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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2613/2023 (a cui sono riuniti il n. R.G. 813/2024 e il n. R.G. 65/2024)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 16.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Teresa Zagarese. attore-opponente contro
(CF: ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Simone Straface. convenuto-opposta
FATTO E DIRITTO
1. La presente causa consta di tre giudizi riuniti aventi ad oggetto le opposizioni proposte dal sig. ad altrettanti atti di precetto notificatigli in Parte_1 rinnovazione dal sig. , tutti fondati sulla sentenza n. 42/2022 emessa CP_1 dal Giudice di Pace di Rossano il 13.1.2022. L'opponente ha eccepito: -l'invalidità della notificazione eseguita a mezzo UNEP in violazione del disposto di cui all'art. 3-ter della Legge n. 53/1994; -l'invalidità dell'atto di precetto rinnovato stante la pronuncia già resa dal Tribunale di Castrovillari con Sentenza n. 1024/2023, con la quale in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. introdotta dall'odierno attore, era stata dichiarata la nullità del primo atto di precetto del 20.6.2022, per l'omessa rituale notificazione del titolo esecutivo;
-che l'atto di precetto rinnovato presenta gli stessi censurabili profili già dedotti in seno alla richiamata pronuncia;
-la nullità e l'inefficacia parziale del precetto per erroneità delle somme precettate in ordine all'autoliquidazione del compenso professionale dovuto per la redazione dell'atto di
precetto, siccome calcolato in violazione del D.M. n. 55/2014, trattandosi di causa di valore infra € 5.200,00. Ha censurato, altresì, l'attivazione di precetti plurimi da parte dell'opposto sulla base del medesimo titolo esecutivo. Nello specifico, il sig. ha notificato a mezzo PEC un nuovo atto di CP_1 precetto del 14.12.2023 contenente l'intimazione di pagamento per complessivi € 4.750,71 anziché dei precedenti richiesti € 4.777,78 e successivamente un ulteriore atto di precetto rinnovato del 19.3.2024. Secondo la parte opponente il sig. avrebbe voluto rimediare, seppure CP_1 vanamente, ai vizi dei precedenti atti. Ha quindi eccepito l'illegittimità dei precetti per abuso degli strumenti processuali per avere l'opposto, senza rinuncia, neppure stragiudiziale, al primo atto provveduto a minacciare ulteriori esecuzioni. Ha concluso chiedendo la declaratorio di invalidità dei precetti impugnati.
2. Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto infondata.
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3. È pacifico che la sentenza n. 42/2022 emessa dal Giudice di Pace di Rossano, in forza della quale sono stati notificati i precetti opposti, è stata revocata nelle more del presente giudizio con sentenza n. 180/2025 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 29/01/2025 (all. note di trattazione scritta dell'opponente del 15.4.2025). In caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non con l'accoglimento dell'opposizione. Alla pronuncia di cessazione della materia del contendere deve affiancarsi la regolazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. Tale orientamento è stato di recente avallato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un., 21/09/2021, n.25478). Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la caducazione dell'originario titolo esecutivo giudiziale. Al fine di provvedere sulle spese processuali del giudizio occorre valutare la fondatezza dell'opposizione. Non è superfluo ricordare che la soccombenza virtuale va individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, n.24234).
3.1. Procedendo ad analizzare i motivi di opposizione articolati dall'opponente, appare anzitutto infondata l'eccezione di nullità della notifica del precetto notificato
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il 21.11.2023 considerato che la parte opponente ha comunque avuto conoscenza dell'atto contro il quale ha anche proposto opposizione. Si ricorda che la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c. (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 15/12/2016, n. 25900). Invero, in tutti e tre gli atti di precetto in questione è presente l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, vale a dire il 28.6.2022 e l'opposto ha depositato documentazione –non contestata dalla controparte- in base alla quale risulta che effettivamente la sentenza n. 42/2022 del Giudice di Pace di Rossano era stata notificata al sig. in quella data. Pt_1
Di talché i suddetti atti di precetto appaiono pienamente conformi a quanto prescritto dall'art. 480 comma 2 c.p.c. il quale dispone che l'atto di precetto debba contenere l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente. A ciò si aggiunga che con la sentenza n. 1024/2023 del Tribunale di Castrovillari è stata solo dichiarata la nullità del precetto del 20.6.2022 e non è stato caducato il sotteso titolo esecutivo, sicché la statuizione in essa contenuta non poteva impedire all'odierno opposto di notificare ulteriori atti di precetto in rinnovazione di quello dichiarato illegittimo. La notifica di plurimi atti di precetto, inoltre, non configura alcun abuso degli strumenti processuali né un vizio dei relativi atti meritando condivisione il principio secondo cui “libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purchè non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicchè non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza” (Cassazione civile sez. III, 29/08/2013, n.19876). Nell'ipotesi in esame, nessuna spesa riferita ai precedenti precetti viene riportata in quelli successivi sicché la condotta dell'opposto deve ritenersi legittima. Appare invece fondato l'ultimo motivo di opposizione. Il compenso richiesto dal difensore nell'atto di precetto è stato erroneamente commisurato in base al valore massimo di cui alla tabella prevista dal D.M. n.
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55/2014 (nella versione ratione temporis applicabile) avendo come riferimento lo scaglione di valore fino a € 5.200,00. Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito, la regola sancita dall'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014, secondo cui il giudice tiene conto, di regola, dei valori medi, esprime un principio generale applicabile anche alle ipotesi di “auto-liquidazione” delle spese compiuta dal legale in relazione all'atto di precetto (cfr. Tribunale Busto Arsizio sez. II, 17/03/2020, n.436). Nel caso in disamina né sono emersi, né sono stati allegati dall'opposto in maniera puntuale e specifica elementi idonei a giustificare l'aumento dei valori medi del compenso richiesto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014. Per tale motivo gli atti di precetto sarebbero stati dichiarati illegittimi nella parte in cui è stata richiesta la somma di € 243,00 a titolo di “onorari di precetto” anziché quella dovuta di € 142,00. Ovviamente ciò non avrebbe comportato la caducazione dell'intero atto ma solo la mera rideterminazione del quantum richiesto, in ossequio all'orientamento di legittimità secondo cui l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione dell'importo domandato nei limiti di quello dovuto, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, n.6129; Cassazione civile sez. lav., 30/01/2013, n.2160); L'opposizione sarebbe quindi stata fondata solo in minima parte. Dunque, nell'ottica della soccombenza virtuale, va disposta la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/4. I restanti ¾ vanno posti a carico del sig. Pt_1
nella misura che sarà liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n.
[...]
55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio, operando la riduzione dei valori medi vista la non elevata complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
CONDANNA
al pagamento dei ¾ delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 975,00 oltre spese generali come da tariffa forense,
[...]
I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, operata la compensazione per il restante ¼ .
Castrovillari, 16/04/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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