il giudice con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 04.11.2021 ha concesso i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale per interrogatorio formale e per testi ed è stata disposta CTU contabile.
All'udienza del 16.01.2025 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Si rammenta, preliminarmente, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di un'inversione dei ruoli processuali delle parti, resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che nel giudizio di cognizione instaurato dall'opponente resta a carico del creditore-opposto, avente veste effettiva di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore- opponente, quale convenuto, quello di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi (ex multis, Cass. sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. SS.UU. n.
7448/1993).
Ciò chiarito, non è controverso il titolo contrattuale in virtù del quale la società domanda il compenso né è oggetto di specifica e motivata contestazione il quantum richiesto con le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, a fronte delle puntuali e documentate precisazioni (in particolare sull'istanza di rateazione) della convenuta opposta. Le residue difese dell'opponente si incentrano su due diversi aspetti.
In primo luogo, è eccepito il pagamento parziale del credito, contestando l'imputazione Con effettuata da siccome in violazione dell'art. 1193 c.c., Parte_2 comma I, stante la dicitura del bonifico in data 16.10.2019 dell'importo di € 4.383,95.
L'eccezione non coglie nel segno. Si rammenta che l'art. 1193 c.c. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori omogenei tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, di talché la norma non si applica, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito (tra le molte, Cass. n. 18002/2020; Cass. 22639/ 2013).
Orbene, nel caso in esame il titolo della pretesa è unitario e così il rapporto obbligatorio da esso derivante, anche se maturato in periodi diversi e in relazione a prestazioni diverse. Sotto altro profilo, a fronte della produzione dei partitari e delle fatture ad essa riferite Con (docc. 1 e 2) da parte di l'opponente non ha neppure Parte_2 preso posizione in ordine alla loro ricezione e/o ai relativi importi.
In secondo luogo, contesta l'inesatto adempimento Parte_1 dello studio professionale alle obbligazioni assunte, e veicola in via riconvenzionale una richiesta risarcitoria ad esso connessa.
La CTU nominata per valutare in dettaglio sussistenza e conseguenze degli eccepiti inadempimenti, ha – con inferenze immuni da censure e dunque condivise – riconosciuto solo in parte fondate le contestazioni tecniche alle operazioni contabili e alle consulenze rese dallo studio professionale.
In particolare, l'ausiliario, in relazione al corretto inquadramento della Pelletterie nel settore Industria piuttosto che nel settore Artigianato, ha Parte_1 concluso che la società non aveva i requisiti per poter essere iscritta nella Sezione
Speciale Artigiana presso la Camera di Commercio (cfr. pag. 3 consulenza in data
4.11.2022), ciò neutralizzando ogni voce risarcitoria consequenziale, pure stimata nella
CTU. È peraltro significativo che negli anni seguenti la società ha mantenuto la qualifica per sua tesi errata.
Con riferimento alla correttezza della tenuta della contabilità, contestata sotto i due profili relativi all'erronea indicazione della voce passivo della situazione contabile mastro Banca Di Pisa E Fornacette, e all'importo riportato nelle certificazioni uniche degli amministratori, non corrispondente alla somma (inferiore) incassata da questi ultimi, la CTU accerta le incongruenze denunciate e tuttavia, a dispetto di quanto sostenuto sotto il profilo del danno, afferma “Tali inadempienze hanno portato alla determinazione di che, pur non rispondendo in merito alla contabilizzazione dei CP_2 compensi agli amministratori ai corretti principi contabili ed a quanto disposto dal codice civile, di per sé non si ritiene potessero generare un danno patrimoniale né alla
Società né ai Soci, stante la situazione patrimoniale già deteriorata. Anche da un punto di vista fiscale non si ritiene che tale erronea appostazione potesse generare accertamenti di natura tributaria in capo alla Società ed ai Soci, essendo tale erronea rappresentazione contabile fiscalmente non rilevante”.
In altri termini, l'accertamento delle violazioni delle regole di contabilità non è sufficiente al fine di accordare il risarcimento anelato, inidonea essendo l'affermazione in via dubitativa di ipotetici danni non corroborati (neppure a distanza di anni dai periodi di imposta di cui è causa) da concreti esborsi e/o da richieste dell'Erario.
Sotto altro profilo, la CTU ritiene condivisibile la pretesa di Parte_1 di sanare la non corretta tenuta della contabilità, e, consequenzialmente,
[...] devono essere riconosciuti gli esborsi da parte di questa sostenuti (doc. 16) a titolo di compensi al nuovo consulente, per € 6.100,00, e ciò nonostante l'anomalia, evidenziata dalla stessa consulente, del permanere nel bilancio al 31.12.2018 del debito verso le banche appostato alla stessa somma di e 6.126,00, in tesi errata. In tema, le prove orali espletate non hanno arricchito il quadro istruttorio. In definitiva, portando a parziale compensazione il credito risarcitorio in via riconvenzionale spettante all'opponente con il maggior credito da compensi Con professionali vantato da si perviene al riconoscimento in Parte_2 favore di quest'ultima dell'importo di € 2.095,87, maggiorato degli interessi moratori dalla data della domanda monitoria fino al saldo effettivo.
All'accoglimento, benché parziale, dell'opposizione, consegue la caducazione del decreto ingiuntivo.
La misura dell'accoglimento della domanda dell'attrice sostanziale giustifica la compensazione della metà delle spese di lite, che sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione di valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase ridotti data l'attività concretamente espletata. Spese di CTU a carico di ciascuna parte per la metà. Non sussistono evidentemente, per quanto esposto, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione assorbita o reietta, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1 Con pagamento, in favore di di € 2.095,87, oltre interessi Parte_2 moratori dalla data della domanda monitoria fino al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1 Con pagamento, in favore di di metà delle spese di lite, Parte_2 liquidate in tal quota in € 2.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A.;
- pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Pisa, 17.4.2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.