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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.572/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL.
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.572/2024 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. SCHEDA ALESSANDRO parte ricorrente contro
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia CP C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. SBRESSA AGNENI STEFANIA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: - disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 prevalente presso il padre, mentre il figlio , ora maggiorenne, non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere CP_2 con la madre;
- disporre il diritto di visita del genitore non collocatario del minore secondo il seguente palinsesto : Per_1 due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola a dopo cena e due sabati al mese, a settimana alterne con possibilità del pernotto. Per le festività natalizie, pasquali e ponti secondo il principio dell'alternanza. Le vacanze estive verranno decise dai genitori di volta in volta ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi che interverranno tra i genitori di volta in volta tenendo sempre conto della volontà del minore;
- disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 CP_2 versando alla Sig.ra l'importo di € 380,00 mensili, con decorrenza dal settembre 2024, entro il giorno 12 di ogni CP mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- disporre che le spese straordinarie per il figlio maggiore siano poste a carico CP_2 dei genitori al 50% seguendo il criterio individuato dal Protocollo del Tribunale di Torino, mentre le spese straordinarie del figlio minore siano interamente a carico al 100% del Sig. - che l'assegno unico sia percepito al Per_1 Parte_1
50% da ciascun genitore collocatario;
- spese di lite compensate
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, recepite dal Tribunale di Novara con sentenza emessa nel procedimento n. 1370/2022 R.G. (all. n. 2); 5) che, in particolare, accogliendo le conclusioni congiunte presentate dalle parti, così disponeva: “di voler richiedere divorzio congiunto, previa conversione del rito, alle seguenti condizioni: 1) la casa coniugale sita in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Oldrina n° 71/G, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla sig.ra con in uso tutti i mobili che l'arredano; 2) i figli minori e CP CP_2 Per_1 restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre;
3) il sig. potrà vedere i figli liberamente previo accordo con la madre e potrà tenerli con sé presso la sua abitazione a Pt_1 fine settimana alternati ovvero una settimana dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, mentre nell'altra settimana, dal mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 del giovedì. Il tutto salvo diversi accordi per impegni lavorativi dei genitori e scolastici o extrascolastici dei figli. Durante le vacanze scolastiche natalizie i figli trascorreranno i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze scolastiche pasquali i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore ricomprendendo in tale periodo in via alternata annuale il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Le feste civili con i relativi ponti scolastici se previsti verranno trascorsi con i genitori secondo il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive ognuno dei genitori terrà con sé i figli per il periodo di un mese anche con settimane non consecutive ed il periodo prescelto da ciascun genitore dovrà essere comunicato entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando il luogo di vacanza prescelto con tutti i riferimenti e garantendo sempre la 2 comunicazione telefonica tra genitori e figli. In tale mese di vacanza i figli dovranno stare con i genitori e i famigliari. Entrambi i genitori si impegnano a far coincidere le settimane loro spettanti nel periodo di vacanza scolastica estiva con i rispettivi giorni di ferie lavorative;
4) il sig. verserà a decorrere dal mese di febbraio 2023 alla sig.ra Pt_1 quale contributo al mantenimento dei figli e l'importo mensile di euro 600,00 rivalutabile CP CP_2 Per_1 annualmente in base agli indici Istat mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno CP
12 di ogni mese;
le spese straordinarie occorrenti per i figli minori e salve eventuali coperture assicurative CP_2 Per_1 per spese mediche, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Tali spese dovranno essere concordate previamente dai coniugi (fatta salva l'urgenza) e corredate dai relativi giustificativi. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla sig.ra 5) il sig. e la sig.ra CP Pt_1 CP
s'impegnano a non prelevare alcuna somma di denaro dal libretto postale intestato ai figli minori e e
CP_2 Per_1 destinato esclusivamente alle esigenze dei figli. In ogni caso, ogni eventuale operazione dovrà essere concordata tra i genitori”. Ha concluso chiedendo “1) disporre che la responsabilità genitoriale sui minori e venga assunta in
CP_2 Per_1 via condivisa da entrambi i genitori, prevedendo il collocamento di presso la casa materna ed il collocamento di
CP_2 presso la casa paterna;
2) disporre che la casa coniugale in comproprietà tra le parti rimanga assegnata alla Per_1 signora quale genitore convivente con il figlio, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
8 3) CP CP_2 disporre che i minori e frequentino il genitore presso cui non sono collocati a fine settimana alterni dalle
CP_2 Per_1 ore 17.30 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, in modo tale che ogni figlio possa rimanere con il genitore con cui non vive, onde potere recuperare i reciproci rapporti, il tutto salvo diversi accordi e ferma restando la volontà dei minori;
4) disporre che i genitori provvedano al mantenimento dei minori in via diretta, a decorrere dal mese di ottobre 2023, ad eccezione delle spese extra assegno che verranno sostenute dalle parti in eguale misura (50%) come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, con l'onere di previa concertazione (fatta salva l'urgenza) e successiva giustificazione;
5) disporre che l'assegno unico venga suddiviso nella misura del 50% e percepito da ciascun genitore nell'interesse del minore collocato presso di sé”
Si è costituita nei termini che ha chiesto “1) disporre l'affidamento condiviso dei figli e CP CP_2 ad entrambi i genitori con collocazione abitativa del minore presso il padre e del minore presso Per_1 Per_1 CP_2 la madre;
2) disporre che la casa coniugale con tutti i mobili che l'arredano rimanga assegnata alla Sig.ra 3) disporre CP il diritto di visita del genitore non collocatario dei minori con il seguente palinsesto: a fine settimana alterni dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 20.00 della domenica in cui ciascun genitore terrà con sé i due figli per recuperare i rapporti e per dare modo ai fratelli di poter stare insieme. Per le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza salvo diversi 10 accordi, le vacanze estive con i figli verranno decise dai genitori di volta in volta ogni anno. Il tutto tenendo conto della volontà dei minori;
4) porre a carico del Sig. l'onere di corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 12 di ogni Pt_1 CP mese un assegno mensile annualmente indicizzato all'Istat a titolo di concorso al mantenimento del figlio in misura CP_2 non inferiore ad € 500,00 e per il figlio non inferiore ad € 200,00; 5) disporre che il padre provveda interamente Per_1
a sostenere i costi delle spese straordinarie per i figli e di carattere medico, scolastico, sportivo e ricreativo CP_2 Per_1 seguendo il criterio individuato nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6) disporre che l'assegno unico venga diviso al 50% tra i genitori. Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria ed entro i limiti dettati dal rito. Salvis iuribus”.
***
All'udienza del 18/9/2024, ha dichiarato: “vivo a Castelletto Ticino via Cosio n. 12; sono Parte_1 residente in [...]; la casa è in locazione, con canone di € 430,00 mensili. Vivo con mio figlio Per_1 dall'ottobre 2023. Responsabile produzione in una azienda metalmeccanica, come impiegato. Ho un contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimane. Percepisco 2.450,00 euro netti al mese. Sono proprietario di un veicolo;
la casa coniugale cointestata con la sig.ra . Non ho altri beni immobili o beni mobili registrati. Con riferimento a mio figlio CP
, ho delle difficoltà relazionali. Percepisco disagio e rancore nei miei confronti da parte sua. Le difficoltà con mio CP_2 figlio maggiore sono iniziate durante la separazione, quando aveva 14 anni. Gli mando qualche messaggio ma non risponde;
non gli telefono. Lo vedo solo saltuariamente. Da ottobre 2023, invece, vive con me. Ho un ottimo rapporto, Per_1 costante e di confidenza. Anche i miei familiari hanno rapporti con solo ma non con . Per_1 CP_2 Per_1 ha un rapporto più freddo con la mamma;
sono io che lo sprono. ha 13 anni circa, frequenta l'oratorio. Per_1 Per_1
a scuola va bene, non ha problemi di studio. Ha una fidanzatina. Fino a giugno 2024 giocava a calcio, poi non si è trovato bene con la squadra, l'ho portato a Castelletto ma ad oggi non riescono a fare la squadra. Sto valutando altre attività extra scolastiche, come la piscina;
non ho ancora parlato di tali attività con la sig.ra . I rapporti con la sig.ra CP
non sono buoni”. CP ha dichiarato: “vivo a Castelletto Sopra Ticino, via Oldrina n. 71/G, presso la casa coniugale dove CP ha la residenza. Vivo solo con , che ha diciassette anni e ha iniziato la quarta liceo scientifico. Sono impiegata part- CP_2 time (27 ore settimanali); guadagno circa 1.100,00 € mensili. Ho una macchina di proprietà, oltre la casa coniugale al 50%. Con non ho alcun problema;
vive con me;
ha intenzione di fare l'università. Quest'anno è per lui un anno un CP_2 po' particolare e sta affrontando la crescita, sta diventando uomo. VERBALE DI UDIENZA art. 473-bis.21 c.p.c. Lui ha scuola va molto bene, gli spiace studiare. Vorrebbe fare palestra, ma per ora lo studio non glielo consente. Con ho avuto dei problemi dal punto di vista relazionare;
c'è una forte conflittualità con lui, che vede nella figura Per_1 femminile una figura inferiore, rispetto a quella maschile. Io ero più severa nell'educazione e ho avuto scontri abbastanza duri con che ha manifestato una certa aggressività nei miei confronti. Spero di recuperare il rapporto con Per_1 Per_1 spero di aiutarlo perché secondo me non sta bene.”
All'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto procedersi con CTU sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminati i minori ed i genitori, sentiti i familiari ed eventuali altre figure di riferimento, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo ai minori e ai genitori, dica il c.t.u. se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con i genitori non affidatari o non collocatari più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico dei minori. Riferisca quali accorgimenti siano da adottare per rendere di nuovo fluido l'accesso di alla madre e di al padre ed Per_1 CP_2 eventualmente regolamenti il diritto di visita di ciascun genitore, laddove ritenga che la ripresa dei rapporti sia nell'interesse dei minori;
regolamenti altresì le videochiamate tra i genitori ed i figli ove ritenuto opportuno. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”.
All'esito delle operazioni peritali, la CTU ha così concluso “Sulla base dei dati raccolti, integrati con l'attenta lettura degli atti e riprendendo quanto riportato nelle osservazioni sopra esposte, è possibile ipotizzare quanto segue: Affido: congiunto ad entrambi i genitori per entrambi i figli. Ad oggi entrambi i genitori appaiono capaci di individuare le migliori decisioni nell'interesse dei minori. Collocamento: Per presso il padre, per presso la madre. Si ritiene infatti Per_1 CP_2 che, per garantire ad entrambi i ragazzi un contesto di serenità e stabilità rispetto all'attuale situazione (ritenuta positiva) tale equilibrio sia funzionale. Frequentazione madre-Leonardo; - 2 pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola a dopo cena) - 2 sabati al mese, a settimane alterne, con possibilità del pernotto (visto il delicato equilibrio faticosamente raggiunto si condividono infatti i timori della madre e si ritiene auspicabile il pernotto presso la madre, tenendo conto di una gradualità determinata dai tempi del rapporto madre-figlio). - Vacanze estive, ponti e festività nel corso dell'anno: per 6 mesi come sopra detto. In seguito, grazie alle azioni proposte, si auspica applicabile il criterio del 50% Frequentazione padre-Alessio; Essendo il ragazzo prossimo alla maggiore età non si può far altro che caldeggiare quanto detto per il fratello minore, nell'interesse della stabilità del rapporto padre-figlio ma anche della continuità del rapporto tra fratelli. Azioni suggerite: - Per il minore Percorso Psicodinamico, finalizzato all'elaborazione dei vissuti legati alle esperienze Persona_2 familiari, al rapporto col padre e, più in generale, alla costruzione della propria identità. - Per il minore Persona_3
Percorso Psicoeducativo finalizzato a meglio gestire gli impulsi, le istanze aggressive e a guidare il graduale riavvicinamento alla figura materna. - Per i genitori: Percorso di Coordinamento Genitoriale finalizzato a rafforzare gli obiettivi raggiunti e, di conseguenza, l'esercizio della bigenitorialità.”.
Quindi, all'udienza del 26/6/2025, le parti hanno chiesto rinvio per perfezionare l'accordo raggiunto e depositare conclusioni congiunte. Stante l'avvenuto deposito delle conclusioni, con ordinanza del 15/9/2025, la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
****
Il Collegio ritiene di accogliere la configurazione predisposta dalle parti sia in tema di affido che di diritto di frequentazione paterna considerato che è piena espressione del diritto alla bigenitorialità e dei buoni rapporti intercorrenti tra le parti (come certificato dalla neuropsichiatria e dai servizi sociali).
Anche dal punto di vista economico, va ratificato l'accordo delle parti, non contrario alle norme di legge o ai motivi imperativi di interesse generale.
Il Collegio prende altresì atto dell'accordo intercorrente tra le parti in merito alla vendita della casa coniugale.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_3 presso il padre, mentre il figlio , ora maggiorenne, non economicamente autosufficiente, CP_2 continuerà a vivere con la madre;
2) dispone che la madre possa tenere con sé secondo il seguente palinsesto: due pomeriggi Per_1 infrasettimanali dall'uscita di scuola a dopo cena e due sabati al mese, a settimana alterne con possibilità del pernotto. Per le festività natalizie, pasquali e ponti secondo il principio dell'alternanza. Le vacanze estive verranno decise dai genitori di volta in volta ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi che interverranno tra i genitori di volta in volta tenendo sempre conto della volontà del minore;
3) dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Parte_1 CP_2
l'importo di € 380,00 mensili, con decorrenza dal settembre 2024, entro il giorno 12 di ogni CP mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
4) dispone che le spese straordinarie per il figlio maggiore siano poste a carico dei genitori al CP_2
50% seguendo il criterio individuato dal Protocollo del Tribunale di Torino, mentre le spese straordinarie del figlio minore siano interamente a carico al 100% del Sig. ; Per_1 Parte_1
5) dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore collocatario;
6) spese di lite compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL.
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.572/2024 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. SCHEDA ALESSANDRO parte ricorrente contro
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia CP C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. SBRESSA AGNENI STEFANIA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: - disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 prevalente presso il padre, mentre il figlio , ora maggiorenne, non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere CP_2 con la madre;
- disporre il diritto di visita del genitore non collocatario del minore secondo il seguente palinsesto : Per_1 due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola a dopo cena e due sabati al mese, a settimana alterne con possibilità del pernotto. Per le festività natalizie, pasquali e ponti secondo il principio dell'alternanza. Le vacanze estive verranno decise dai genitori di volta in volta ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi che interverranno tra i genitori di volta in volta tenendo sempre conto della volontà del minore;
- disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 CP_2 versando alla Sig.ra l'importo di € 380,00 mensili, con decorrenza dal settembre 2024, entro il giorno 12 di ogni CP mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- disporre che le spese straordinarie per il figlio maggiore siano poste a carico CP_2 dei genitori al 50% seguendo il criterio individuato dal Protocollo del Tribunale di Torino, mentre le spese straordinarie del figlio minore siano interamente a carico al 100% del Sig. - che l'assegno unico sia percepito al Per_1 Parte_1
50% da ciascun genitore collocatario;
- spese di lite compensate
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, recepite dal Tribunale di Novara con sentenza emessa nel procedimento n. 1370/2022 R.G. (all. n. 2); 5) che, in particolare, accogliendo le conclusioni congiunte presentate dalle parti, così disponeva: “di voler richiedere divorzio congiunto, previa conversione del rito, alle seguenti condizioni: 1) la casa coniugale sita in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Oldrina n° 71/G, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla sig.ra con in uso tutti i mobili che l'arredano; 2) i figli minori e CP CP_2 Per_1 restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre;
3) il sig. potrà vedere i figli liberamente previo accordo con la madre e potrà tenerli con sé presso la sua abitazione a Pt_1 fine settimana alternati ovvero una settimana dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, mentre nell'altra settimana, dal mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 del giovedì. Il tutto salvo diversi accordi per impegni lavorativi dei genitori e scolastici o extrascolastici dei figli. Durante le vacanze scolastiche natalizie i figli trascorreranno i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze scolastiche pasquali i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore ricomprendendo in tale periodo in via alternata annuale il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Le feste civili con i relativi ponti scolastici se previsti verranno trascorsi con i genitori secondo il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive ognuno dei genitori terrà con sé i figli per il periodo di un mese anche con settimane non consecutive ed il periodo prescelto da ciascun genitore dovrà essere comunicato entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando il luogo di vacanza prescelto con tutti i riferimenti e garantendo sempre la 2 comunicazione telefonica tra genitori e figli. In tale mese di vacanza i figli dovranno stare con i genitori e i famigliari. Entrambi i genitori si impegnano a far coincidere le settimane loro spettanti nel periodo di vacanza scolastica estiva con i rispettivi giorni di ferie lavorative;
4) il sig. verserà a decorrere dal mese di febbraio 2023 alla sig.ra Pt_1 quale contributo al mantenimento dei figli e l'importo mensile di euro 600,00 rivalutabile CP CP_2 Per_1 annualmente in base agli indici Istat mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno CP
12 di ogni mese;
le spese straordinarie occorrenti per i figli minori e salve eventuali coperture assicurative CP_2 Per_1 per spese mediche, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Tali spese dovranno essere concordate previamente dai coniugi (fatta salva l'urgenza) e corredate dai relativi giustificativi. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla sig.ra 5) il sig. e la sig.ra CP Pt_1 CP
s'impegnano a non prelevare alcuna somma di denaro dal libretto postale intestato ai figli minori e e
CP_2 Per_1 destinato esclusivamente alle esigenze dei figli. In ogni caso, ogni eventuale operazione dovrà essere concordata tra i genitori”. Ha concluso chiedendo “1) disporre che la responsabilità genitoriale sui minori e venga assunta in
CP_2 Per_1 via condivisa da entrambi i genitori, prevedendo il collocamento di presso la casa materna ed il collocamento di
CP_2 presso la casa paterna;
2) disporre che la casa coniugale in comproprietà tra le parti rimanga assegnata alla Per_1 signora quale genitore convivente con il figlio, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
8 3) CP CP_2 disporre che i minori e frequentino il genitore presso cui non sono collocati a fine settimana alterni dalle
CP_2 Per_1 ore 17.30 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, in modo tale che ogni figlio possa rimanere con il genitore con cui non vive, onde potere recuperare i reciproci rapporti, il tutto salvo diversi accordi e ferma restando la volontà dei minori;
4) disporre che i genitori provvedano al mantenimento dei minori in via diretta, a decorrere dal mese di ottobre 2023, ad eccezione delle spese extra assegno che verranno sostenute dalle parti in eguale misura (50%) come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, con l'onere di previa concertazione (fatta salva l'urgenza) e successiva giustificazione;
5) disporre che l'assegno unico venga suddiviso nella misura del 50% e percepito da ciascun genitore nell'interesse del minore collocato presso di sé”
Si è costituita nei termini che ha chiesto “1) disporre l'affidamento condiviso dei figli e CP CP_2 ad entrambi i genitori con collocazione abitativa del minore presso il padre e del minore presso Per_1 Per_1 CP_2 la madre;
2) disporre che la casa coniugale con tutti i mobili che l'arredano rimanga assegnata alla Sig.ra 3) disporre CP il diritto di visita del genitore non collocatario dei minori con il seguente palinsesto: a fine settimana alterni dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 20.00 della domenica in cui ciascun genitore terrà con sé i due figli per recuperare i rapporti e per dare modo ai fratelli di poter stare insieme. Per le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza salvo diversi 10 accordi, le vacanze estive con i figli verranno decise dai genitori di volta in volta ogni anno. Il tutto tenendo conto della volontà dei minori;
4) porre a carico del Sig. l'onere di corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 12 di ogni Pt_1 CP mese un assegno mensile annualmente indicizzato all'Istat a titolo di concorso al mantenimento del figlio in misura CP_2 non inferiore ad € 500,00 e per il figlio non inferiore ad € 200,00; 5) disporre che il padre provveda interamente Per_1
a sostenere i costi delle spese straordinarie per i figli e di carattere medico, scolastico, sportivo e ricreativo CP_2 Per_1 seguendo il criterio individuato nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6) disporre che l'assegno unico venga diviso al 50% tra i genitori. Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria ed entro i limiti dettati dal rito. Salvis iuribus”.
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All'udienza del 18/9/2024, ha dichiarato: “vivo a Castelletto Ticino via Cosio n. 12; sono Parte_1 residente in [...]; la casa è in locazione, con canone di € 430,00 mensili. Vivo con mio figlio Per_1 dall'ottobre 2023. Responsabile produzione in una azienda metalmeccanica, come impiegato. Ho un contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimane. Percepisco 2.450,00 euro netti al mese. Sono proprietario di un veicolo;
la casa coniugale cointestata con la sig.ra . Non ho altri beni immobili o beni mobili registrati. Con riferimento a mio figlio CP
, ho delle difficoltà relazionali. Percepisco disagio e rancore nei miei confronti da parte sua. Le difficoltà con mio CP_2 figlio maggiore sono iniziate durante la separazione, quando aveva 14 anni. Gli mando qualche messaggio ma non risponde;
non gli telefono. Lo vedo solo saltuariamente. Da ottobre 2023, invece, vive con me. Ho un ottimo rapporto, Per_1 costante e di confidenza. Anche i miei familiari hanno rapporti con solo ma non con . Per_1 CP_2 Per_1 ha un rapporto più freddo con la mamma;
sono io che lo sprono. ha 13 anni circa, frequenta l'oratorio. Per_1 Per_1
a scuola va bene, non ha problemi di studio. Ha una fidanzatina. Fino a giugno 2024 giocava a calcio, poi non si è trovato bene con la squadra, l'ho portato a Castelletto ma ad oggi non riescono a fare la squadra. Sto valutando altre attività extra scolastiche, come la piscina;
non ho ancora parlato di tali attività con la sig.ra . I rapporti con la sig.ra CP
non sono buoni”. CP ha dichiarato: “vivo a Castelletto Sopra Ticino, via Oldrina n. 71/G, presso la casa coniugale dove CP ha la residenza. Vivo solo con , che ha diciassette anni e ha iniziato la quarta liceo scientifico. Sono impiegata part- CP_2 time (27 ore settimanali); guadagno circa 1.100,00 € mensili. Ho una macchina di proprietà, oltre la casa coniugale al 50%. Con non ho alcun problema;
vive con me;
ha intenzione di fare l'università. Quest'anno è per lui un anno un CP_2 po' particolare e sta affrontando la crescita, sta diventando uomo. VERBALE DI UDIENZA art. 473-bis.21 c.p.c. Lui ha scuola va molto bene, gli spiace studiare. Vorrebbe fare palestra, ma per ora lo studio non glielo consente. Con ho avuto dei problemi dal punto di vista relazionare;
c'è una forte conflittualità con lui, che vede nella figura Per_1 femminile una figura inferiore, rispetto a quella maschile. Io ero più severa nell'educazione e ho avuto scontri abbastanza duri con che ha manifestato una certa aggressività nei miei confronti. Spero di recuperare il rapporto con Per_1 Per_1 spero di aiutarlo perché secondo me non sta bene.”
All'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto procedersi con CTU sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminati i minori ed i genitori, sentiti i familiari ed eventuali altre figure di riferimento, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo ai minori e ai genitori, dica il c.t.u. se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con i genitori non affidatari o non collocatari più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico dei minori. Riferisca quali accorgimenti siano da adottare per rendere di nuovo fluido l'accesso di alla madre e di al padre ed Per_1 CP_2 eventualmente regolamenti il diritto di visita di ciascun genitore, laddove ritenga che la ripresa dei rapporti sia nell'interesse dei minori;
regolamenti altresì le videochiamate tra i genitori ed i figli ove ritenuto opportuno. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”.
All'esito delle operazioni peritali, la CTU ha così concluso “Sulla base dei dati raccolti, integrati con l'attenta lettura degli atti e riprendendo quanto riportato nelle osservazioni sopra esposte, è possibile ipotizzare quanto segue: Affido: congiunto ad entrambi i genitori per entrambi i figli. Ad oggi entrambi i genitori appaiono capaci di individuare le migliori decisioni nell'interesse dei minori. Collocamento: Per presso il padre, per presso la madre. Si ritiene infatti Per_1 CP_2 che, per garantire ad entrambi i ragazzi un contesto di serenità e stabilità rispetto all'attuale situazione (ritenuta positiva) tale equilibrio sia funzionale. Frequentazione madre-Leonardo; - 2 pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola a dopo cena) - 2 sabati al mese, a settimane alterne, con possibilità del pernotto (visto il delicato equilibrio faticosamente raggiunto si condividono infatti i timori della madre e si ritiene auspicabile il pernotto presso la madre, tenendo conto di una gradualità determinata dai tempi del rapporto madre-figlio). - Vacanze estive, ponti e festività nel corso dell'anno: per 6 mesi come sopra detto. In seguito, grazie alle azioni proposte, si auspica applicabile il criterio del 50% Frequentazione padre-Alessio; Essendo il ragazzo prossimo alla maggiore età non si può far altro che caldeggiare quanto detto per il fratello minore, nell'interesse della stabilità del rapporto padre-figlio ma anche della continuità del rapporto tra fratelli. Azioni suggerite: - Per il minore Percorso Psicodinamico, finalizzato all'elaborazione dei vissuti legati alle esperienze Persona_2 familiari, al rapporto col padre e, più in generale, alla costruzione della propria identità. - Per il minore Persona_3
Percorso Psicoeducativo finalizzato a meglio gestire gli impulsi, le istanze aggressive e a guidare il graduale riavvicinamento alla figura materna. - Per i genitori: Percorso di Coordinamento Genitoriale finalizzato a rafforzare gli obiettivi raggiunti e, di conseguenza, l'esercizio della bigenitorialità.”.
Quindi, all'udienza del 26/6/2025, le parti hanno chiesto rinvio per perfezionare l'accordo raggiunto e depositare conclusioni congiunte. Stante l'avvenuto deposito delle conclusioni, con ordinanza del 15/9/2025, la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
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Il Collegio ritiene di accogliere la configurazione predisposta dalle parti sia in tema di affido che di diritto di frequentazione paterna considerato che è piena espressione del diritto alla bigenitorialità e dei buoni rapporti intercorrenti tra le parti (come certificato dalla neuropsichiatria e dai servizi sociali).
Anche dal punto di vista economico, va ratificato l'accordo delle parti, non contrario alle norme di legge o ai motivi imperativi di interesse generale.
Il Collegio prende altresì atto dell'accordo intercorrente tra le parti in merito alla vendita della casa coniugale.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_3 presso il padre, mentre il figlio , ora maggiorenne, non economicamente autosufficiente, CP_2 continuerà a vivere con la madre;
2) dispone che la madre possa tenere con sé secondo il seguente palinsesto: due pomeriggi Per_1 infrasettimanali dall'uscita di scuola a dopo cena e due sabati al mese, a settimana alterne con possibilità del pernotto. Per le festività natalizie, pasquali e ponti secondo il principio dell'alternanza. Le vacanze estive verranno decise dai genitori di volta in volta ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi che interverranno tra i genitori di volta in volta tenendo sempre conto della volontà del minore;
3) dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Parte_1 CP_2
l'importo di € 380,00 mensili, con decorrenza dal settembre 2024, entro il giorno 12 di ogni CP mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
4) dispone che le spese straordinarie per il figlio maggiore siano poste a carico dei genitori al CP_2
50% seguendo il criterio individuato dal Protocollo del Tribunale di Torino, mentre le spese straordinarie del figlio minore siano interamente a carico al 100% del Sig. ; Per_1 Parte_1
5) dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore collocatario;
6) spese di lite compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO