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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 727/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1955/2020 pubblicata il 29.09.2020
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Grumo Nevano alla via De Amicis n. 7 presso gli avv.ti Vincenzo Di Monte e Angelo
Campanile da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti depositata in sede di iscrizione a ruolo telematica della causa di appello.
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso l'indirizzo digitale del difensore costituito, avv. Adiutrice Barretta, da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica nel giudizio di appello.
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli Parte_1
Nord ha rigettato la domanda di risarcimento danni da responsabilità sanitaria da lui proposta contro la dichiarando le spese di lite per intero Controparte_1 compensate tra le parti e facendo gravare su entrambi i contendenti le spese di c.t.u. pagina 1 di 2 La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello avversario con vittoria delle spese processuali.
Il Collegio, con provvedimento ritualmente comunicato in data 11 e 12.10.2024, ha disposto che l'udienza del 20.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza comunicata il 23.06.2025 si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino all'11.07.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 15.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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