Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 417
Articolo 3
- Legge 19 ottobre 1999, n. 417
Articolo 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 417
Versione
16 novembre 1999
16 novembre 1999