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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n.1131/2023, introdotta
DA
, (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANELLI COSIMO, Pt_1 P.IVA_1
presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, con sede centrale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. TELLONE GIANLUCA, P.IVA_2
SERENO GIOVANNA, DI RONZA NICOLA;
E
RESISTENTE
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato CAROTENUTO ANTONIO;
[...]
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.04.2023 parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 01720239000567684/000 notificata in data 24.03.2023 a mezzo PEC per l'importo di Euro 397.412,85 relativa ad atti riferiti a “Cartelle” ed “Avvisi di accertamento” su crediti presumibilmente vantati, tra gli altri, anche dall' L'avviso di addebito nr. CP_1 31720210001167973000 è sotteso all'intimazione di pagamento. Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di addebito e la violazione dell'art 25 d.lgs 46/1999. CP_ Instaurato il contraddittorio si costituivano gli enti resistenti ed i quali chiedevano il CP_3 rigetto il ricorso.
1 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio giacché, quanto all'agente della riscossione, esso è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, benché non risulti essere contraddittore necessario in considerazione dell'assenza di contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto stesso, il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dal ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva. Invece, quanto all'ente impositore, esso riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam. Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come atto esecutivo prodromico alla procedura di esecuzione forzata. La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva. CP_3 Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che CP_3 rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore. Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Pertanto, va ravvisata la legittimazione passiva delle resistenti costituite. Sull'eccezione preliminare dell'inesistenza della pec dell' perché non contenuta nei pubblici CP_3 registri, la stessa deve essere disattesa. Invero secondo la Cassazione a Sezioni Unite n. 979/2022, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Pertanto sono irrilevanti le violazioni formali di parte ricorrente, in quanto manca un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente. Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva. Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice
2 dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384). Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi. Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' per cui CP_1 non è necessario verificare la ritualità della notifica della cartella di pagamento. Il dato in contestazione, infatti, secondo la prospettazione attorea, è costituito dall'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata da un indirizzo pec non ufficiale e la mancanza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti dopo la notifica della predetta cartella.
Nel caso di specie l'opponente lamenta per un verso la irregolarità formale della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa, compreso quello relativo alla omessa notifica dell'avviso di addebito invalidità derivata dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti - (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi) e per altro verso contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del diritto di credito (con ciò configurando una opposizione all'esecuzione).
Il primo motivo deve essere qualificato quale opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1. È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
(cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento (dal primo marzo 2006, il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal tenore originario dell'art. 617 c.p.c., è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n.
80.).
3 Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 24.03.20223ed il ricorso è stato depositato il 21.04.2023. Ne consegue che l'opposizione è stata tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguente ammissibilità di ogni questione inerente la ritualità della notifica delle cartelle presupposte. La eventuale tardività dell'opposizione agli atti esecutivi poteva essere rilevata dal giudice anche d'ufficio atteso che l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27019/2008 e succ. conf.). Conclusivamente sul punto, così qualificata la spiegata azione deve dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta nel rispetto del termine di venti giorni previsto all'uopo dall'art. 617 c.p.c. (notifica dell'intimazione di pagamento: 24.03.2023 - deposito del ricorso:
21.04.2023). Sul punto, va peraltro osservato che – trattandosi di lite assoggettata al rito speciale del lavoro - ai fini della verifica della tempestività è necessario considerare la data del deposito, con la conseguenza che alla data del deposito del ricorso non era ancora decorso il termine decadenziale di venti giorni decorrente dalla data di notifica dell'atto opposto. E' infondata l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.lgs. 46/1999. In primis va considerata la sospensione dei termini di decadenza (ivi compresi quelli per l'iscrizione a ruolo) prevista dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per l'emergenza sanitaria dal D.L. n.18/20, inoltre questo Giudicante aderisce alla pronuncia n. 24134/2021, emessa dalla Suprema Corte nella forma dell'ordinanza, che conferma il principio secondo cui, nel caso di opposizione avverso cartella esattoriale, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'ente previdenziale. I crediti dell' in questione nascono e sono documentati dalle denunce mensili delle contribuzioni CP_1
(DM - UNIEMENS) presentate dalla parte ricorrente, ex art. 30 della legge n. 843/78. Ulteriormente, il ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 31720210001167973000.
Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione all'esecuzione posto che la parte ricorrente lamenta, in tal caso, anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, ma ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. n. 28583/18, richiamata da Cass. n. 29294/2019), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria(cfr. Cass. n. 29294/2019). Ebbene, sull'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 31720210001167973000, l' ha dato CP_1 prova dell'avvenuta notifica in data 10/12/2021, avviso non opposto nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 46/1999, determinando l'incontestabilità e l'incontrovertibilità dei crediti. S'impone, perciò, il rigetto del ricorso. Assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite stante i mutamenti giurisprudenziali devono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 13.3.2025
Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
4
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n.1131/2023, introdotta
DA
, (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANELLI COSIMO, Pt_1 P.IVA_1
presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, con sede centrale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. TELLONE GIANLUCA, P.IVA_2
SERENO GIOVANNA, DI RONZA NICOLA;
E
RESISTENTE
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato CAROTENUTO ANTONIO;
[...]
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.04.2023 parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 01720239000567684/000 notificata in data 24.03.2023 a mezzo PEC per l'importo di Euro 397.412,85 relativa ad atti riferiti a “Cartelle” ed “Avvisi di accertamento” su crediti presumibilmente vantati, tra gli altri, anche dall' L'avviso di addebito nr. CP_1 31720210001167973000 è sotteso all'intimazione di pagamento. Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di addebito e la violazione dell'art 25 d.lgs 46/1999. CP_ Instaurato il contraddittorio si costituivano gli enti resistenti ed i quali chiedevano il CP_3 rigetto il ricorso.
1 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio giacché, quanto all'agente della riscossione, esso è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, benché non risulti essere contraddittore necessario in considerazione dell'assenza di contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto stesso, il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dal ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva. Invece, quanto all'ente impositore, esso riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam. Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come atto esecutivo prodromico alla procedura di esecuzione forzata. La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva. CP_3 Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che CP_3 rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore. Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Pertanto, va ravvisata la legittimazione passiva delle resistenti costituite. Sull'eccezione preliminare dell'inesistenza della pec dell' perché non contenuta nei pubblici CP_3 registri, la stessa deve essere disattesa. Invero secondo la Cassazione a Sezioni Unite n. 979/2022, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Pertanto sono irrilevanti le violazioni formali di parte ricorrente, in quanto manca un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente. Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva. Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice
2 dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384). Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi. Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' per cui CP_1 non è necessario verificare la ritualità della notifica della cartella di pagamento. Il dato in contestazione, infatti, secondo la prospettazione attorea, è costituito dall'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata da un indirizzo pec non ufficiale e la mancanza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti dopo la notifica della predetta cartella.
Nel caso di specie l'opponente lamenta per un verso la irregolarità formale della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa, compreso quello relativo alla omessa notifica dell'avviso di addebito invalidità derivata dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti - (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi) e per altro verso contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del diritto di credito (con ciò configurando una opposizione all'esecuzione).
Il primo motivo deve essere qualificato quale opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1. È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
(cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento (dal primo marzo 2006, il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal tenore originario dell'art. 617 c.p.c., è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n.
80.).
3 Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 24.03.20223ed il ricorso è stato depositato il 21.04.2023. Ne consegue che l'opposizione è stata tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguente ammissibilità di ogni questione inerente la ritualità della notifica delle cartelle presupposte. La eventuale tardività dell'opposizione agli atti esecutivi poteva essere rilevata dal giudice anche d'ufficio atteso che l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27019/2008 e succ. conf.). Conclusivamente sul punto, così qualificata la spiegata azione deve dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta nel rispetto del termine di venti giorni previsto all'uopo dall'art. 617 c.p.c. (notifica dell'intimazione di pagamento: 24.03.2023 - deposito del ricorso:
21.04.2023). Sul punto, va peraltro osservato che – trattandosi di lite assoggettata al rito speciale del lavoro - ai fini della verifica della tempestività è necessario considerare la data del deposito, con la conseguenza che alla data del deposito del ricorso non era ancora decorso il termine decadenziale di venti giorni decorrente dalla data di notifica dell'atto opposto. E' infondata l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.lgs. 46/1999. In primis va considerata la sospensione dei termini di decadenza (ivi compresi quelli per l'iscrizione a ruolo) prevista dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per l'emergenza sanitaria dal D.L. n.18/20, inoltre questo Giudicante aderisce alla pronuncia n. 24134/2021, emessa dalla Suprema Corte nella forma dell'ordinanza, che conferma il principio secondo cui, nel caso di opposizione avverso cartella esattoriale, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'ente previdenziale. I crediti dell' in questione nascono e sono documentati dalle denunce mensili delle contribuzioni CP_1
(DM - UNIEMENS) presentate dalla parte ricorrente, ex art. 30 della legge n. 843/78. Ulteriormente, il ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 31720210001167973000.
Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione all'esecuzione posto che la parte ricorrente lamenta, in tal caso, anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, ma ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. n. 28583/18, richiamata da Cass. n. 29294/2019), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria(cfr. Cass. n. 29294/2019). Ebbene, sull'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 31720210001167973000, l' ha dato CP_1 prova dell'avvenuta notifica in data 10/12/2021, avviso non opposto nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 46/1999, determinando l'incontestabilità e l'incontrovertibilità dei crediti. S'impone, perciò, il rigetto del ricorso. Assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite stante i mutamenti giurisprudenziali devono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 13.3.2025
Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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