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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
BA NI, OR
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2757/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300145/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300145/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300145/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300145/2024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 946/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDY01T300145/2024 notificatogli in data 22.3.2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori redditi di lavoro autonomo per l'anno di imposta 2017.
Il ricorrente ha eccepito quale unico motivo di ricorso la decadenza/prescrizione dall'azione tributaria.
Agenzia delle Entrate si è costituita contestando le deduzioni avversarie.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso afferente all'intervenuta decadenza della pretesa tributaria è privo di pregio.
L'art. 43 , comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che l'avviso di accertamento debba essere notificato,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'imposta avrebbe dovuto essere corrisposta nell'anno 2018, cosicché il termine di decadenza per la notifica di accertamento si sarebbe compiuto in data 31 dicembre 2023.
Tuttavia, su tale scadenza però è intervenuto l'art.67 del D.L. 18/2020, che ha previsto che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
La sospensione opera per 84 giorni e tale riferiremo temporale è da aggiungere alla scadenza del 31 dicembre
2023.
Questo perchè, l'art.12 del D.Lgs 159/2015 prevede che:
le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (..) comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,(…) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
In pratica, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023, l'Agenzia ha 84 giorni in più per notificare gli avvisi di accertamento afferenti il 2018. Ne consegue che il termine di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento deve intendersi prorogato al 25 marzo 2024.
Nel caso di specie deve ritenersi che la notificazione dell'avviso di accertamento si sia perfezionato in data
22.3.2024 e, quindi, la stessa è avvenuta entro il termine di legge.
Il ricorso va, quindi, rigettato con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in
€ 650,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
BA NI, OR
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2757/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300145/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300145/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300145/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300145/2024 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 946/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDY01T300145/2024 notificatogli in data 22.3.2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori redditi di lavoro autonomo per l'anno di imposta 2017.
Il ricorrente ha eccepito quale unico motivo di ricorso la decadenza/prescrizione dall'azione tributaria.
Agenzia delle Entrate si è costituita contestando le deduzioni avversarie.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso afferente all'intervenuta decadenza della pretesa tributaria è privo di pregio.
L'art. 43 , comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che l'avviso di accertamento debba essere notificato,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'imposta avrebbe dovuto essere corrisposta nell'anno 2018, cosicché il termine di decadenza per la notifica di accertamento si sarebbe compiuto in data 31 dicembre 2023.
Tuttavia, su tale scadenza però è intervenuto l'art.67 del D.L. 18/2020, che ha previsto che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
La sospensione opera per 84 giorni e tale riferiremo temporale è da aggiungere alla scadenza del 31 dicembre
2023.
Questo perchè, l'art.12 del D.Lgs 159/2015 prevede che:
le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (..) comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,(…) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
In pratica, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023, l'Agenzia ha 84 giorni in più per notificare gli avvisi di accertamento afferenti il 2018. Ne consegue che il termine di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento deve intendersi prorogato al 25 marzo 2024.
Nel caso di specie deve ritenersi che la notificazione dell'avviso di accertamento si sia perfezionato in data
22.3.2024 e, quindi, la stessa è avvenuta entro il termine di legge.
Il ricorso va, quindi, rigettato con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in
€ 650,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.