Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 5 marzo 2025, iscritta al n. 571 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Caduti sul Lavoro n. 2, presso lo studio dell'Avv. Marco Ricci che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 15 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 1° maggio 1978 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.55).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati, a Viterbo, i figli il 2 ottobre 1978, , il 25 febbraio 1982, e Persona_1 Persona_2
il 2 aprile 1988, tutti maggiorenni ed economicamente Persona_3
autosufficienti; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 3 gennaio 2008; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I sottoscritti vivranno divorziati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ognuno dei ricorrenti vivrà con il proprio reddito derivante dalla rispettiva pensione;
3) nulla da disporre in favore dei figli in quanto maggiorenni e autosufficienti;
4) nulla dovrà disporsi parimenti in merito alla ex casa coniugale in quanto non più esistente.
5) i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
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Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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