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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. MA Elena Catalano Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2733/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Parte_6 C.F._6
Principe ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, alla via D. Cimarosa n.29, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Cristina Controparte_1 C.F._7
Astori e Marco Grosso (, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via Visconti di Modrone n.1, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA pagina 1 di 15 E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nicoletti, con CP_2 C.F._8 studio in Milano, largo Quinto Alpini n. 12, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata: giusta procura speciale alle liti in atti Email_1
APPELLATA
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare che: i) La domanda volta ad accertare la nullità delle disposizioni operate dal sui conti e Parte_7 CP_3
FI è prescritta;
ii) La domanda volta ad accertare la nullità delle disposizioni operate dal sui conti e FI è inammissibile, per il difetto di mediazione;
iii) Tutte le Parte_7 CP_3 disposizioni operate dal sui conti di non rappresentano donazioni, Parte_7 Parte_8 sia perché non è stato provato l'animus donandi, sia perché da un accertamento della dinamica dei fatti
è possibile escluderlo;
iv) Pure ammettendo l'esistenza di un animus donandi, le disposizioni su conto rappresentano donazioni indirette, rilevando un conto corrente cointestato;
v) Deve essere CP_3 dichiarata infondata la richiesta delle (e in particolare di volta ad Parte_9 Controparte_1 ottenere il rimborso dei presunti debiti ereditari, non rappresentano tali debiti oneri della massa ereditaria;
vi) Deve essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta dagli appellanti, avente ad oggetto il danno conseguente: a) all'occupazione sine titulo degli immobili per cui è causa;
b) alla diminuzione di valore degli immobili per mancata custodia e manutenzione;
c) al furto della cassaforte presente nell'appartamento della de cuius;
vii) Deve essere riconosciuto in favore degli appellanti il risarcimento del danno per lite temeraria, di cui all'art. 96 cpc. In ragione di tutto ciò: i) le sig.re CP_2
e devono versare l'indennità di occupazione degli immobili oggetto di successione, Controparte_1 essendo gli stessi occupati sine titulo dalle medesime;
ii) le sig.re e devono CP_2 Controparte_1 risarcire gli eredi della MA
pagina 2 di 15 per le precarie condizioni in cui versano gli immobili dalle medesime occupati, per tutti Parte_8
i danni che la Corte di Appello adita riterrà opportuno quantificare come per legge;
iii) le sig.re e CP_2
devono restituire agli eredi la somma di euro 62.570 circa per i gioielli spariti Controparte_1 Pt_1 dalla casa di Legnano. Per l'effetto di cui ai precedenti punti, si chiede che la Corte di Appello adita voglia adottare i rispettivi provvedimenti di condanna e/o di restituzione agli aventi diritto. In particolare, si chiede che: i) sia ordinata la corresponsione da parte delle sig.re e CP_2 Controparte_1 dell'indennità di occupazione degli immobili oggetto di successione, essendo gli stessi occupati sine titulo dalle medesime;
ii) sia ordinata la corresponsione da parte delle sig.re e di CP_2 Controparte_1 tutti i danni arrecati agli immobili dalle medesime occupati, per la somma che la Corte adita riterrà di giustizia;
iii) siano condannate le sig.re e alla restituzione in favore degli eredi CP_2 Controparte_1
della somma di euro 62.570 circa per i gioielli spariti dalla casa di Legnano. In relazione alla Pt_1 domanda di nullità/ inefficacia di alcuni atti dispositivi compiuti dal sig. in favore della Parte_7
Sig.ra e contestuale domanda di restituzione a favore della massa ereditaria di Parte_8 si chiede di respingere la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in Parte_7 diritto, per le ragioni dettagliate nella parte motiva dell'appello e che si intendono in questa sede interamente riportate. Si chiede inoltre di ordinare al Competente Conservatore dei Registri immobiliare la trascrizione della emananda sentenza, nonché riconoscersi il risarcimento del danno per lite temeraria, con tutte le conseguenze di legge ex art 96 c.p.c., nella somma che la Corte adita riterrà opportuno quantificare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per l'appellata Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove formulate dalle altre parti del presente giudizio, respingersi l'appello promosso dagli e, per l'effetto, confermarsi integralmente le statuizioni Parte_10 rese dal Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n.773/2024 del 13 giugno 2024. In ogni caso, con vittoria di spese e del corrispettivo dovuto ai difensori a titolo di compenso professionale, oltre oneri come per legge stabiliti.
Per l'appellata CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano: - respingere l'appello e confermare in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compensi professionali e rifusione delle spese generali.
pagina 3 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva, pronunciata in data 13 giugno 2024, il Tribunale di Busto Arsizio così statuiva:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente le domande reciprocamente svolte dalle parti,
2) dichiara aperta la successione di;
Parte_8
3) dispone, tenuto conto di quanto disposto in parte motiva, lo scioglimento della comunione dei beni ereditari in morte di , che va devoluta ai suoi eredi ai sensi dell'art. 582 c.c. in Parte_8 ragione della quota di 18/54 cadauna per e , di 6/54 per CP_2 Controparte_1 Parte_1
, di 3/54 cadauno per e;
di 2/54 cadauno per
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
e
[...] Parte_5 Parte_6
4) rigetta tutte le domande di risarcimento danni avanzate;
5) spese di lite alla definizione totale del merito della causa;
6) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso come specificato in parte motiva.
Il Giudice di prime cure così esponeva i fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato , dopo aver riferito - di essere coerede, CP_2 insieme alla sorella , di (deceduta il 19.12.2014 senza figli) in Controparte_1 Parte_8 rappresentazione del padre (deceduto il 19.04.2019), coniuge della;
- che alla Parte_7 Pt_1 successione ereditaria della (per i beni descritti a pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione) Pt_1 partecipavano (per le quote indicate a pag.3 dell'atto di citazione), oltre la stirpe di , Parte_11 anche (per rappresentazione del fratello della de cuius , deceduto il Parte_1 Persona_1
1°.06.2015) nonché , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(di seguito;
- che in costanza di matrimonio Parte_6 Parte_10 Parte_7 aveva compiuto rilevanti atti dispositivi del proprio patrimonio, a titolo gratuito, in favore della , Pt_1 non sorretti da animus donandi e dalla prescritta forma dell'atto pubblico;
ha convenuto in giudizio
, , , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per sentir accertare la nullità e/o invalidità o inefficacia degli Parte_5 Parte_6 atti dispositivi compiuti da a favore di (identificati a pagg.8 e 9 Parte_7 Parte_8 dell'atto di citazione) e accertarne la titolarità in capo a , nonché accertare l'effettiva Parte_7
pagina 4 di 15 consistenza dell'asse ereditario relitto da e procedere allo scioglimento della Parte_8 relativa comunione ereditaria.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , che ha sostanzialmente aderito alla Controparte_1 domanda di divisione formulata da parte attrice e alle deduzioni ed istanze attoree, precisando comunque - di aver presentato, prima dell'instaurazione di questo giudizio, unitamente all'attrice, la domanda di mediazione, ove le odierne parti avevano raggiunto un accordo per la divisione ereditaria de qua, successivamente venuto meno per volontà degli Eredi - di aver invano intimato Parte_10 agli ai fini interruttivi della prescrizione, a seguito del decesso del proprio Parte_10 padre, di mettere nella loro disponibilità tutti gli importi relativi ad atti dispositivi compiuti da
in favore della coniuge, importi già entrati nel patrimonio degli Eredi a Parte_7 Parte_10 seguito di richiesta fattane alle banche (v. pag.18 ss. della comparsa di costituzione); - che nell'asse ereditario di cui trattasi erano presenti passività costituite dalle spese funerarie della , dalle Pt_1 spese attinenti alla dichiarazione di successione e alla gestione dell'autovettura e degli immobili di
Stresa e di Legnano, di cui le sorelle avevano anticipato le somme;
ed insistendo per la CP_1 declaratoria di nullità degli atti dispositivi compiuti dal proprio genitore a favore della , Pt_1 trattandosi di donazioni prive del requisito di forma e/o appropriazioni indebite di quest'ultima.
Si sono costituiti, altresì, tutti gli altri convenuti, che, pur non contestando le quote ereditarie come descritte dall'attrice e riferendo la propria disponibilità allo scioglimento dell'asse ereditario per cui è causa con assegnazione del valore corrispondente alle rispettive quote, hanno eccepito - la non completa corretta descrizione dell'asse ereditario come indicato in atto di citazione (v. pag. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta) e il valore ex adverso attribuito all'asse ereditario;
- la mancata collazione da parte delle sorelle della somma di €637.000,00, di cui il loro padre CP_1 avrebbe beneficiato a titolo di donazione indiretta da parte della de cuius;
- la mancata restituzione di somme comuni ai predetti coniugi, sottratte da per sottoscrivere polizze in proprio Parte_7 favore o delle proprie figlie (v. pag. 10 e s. della comparsa di costituzione e risposta) o comunque di somme mutuate dalla de cuius a e restituite a;
- la prescrizione Persona_2 Parte_7 dell'azione di ripetizione proposta dalle , quantomeno in relazione alle disposizioni Pt_9 CP_1 effettuate su Banca Unicredit e su Banca FI, in quanto risalenti al 2008/2010; - l'esclusione dall'asse ereditario de quo della polizza vita di €145.000, in quanto beneficiari erano esclusivamente gi contestando altresì le domande e i fatti come ricostruiti dalle controparti Parte_10 anche in relazione ai pretesi atti dispositivi paterni a favore della coniuge e chiedendo che le Pt_1
pagina 5 di 15 sorelle venissero condannate al versamento dell'indennità di occupazione degli immobili relitti, CP_1 avendone consentito l'accesso agli solo nel dicembre 2017, nonché al Parte_10 risarcimento dei danni per la diminuzione di valore di detti immobili per mancata custodia e manutenzione e al versamento del valore, pari ad €62.570,00, dei gioielli relitti custoditi in cassaforte, riferita come rubata, stante la loro omessa custodia.
Trattata la causa, depositati documenti necessari per valutare l'integrità del contraddittorio, concessi i termini per le memorie ex art 183 co. VI c.p.c. (ove le parti contestavano nuovamente le avverse domande, la ricostruzione degli eventi e le domande nuove;
, in merito all'eccepita Controparte_1 prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento agli atti dispositivi compiuti rispetto ai conti
e FI, controeccepiva di aver inviato con la sorella lettera interruttiva della CP_3 prescrizione in data 5.11.2019, la cui ricezione non era stata contestata dagli ); ammessa Parte_10 ed espletata la prova ritenuta ammissibile e rilevante ed acquisita documentazione bancaria ritenuta utile ai fine dell'istruttoria, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al fine di dirimere le questioni preliminari della vertenza e poter determinare la composizione dell'asse ereditario de quo”.
Dopo aver così esposto i fatti oggetto di causa, il Giudice di prime cure osservava che “il thema decidendum oggetto dell'odierno giudizio è …. la ricostruzione dell'eredità relitta da Parte_8
, deceduta ab intestato e sine liberis il 19.12.2014, e lo scioglimento della conseguente
[...] comunione ereditaria, previa collazione di eventuali somme o beni donati ai coeredi in eccedenza rispetto alla quota ereditaria di loro spettanza nonché l'accertamento di somme, di pertinenza della defunta, indebitamente trattenute dalle parti, della validità di pretesi atti dispositivi compiuti da
a favore della de cuius e dell'effettività ed entità dei danni, in tesi, patiti per mancata Parte_7 custodia e/o manutenzione dei beni relitti e occupazione abusiva degli stessi”.
Ciò posto, il primo Giudice evidenziava che, al fine di esaminare la domanda delle di Parte_12 accertamento dell'invalidità degli atti dispositivi compiuti da in favore di Parte_7 [...]
appariva necessario procedere ad idonea consulenza (come da separata ordinanza) Parte_8 volta a verificare la provenienza della provvista presente sui conti intestati e/o cointestati alla de cuius.
Osservava inoltre come fosse necessario esperire idonea consulenza anche per verificare quanto allegato dagli circa la mancata collazione da parte delle della somma Parte_10 Parte_12 di € 637.000,00, di cui il loro padre avrebbe beneficiato a titolo di donazione da parte della de cuius.
pagina 6 di 15 Esaminava poi le eccezioni preliminari svolte dalle parti rilevando che:
- l'eccezione di prescrizione della domanda di restituzione avanzata dalle era stata Parte_9 sollevata tempestivamente dagli , ma risultava infondata, “stante la tempestiva Parte_10 interruzione da parte delle a seguito dell'invio e conseguente ricezione da parte Parte_12 degli altri eredi della lettera in data 5.11.2019 (v. doc.45 del fascicolo di )”; Controparte_1
- le domande volte ad accertare i debiti ereditari pagati dalle parti e il relativo rimborso erano accoglibili in via di principio, “pur dovendosene riservare, all'esito di idonea c.t.u., la determinazione, al fine della ricostruzione dell'asse ereditario, in quanto somme sborsate nell'interesse della massa”;
- la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai convenuti per la dedotta Parte_10 occupazione sine titulo degli immobili relitti (per mancata consegna delle chiavi), per la diminuzione di valore di detti immobili (per mancata custodia e manutenzione) e per il furto della cassaforte presente nell'appartamento della de cuius contenente i gioielli relitti era infondata, perché non precisamente allegata e priva di idoneo riscontro probatorio.
Gli hanno interposto appello avverso tale sentenza lamentando che: Parte_13
1. “La domanda volta ad accertare la nullità delle disposizioni operate da sui conti Parte_7
e FI è prescritta;
CP_3
2. La domanda volta ad accertare la nullità delle disposizioni operate da sui conti Parte_7
e FI è inammissibile, per il difetto di mediazione;
CP_3
3. Tutte le disposizioni operate da sui conti di non Parte_7 Parte_8 rappresentano donazioni, sia perché non è stato provato l'animus donandi, sia perché
l'accertamento della dinamica dei fatti consente di escluderlo;
4. Pure ammettendo l'esistenza di un animus donandi, le disposizioni su conto CP_3 rappresentano donazioni indirette, rilevando un conto corrente cointestato;
5. Deve essere dichiarata infondata la richiesta delle (e in particolare di Parte_9 CP_1
) volta ad ottenere il rimborso dei presunti debiti ereditari, non rappresentano tali debiti
[...] oneri della massa ereditaria;
6. Deve essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta dagli appellanti, avente ad oggetto il danno conseguente: i) all'occupazione sine titulo degli immobili per cui è causa;
ii)
pagina 7 di 15 alla diminuzione di valore degli immobili per mancata custodia e manutenzione;
iii) al furto della cassaforte presente nell'appartamento della de cuius;
7. Deve essere riconosciuto in favore degli appellanti il risarcimento del danno per lite temeraria, di cui all'art. 96 c.p.c.” (così pagg. 16-17 atto d'appello).
e si sono costituite in giudizio contestando l'avverso gravame e Controparte_1 CP_2 chiedendone il rigetto.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 13 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 13 maggio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla prescrizione dell'azione di ripetizione
Gli appellanti hanno censurato la sentenza lamentando che la missiva del 5 novembre 2019, richiamata dal primo Giudice, costituiva atto interruttivo della prescrizione soltanto con riferimento alle disposizioni effettuate con Banca Unicredit e non già con quelle svolte con Banca FI;
in ogni caso, anche con riguardo alle operazioni svolte con Banca Unicredit, rilevano come la raccomandata del 5 novembre 2019 non possa avere alcun effetto interruttivo, considerato che le operazioni contestate sono tutte precedenti di oltre dieci anni rispetto alla medesima lettera interruttiva della prescrizione, risalendo tutte alla data del dicembre del 2008.
Le appellati hanno replicato a detta eccezione, osservando che:
- rispetto ad la domanda di nullità per violazione della forma prescritta dall'art.782 c.c. CP_3
è stata proposta dall'esponente solamente in subordine, rispetto alla domanda Controparte_1 principale di accertamento della “ titolarità in capo al sig. delle somme e degli Parte_7 strumenti finanziari, depositati su tutti i conti correnti e dossier, nella nominale disponibilità dei
pagina 8 di 15 coniugi e nonchè della signora al Parte_7 Parte_8 Parte_8 momento dell'apertura della successione”;
- quanto al rapporto intrattenuto dall'Ing. con Banca FI, rispetto al quale parte CP_1 appellata ha formulato domande di accertamento e declaratoria di “nullità per violazione dell'art. 782 c.c.” (foglio p.c. 5.3.2024, pag.3), gli trascurano di Parte_10 considerare che l'accertamento della nullità è imprescrittibile e ha efficacia ex tunc. Nell'ottica divisionale, dunque, non è necessario discutere di una formale restituzione delle somme alla massa ereditaria, per la ragione che l'accertamento dell'inefficacia dei bonifici e degli ordini di trasferimento titoli è sufficiente a consentire al giudice, in “automatico”, la determinazione dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione e, per l'effetto, il calcolo del valore delle quote spettanti ai singoli eredi;
- richiamano in ogni caso il disposto di cui all'art. 2941 c.c., secondo il quale “la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi”: dal momento che gli atti di cui si discute vennero disposti dall'Ing. in favore della moglie, il calcolo della prescrizione dell'azione di nullità (o, CP_1 meglio, della connessa domanda di ripetizione), esperita da in comparsa di Controparte_1 costituzione (29.12.2021) in qualità di erede del padre, dev'essere fatto decorrere dal 19 febbraio 2014, giorno della morte di . Parte_8
In relazione a tale doglianza la Corte osserva quanto segue.
È comunemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che “l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata
d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti” (così Cass. sentenza n. 19567/2016 e, in senso analogo, Cass. n. 24680/09).
Nel caso in esame nel giudizio di primo grado gli mai hanno contestato che gli atti di Parte_10 disposizione dei quali si discute siano stati compiuti nel periodo in cui era coniugato con Parte_7
MA avendo piuttosto riconosciuto nei loro atti difensivi che “ … e Parte_8 Parte_7
sono stati sposati per circa 30 anni” (così pag. 15 comparsa di costituzione primo Parte_8 grado ). Parte_10
Pertanto, è senz'altro ammissibile in questo grado del giudizio il rilievo ufficioso della sospensione della prescrizione, ex art. 2941 n.8 c.c., in quanto i contestati atti di disposizione sono stati effettuati in costanza di matrimonio. pagina 9 di 15 Di conseguenza, del tutto correttamente le parti appellate hanno evidenziato che, essendo rimasto sospeso il termine di prescrizione dell'azione fino al giorno del decesso di Parte_8 avvenuto il 19.12.2014, l'azione di ripetizione, proposta con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.12.2021, non è prescritta.
Tali considerazioni, assorbenti rispetto ad ogni altro motivo, conducono al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Sul difetto di mediazione
Con questo motivo parte appellante ha censurato la sentenza lamentando che il Giudice di prime cure abbia omesso di esaminare l'eccezione, proposta da parte convenuta, diretta ad evidenziare che la domanda di mediazione era stata proposta soltanto in relazione alla domanda di divisione dei beni ereditari e non già con riguardo alla domanda di nullità dei trasferimenti.
L'eccezione è infondata.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. n. 3452 del 7 febbraio
2024) “La mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo, in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo”.
Di conseguenza, essendo stato già esperito il tentativo di mediazione in via obbligatoria senza che lo stesso sia andato a buon fine, la funzione deflattiva dell'istituto, che costituisce, come evidenziato dalla citata pronuncia della giurisprudenza di legittimità, “condizione di procedibilità da applicare al solo atto introduttivo” e non a già a tutte le domande proposte nel processo, è venuta meno.
Sulla natura degli atti dispositivi
Con il terzo e il quarto motivo gli appellanti lamentano che “Tutte le disposizioni operate dal Pt_7
sui conti di non rappresentano donazioni, sia perché non è stato provato
[...] Parte_8
l'animus donandi, sia perché da un accertamento della dinamica dei fatti è possibile escluderlo”
La doglianza è inammissibile, in quanto con la pronuncia impugnata il Tribunale non ha qualificato gli atti dispositivi quali donazioni nulle per difetto di forma, né ha accertato la titolarità esclusiva in capo a dei contestati atti dispositivi, ma si è limitato ad esaminare l'eccezione preliminare di Parte_7
pagina 10 di 15 prescrizione, ravvisando l'opportunità di accertare preliminarmente il valore delle attribuzioni patrimoniali attraverso l'esperimento di idonea CTU.
Sui debiti ereditari
Con questo motivo parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accoglibili in via di principio le domande aventi ad oggetto il rimborso dei debiti ereditari pagati dalle parti, rimandando ad una successiva CTU la relativa determinazione.
Ribadiscono di essersi sempre opposti alla richiesta di rimborso delle spese avanzata dalle controparti sin dalla costituzione in giudizio, sicché il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere il diritto al rimborso.
Ad avviso della Corte la doglianza è inammissibile.
Invero, con la pronuncia impugnata il Tribunale non ha ritenuto che il diritto delle al Parte_12 rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei debiti ereditari fosse non contestato, ma ha piuttosto affermato, con statuizione sul punto non impugnata, che “gli eredi non hanno né eccepito né provato la propria volontà contraria all'attività gestoria svolta da chi ha anticipato tali spese né tanto meno l'esorbitanza di dette spese. Applicato, dunque, il disposto dell'art.752 c.c., in forza del quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto, tutte le parti, mancando una diversa volontà testamentaria, dovranno provvedere pro quota al pagamento dei debiti ereditari già maturati o maturandi facenti capo alla de cuius”.
Da ciò si evince che il primo Giudice ha inteso affermare che gli non hanno dato evidenza Parte_10 di aver manifestato volontà contraria al compimento dell'attività gestoria svolta da chi aveva anticipato tali spese, sicché le doglianze svolte appaiono inammissibili, perché non censurano specificamente il capo impugnato.
Sulla domanda di risarcimento del danno
Parte appellante ha censurato la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento dei danni, deducendo che le controparti avevano contrastato soltanto genericamente la domanda riconvenzionale.
Deduce inoltre che la prova del danno subito dagli immobili emergeva dalla stessa perizia tecnica di controparte e dalle fotografie allegate alla stessa;
quanto ai gioielli contenuti nella cassaforte parte pagina 11 di 15 appellante rileva che la stessa aveva prodotto fotografie che ritraevano i gioielli Controparte_1 all'interno della cassaforte, pur affermando che gli stessi appartenevano alla prima moglie di Pt_7
e che non era verosimile la tesi di parte appellata, secondo cui i gioielli sarebbero stati sottratti in
[...] occasione di un furto nell'appartamento. Rileva infine che gli avrebbero avuto il possesso Parte_10 dell'immobile di Stresa soltanto per un anno mentre mai sarebbe stato consegnato loro l'immobile di
Legnano.
Le doglianze sono infondate per i seguenti motivi.
In primo luogo, occorre osservare che la pretesa di risarcimento dei danni è stata tempestivamente e specificatamente contestata dalle nei loro atti difensivi (v. in particolare, quanto a Parte_12
le note scritte del 14.1.2022 depositate in vista dell'udienza di prima comparizione e, Controparte_1 quanto a , la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.). CP_2
Per quanto riguarda la domanda di restituzione del valore dei gioielli custoditi nella cassaforte, occorre rilevare che parte appellante, gravata del relativo onere probatorio, non ha offerto specifici elementi di prova diretti a dimostrare che nella cassaforte oggetto di furto fossero presenti gioielli di pertinenza esclusiva della de cuius, né che gli stessi fossero nella disponibilità delle , sicché la stessa è Parte_12 stata correttamente respinta dal primo Giudice.
Per quanto riguarda la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta da parte appellata si evince che l'immobile di Legnano – da tempo disabitato perché era ricoverato in una RSA – era stato oggetto di numerosi furti (v. Parte_7 denunce in atti).
Risulta inoltre dagli atti di causa che le chiavi dell'appartamento di Legnano erano state trattenute dai
Vigili Urbani (v. mail prodotte da parte appellata quale doc. 95, da cui si evince che l'amministratore della comunione, , si rapportava con i Vigili per chiedere le chiavi dell'appartamento Controparte_4 allorché vi era necessità di sopralluoghi).
Le chiavi dell'appartamento erano state restituite dai Vigili a l'11 giugno 2021 (v. Controparte_4 verbale di riconsegna doc. 94) essendo venuti meno problemi di sicurezza per l'intrusione di estranei.
Non risulta dagli atti di causa che abbia consegnato una copia delle chiavi Controparte_4 dell'appartamento di Legnano agli eredi;
peraltro, un'eventuale domanda di risarcimento danni Pt_1
pagina 12 di 15 per occupazione sine titulo potrebbe essere avanzata soltanto nei suoi confronti, quale custode della res;
sicché del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha affermato che le non appaiono Parte_12 legittimate passive in relazione ad un'eventuale domanda di risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda l'immobile di Stresa, occorre rilevare che, dopo il decesso della de cuius,
l'appartamento venne occupato da tale signora nominata legataria in un testamento, poi Persona_3 non attivato in esecuzione di un accordo transattivo concluso il 20 ottobre 2016 (docc.86- 87).
Il legale di parte appellata, avv. ottenne dalla medesima la consegna delle chiavi CP_5 Per_3 dell'appartamento, che offrì agli (“…la sig.ra mi ha fatto avere le chiavi di Stresa, Parte_10 CP_1 che quindi sono a disposizione nel mio studio”, v. doc.39 fascicolo . Parte_10
Successivamente, in seguito alla nomina di amministratore della comunione (avvenuta il 16.11.2017) le chiavi dell'appartamento di Stresa vennero pacificamente custodite da , al quale era Controparte_4 stato conferito, tra l'altro, l'incarico di “compiere gli atti conservativi relativi ai beni comuni”.
Alla fine del 2018, quando cessò dalla carica di amministratore dei beni della comunione, CP_4
comunicò all'avvocato degli eredi di avere sostituito le chiavi dell'appartamento,
[...] Pt_1 precisando che “le chiavi sia dell'appartamento (le nuove) sia del box, sono disponibili presso il mio studio” (v. doc.90).
Non risulta dagli atti di causa che gli eredi abbiano mai ritirato le chiavi dell'appartamento di Pt_1
Stresa, messe a loro disposizione, sicché non può ritenersi che sia stato impedito agli appellanti il godimento del bene comune.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per la diminuzione di valore degli immobili di Legnano
e di Stresa, deve rilevarsi che, non potendosi ritenere, per tutte le vicende occorse, che le eredi CP_1 abbiano avuto la custodia degli immobili, nessuna pretesa può essere avanzata nei loro confronti.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, occorre premettere che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, è compito del giudice del gravame il quale decida sull'appello avverso una sentenza non definitiva, provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, in quanto in tal modo “esaurisce, con la sua pronuncia, l'ambito del "thema decidendum", chiudendo il processo davanti a sé … restando la liquidazione delle spese di primo
pagina 13 di 15 grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà provvedervi all'atto della emanazione della sentenza definitiva” (così Cass. sentenza nl 18651/2003).
Pertanto, nel caso in esame, al rigetto dell'appello avverso la sentenza non definitiva consegue la condanna delle appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di secondo grado, sostenute dalle controparti.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022.
Nello specifico, per l'attività difensiva di le spese sono liquidate secondo i valori medi Controparte_1 dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di media complessità e, per l'attività difensiva di , secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione del CP_2 minor impegno professionale profuso, con esclusione, per entrambe le parti, della voce relativa alla fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Busto Arsizio n. 773/2024 pubblicata il 13 giugno 2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a le spese del grado, che liquida Controparte_1 in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a le spese del grado, che liquida in CP_2 euro 4.236,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 14 di 15 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 21 maggio 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. MA Elena Catalano Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2733/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Parte_6 C.F._6
Principe ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, alla via D. Cimarosa n.29, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Cristina Controparte_1 C.F._7
Astori e Marco Grosso (, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via Visconti di Modrone n.1, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA pagina 1 di 15 E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nicoletti, con CP_2 C.F._8 studio in Milano, largo Quinto Alpini n. 12, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata: giusta procura speciale alle liti in atti Email_1
APPELLATA
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare che: i) La domanda volta ad accertare la nullità delle disposizioni operate dal sui conti e Parte_7 CP_3
FI è prescritta;
ii) La domanda volta ad accertare la nullità delle disposizioni operate dal sui conti e FI è inammissibile, per il difetto di mediazione;
iii) Tutte le Parte_7 CP_3 disposizioni operate dal sui conti di non rappresentano donazioni, Parte_7 Parte_8 sia perché non è stato provato l'animus donandi, sia perché da un accertamento della dinamica dei fatti
è possibile escluderlo;
iv) Pure ammettendo l'esistenza di un animus donandi, le disposizioni su conto rappresentano donazioni indirette, rilevando un conto corrente cointestato;
v) Deve essere CP_3 dichiarata infondata la richiesta delle (e in particolare di volta ad Parte_9 Controparte_1 ottenere il rimborso dei presunti debiti ereditari, non rappresentano tali debiti oneri della massa ereditaria;
vi) Deve essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta dagli appellanti, avente ad oggetto il danno conseguente: a) all'occupazione sine titulo degli immobili per cui è causa;
b) alla diminuzione di valore degli immobili per mancata custodia e manutenzione;
c) al furto della cassaforte presente nell'appartamento della de cuius;
vii) Deve essere riconosciuto in favore degli appellanti il risarcimento del danno per lite temeraria, di cui all'art. 96 cpc. In ragione di tutto ciò: i) le sig.re CP_2
e devono versare l'indennità di occupazione degli immobili oggetto di successione, Controparte_1 essendo gli stessi occupati sine titulo dalle medesime;
ii) le sig.re e devono CP_2 Controparte_1 risarcire gli eredi della MA
pagina 2 di 15 per le precarie condizioni in cui versano gli immobili dalle medesime occupati, per tutti Parte_8
i danni che la Corte di Appello adita riterrà opportuno quantificare come per legge;
iii) le sig.re e CP_2
devono restituire agli eredi la somma di euro 62.570 circa per i gioielli spariti Controparte_1 Pt_1 dalla casa di Legnano. Per l'effetto di cui ai precedenti punti, si chiede che la Corte di Appello adita voglia adottare i rispettivi provvedimenti di condanna e/o di restituzione agli aventi diritto. In particolare, si chiede che: i) sia ordinata la corresponsione da parte delle sig.re e CP_2 Controparte_1 dell'indennità di occupazione degli immobili oggetto di successione, essendo gli stessi occupati sine titulo dalle medesime;
ii) sia ordinata la corresponsione da parte delle sig.re e di CP_2 Controparte_1 tutti i danni arrecati agli immobili dalle medesime occupati, per la somma che la Corte adita riterrà di giustizia;
iii) siano condannate le sig.re e alla restituzione in favore degli eredi CP_2 Controparte_1
della somma di euro 62.570 circa per i gioielli spariti dalla casa di Legnano. In relazione alla Pt_1 domanda di nullità/ inefficacia di alcuni atti dispositivi compiuti dal sig. in favore della Parte_7
Sig.ra e contestuale domanda di restituzione a favore della massa ereditaria di Parte_8 si chiede di respingere la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in Parte_7 diritto, per le ragioni dettagliate nella parte motiva dell'appello e che si intendono in questa sede interamente riportate. Si chiede inoltre di ordinare al Competente Conservatore dei Registri immobiliare la trascrizione della emananda sentenza, nonché riconoscersi il risarcimento del danno per lite temeraria, con tutte le conseguenze di legge ex art 96 c.p.c., nella somma che la Corte adita riterrà opportuno quantificare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per l'appellata Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove formulate dalle altre parti del presente giudizio, respingersi l'appello promosso dagli e, per l'effetto, confermarsi integralmente le statuizioni Parte_10 rese dal Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n.773/2024 del 13 giugno 2024. In ogni caso, con vittoria di spese e del corrispettivo dovuto ai difensori a titolo di compenso professionale, oltre oneri come per legge stabiliti.
Per l'appellata CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano: - respingere l'appello e confermare in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compensi professionali e rifusione delle spese generali.
pagina 3 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva, pronunciata in data 13 giugno 2024, il Tribunale di Busto Arsizio così statuiva:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente le domande reciprocamente svolte dalle parti,
2) dichiara aperta la successione di;
Parte_8
3) dispone, tenuto conto di quanto disposto in parte motiva, lo scioglimento della comunione dei beni ereditari in morte di , che va devoluta ai suoi eredi ai sensi dell'art. 582 c.c. in Parte_8 ragione della quota di 18/54 cadauna per e , di 6/54 per CP_2 Controparte_1 Parte_1
, di 3/54 cadauno per e;
di 2/54 cadauno per
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
e
[...] Parte_5 Parte_6
4) rigetta tutte le domande di risarcimento danni avanzate;
5) spese di lite alla definizione totale del merito della causa;
6) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso come specificato in parte motiva.
Il Giudice di prime cure così esponeva i fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato , dopo aver riferito - di essere coerede, CP_2 insieme alla sorella , di (deceduta il 19.12.2014 senza figli) in Controparte_1 Parte_8 rappresentazione del padre (deceduto il 19.04.2019), coniuge della;
- che alla Parte_7 Pt_1 successione ereditaria della (per i beni descritti a pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione) Pt_1 partecipavano (per le quote indicate a pag.3 dell'atto di citazione), oltre la stirpe di , Parte_11 anche (per rappresentazione del fratello della de cuius , deceduto il Parte_1 Persona_1
1°.06.2015) nonché , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(di seguito;
- che in costanza di matrimonio Parte_6 Parte_10 Parte_7 aveva compiuto rilevanti atti dispositivi del proprio patrimonio, a titolo gratuito, in favore della , Pt_1 non sorretti da animus donandi e dalla prescritta forma dell'atto pubblico;
ha convenuto in giudizio
, , , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per sentir accertare la nullità e/o invalidità o inefficacia degli Parte_5 Parte_6 atti dispositivi compiuti da a favore di (identificati a pagg.8 e 9 Parte_7 Parte_8 dell'atto di citazione) e accertarne la titolarità in capo a , nonché accertare l'effettiva Parte_7
pagina 4 di 15 consistenza dell'asse ereditario relitto da e procedere allo scioglimento della Parte_8 relativa comunione ereditaria.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , che ha sostanzialmente aderito alla Controparte_1 domanda di divisione formulata da parte attrice e alle deduzioni ed istanze attoree, precisando comunque - di aver presentato, prima dell'instaurazione di questo giudizio, unitamente all'attrice, la domanda di mediazione, ove le odierne parti avevano raggiunto un accordo per la divisione ereditaria de qua, successivamente venuto meno per volontà degli Eredi - di aver invano intimato Parte_10 agli ai fini interruttivi della prescrizione, a seguito del decesso del proprio Parte_10 padre, di mettere nella loro disponibilità tutti gli importi relativi ad atti dispositivi compiuti da
in favore della coniuge, importi già entrati nel patrimonio degli Eredi a Parte_7 Parte_10 seguito di richiesta fattane alle banche (v. pag.18 ss. della comparsa di costituzione); - che nell'asse ereditario di cui trattasi erano presenti passività costituite dalle spese funerarie della , dalle Pt_1 spese attinenti alla dichiarazione di successione e alla gestione dell'autovettura e degli immobili di
Stresa e di Legnano, di cui le sorelle avevano anticipato le somme;
ed insistendo per la CP_1 declaratoria di nullità degli atti dispositivi compiuti dal proprio genitore a favore della , Pt_1 trattandosi di donazioni prive del requisito di forma e/o appropriazioni indebite di quest'ultima.
Si sono costituiti, altresì, tutti gli altri convenuti, che, pur non contestando le quote ereditarie come descritte dall'attrice e riferendo la propria disponibilità allo scioglimento dell'asse ereditario per cui è causa con assegnazione del valore corrispondente alle rispettive quote, hanno eccepito - la non completa corretta descrizione dell'asse ereditario come indicato in atto di citazione (v. pag. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta) e il valore ex adverso attribuito all'asse ereditario;
- la mancata collazione da parte delle sorelle della somma di €637.000,00, di cui il loro padre CP_1 avrebbe beneficiato a titolo di donazione indiretta da parte della de cuius;
- la mancata restituzione di somme comuni ai predetti coniugi, sottratte da per sottoscrivere polizze in proprio Parte_7 favore o delle proprie figlie (v. pag. 10 e s. della comparsa di costituzione e risposta) o comunque di somme mutuate dalla de cuius a e restituite a;
- la prescrizione Persona_2 Parte_7 dell'azione di ripetizione proposta dalle , quantomeno in relazione alle disposizioni Pt_9 CP_1 effettuate su Banca Unicredit e su Banca FI, in quanto risalenti al 2008/2010; - l'esclusione dall'asse ereditario de quo della polizza vita di €145.000, in quanto beneficiari erano esclusivamente gi contestando altresì le domande e i fatti come ricostruiti dalle controparti Parte_10 anche in relazione ai pretesi atti dispositivi paterni a favore della coniuge e chiedendo che le Pt_1
pagina 5 di 15 sorelle venissero condannate al versamento dell'indennità di occupazione degli immobili relitti, CP_1 avendone consentito l'accesso agli solo nel dicembre 2017, nonché al Parte_10 risarcimento dei danni per la diminuzione di valore di detti immobili per mancata custodia e manutenzione e al versamento del valore, pari ad €62.570,00, dei gioielli relitti custoditi in cassaforte, riferita come rubata, stante la loro omessa custodia.
Trattata la causa, depositati documenti necessari per valutare l'integrità del contraddittorio, concessi i termini per le memorie ex art 183 co. VI c.p.c. (ove le parti contestavano nuovamente le avverse domande, la ricostruzione degli eventi e le domande nuove;
, in merito all'eccepita Controparte_1 prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento agli atti dispositivi compiuti rispetto ai conti
e FI, controeccepiva di aver inviato con la sorella lettera interruttiva della CP_3 prescrizione in data 5.11.2019, la cui ricezione non era stata contestata dagli ); ammessa Parte_10 ed espletata la prova ritenuta ammissibile e rilevante ed acquisita documentazione bancaria ritenuta utile ai fine dell'istruttoria, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al fine di dirimere le questioni preliminari della vertenza e poter determinare la composizione dell'asse ereditario de quo”.
Dopo aver così esposto i fatti oggetto di causa, il Giudice di prime cure osservava che “il thema decidendum oggetto dell'odierno giudizio è …. la ricostruzione dell'eredità relitta da Parte_8
, deceduta ab intestato e sine liberis il 19.12.2014, e lo scioglimento della conseguente
[...] comunione ereditaria, previa collazione di eventuali somme o beni donati ai coeredi in eccedenza rispetto alla quota ereditaria di loro spettanza nonché l'accertamento di somme, di pertinenza della defunta, indebitamente trattenute dalle parti, della validità di pretesi atti dispositivi compiuti da
a favore della de cuius e dell'effettività ed entità dei danni, in tesi, patiti per mancata Parte_7 custodia e/o manutenzione dei beni relitti e occupazione abusiva degli stessi”.
Ciò posto, il primo Giudice evidenziava che, al fine di esaminare la domanda delle di Parte_12 accertamento dell'invalidità degli atti dispositivi compiuti da in favore di Parte_7 [...]
appariva necessario procedere ad idonea consulenza (come da separata ordinanza) Parte_8 volta a verificare la provenienza della provvista presente sui conti intestati e/o cointestati alla de cuius.
Osservava inoltre come fosse necessario esperire idonea consulenza anche per verificare quanto allegato dagli circa la mancata collazione da parte delle della somma Parte_10 Parte_12 di € 637.000,00, di cui il loro padre avrebbe beneficiato a titolo di donazione da parte della de cuius.
pagina 6 di 15 Esaminava poi le eccezioni preliminari svolte dalle parti rilevando che:
- l'eccezione di prescrizione della domanda di restituzione avanzata dalle era stata Parte_9 sollevata tempestivamente dagli , ma risultava infondata, “stante la tempestiva Parte_10 interruzione da parte delle a seguito dell'invio e conseguente ricezione da parte Parte_12 degli altri eredi della lettera in data 5.11.2019 (v. doc.45 del fascicolo di )”; Controparte_1
- le domande volte ad accertare i debiti ereditari pagati dalle parti e il relativo rimborso erano accoglibili in via di principio, “pur dovendosene riservare, all'esito di idonea c.t.u., la determinazione, al fine della ricostruzione dell'asse ereditario, in quanto somme sborsate nell'interesse della massa”;
- la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai convenuti per la dedotta Parte_10 occupazione sine titulo degli immobili relitti (per mancata consegna delle chiavi), per la diminuzione di valore di detti immobili (per mancata custodia e manutenzione) e per il furto della cassaforte presente nell'appartamento della de cuius contenente i gioielli relitti era infondata, perché non precisamente allegata e priva di idoneo riscontro probatorio.
Gli hanno interposto appello avverso tale sentenza lamentando che: Parte_13
1. “La domanda volta ad accertare la nullità delle disposizioni operate da sui conti Parte_7
e FI è prescritta;
CP_3
2. La domanda volta ad accertare la nullità delle disposizioni operate da sui conti Parte_7
e FI è inammissibile, per il difetto di mediazione;
CP_3
3. Tutte le disposizioni operate da sui conti di non Parte_7 Parte_8 rappresentano donazioni, sia perché non è stato provato l'animus donandi, sia perché
l'accertamento della dinamica dei fatti consente di escluderlo;
4. Pure ammettendo l'esistenza di un animus donandi, le disposizioni su conto CP_3 rappresentano donazioni indirette, rilevando un conto corrente cointestato;
5. Deve essere dichiarata infondata la richiesta delle (e in particolare di Parte_9 CP_1
) volta ad ottenere il rimborso dei presunti debiti ereditari, non rappresentano tali debiti
[...] oneri della massa ereditaria;
6. Deve essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta dagli appellanti, avente ad oggetto il danno conseguente: i) all'occupazione sine titulo degli immobili per cui è causa;
ii)
pagina 7 di 15 alla diminuzione di valore degli immobili per mancata custodia e manutenzione;
iii) al furto della cassaforte presente nell'appartamento della de cuius;
7. Deve essere riconosciuto in favore degli appellanti il risarcimento del danno per lite temeraria, di cui all'art. 96 c.p.c.” (così pagg. 16-17 atto d'appello).
e si sono costituite in giudizio contestando l'avverso gravame e Controparte_1 CP_2 chiedendone il rigetto.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 13 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 13 maggio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla prescrizione dell'azione di ripetizione
Gli appellanti hanno censurato la sentenza lamentando che la missiva del 5 novembre 2019, richiamata dal primo Giudice, costituiva atto interruttivo della prescrizione soltanto con riferimento alle disposizioni effettuate con Banca Unicredit e non già con quelle svolte con Banca FI;
in ogni caso, anche con riguardo alle operazioni svolte con Banca Unicredit, rilevano come la raccomandata del 5 novembre 2019 non possa avere alcun effetto interruttivo, considerato che le operazioni contestate sono tutte precedenti di oltre dieci anni rispetto alla medesima lettera interruttiva della prescrizione, risalendo tutte alla data del dicembre del 2008.
Le appellati hanno replicato a detta eccezione, osservando che:
- rispetto ad la domanda di nullità per violazione della forma prescritta dall'art.782 c.c. CP_3
è stata proposta dall'esponente solamente in subordine, rispetto alla domanda Controparte_1 principale di accertamento della “ titolarità in capo al sig. delle somme e degli Parte_7 strumenti finanziari, depositati su tutti i conti correnti e dossier, nella nominale disponibilità dei
pagina 8 di 15 coniugi e nonchè della signora al Parte_7 Parte_8 Parte_8 momento dell'apertura della successione”;
- quanto al rapporto intrattenuto dall'Ing. con Banca FI, rispetto al quale parte CP_1 appellata ha formulato domande di accertamento e declaratoria di “nullità per violazione dell'art. 782 c.c.” (foglio p.c. 5.3.2024, pag.3), gli trascurano di Parte_10 considerare che l'accertamento della nullità è imprescrittibile e ha efficacia ex tunc. Nell'ottica divisionale, dunque, non è necessario discutere di una formale restituzione delle somme alla massa ereditaria, per la ragione che l'accertamento dell'inefficacia dei bonifici e degli ordini di trasferimento titoli è sufficiente a consentire al giudice, in “automatico”, la determinazione dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione e, per l'effetto, il calcolo del valore delle quote spettanti ai singoli eredi;
- richiamano in ogni caso il disposto di cui all'art. 2941 c.c., secondo il quale “la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi”: dal momento che gli atti di cui si discute vennero disposti dall'Ing. in favore della moglie, il calcolo della prescrizione dell'azione di nullità (o, CP_1 meglio, della connessa domanda di ripetizione), esperita da in comparsa di Controparte_1 costituzione (29.12.2021) in qualità di erede del padre, dev'essere fatto decorrere dal 19 febbraio 2014, giorno della morte di . Parte_8
In relazione a tale doglianza la Corte osserva quanto segue.
È comunemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che “l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata
d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti” (così Cass. sentenza n. 19567/2016 e, in senso analogo, Cass. n. 24680/09).
Nel caso in esame nel giudizio di primo grado gli mai hanno contestato che gli atti di Parte_10 disposizione dei quali si discute siano stati compiuti nel periodo in cui era coniugato con Parte_7
MA avendo piuttosto riconosciuto nei loro atti difensivi che “ … e Parte_8 Parte_7
sono stati sposati per circa 30 anni” (così pag. 15 comparsa di costituzione primo Parte_8 grado ). Parte_10
Pertanto, è senz'altro ammissibile in questo grado del giudizio il rilievo ufficioso della sospensione della prescrizione, ex art. 2941 n.8 c.c., in quanto i contestati atti di disposizione sono stati effettuati in costanza di matrimonio. pagina 9 di 15 Di conseguenza, del tutto correttamente le parti appellate hanno evidenziato che, essendo rimasto sospeso il termine di prescrizione dell'azione fino al giorno del decesso di Parte_8 avvenuto il 19.12.2014, l'azione di ripetizione, proposta con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.12.2021, non è prescritta.
Tali considerazioni, assorbenti rispetto ad ogni altro motivo, conducono al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Sul difetto di mediazione
Con questo motivo parte appellante ha censurato la sentenza lamentando che il Giudice di prime cure abbia omesso di esaminare l'eccezione, proposta da parte convenuta, diretta ad evidenziare che la domanda di mediazione era stata proposta soltanto in relazione alla domanda di divisione dei beni ereditari e non già con riguardo alla domanda di nullità dei trasferimenti.
L'eccezione è infondata.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. n. 3452 del 7 febbraio
2024) “La mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo, in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo”.
Di conseguenza, essendo stato già esperito il tentativo di mediazione in via obbligatoria senza che lo stesso sia andato a buon fine, la funzione deflattiva dell'istituto, che costituisce, come evidenziato dalla citata pronuncia della giurisprudenza di legittimità, “condizione di procedibilità da applicare al solo atto introduttivo” e non a già a tutte le domande proposte nel processo, è venuta meno.
Sulla natura degli atti dispositivi
Con il terzo e il quarto motivo gli appellanti lamentano che “Tutte le disposizioni operate dal Pt_7
sui conti di non rappresentano donazioni, sia perché non è stato provato
[...] Parte_8
l'animus donandi, sia perché da un accertamento della dinamica dei fatti è possibile escluderlo”
La doglianza è inammissibile, in quanto con la pronuncia impugnata il Tribunale non ha qualificato gli atti dispositivi quali donazioni nulle per difetto di forma, né ha accertato la titolarità esclusiva in capo a dei contestati atti dispositivi, ma si è limitato ad esaminare l'eccezione preliminare di Parte_7
pagina 10 di 15 prescrizione, ravvisando l'opportunità di accertare preliminarmente il valore delle attribuzioni patrimoniali attraverso l'esperimento di idonea CTU.
Sui debiti ereditari
Con questo motivo parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accoglibili in via di principio le domande aventi ad oggetto il rimborso dei debiti ereditari pagati dalle parti, rimandando ad una successiva CTU la relativa determinazione.
Ribadiscono di essersi sempre opposti alla richiesta di rimborso delle spese avanzata dalle controparti sin dalla costituzione in giudizio, sicché il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere il diritto al rimborso.
Ad avviso della Corte la doglianza è inammissibile.
Invero, con la pronuncia impugnata il Tribunale non ha ritenuto che il diritto delle al Parte_12 rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei debiti ereditari fosse non contestato, ma ha piuttosto affermato, con statuizione sul punto non impugnata, che “gli eredi non hanno né eccepito né provato la propria volontà contraria all'attività gestoria svolta da chi ha anticipato tali spese né tanto meno l'esorbitanza di dette spese. Applicato, dunque, il disposto dell'art.752 c.c., in forza del quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto, tutte le parti, mancando una diversa volontà testamentaria, dovranno provvedere pro quota al pagamento dei debiti ereditari già maturati o maturandi facenti capo alla de cuius”.
Da ciò si evince che il primo Giudice ha inteso affermare che gli non hanno dato evidenza Parte_10 di aver manifestato volontà contraria al compimento dell'attività gestoria svolta da chi aveva anticipato tali spese, sicché le doglianze svolte appaiono inammissibili, perché non censurano specificamente il capo impugnato.
Sulla domanda di risarcimento del danno
Parte appellante ha censurato la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento dei danni, deducendo che le controparti avevano contrastato soltanto genericamente la domanda riconvenzionale.
Deduce inoltre che la prova del danno subito dagli immobili emergeva dalla stessa perizia tecnica di controparte e dalle fotografie allegate alla stessa;
quanto ai gioielli contenuti nella cassaforte parte pagina 11 di 15 appellante rileva che la stessa aveva prodotto fotografie che ritraevano i gioielli Controparte_1 all'interno della cassaforte, pur affermando che gli stessi appartenevano alla prima moglie di Pt_7
e che non era verosimile la tesi di parte appellata, secondo cui i gioielli sarebbero stati sottratti in
[...] occasione di un furto nell'appartamento. Rileva infine che gli avrebbero avuto il possesso Parte_10 dell'immobile di Stresa soltanto per un anno mentre mai sarebbe stato consegnato loro l'immobile di
Legnano.
Le doglianze sono infondate per i seguenti motivi.
In primo luogo, occorre osservare che la pretesa di risarcimento dei danni è stata tempestivamente e specificatamente contestata dalle nei loro atti difensivi (v. in particolare, quanto a Parte_12
le note scritte del 14.1.2022 depositate in vista dell'udienza di prima comparizione e, Controparte_1 quanto a , la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.). CP_2
Per quanto riguarda la domanda di restituzione del valore dei gioielli custoditi nella cassaforte, occorre rilevare che parte appellante, gravata del relativo onere probatorio, non ha offerto specifici elementi di prova diretti a dimostrare che nella cassaforte oggetto di furto fossero presenti gioielli di pertinenza esclusiva della de cuius, né che gli stessi fossero nella disponibilità delle , sicché la stessa è Parte_12 stata correttamente respinta dal primo Giudice.
Per quanto riguarda la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta da parte appellata si evince che l'immobile di Legnano – da tempo disabitato perché era ricoverato in una RSA – era stato oggetto di numerosi furti (v. Parte_7 denunce in atti).
Risulta inoltre dagli atti di causa che le chiavi dell'appartamento di Legnano erano state trattenute dai
Vigili Urbani (v. mail prodotte da parte appellata quale doc. 95, da cui si evince che l'amministratore della comunione, , si rapportava con i Vigili per chiedere le chiavi dell'appartamento Controparte_4 allorché vi era necessità di sopralluoghi).
Le chiavi dell'appartamento erano state restituite dai Vigili a l'11 giugno 2021 (v. Controparte_4 verbale di riconsegna doc. 94) essendo venuti meno problemi di sicurezza per l'intrusione di estranei.
Non risulta dagli atti di causa che abbia consegnato una copia delle chiavi Controparte_4 dell'appartamento di Legnano agli eredi;
peraltro, un'eventuale domanda di risarcimento danni Pt_1
pagina 12 di 15 per occupazione sine titulo potrebbe essere avanzata soltanto nei suoi confronti, quale custode della res;
sicché del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha affermato che le non appaiono Parte_12 legittimate passive in relazione ad un'eventuale domanda di risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda l'immobile di Stresa, occorre rilevare che, dopo il decesso della de cuius,
l'appartamento venne occupato da tale signora nominata legataria in un testamento, poi Persona_3 non attivato in esecuzione di un accordo transattivo concluso il 20 ottobre 2016 (docc.86- 87).
Il legale di parte appellata, avv. ottenne dalla medesima la consegna delle chiavi CP_5 Per_3 dell'appartamento, che offrì agli (“…la sig.ra mi ha fatto avere le chiavi di Stresa, Parte_10 CP_1 che quindi sono a disposizione nel mio studio”, v. doc.39 fascicolo . Parte_10
Successivamente, in seguito alla nomina di amministratore della comunione (avvenuta il 16.11.2017) le chiavi dell'appartamento di Stresa vennero pacificamente custodite da , al quale era Controparte_4 stato conferito, tra l'altro, l'incarico di “compiere gli atti conservativi relativi ai beni comuni”.
Alla fine del 2018, quando cessò dalla carica di amministratore dei beni della comunione, CP_4
comunicò all'avvocato degli eredi di avere sostituito le chiavi dell'appartamento,
[...] Pt_1 precisando che “le chiavi sia dell'appartamento (le nuove) sia del box, sono disponibili presso il mio studio” (v. doc.90).
Non risulta dagli atti di causa che gli eredi abbiano mai ritirato le chiavi dell'appartamento di Pt_1
Stresa, messe a loro disposizione, sicché non può ritenersi che sia stato impedito agli appellanti il godimento del bene comune.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per la diminuzione di valore degli immobili di Legnano
e di Stresa, deve rilevarsi che, non potendosi ritenere, per tutte le vicende occorse, che le eredi CP_1 abbiano avuto la custodia degli immobili, nessuna pretesa può essere avanzata nei loro confronti.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, occorre premettere che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, è compito del giudice del gravame il quale decida sull'appello avverso una sentenza non definitiva, provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, in quanto in tal modo “esaurisce, con la sua pronuncia, l'ambito del "thema decidendum", chiudendo il processo davanti a sé … restando la liquidazione delle spese di primo
pagina 13 di 15 grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà provvedervi all'atto della emanazione della sentenza definitiva” (così Cass. sentenza nl 18651/2003).
Pertanto, nel caso in esame, al rigetto dell'appello avverso la sentenza non definitiva consegue la condanna delle appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di secondo grado, sostenute dalle controparti.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022.
Nello specifico, per l'attività difensiva di le spese sono liquidate secondo i valori medi Controparte_1 dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di media complessità e, per l'attività difensiva di , secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione del CP_2 minor impegno professionale profuso, con esclusione, per entrambe le parti, della voce relativa alla fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Busto Arsizio n. 773/2024 pubblicata il 13 giugno 2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a le spese del grado, che liquida Controparte_1 in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a le spese del grado, che liquida in CP_2 euro 4.236,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 14 di 15 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 21 maggio 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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