Articolo 3 della Legge 5 luglio 1989, n. 246
Articolo 2
Versione
8 luglio 1989
Art. 3. 1. A favore della regione Calabria e' concesso un contributo speciale, ai sensi dell' articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , di lire 563 miliardi nell'anno 1989, sulle spese dalla medesima sostenute negli anni 1987 e 1988 per il proseguimento delle attivita' previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664 .
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87 .
3. All'onere di lire 563 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 luglio 1989
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