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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/07/2024, assunto in decisione all'udienza in data 25/03/2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPANELLA FABIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. UBERTI LUCIA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 15.06.2017 (sent. n. 2354/2017 – pubbl. in data 14.08.2017). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza. III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a Seregno (MB) in data 28.10.2000 (e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Seregno (MB) atto n. 149, parte II, serie A, anno 2000), II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. IV. Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza III. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/07/2024, assunto in decisione all'udienza in data 25/03/2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPANELLA FABIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. UBERTI LUCIA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 15.06.2017 (sent. n. 2354/2017 – pubbl. in data 14.08.2017). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza. III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a Seregno (MB) in data 28.10.2000 (e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Seregno (MB) atto n. 149, parte II, serie A, anno 2000), II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. IV. Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza III. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona