Versione
8 luglio 1989
8 luglio 1989
Art. 3. 1. A favore della regione Calabria e' concesso un contributo speciale, ai sensi dell' articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , di lire 563 miliardi nell'anno 1989, sulle spese dalla medesima sostenute negli anni 1987 e 1988 per il proseguimento delle attivita' previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664 .
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87 .
3. All'onere di lire 563 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87 .
3. All'onere di lire 563 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 26
- 1. Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/07/2024, n. 1135Provvedimento: […] Agroalimentare Trasporti Pubblici e servizi annessi” finanziato con i fondi previsti dall'art. 3 della prefata legge 246/1989. […] Il Controparte_1 si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva evidenziando come l'incarico fosse stato conferito dal Sindaco, non come legale rappresentante del CP_1 ma come funzionario delegato ex art. 3 legge 246/1989. Nel merito contestava la fondatezza della domanda e lo svolgimento dell'attività da parte dell'attore evidenziando come l'incarico fosse stato contestato dal RUP atteso che lo stesso andava svolto dall'impresa esecutrice. Eccepiva in ogni caso la mancanza di impegno di spesa.Leggi di più...
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