CASS
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2025, n. 6972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6972 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC BA nato a [...] [...] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE dì APPELLO di MILANO udita ia reiazione svoitadai consigliere b47 ."-^P; carI f-if-ch IcI rnnr!!!c:inni (IP! Puhh!irn Minictprn rInprqnng rin! Cnctit. ti-et Pre-cre i rni-r-sro, ,7:nermi-21c, 7MPDDL SASSONE. e `k;net, SAI inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO .' l " , !,,, L. u e;
parziale riforma della sentenza emessa dai Giudice per le indagini preliminari rip! TribunMe di Mi!an0 il 26 manain 7074 rnnrpgqp MrimnntatA Turri rhr le eircosianze attenuanti gemer m le, E liCI lUte equivciieitti Cliíe LU1 aggravanti, rideterminava la pena, in relazione al contestato reato di rapina U I IC.I991 U CI LU III U.../1 ILAJI DU, Il I I IG.31 UIGUI UI I CUI uz I us, I UCU FO 2.000,00 di multa. -2. .Avvo r-,-.(3. prnpnnavA ricnrcn npr r-AcA7innP i imni irar npr il tramite del suo difensore chiedendone l'annullamento e articolando quattro cìì Penale Sent. Sez. 2 Num. 6972 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/10/2024 3. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale nonché di norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inoltre mancanza di motivazione. Assumeva, in particolare, che la Corte territoriale aveva applicato una pena pecuniaria illegale, considerato che, avendo concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, la pena pecuniaria prevista per la rapina semplice era quella della multa da euro 927,00 a euro 2.500,00, laddove il giudice di appello aveva applicato una pena pecuniaria base pari a euro 3.000,00 - dunque oltre i limiti edittali applicando poi la riduzione di un terzo in ragione del rito. Assumeva inoltre che la Corte d'Appello aveva violato il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., considerato che il giudice di primo grado, per il reato di rapina pluriaggravata, aveva applicato la pena base di anni sette di reclusione, pari al minimo edittale, laddove la Corte territoriale, premesso il giudizio di equivalenza fra le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e le aggravanti ritenute dal giudice di primo grado, aveva applicato, per il reato di rapina semplice di cui all'art. 628 comma 1 cod. pen., la pena base di anni cinque e mesi nove di reclusione, e dunque in misura superiore al minimo edittale pari ad anni cinque di reclusione. Deduceva in proposito che il divieto di reformatio in peius concerneva non soltanto la pena complessiva inflitta all'imputato, ma anche tutti gli elementi autonomi che concorrevano a determinarla, fra i quali, per l'appunto la pena base, che nella specie la Corte d'Appello aveva rideterminato in misura superiore al minimo edittale. Assumeva, inoltre, che, anche a voler ritenere insussistente la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, comunque la Corte territoriale non aveva motivato in merito all'applicazione di una pena base superiore al minimo edittale, e ciò anche in considerazione del fatto che il giudice di primo grado aveva applicato una pena base pari al minimo dell'editto. 4. Con il secondo motivo di ricorso la difesa deduceva erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione. Osservava che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistenti sia l'aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, di cui all'art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen., sia l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1) cod. pen. (reato commesso da cinque o più concorrenti), che il ricorrente aveva proposto specifico motivo di appello con il quale, in ossequio al criterio di 2 specialità, aveva chiesto l'esclusione della detta aggravante comune di cui all'art. 112 n. 1) cod. pen., essendo quella di cui all'art. 628 comma 3 n. 1) cod. pen. speciale rispetto alla prima, motivo che la Corte territoriale aveva disatteso, oltre che errando nell'applicazione della legge penale, senza rendere alcuna motivazione sul punto, tema rispetto al quale, tra l'altro, risultava ancora irrisolto un contrasto giurisprudenziale. 5. Con il terzo motivo deduceva mancata applicazione di norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, assumendo che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevedeva la riduzione della pena di un sesto per il caso di mancata impugnazione avverso la sentenza di condanna da parte dell'imputato e del suo difensore, era costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost. Quanto al primo profilo, assumeva l'esistenza di una disparità di trattamento fra imputati giudicati con una sentenza di condanna per qualche profilo errata e imputato giudicati con una sentenza di condanna sostanzialmente corretta, considerato che nella sostanza solo a questi ultimo era garantita la diminuzione della pena di un sesto. Quanto al secondo profilo, riteneva che la disposizione in parola fosse incompatibile con il diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma 2, Cost., che risultava compresso in maniera ingiustificata poiché l'esercizio del diritto ad impugnare risultava condizionato alla perdita del beneficio della diminuzione della pena di un sesto. Quanto al terzo profilo, il ricorrente assumeva che la disciplina contenuta nella citata disposizione era in contrasto anche con l'art. 27 comma 3 Cost., considerato una pena che fosse anche il risultato di una mancata impugnazione non poteva mai essere percepita come una pena giusta. Assumeva, infine, sul punto, che in ogni caso era possibile un'applicazione analogica della disciplina dettata dal citato art. 442 comma 2 bis anche ai casi di ritenuta fondatezza dell'appello proposto avverso sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato. 6. Con il quarto e ultimo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla statuizione relativa al dissequestro e alla restituzione all'avente diritto dell'orologio marca RT già oggetto di sequestro, assumendo che l'oggetto, rinvenuto all'interno della vettura in uso all'imputata, non faceva parte della refurtiva, che invece era stata ritrovata nell'abitazione della donna, ma era di proprietà della Tucci, 3 circostanza aveva trovato conferma nel fatto che l'orologio non era stato menzionato in alcuna delle denunce sporte dai titolari delle cassette di sicurezza che, nel corso della rapina, erano state forzate;
deduceva che in ordine a tali emergenze, puntualmente rassegnate con l'atto di appello, la Corte territoriale non si era confrontata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato nei limiti di cui appresso. In effetti la Corte territoriale ha applicato una pena pecuniaria base di euro 3.000,00 di multa, dunque eccedente limiti edittali, poiché la pena pecuniaria per il delitto di rapina non aggravata - al quale si deve fare riferimento in ragione dell'elisione delle ritenute aggravanti per mezzo del giudizio di bilanciamento con le concesse circostanze attenuanti generiche - è della multa da euro 927,00 a euro 2.500,00. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'entità della pena pecuniaria, che deve essere determinata in euro 1.666,00 di multa, partendo da una pena base di euro 2.500,00 di multa e applicando la riduzione di un terzo in ragione del rito abbreviato prescelto. Le ulteriori doglianze avanzate con il primo motivo di ricorso sono infondate. Deve, al riguardo, osservarsi che la autonomia e diversità del reato aggravato rispetto a quello semplice ritenuto dalla Corte di Appello determina l'eterogeneità dei termini che impedisce ogni possibile paragone tra il trattamento sanzionatorio commisurato dal Tribunale in base al delitto aggravato e quello rideterminato dal giudice dell'impugnazione in base al reato semplice. Ed invero, non necessariamente la valutazione di gravità del reato semplice deve trovare meccanicistica corrispondenza con quella del medesimo reato aggravato;
se il primo giudice ritiene che il reato sia aggravato e tuttavia ritenga di sanzionarlo con il minino edittale ciò non vincola il giudice dell'impugnazione che ritenga il fatto non aggravato e tuttavia tale da non poter essere sanzionato con il minimo della pena. La minore offensività penale della condotta che caratterizza il reato non aggravato non esclude affatto, per scelta legislativa, l'applicazione di una pena corrispondente, in ipotesi, al massimo edittale del detto reato (cfr. in materia di stupefacenti, Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, Hjijeb, Rv. 282840 - 01, secondo cui non viola il divieto di "reformatio in pejus", il giudice di appello che, riqualificato il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi dell'art. 4 73, comma 5, d.P.R. citato, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza). Si tratta, dunque, di una questione di motivazione sull'uso del potere discrezionale del giudice (art. 132, cod. pen.), questione che è stata pure sollevata dal ricorrente e rispetto alla quale la Corte territoriale ha reso una motivazione che appare immune da vizi, richiamando in maniera congrua la gravità oggettiva dei fatti per giustificare la quantificazione della pena base. 2. Il secondo motivo è infondato. Deve osservarsi che la Corte d'Appello ha applicato correttamente gli artt. 628, comma 3, n. 1) e 112, n. 1), cod. pen., rendendo sul punto una motivazione immune da vizi con il richiamo all'orientamento di questa Corte che ha escluso l'applicazione del principio di continenza in relazione alle due citate circostanze aggravanti e affermando, in particolare, che la circostanza aggravante del reato concorsuale, dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, può essere applicata cumulativamente alla circostanza aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, perché non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza, sulla scena criminosa, di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione e organizzazione (v. pag. 14 della sentenza impugnata). Con ciò la Corte territoriale ha manifestato implicitamente di non condividere l'orientamento diverso da quello sopra illustrato. 3. È infondato anche il terzo motivo di ricorso. L'art. 442 cod. proc. pen. è stato modificato mediante l'introduzione del comma 2-bis, per effetto dell'art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 in base al quale «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», che vi provvede de plano ex art. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni (appello, ove previsto, o giudizio di legittimità) quando esse, alla luce della valutazione rimessa all'imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse: a fronte della mancata impugnazione della sentenza di 5 primo grado l'imputato otterrà, in sede esecutiva, una ulteriore riduzione di un sesto della pena irrogata. Osserva il Collegio che il condannato che ha proposto impugnazione non può percepire come "ingiusto" il trattamento sanzionatorio irrogato proprio perché, a differenza di colui che non ha proposto impugnazione, ha perseguito il medesimo obiettivo (e fors'anche quello di ottenere una pronuncia più favorevole in senso assoluto) secondo un diverso percorso, sicché non può attendersi l'ulteriore riduzione prevista per colui che l'impugnazione non abbia proposto. Nè può ritenersi sussistente una lesione al diritto di difesa;
si tratta, invero, di una libera scelta che il difensore e l'imputato effettuano all'esito di una valutazione prognostica riguardo alle probabilità di riforma, in sede di impugnazione, della statuizione di condanna in senso favorevole all'imputato. 4. È, infine, infondato anche il quarto motivo, dovendosi considerare che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di dissequestro e restituzione alla Tucci dell'orologio marca RT in sequestro, ha ritenuto che l'imputata non avesse fornito la prova di avere titolo per chiedere la detta restituzione, rendendo sul punto una motivazione che appare congrua, ove si consideri che nella specie l'oggetto della rapina è costituito da denaro contante e preziosi. 5. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata, come detto, limitatamente all'entità della pena pecuniaria, che deve essere rideterminata in euro 1.666,00 di multa;
nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena pecuniaria che determina in euro 1.666,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29/10/2024
RITENUTO IN FATTO .' l " , !,,, L. u e;
parziale riforma della sentenza emessa dai Giudice per le indagini preliminari rip! TribunMe di Mi!an0 il 26 manain 7074 rnnrpgqp MrimnntatA Turri rhr le eircosianze attenuanti gemer m le, E liCI lUte equivciieitti Cliíe LU1 aggravanti, rideterminava la pena, in relazione al contestato reato di rapina U I IC.I991 U CI LU III U.../1 ILAJI DU, Il I I IG.31 UIGUI UI I CUI uz I us, I UCU FO 2.000,00 di multa. -2. .Avvo r-,-.(3. prnpnnavA ricnrcn npr r-AcA7innP i imni irar npr il tramite del suo difensore chiedendone l'annullamento e articolando quattro cìì Penale Sent. Sez. 2 Num. 6972 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/10/2024 3. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale nonché di norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inoltre mancanza di motivazione. Assumeva, in particolare, che la Corte territoriale aveva applicato una pena pecuniaria illegale, considerato che, avendo concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, la pena pecuniaria prevista per la rapina semplice era quella della multa da euro 927,00 a euro 2.500,00, laddove il giudice di appello aveva applicato una pena pecuniaria base pari a euro 3.000,00 - dunque oltre i limiti edittali applicando poi la riduzione di un terzo in ragione del rito. Assumeva inoltre che la Corte d'Appello aveva violato il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., considerato che il giudice di primo grado, per il reato di rapina pluriaggravata, aveva applicato la pena base di anni sette di reclusione, pari al minimo edittale, laddove la Corte territoriale, premesso il giudizio di equivalenza fra le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e le aggravanti ritenute dal giudice di primo grado, aveva applicato, per il reato di rapina semplice di cui all'art. 628 comma 1 cod. pen., la pena base di anni cinque e mesi nove di reclusione, e dunque in misura superiore al minimo edittale pari ad anni cinque di reclusione. Deduceva in proposito che il divieto di reformatio in peius concerneva non soltanto la pena complessiva inflitta all'imputato, ma anche tutti gli elementi autonomi che concorrevano a determinarla, fra i quali, per l'appunto la pena base, che nella specie la Corte d'Appello aveva rideterminato in misura superiore al minimo edittale. Assumeva, inoltre, che, anche a voler ritenere insussistente la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, comunque la Corte territoriale non aveva motivato in merito all'applicazione di una pena base superiore al minimo edittale, e ciò anche in considerazione del fatto che il giudice di primo grado aveva applicato una pena base pari al minimo dell'editto. 4. Con il secondo motivo di ricorso la difesa deduceva erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione. Osservava che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistenti sia l'aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, di cui all'art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen., sia l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1) cod. pen. (reato commesso da cinque o più concorrenti), che il ricorrente aveva proposto specifico motivo di appello con il quale, in ossequio al criterio di 2 specialità, aveva chiesto l'esclusione della detta aggravante comune di cui all'art. 112 n. 1) cod. pen., essendo quella di cui all'art. 628 comma 3 n. 1) cod. pen. speciale rispetto alla prima, motivo che la Corte territoriale aveva disatteso, oltre che errando nell'applicazione della legge penale, senza rendere alcuna motivazione sul punto, tema rispetto al quale, tra l'altro, risultava ancora irrisolto un contrasto giurisprudenziale. 5. Con il terzo motivo deduceva mancata applicazione di norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, assumendo che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevedeva la riduzione della pena di un sesto per il caso di mancata impugnazione avverso la sentenza di condanna da parte dell'imputato e del suo difensore, era costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost. Quanto al primo profilo, assumeva l'esistenza di una disparità di trattamento fra imputati giudicati con una sentenza di condanna per qualche profilo errata e imputato giudicati con una sentenza di condanna sostanzialmente corretta, considerato che nella sostanza solo a questi ultimo era garantita la diminuzione della pena di un sesto. Quanto al secondo profilo, riteneva che la disposizione in parola fosse incompatibile con il diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma 2, Cost., che risultava compresso in maniera ingiustificata poiché l'esercizio del diritto ad impugnare risultava condizionato alla perdita del beneficio della diminuzione della pena di un sesto. Quanto al terzo profilo, il ricorrente assumeva che la disciplina contenuta nella citata disposizione era in contrasto anche con l'art. 27 comma 3 Cost., considerato una pena che fosse anche il risultato di una mancata impugnazione non poteva mai essere percepita come una pena giusta. Assumeva, infine, sul punto, che in ogni caso era possibile un'applicazione analogica della disciplina dettata dal citato art. 442 comma 2 bis anche ai casi di ritenuta fondatezza dell'appello proposto avverso sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato. 6. Con il quarto e ultimo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla statuizione relativa al dissequestro e alla restituzione all'avente diritto dell'orologio marca RT già oggetto di sequestro, assumendo che l'oggetto, rinvenuto all'interno della vettura in uso all'imputata, non faceva parte della refurtiva, che invece era stata ritrovata nell'abitazione della donna, ma era di proprietà della Tucci, 3 circostanza aveva trovato conferma nel fatto che l'orologio non era stato menzionato in alcuna delle denunce sporte dai titolari delle cassette di sicurezza che, nel corso della rapina, erano state forzate;
deduceva che in ordine a tali emergenze, puntualmente rassegnate con l'atto di appello, la Corte territoriale non si era confrontata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato nei limiti di cui appresso. In effetti la Corte territoriale ha applicato una pena pecuniaria base di euro 3.000,00 di multa, dunque eccedente limiti edittali, poiché la pena pecuniaria per il delitto di rapina non aggravata - al quale si deve fare riferimento in ragione dell'elisione delle ritenute aggravanti per mezzo del giudizio di bilanciamento con le concesse circostanze attenuanti generiche - è della multa da euro 927,00 a euro 2.500,00. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'entità della pena pecuniaria, che deve essere determinata in euro 1.666,00 di multa, partendo da una pena base di euro 2.500,00 di multa e applicando la riduzione di un terzo in ragione del rito abbreviato prescelto. Le ulteriori doglianze avanzate con il primo motivo di ricorso sono infondate. Deve, al riguardo, osservarsi che la autonomia e diversità del reato aggravato rispetto a quello semplice ritenuto dalla Corte di Appello determina l'eterogeneità dei termini che impedisce ogni possibile paragone tra il trattamento sanzionatorio commisurato dal Tribunale in base al delitto aggravato e quello rideterminato dal giudice dell'impugnazione in base al reato semplice. Ed invero, non necessariamente la valutazione di gravità del reato semplice deve trovare meccanicistica corrispondenza con quella del medesimo reato aggravato;
se il primo giudice ritiene che il reato sia aggravato e tuttavia ritenga di sanzionarlo con il minino edittale ciò non vincola il giudice dell'impugnazione che ritenga il fatto non aggravato e tuttavia tale da non poter essere sanzionato con il minimo della pena. La minore offensività penale della condotta che caratterizza il reato non aggravato non esclude affatto, per scelta legislativa, l'applicazione di una pena corrispondente, in ipotesi, al massimo edittale del detto reato (cfr. in materia di stupefacenti, Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, Hjijeb, Rv. 282840 - 01, secondo cui non viola il divieto di "reformatio in pejus", il giudice di appello che, riqualificato il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi dell'art. 4 73, comma 5, d.P.R. citato, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza). Si tratta, dunque, di una questione di motivazione sull'uso del potere discrezionale del giudice (art. 132, cod. pen.), questione che è stata pure sollevata dal ricorrente e rispetto alla quale la Corte territoriale ha reso una motivazione che appare immune da vizi, richiamando in maniera congrua la gravità oggettiva dei fatti per giustificare la quantificazione della pena base. 2. Il secondo motivo è infondato. Deve osservarsi che la Corte d'Appello ha applicato correttamente gli artt. 628, comma 3, n. 1) e 112, n. 1), cod. pen., rendendo sul punto una motivazione immune da vizi con il richiamo all'orientamento di questa Corte che ha escluso l'applicazione del principio di continenza in relazione alle due citate circostanze aggravanti e affermando, in particolare, che la circostanza aggravante del reato concorsuale, dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, può essere applicata cumulativamente alla circostanza aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, perché non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza, sulla scena criminosa, di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione e organizzazione (v. pag. 14 della sentenza impugnata). Con ciò la Corte territoriale ha manifestato implicitamente di non condividere l'orientamento diverso da quello sopra illustrato. 3. È infondato anche il terzo motivo di ricorso. L'art. 442 cod. proc. pen. è stato modificato mediante l'introduzione del comma 2-bis, per effetto dell'art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 in base al quale «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», che vi provvede de plano ex art. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni (appello, ove previsto, o giudizio di legittimità) quando esse, alla luce della valutazione rimessa all'imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse: a fronte della mancata impugnazione della sentenza di 5 primo grado l'imputato otterrà, in sede esecutiva, una ulteriore riduzione di un sesto della pena irrogata. Osserva il Collegio che il condannato che ha proposto impugnazione non può percepire come "ingiusto" il trattamento sanzionatorio irrogato proprio perché, a differenza di colui che non ha proposto impugnazione, ha perseguito il medesimo obiettivo (e fors'anche quello di ottenere una pronuncia più favorevole in senso assoluto) secondo un diverso percorso, sicché non può attendersi l'ulteriore riduzione prevista per colui che l'impugnazione non abbia proposto. Nè può ritenersi sussistente una lesione al diritto di difesa;
si tratta, invero, di una libera scelta che il difensore e l'imputato effettuano all'esito di una valutazione prognostica riguardo alle probabilità di riforma, in sede di impugnazione, della statuizione di condanna in senso favorevole all'imputato. 4. È, infine, infondato anche il quarto motivo, dovendosi considerare che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di dissequestro e restituzione alla Tucci dell'orologio marca RT in sequestro, ha ritenuto che l'imputata non avesse fornito la prova di avere titolo per chiedere la detta restituzione, rendendo sul punto una motivazione che appare congrua, ove si consideri che nella specie l'oggetto della rapina è costituito da denaro contante e preziosi. 5. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata, come detto, limitatamente all'entità della pena pecuniaria, che deve essere rideterminata in euro 1.666,00 di multa;
nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena pecuniaria che determina in euro 1.666,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29/10/2024