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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/12/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. CH AZ Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 8462 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MEI MARIANNA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], CP_1
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2021, ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dalla moglie, con la quale ha contratto matrimonio il 25.3.1990. CP_1
1 Ha precisato che dall'unione matrimoniale sono nate le figlie e ormai Persona_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che la convivenza matrimoniale era cessata dal
2010.
Ha allegato, inoltre, che la resistente si era allontanata dalla casa coniugale interrompendo i rapporti anche con le figlie ed ha precisato di percepire una retribuzione di € 1.624,00 gravata da diversi pignoramenti. non si è costituita in giudizio. CP_1
Con memoria integrativa depositata in data 6.03.2023, il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione alla moglie.
Con note depositate in data 18.12.2024 il ha concluso richiamando il ricorso, rinunciando, Pt_1
dunque, alla domanda di addebito della separazione.
Istruita con produzioni documentali, con provvedimento del 29.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Dalle dichiarazioni del ricorrente e dalla mancata riconciliazione nel tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi una situazione di distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la richiesta separazione.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 19.12.2025
Il giudice rel.
Dott. CH AZ
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. CH AZ Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 8462 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MEI MARIANNA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], CP_1
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2021, ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dalla moglie, con la quale ha contratto matrimonio il 25.3.1990. CP_1
1 Ha precisato che dall'unione matrimoniale sono nate le figlie e ormai Persona_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che la convivenza matrimoniale era cessata dal
2010.
Ha allegato, inoltre, che la resistente si era allontanata dalla casa coniugale interrompendo i rapporti anche con le figlie ed ha precisato di percepire una retribuzione di € 1.624,00 gravata da diversi pignoramenti. non si è costituita in giudizio. CP_1
Con memoria integrativa depositata in data 6.03.2023, il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione alla moglie.
Con note depositate in data 18.12.2024 il ha concluso richiamando il ricorso, rinunciando, Pt_1
dunque, alla domanda di addebito della separazione.
Istruita con produzioni documentali, con provvedimento del 29.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Dalle dichiarazioni del ricorrente e dalla mancata riconciliazione nel tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi una situazione di distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la richiesta separazione.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 19.12.2025
Il giudice rel.
Dott. CH AZ
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
2