Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 14/5/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, sono presenti: Avv. R. Mannocci che precisa come in memoria ex art 183,
6°c. n. 1 cpc e si riporta alla nota conclusiva;
Avv. Strata in sostituzione dell'Avv. Corzino precisa come in comparsa di costituzione e in note conclusive;
Avv. Miserendino precisa come in comparsa di costituzione e in note conclusive
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1604/2021 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Mannocci Ricardo
ATTRICE nei confronti di
Avv. Corzino Antonio Maria Controparte_1
CONVENUTO
1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: ha convenuto il Parte_1 CP_1
e deducendo:
[...] CP_2
che la mattina del 17 agosto 2020 allorchè percorreva a piedi un attraversamento pedonale sito in Via Sarzana all'altezza del civico n. 354 è inciampata in un tombino che presentava un'insidiosa sporgenza posto proprio sul suddetto attraversamento;
• di essere caduta rovinosamente a terra sul fianco sinistro;
• che, recatasi al Pronto Soccorso le è stata diagnosticata lesione renale sn con vie escretrice omolaterale;
che è conseguito immediato ricovero, intervento chirurgico;
di essere stata dimessa il 20/8/2020 con prescrizione di mantenimento di catetere fino al 31/8/2020. Parte attrice ha dedotto di avere avere stragiudizialmente chiesto risarcimento sia al che ad Controparte_1 CP_2
(proprietaria del tombino) e che ciascun Ente ha declinato la propria responsabilità affermando quella dell'altro; in ragione di ciò ha evocato in giudizio sia il che CP_1 CP_1 CP_2
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia al Tribunale LL.mo , ogni eventuale contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa e respinta: -accertare e dichiarare la responsabilità solidale e/o la corresponsabilità del CP_1
e di ex art. 2051 c.c. e/o 2054 c.c. dei
[...] CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito della caduta avvenuta il 17 Agosto 2020; -condannare per l'effetto i predetti in solido o per le rispettive quote di responsabilità al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice con interessi e rivalutazione dal giorno del fatto al
2 pagamento -condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre spese generali , IVA e CPA come per legge”. Ha resistito il deducendo l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea, chiedendone il rigetto;
ha dedotto che il tombino è, pacificamente, di proprietà di e, quindi, nella CP_2 sua custodia;
inoltre ha dedotto che la condotta dell'attrice ha interrotto il nesso causale tra la presunta responsabilità del ed il danno lamentato, rilevando nello specifico il fatto CP_1 che il tombino era visibile ed evitabile laddove l'attrice avesse adottato minime ed ordinarie cautele.
Si è costituita contestando in toto la domanda CP_2 dell'attrice come proposta nei suoi confronti;
in primis, ha allegato che la custodia della strada è in capo al in ogni caso ha CP_1 anch'essa dedotto che il sinistro è avvenuto per fatto e colpa dell'attrice (obbligata ad incedere con cautela ed attenzione), essendosi verificato in pieno giorno ed in condizioni di perfetta visibilità.
La domanda attorea è fondata per quanto di ragione nei confronti del solo per i seguenti motivi: CP_1
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi
3 presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (cfr Cass. 2660/2013; Cass. 21212/2015; Cass. 11526/2017).
È provato che l'attrice si è procurata le lesioni di cui chiede il risarcimento inciampando nel tombino di cui alle foto in atti;
il teste ha riferito di avere assistito alla caduta di Testimone_1 [...]
dal terrazzo della propria abitazione ove si trovava Parte_1 proprio in attesa della visita, attesa, della;
ha riferito di Parte_1 conoscere l'attrice da lungo tempo in quanto la stessa aveva abitato nello stesso palazzo della teste;
che non abitava più lì da almeno venti anni e che erano rimaste amiche;
ha detto espressamente di avere visto l'attrice inciampare nel tombino. La deposizione appare circostanziata ed immune da vizi logici;
infatti, è verosimile che la teste fosse sul terrazzo e guardasse nella direzione da cui sapeva sopraggiungere, a piedi, l'amica; ancora, deve ritenersi che dal terrazzo della teste – ben individuato dalla teste nelle foto alla stessa esibite - fosse adeguatamente visibile il luogo della caduta;
non solo;
la teste ha riferito che allorchè ha visto la cadere è subito scesa Parte_1
(insieme al marito) per prestarle soccorso e che, nell'immediatezza del fatto (quindi, in epoca non sospetta rispetto alla possibilità di insorgenza del presente contenzioso), la le ha riferito di essere inciampata nel tombino. Anche il Parte_1 resto della deposizione è logico e circostanziato (in un primo momento la teste ha portato l'amica a casa propria, molto vicina al luogo sinistro;
poi accortasi della gravità della lesione, su richiesta della , l'ha portata a casa dell'attrice ove ha atteso l'arrivo Pt_1 del marito;
è stato il marito a chiamare l'ambulanza permanendo sintomi non rassicuranti quali nausea e sangue nelle urine); complessivamente, la deposizione è credibile ed oggettivamente corrobora la dinamica della caduta come descritta in atto di citazione. La condizione del tratto di strada percorso dall'attrice e nello specifico il tombino risultato responsabile della caduta sono adeguatamente riprodotti nelle foto in atti;
le foto, come allegato da parte attrice e confermato dal teste escusso, evidenziano un tombino non perfettamente complanare all'asfalto solo nello
4 spigolo del suo lato destro (rispetto alla direzione di marcia dell'attrice che procedeva da verso Sarzana); tale lieve Per_1 scalino è percepibile nelle foto che lo ritraggono in primo piano ma non lo è altrettanto nelle foto a campo lungo;
peraltro, la porzione del tombino con il lieve dislivello era proprio all'interno dell'attraversamento pedonale (con presenza delle usuali strisce bianche) dove l'attrice doveva camminare per non trovarsi né sulla via Sarzana né sulla via dei Boschetti che iniziava proprio in quel punto diramandosi da via Sarzana;
l'attrice si è trovata il tombino alla sua sinistra e, infatti, è inciampata con il piede sinistro sul lieve dislivello (come riferito anche dal teste ). Tes_1
Lo stato dei luoghi come sopra accertato deve ritenersi connotato da una obiettiva situazione di pericolosità in quanto il dislivello tra tombino e sedime asfaltato era minimo, perchè interessava solo un angolo del tombino (in relazione all'incedere dell'attrice), perché non c'era una particolare discromia tra tombino e asfalto e perché la visione di insieme – che è quella che percepisce il pedone che cammina guardando avanti - era quella di un tombino perfettamente inserito nella asfalto;
detto altrimenti, le descritte caratteristiche del tombino consentono di ritenere che il lieve dislivello come sopra accertato e descritto fosse difficilmente percepibile e, quindi, difficilmente evitabile.
Consegue da quanto sopra che il luogo che ha dato origine alla caduta dell'attrice deve ritenersi insidioso e, quindi, pericoloso e, ai fini che ci occupano, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta del pedone il cui piede “impuntasse” contro la lieve sporgenza di quello spigolo, scarsamente percettibile.
La responsabilità per il danno occorso all'attrice è ascrivibile unicamente al convenuto, ex art 2051 cc, quale esclusivo CP_1 custode della strada al momento dell'evento; è pacifico, infatti, che al momento dell'infortunio non vi fosse un cantiere aperto di CP_2
e, quindi, deve escludersi che il dislivello di cui trattasi fosse stato causato da un intervento in corso di estesosi all'asfalto CP_2 circostante il suo tombino. Non è, infatti, decisivo il fatto che il tombino in ghisa, pacificamente, fosse di CP_2 essendo, invece, rilevante e decisivo che il sedime stradale ad
5 esso circostante ed in cui lo stesso era inserito in modo non perfettamente complanare su tutti i lati fosse una strada comunale nella custodia del convenuto. CP_1
E' indubbio, infatti, che l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito abbia l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge n. 2248, allegato F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del R.D. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente sia la sede stradale che la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”).
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. n.34886/2021; Cass. n. 31702/2022) il tombino costituisce un bene sottoposto alla custodia del e pertanto può diventare “insidia stradale” CP_1 allorchè integra una situazione di pericolo occulto per la sua oggettiva invisibilità e per la sua imprevedibilità. Alla luce di quanto sopra può conclusivamente e fondatamente affermarsi che esiste il nesso causale tra l'incidente occorso all'attrice e la cosa in custodia;
può parimenti affermarsi che la cosa in custodia aveva una intrinseca pericolosità, non segnalata né prevedibile;
quindi è provato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale/prevedibile della particolare condizione della cosa, potenzialmente lesiva.
Ex art 2051 cc l'onere della prova a carico del danneggiato si limita alla prova del danno e del nesso causale;
spetta poi al custode provare il caso fortuito cioè il fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; il caso fortuito può essere integrato anche da una eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato;
Nel caso di specie deve escludersi che sia stata provata una condotta colposa, anche solo concorrente, dell'attrice danneggiata;
il teste escusso nulla ha riferito su un suo incedere anomalo;
si è già detto sopra della non facile percepibilità del lieve dislivello nel punto dell'inciampo da parte del pedone che cammina guardando in avanti (non necessariamente a testa bassa
6 verso i suoi piedi) e, quindi, dell'insidiosità di quel tratto dell'attraversamento. Ancora l'attrice aveva abitato in loco venti anni prima;
di talchè neppure è provata una sua abituale frequentazione del luogo del sinistro.
Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile: per il danno non patrimoniale patito da decisiva è la CTU Parte_1 medico-legale in cui si legge che in connessione Parte_1 causale con la caduta sopra descritta ha riportato “trauma emicostato sx all'altezza della decima costa arcata posteriore con modesta falda di versamento pleurico bibasale e atelettasia del parenchima polmonare adiacente specie a sn, ematoma perirenale, lesione renale sinistra, della via escretrice omolaterale (calici, pelvi e tratto prossimale dell'uretere), e spandimento di urina, minimo avvallamento dello spigolo somatico antero superiore del soma di L3”. Il CTU ha valutato una invalidità temporanea di giorni 75 di cui 7 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 25 giorni al 50% e i rimanenti al 25%. Ha valutato i postumi consolidati stimando che da essi sia derivata un'invalidità permanente valutabile nella misura del 7%. Ritiene questo Giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle valutazioni del CTU in quanto corredate da un iter motivazionale immune da vizi logici o di altra natura;
Vertendosi in materia di danno da responsabilità aquiliana diverso da RCA e responsabilità medica, si applicano le tabelle Milanesi secondo le indicazioni della Corte di Cassazione (Cass. n. 4509/2022) cui ha aderito anche la Corte di Appello di Genova. Pertanto, devono liquidarsi all'attrice (soggetto di anni 58 al tempo dell'evento lesivo) i seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale: euro 13.075,00 per IP;
euro 5.203,75 per invalidità temporanea;
complessivamente il danno non patrimoniale patito dall'attrice è liquidabile in euro 18.278,75, somma attualizzata a maggio 2024, data di aggiornamento delle tabelle di Milano;
quindi, sull'importo sopra calcolato è dovuta la sola rivalutazione da giugno 2024 alla data della presente decisione;
sull'importo così aggiornato sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a
7 Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso.
A titolo di danno patrimoniale sono documentati esborsi per spese mediche per euro 150,11, importi che il CTU ha stimato congrui e pertinenti;
parte attrice ha altresì diritto al rimborso della spesa per la consulenza medico-legale ante causam e per il costo del CTP, entrambe documentate in complessivi euro 1.132,00. Sulle predette somme sono dovuti gli interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra attrice e convenuto: il deve rifonderle CP_1 Controparte_1 all'attrice; nel rapporto processuale tra attrice e la convenuta CP_2 CP_2
le spese sono compensate atteso che la evocazione in
[...] giudizio di è giustificata dal fatto che, prima del CP_2 giudizio, l'attrice si è rivolta ad entrambe le odierne convenute ma ciascuna ha rifiutato la trattativa indicando nell'altra l'esclusiva responsabile;
a ciò si aggiunga il non sempre univoco orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità da cosa in custodia ex art 2051 cc . La spesa della CTU è posta a carico del . Controparte_1
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: dichiara che il è responsabile per il danno Controparte_1 patito dall'attrice in occasione del sinistro Parte_1 verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione;
condanna il a corrispondere all'attrice, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno:
• euro 18.278,75, per danno non patrimoniale;
somma attualizzata a maggio 2024, data di aggiornamento delle tabelle di Milano;
sul predetto importo è dovuta la sola rivalutazione da giugno 2024 alla data della presente
8 decisione;
sull'importo così aggiornato sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso.
• Euro 150,11 per rimborso spese mediche;
• Euro 1132,00 per rimborso spesa per assistenza tecnica;
• Sulle somme riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti.
Condanna il a rifondere all'attrice le spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. Compensa le spese di lite tra parte attrice e la convenuta
[...]
. CP_2
Pone la spesa della CTU a carico del . Controparte_1
La Spezia, 14/5/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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