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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/12/2024, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 2078/2024 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in C.F._2 calce al ricorso dall'Avv. Nicoletta Bianchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via G. di Vittorio, 31, Chianciano Terme (Si)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1 2) Essendo essi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile;
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di rinunciare a qualsivoglia pretesa, sia in ordine agli assegni corrisposti dal Sig. quando le figlie Pt_1 erano già economicamente autosufficienti, sia in ordine agli importi relativi alla rivalutazione Istat, non corrisposti;
4) le parti si danno reciprocamente atto, altresì, di aver già definitivamente regolamentato i rapporti patrimoniali, e di non aver nulla a pretendere
l'una dall'altra;
5) le parti concordano che, qualora la figlia , la quale Persona_1 attualmente ha un contratto di lavoro a tempo determinato, dovesse, alla scadenza di tale contratto, trovarsi priva di reddito, provvederanno, nella misura del 50% ciascuna, al pagamento delle sedute di psicoterapia alle quali si sta sottoponendo con cadenza settimanale;
Per_1
6) Entrambi i coniugi prestano vicendevole consenso ed assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/ o di altro documento valido per l'espatrio”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 08/12/1989, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chianciano
Terme, anno 1989, n. 18, P. 2 Serie A e che si sono separati consensuale con decreto del Tribunale di Montepulciano del 22.2.2011;
2 ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate le figlie (5.12.1994) e (23.11.1999), entrambe maggiorenni ed Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti;
solo con riferimento al punto 6) sul passaporto deve rilevarsi che, in assenza di figli minori la pattuizione appare irrilevante non essendo necessario il consenso del coniuge (peraltro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20
D.L. 13 giugno 2023 n. 69 anche in presenza di un figlio minore, per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge); rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
08/12/1989 dai coniugi nato il [...] a Parte_1
Montepulciano (SI) e il 15/09/1965 a nata Chianciano Parte_2
Terme, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Chianciano Terme, anno 1989, n. 18, P. 2 Serie A alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Chianciano Terme in
3 cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso oggi in Siena, 27/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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