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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 7364/2023 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 3 aprile 2025 alle ore 12.25 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte opponente nessuno per parte opposta l'avv. Mancuso in sostituzione degli avv.ti Pesenti e Domenegotti, il quale fa presente di aver contattato per le vie brevi il collega di controparte il quale non presenzierà alla udienza
L'avv. Mancuso precisa le conclusioni come da comparsa di risposta. Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7364/2023 R.G. promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti ORLANDI SILVIO e ORLANDI FRANCESCO
ATTORE OPPONENTE contro (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 contumace (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti DOMENEGOTTI MARGHERITA e PESENTI MARCO CONVENUTE OPPOSTE CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1286/2007 emesso dal Tribunale di Padova in data 17 aprile 2007 veniva ingiunto - nei confronti di Controparte_3 nonché nei confronti di Controparte_4 [...] e - di pagare in Controparte_5 Parte_1 solido tra loro l'importo di euro 106.804,78, somma originante dal mancato pagamento, a decorrere dal 10 ottobre 2006, delle rate del contratto di mutuo chirografario stipulato da in Controparte_3 data 30 agosto 2004 da rimborsarsi in 36 rate mensili decorrenti dal 10 ottobre 2004 al 10 settembre 2007. Rimasta priva di effetti l'intimazione di pagamento e incardinata la procedura esecutiva immobiliare, il Giudice dell'Esecuzione invitava a Parte_1 proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex pagina 2 di 10 art. 650 c.p.c., considerata la sentenza Cass. Sez. Unite n. 9479/2023. A sostegno della propria opposizione, Parte_1 allegava:
- il difetto di titolarità del credito in capo a;
CP_2
- che l'obbligazione assunta in forza del contratto di mutuo chirografario era stata garantita da una fideiussione rilasciata dall'opponente in data 30 giugno 1995 fino all'importo pari ad euro 1.342.787,94;
- che la deroga all'art. 1957 c.c. indicata nel paragrafo f) della fideiussione sottoscritta da era da considerarsi nulla ai sensi Parte_1 degli artt. 3 par. 1 della Direttiva 93/13/CEE e 33 comma 1 del Codice del Consumo, trattandosi di clausola vessatoria;
- che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., l'azione della banca – volta ad escutere la debitrice - era stata proposta ben oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, verificatasi il 10 ottobre 2006, data in cui era stato sospeso il pagamento delle rate del mutuo, atteso che l'art. 4 del contratto di mutuo aveva previsto «l'automatica risoluzione del contratto» come conseguenza del «mancato pagamento di una sola delle rate»;
- che le clausole n. 2, 6 e 9 della fideiussione erano da considerarsi nulle per violazione della normativa antitrust ex art. 2 L. 287/1990. L'attrice opponente, quindi, concludeva: «Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Padova, contrariis reiectis, così decidere e provvedere:
- in via preliminare: ai sensi dell'art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto come richiesto in narrativa al paragrafo n. 3 attesa la fondatezza e gravità dei motivi di opposizione;
- nel merito: accertare e dichiarare, in accoglimento delle eccezioni di nullità della fideiussione, totale
o parziale, per violazione della normativa antitrust ex art. 2 L. 287/1990, nonché per contrasto e violazione di legge con la normativa del CdC, e, vista anche l'eccezione di decenza di parte opposta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., la inefficacia della fideiussione e per l'effetto l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese di pagamento richieste in via monitoria ed accolte con emissione del decreto qui opposto;
pagina 3 di 10 nel merito: per tutti i motivi esplicati in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 1286/2008 cron. 1827 rep. 1593/07 Tribunale di Padova R.G. 3942/2007 in quanto nullo il titolo ovvero scaduto per il mancato rispetto dei termini indicati dall'art. 1957 c.c., dichiarando che nulla è dovuto dalla IG.ra . Parte_1 Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA Per quanto la causa risulti già documentalmente istruita, in caso di (non creduta) contestazione da parte della opposta in merito ai fatti esposti, ed in particolare alla qualità soggettiva della IG.ra
, riserva le istanze istruttorie nel contesto Pt_1 delle memorie ex art 183 sesto comma cpc, per le quali chiede fin da adesso concessione dei termini. In ogni caso chiede l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria». Si costituiva quindi (d'ora in Controparte_2 avanti solo “ ”), allegando: CP_1
- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non era qualificabile come vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica, atteso che tale clausola non aveva limitato alcuna facoltà del garante e non era, dunque, ravvisabile uno squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto;
- che le clausole n. 2, 6 e 9 della fideiussione non erano da considerarsi nulle ai sensi della normativa antitrust;
- che la scadenza dell'obbligazione principale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, era intervenuta in data 2 marzo 2007, vale a dire quando aveva provveduto a notificare a Controparte_6 formale lettera di messa in mora e Parte_1 revoca degli affidamenti, risolvendo il rapporto contrattuale;
inoltre, la Banca aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo nell'aprile 2007, rispettando così il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. La convenuta opposta concludeva: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- rigettare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione e, per l'effetto, confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 10 - concedere alla parte opponente termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità. Nel merito in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo tardivamente opposto. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra al pagamento, in Parte_1 favore della convenuta opposta, dell'importo di euro 106.804,78, oltre interessi maturati sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive». Con ordinanza del 13 giugno 2024, il Giudice, rilevato che la causa non era soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto in caso di fideiussione non può discorrersi di contratto bancario in senso stretto, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Dopo lo scambio delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
•
1. L'opposizione è infondata e va respinta.
2. Il credito azionato in via monitoria è relativo ad un contratto di mutuo chirografario di importo pari ad euro 300.000,00 stipulato tra Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. e in Controparte_3 data 30 agosto 2004, di cui la mutuante vanta un credito residuo pari ad euro 106.804,78. L'obbligazione assunta dal mutuatario era garantita da una fideiussione omnibus rilasciata dall'odierna attrice in data 30 giugno 1995 (cfr. doc. 8 all. 3 convenuta).
3. L'opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella pagina 5 di 10 fideiussione per violazione della disciplina consumeristica, il difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria Controparte_2 nonché la nullità delle clausole n. 2, 6 e 9 della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
4. In primo luogo va osservato che con la speciale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal consumatore può esclusivamente farsi valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, essendo già sceso il giudicato su ogni altra questione relativa al credito azionato in via monitoria (cfr. sentenza SU n. 9479/2023 ove si precisa che il consumatore «può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»). Pertanto, le contestazioni sollevate dall'attrice relative al difetto di titolarità del credito e alla nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust devono ritenersi inammissibili, in quanto nulla hanno a che vedere con la nullità c.d. consumeristica, ma riguardano aspetti della vicenda sui quali deve ritenersi già definitivamente sceso il giudicato in ragione della omessa tempestiva impugnazione del decreto ingiuntivo.
5. Tanto chiarito, va osservato che l'odierna opponente, affermando di rivestire la qualifica di consumatore, ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione omnibus rilasciata a garanzia dell'obbligazione assunta con il contratto di mutuo, trattandosi di clausola abusiva e, come tale, nulla per violazione degli artt. 3 par. 1 della Direttiva 93/13/CEE e 33 comma 1 del Codice del Consumo (eccezione che, al contrario delle altre sollevate dalla opponente, deve ritenersi ammissibile in questa sede). Tale eccezione risulta fondata. Deve infatti ritenersi che abbia Parte_1 rilasciato alla banca la fideiussione oggetto del presente giudizio in qualità di consumatore. Sul punto va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n. 5868/2023, per cui «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito
pagina 6 di 10 nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Il fideiussore, dunque, non è professionista “di riflesso”, soltanto perché è professionista il debitore garantito, dovendo in concreto verificarsi se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione rientri oppure no «nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia» (cfr. Cass. 742/2020). Nel caso di specie, è pacifico che al momento del rilascio della fideiussione (30 giugno 1995) Pt_1
non presentasse “collegamenti funzionali” con
[...] la società debitrice principale, non rivestendo la qualifica di socia o amministratrice della stessa (la circostanza, infatti, non è contestata); non risulta, poi, che l'opponente abbia avuto una diretta ingerenza nella gestione societaria e nei rapporti bancari intrattenuti dalla debitrice principale. Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che l'opponente abbia prestato la garanzia per scopi personali, circostanza che depone per la qualifica di consumatore in capo all'attrice. 5.1. Dall'accertamento della qualifica di consumatore in capo all'opponente discende l'abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione oggetto di causa. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, allorquando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa, trattandosi di clausola che comporta un significativo squilibrio a carico del garante consumatore (cfr., fra le altre, Trib. Treviso 1185/2018). In particolare, lo stesso Tribunale di Padova ha osservato come «la previsione negoziale di esonero dal rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., che dispensa la banca dall'onere di agire entro il termine semestrale previsto dalla norma in parola e lascia il garante obbligato anche se il creditore non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
pagina 7 di 10 gli eventuali coobbligati e non le abbia continuate, risulti invalida secondo due profili, sia per contrasto all'art. 33/II, lett. t che riguardo all'art. 33/I, cod. cons. Se il primo profilo è discusso in giurisprudenza, poiché le pronunce che si sono occupate della tutela della c.d. parte debole in presenza di clausole generali ex art. 1341 c.c. hanno rilevato che le eccezioni la cui limitazione assumerebbe rilievo sono le eccezioni di inadempimento, di pagamento, di compensazione, mentre la decadenza più che un'eccezione è una difesa processuale della parte (si legga ad es. Cass. n. 9245/2007 e Cass. n. 21867/2013, ma si legga anche più di recente in senso contrario Cass. n. 27558/2023), il secondo profilo di nullità risulta insuperabile: emerge infatti il contrasto con l'art. 33/I cod. cons. laddove stabilisce che, in assenza di prova contraria (ovvero prova della specifica trattativa intercorsa sul punto), “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Pertanto, come anticipato, la clausola 6 della garanzia che deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., deve ritenersi nulla in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33/I cod. cons., dal momento che la stessa determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in assenza di beneficio alcuno a favore del contraente consumatore: determina infatti l'aumento del rischio a carico del garante, che resta vincolato senza limiti di tempo, qualsiasi cosa accada al patrimonio del debitore principale, assumendo pertanto il rischio del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali (in generale sul rischio insito nella deroga all'art. 1957 c.c. si legga Cass. n. 9245/2007)» (cfr. Trib. Padova 25 agosto 2024).
5.2. Considerato che nel caso di specie non vi è prova alcuna che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il fideiussore, deve dichiararsi la nullità di tale previsione contrattuale ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
6. Tanto chiarito, va osservato che l'accertata nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. inserita nella fideiussione sottoscritta dalla opponente è priva di rilievo ai fini del presente giudizio, non essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
pagina 8 di 10 In particolare, la scadenza dell'obbligazione deve farsi risalire al 2 marzo 2007, allorquando
[...]
ha provveduto a notificare a CP_6 Pt_1
, nonché alla debitrice principale, formale
[...] lettera di messa in mora e revoca degli affidamenti, risolvendo il rapporto in essere (cfr. doc. 8 all. 5 convenuta). La banca ha poi proseguito con diligenza la propria azione con deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nel rispetto del termine semestrale, nell'aprile 2007 (cfr. doc. 6 convenuta). Per contro, l'obbligazione non può intendersi scaduta automaticamente in data 10 ottobre 2006, in quanto nel contratto di mutuo oggetto di causa è specificato che il mancato pagamento di una rata comporta l'«automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.», rinviando, dunque, a tale disposizione codicistica, che prevede lo scioglimento ipso iure del contratto ma soltanto previa comunicazione, da parte del creditore, di volersi avvalere della clausola risolutiva (comunicazione che va fatta risalire alla citata missiva del 2 marzo 2007). Peraltro, il riferimento dell'opponente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16938/2024 – secondo cui la scadenza dell'obbligazione principale non coincide con la messa in mora - non appare rilevante, in quanto si riferisce a fattispecie nella quale la stessa banca, nella raccomandata di revoca degli affidamenti, affermava di aver chiuso i rapporti in data antecedente a quella dell'invio della raccomandata (come si evince chiaramente a p. 6 della sentenza) e, in ogni caso, la revoca degli affidamenti non era accompagnata dalla richiesta di pagamento, che invece è riscontrabile nel caso di specie. L'invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., pertanto, non comporta alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile alla opponente, non essendo nel caso di specie maturata la decadenza prevista da detta norma.
7. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Tali spese vengono Parte_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 1286/2007 emesso dal Tribunale di Padova in favore di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.
2. CONDANNA al rimborso delle spese di Parte_1 lite, che si liquidano in: euro 11.977,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 3 aprile 2025 Il Giudice Alberto Stocco
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Oggi 3 aprile 2025 alle ore 12.25 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte opponente nessuno per parte opposta l'avv. Mancuso in sostituzione degli avv.ti Pesenti e Domenegotti, il quale fa presente di aver contattato per le vie brevi il collega di controparte il quale non presenzierà alla udienza
L'avv. Mancuso precisa le conclusioni come da comparsa di risposta. Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7364/2023 R.G. promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti ORLANDI SILVIO e ORLANDI FRANCESCO
ATTORE OPPONENTE contro (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 contumace (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti DOMENEGOTTI MARGHERITA e PESENTI MARCO CONVENUTE OPPOSTE CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1286/2007 emesso dal Tribunale di Padova in data 17 aprile 2007 veniva ingiunto - nei confronti di Controparte_3 nonché nei confronti di Controparte_4 [...] e - di pagare in Controparte_5 Parte_1 solido tra loro l'importo di euro 106.804,78, somma originante dal mancato pagamento, a decorrere dal 10 ottobre 2006, delle rate del contratto di mutuo chirografario stipulato da in Controparte_3 data 30 agosto 2004 da rimborsarsi in 36 rate mensili decorrenti dal 10 ottobre 2004 al 10 settembre 2007. Rimasta priva di effetti l'intimazione di pagamento e incardinata la procedura esecutiva immobiliare, il Giudice dell'Esecuzione invitava a Parte_1 proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex pagina 2 di 10 art. 650 c.p.c., considerata la sentenza Cass. Sez. Unite n. 9479/2023. A sostegno della propria opposizione, Parte_1 allegava:
- il difetto di titolarità del credito in capo a;
CP_2
- che l'obbligazione assunta in forza del contratto di mutuo chirografario era stata garantita da una fideiussione rilasciata dall'opponente in data 30 giugno 1995 fino all'importo pari ad euro 1.342.787,94;
- che la deroga all'art. 1957 c.c. indicata nel paragrafo f) della fideiussione sottoscritta da era da considerarsi nulla ai sensi Parte_1 degli artt. 3 par. 1 della Direttiva 93/13/CEE e 33 comma 1 del Codice del Consumo, trattandosi di clausola vessatoria;
- che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., l'azione della banca – volta ad escutere la debitrice - era stata proposta ben oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, verificatasi il 10 ottobre 2006, data in cui era stato sospeso il pagamento delle rate del mutuo, atteso che l'art. 4 del contratto di mutuo aveva previsto «l'automatica risoluzione del contratto» come conseguenza del «mancato pagamento di una sola delle rate»;
- che le clausole n. 2, 6 e 9 della fideiussione erano da considerarsi nulle per violazione della normativa antitrust ex art. 2 L. 287/1990. L'attrice opponente, quindi, concludeva: «Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Padova, contrariis reiectis, così decidere e provvedere:
- in via preliminare: ai sensi dell'art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto come richiesto in narrativa al paragrafo n. 3 attesa la fondatezza e gravità dei motivi di opposizione;
- nel merito: accertare e dichiarare, in accoglimento delle eccezioni di nullità della fideiussione, totale
o parziale, per violazione della normativa antitrust ex art. 2 L. 287/1990, nonché per contrasto e violazione di legge con la normativa del CdC, e, vista anche l'eccezione di decenza di parte opposta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., la inefficacia della fideiussione e per l'effetto l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese di pagamento richieste in via monitoria ed accolte con emissione del decreto qui opposto;
pagina 3 di 10 nel merito: per tutti i motivi esplicati in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 1286/2008 cron. 1827 rep. 1593/07 Tribunale di Padova R.G. 3942/2007 in quanto nullo il titolo ovvero scaduto per il mancato rispetto dei termini indicati dall'art. 1957 c.c., dichiarando che nulla è dovuto dalla IG.ra . Parte_1 Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA Per quanto la causa risulti già documentalmente istruita, in caso di (non creduta) contestazione da parte della opposta in merito ai fatti esposti, ed in particolare alla qualità soggettiva della IG.ra
, riserva le istanze istruttorie nel contesto Pt_1 delle memorie ex art 183 sesto comma cpc, per le quali chiede fin da adesso concessione dei termini. In ogni caso chiede l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria». Si costituiva quindi (d'ora in Controparte_2 avanti solo “ ”), allegando: CP_1
- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non era qualificabile come vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica, atteso che tale clausola non aveva limitato alcuna facoltà del garante e non era, dunque, ravvisabile uno squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto;
- che le clausole n. 2, 6 e 9 della fideiussione non erano da considerarsi nulle ai sensi della normativa antitrust;
- che la scadenza dell'obbligazione principale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, era intervenuta in data 2 marzo 2007, vale a dire quando aveva provveduto a notificare a Controparte_6 formale lettera di messa in mora e Parte_1 revoca degli affidamenti, risolvendo il rapporto contrattuale;
inoltre, la Banca aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo nell'aprile 2007, rispettando così il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. La convenuta opposta concludeva: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- rigettare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione e, per l'effetto, confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 10 - concedere alla parte opponente termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità. Nel merito in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo tardivamente opposto. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra al pagamento, in Parte_1 favore della convenuta opposta, dell'importo di euro 106.804,78, oltre interessi maturati sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive». Con ordinanza del 13 giugno 2024, il Giudice, rilevato che la causa non era soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto in caso di fideiussione non può discorrersi di contratto bancario in senso stretto, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Dopo lo scambio delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
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1. L'opposizione è infondata e va respinta.
2. Il credito azionato in via monitoria è relativo ad un contratto di mutuo chirografario di importo pari ad euro 300.000,00 stipulato tra Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. e in Controparte_3 data 30 agosto 2004, di cui la mutuante vanta un credito residuo pari ad euro 106.804,78. L'obbligazione assunta dal mutuatario era garantita da una fideiussione omnibus rilasciata dall'odierna attrice in data 30 giugno 1995 (cfr. doc. 8 all. 3 convenuta).
3. L'opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella pagina 5 di 10 fideiussione per violazione della disciplina consumeristica, il difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria Controparte_2 nonché la nullità delle clausole n. 2, 6 e 9 della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
4. In primo luogo va osservato che con la speciale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal consumatore può esclusivamente farsi valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, essendo già sceso il giudicato su ogni altra questione relativa al credito azionato in via monitoria (cfr. sentenza SU n. 9479/2023 ove si precisa che il consumatore «può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»). Pertanto, le contestazioni sollevate dall'attrice relative al difetto di titolarità del credito e alla nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust devono ritenersi inammissibili, in quanto nulla hanno a che vedere con la nullità c.d. consumeristica, ma riguardano aspetti della vicenda sui quali deve ritenersi già definitivamente sceso il giudicato in ragione della omessa tempestiva impugnazione del decreto ingiuntivo.
5. Tanto chiarito, va osservato che l'odierna opponente, affermando di rivestire la qualifica di consumatore, ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione omnibus rilasciata a garanzia dell'obbligazione assunta con il contratto di mutuo, trattandosi di clausola abusiva e, come tale, nulla per violazione degli artt. 3 par. 1 della Direttiva 93/13/CEE e 33 comma 1 del Codice del Consumo (eccezione che, al contrario delle altre sollevate dalla opponente, deve ritenersi ammissibile in questa sede). Tale eccezione risulta fondata. Deve infatti ritenersi che abbia Parte_1 rilasciato alla banca la fideiussione oggetto del presente giudizio in qualità di consumatore. Sul punto va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n. 5868/2023, per cui «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito
pagina 6 di 10 nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Il fideiussore, dunque, non è professionista “di riflesso”, soltanto perché è professionista il debitore garantito, dovendo in concreto verificarsi se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione rientri oppure no «nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia» (cfr. Cass. 742/2020). Nel caso di specie, è pacifico che al momento del rilascio della fideiussione (30 giugno 1995) Pt_1
non presentasse “collegamenti funzionali” con
[...] la società debitrice principale, non rivestendo la qualifica di socia o amministratrice della stessa (la circostanza, infatti, non è contestata); non risulta, poi, che l'opponente abbia avuto una diretta ingerenza nella gestione societaria e nei rapporti bancari intrattenuti dalla debitrice principale. Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che l'opponente abbia prestato la garanzia per scopi personali, circostanza che depone per la qualifica di consumatore in capo all'attrice. 5.1. Dall'accertamento della qualifica di consumatore in capo all'opponente discende l'abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione oggetto di causa. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, allorquando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa, trattandosi di clausola che comporta un significativo squilibrio a carico del garante consumatore (cfr., fra le altre, Trib. Treviso 1185/2018). In particolare, lo stesso Tribunale di Padova ha osservato come «la previsione negoziale di esonero dal rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., che dispensa la banca dall'onere di agire entro il termine semestrale previsto dalla norma in parola e lascia il garante obbligato anche se il creditore non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
pagina 7 di 10 gli eventuali coobbligati e non le abbia continuate, risulti invalida secondo due profili, sia per contrasto all'art. 33/II, lett. t che riguardo all'art. 33/I, cod. cons. Se il primo profilo è discusso in giurisprudenza, poiché le pronunce che si sono occupate della tutela della c.d. parte debole in presenza di clausole generali ex art. 1341 c.c. hanno rilevato che le eccezioni la cui limitazione assumerebbe rilievo sono le eccezioni di inadempimento, di pagamento, di compensazione, mentre la decadenza più che un'eccezione è una difesa processuale della parte (si legga ad es. Cass. n. 9245/2007 e Cass. n. 21867/2013, ma si legga anche più di recente in senso contrario Cass. n. 27558/2023), il secondo profilo di nullità risulta insuperabile: emerge infatti il contrasto con l'art. 33/I cod. cons. laddove stabilisce che, in assenza di prova contraria (ovvero prova della specifica trattativa intercorsa sul punto), “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Pertanto, come anticipato, la clausola 6 della garanzia che deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., deve ritenersi nulla in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33/I cod. cons., dal momento che la stessa determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in assenza di beneficio alcuno a favore del contraente consumatore: determina infatti l'aumento del rischio a carico del garante, che resta vincolato senza limiti di tempo, qualsiasi cosa accada al patrimonio del debitore principale, assumendo pertanto il rischio del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali (in generale sul rischio insito nella deroga all'art. 1957 c.c. si legga Cass. n. 9245/2007)» (cfr. Trib. Padova 25 agosto 2024).
5.2. Considerato che nel caso di specie non vi è prova alcuna che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il fideiussore, deve dichiararsi la nullità di tale previsione contrattuale ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
6. Tanto chiarito, va osservato che l'accertata nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. inserita nella fideiussione sottoscritta dalla opponente è priva di rilievo ai fini del presente giudizio, non essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
pagina 8 di 10 In particolare, la scadenza dell'obbligazione deve farsi risalire al 2 marzo 2007, allorquando
[...]
ha provveduto a notificare a CP_6 Pt_1
, nonché alla debitrice principale, formale
[...] lettera di messa in mora e revoca degli affidamenti, risolvendo il rapporto in essere (cfr. doc. 8 all. 5 convenuta). La banca ha poi proseguito con diligenza la propria azione con deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nel rispetto del termine semestrale, nell'aprile 2007 (cfr. doc. 6 convenuta). Per contro, l'obbligazione non può intendersi scaduta automaticamente in data 10 ottobre 2006, in quanto nel contratto di mutuo oggetto di causa è specificato che il mancato pagamento di una rata comporta l'«automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.», rinviando, dunque, a tale disposizione codicistica, che prevede lo scioglimento ipso iure del contratto ma soltanto previa comunicazione, da parte del creditore, di volersi avvalere della clausola risolutiva (comunicazione che va fatta risalire alla citata missiva del 2 marzo 2007). Peraltro, il riferimento dell'opponente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16938/2024 – secondo cui la scadenza dell'obbligazione principale non coincide con la messa in mora - non appare rilevante, in quanto si riferisce a fattispecie nella quale la stessa banca, nella raccomandata di revoca degli affidamenti, affermava di aver chiuso i rapporti in data antecedente a quella dell'invio della raccomandata (come si evince chiaramente a p. 6 della sentenza) e, in ogni caso, la revoca degli affidamenti non era accompagnata dalla richiesta di pagamento, che invece è riscontrabile nel caso di specie. L'invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., pertanto, non comporta alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile alla opponente, non essendo nel caso di specie maturata la decadenza prevista da detta norma.
7. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Tali spese vengono Parte_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 1286/2007 emesso dal Tribunale di Padova in favore di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.
2. CONDANNA al rimborso delle spese di Parte_1 lite, che si liquidano in: euro 11.977,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 3 aprile 2025 Il Giudice Alberto Stocco
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