Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
Il delitto di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto consumato il reato in questione nel luogo in cui erano pervenute le scritture private false, costituite da una dichiarazione dell'asserito datore di lavoro circa la sussistenza del rapporto di lavoro e da una correlata busta paga, alla società finanziaria richiesta dell'erogazione di un mutuo rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile).
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23545 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 27/08/2021), n.23545 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 35464-2019 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA …
Leggi di più… - 2. Accertamento tecnico preventivo obbligatorioMaddalena Autiero · https://www.diritto.it/ · 1 maggio 2019
L'art. 38, c. 1, legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale, “AI fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti nonchè deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi”, introduce il nuovo art. 445 bis del codice di procedura civile, rubricato accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATP) ”L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio” prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2014, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 15/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 3034
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - Consigliere - N. 24431/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP ON N. IL 14/07/1973;
avverso la sentenza n. 1705/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Vrenna, il quale si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AL TO è imputata del reato di cui all'articolo 485 del codice penale perché formava due scritture private false costituite da una dichiarazione della società Panificio Montagni S.r.l. nella quale veniva indicato che l'indagata era una dipendente a tempo indeterminato, nonché da una busta paga emessa dalla predetta società; il tutto al fine di ottenere l'erogazione di un mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile. Il tribunale di Milano ha ritenuto l'imputata responsabile dei fatti contestati, ritenuti unitariamente, e l'ha condannata alla pena di mesi sei di reclusione, con i doppi benefici di legge. Proposto appello in ordine alla incompetenza territoriale ed al difetto di regolare querela, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza impugnata, ritenendo che gli effetti giuridici dei documenti falsi si fossero verificati nel momento in cui erano giunti alla società finanziaria, con sede in Milano e che la querela fosse stata validamente proposta dal legale rappresentante della società, indipendentemente dalla sua natura di ordinaria o straordinaria amministrazione.
2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata per i seguenti due motivi:
a. erronea applicazione dell'art. 485 c.p., nonché violazione degli articoli 8, 12, 16, 24 e 33 c.p.p.; sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamente considerato le due condotte delittuose come un reato unitario ed in ogni caso lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto che il reato si era consumato al momento della ricezione del secondo documento da parte della società finanziaria di Milano (documento trasmesso a mezzo telefax). Al contrario, sostiene la difesa, le due falsificazioni sarebbero da considerare separatamente, come reati autonomi, unificati solamente sotto il vincolo della continuazione;
in secondo luogo, la seconda falsificazione doveva ritenersi commessa nel momento in cui era stato spedito il fax da Firenze;
in terzo luogo, trattandosi di reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. B, la competenza per territorio doveva essere determinata con riferimento al giudice competente per il primo reato, sicuramente commesso in Firenze tramite consegna della busta paga all'incaricato della società FI SA.
b. Con un secondo motivo di ricorso l'imputata deduce erronea applicazione dell'articolo 493-bis del codice penale, con riferimento all'art. 485, per difetto di una condizione di procedibilità, nonché manifesta illogicità della motivazione;
poiché lo statuto della società Panificio Montagni S.r.l. prevede la rappresentanza congiunta per la straordinaria amministrazione, la sola sottoscrizione della querela da parte di uno dei due soci non sarebbe sufficiente, dovendosi ritenere la proposizione di istanza punitiva quale atto di straordinaria amministrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza è in parte fondata, ma senza che ciò comporti l'annullamento della sentenza, e ciò per i motivi che seguono;
innanzitutto non si può condividere l'affermazione del giudice di appello (peraltro conforme a quella di primo grado) secondo cui vanno considerati unitariamente i due episodi di falsificazione. Ebbene, la Corte sembra confondere il profilo funzionale con la struttura del reato di falso;
mentre è indubbio che entrambi i documenti siano stati formati al fine di ingannare la finanziaria FI SA, così ottenendo l'erogazione del mutuo (ciò che manifesta unicità del disegno criminoso), è altrettanto evidente che sotto il profilo strutturale i due fatti mantengono la loro autonomia, tanto da integrare singolarmente tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 485 cod. pen.. 2. Consegue a quanto esposto che l'indagine sulla competenza territoriale andava eseguita con riferimento ad ogni singolo reato, salva poi, ritenuta la connessione ai sensi dell'art. 12, lett. B, l'applicazione dell'art. 16 c.p.p.; tale norma dispone che La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al Giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Poiché, nel caso di specie, i due episodi delittuosi sembrano caratterizzarsi per la medesima gravità (comportando violazione della medesima norma di legge, con modalità simili) e comunque non essendovi alcun diverso giudizio di gravità da parte dei giudici di merito, ne consegue che la competenza andava individuata con riferimento al luogo di commissione del primo reato. Sul punto, però, occorre constatare che dalla sentenza impugnata non risulta in modo certo che la prima falsificazione sia stata commessa ed utilizzata in luogo diverso da Milano;
alla pagina 1 della sentenza si dice che l'intermediario finanziario aveva incontrato l'imputata a Firenze, ove in una prima occasione aveva ricevuto i dati identificativi della stessa, e che successivamente la AL avrebbe dovuto consegnare le buste paga ed il contratto di assunzione. Non si dice, però, che tali documenti siano poi stati consegnati in Firenze. Alle pagine tre e quattro della sentenza, che contengono la motivazione di appello, non si rinviene alcuna indicazione con riferimento al luogo di consumazione del primo reato. In tale contesto, spettava alla ricorrente fornire precisi elementi istruttori da cui desumere con certezza che il primo reato si era consumato in Firenze;
sul punto, la ricorrente si è limitata a fare riferimento ad una comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria di Prato che, però, non solo non è atto utilizzabile in dibattimento (e non vi è prova che sia stato acquisito con l'accordo delle parti), ma neppure è stata prodotta o ne è stata indicata la precisa collocazione in atti, al fine del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Sotto tale profilo, pertanto, il motivo di ricorso è inammissibile.
3. In linea subordinata, la ricorrente ha sostenuto che il secondo episodio delittuoso si era comunque verificato in Firenze, dove il documento falsificato era stato spedito a mezzo telefax alla società finanziaria di Milano. Questa censura non può trovare accoglimento;
la questione assume connotati di puro diritto, dal momento che non è dubbio che il documento falsificato fu inviato a mezzo telefax da Firenze a Milano. Si deve innanzitutto considerare che la giurisprudenza uniforme di questa Corte considera il reato di falso consumato nel momento in cui il soggetto fa uso della scrittura (Nel delitto di falsità in scrittura privata l'uso del documento fa parte della condotta criminosa necessaria per integrare il reato, il quale si consuma nel momento in cui il documento viene usato;
Sez. 6, n. 3893 del 14/10/1981, NICCOLARI, Rv. 153221; Massime precedenti Conformi: Rv. 146181 Rv. 143661 Rv. 140778 Rv. 140771 Rv. 139138). Si tratta dunque di stabilire cosa si intenda per "uso" e quando ciò si verifichi. A tal proposito, questa stessa sezione ha già precedentemente affermato che il reato di falso si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso del titolo, ossia quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi (Sez. 5, n. 40913 del 28/10/2010, Russo, Rv. 248511; conff. Sez. 5, Sentenza n. 3925 del 04/12/2002, Rv. 224275; Sez. 5, Sentenza n. 16306 del 22/09/1989, Rv. 182651); come si vede, al fine di individuare il momento consumativo del reato, non basta che il documento falso esca dalla sfera di disponibilità dell'agente, essendo altresì necessario che produca effetti giuridici nei confronti dei terzi. Nel caso di specie, tali effetti giuridici si sono verificati nel momento in cui la società finanziaria FI SA ha ricevuto, in Milano, il documento inviato dalla AL. Pertanto, deve ritenersi che il secondo reato di falso si sia consumato in Milano, conseguendone la corretta individuazione del giudice competente per territorio.
4. L' eccezione di difetto di querela, per mancata sottoscrizione della stessa da parte di entrambi i soci investiti della legale rappresentanza della società - sulla considerazione che la proposizione di istanza punitiva rappresenti un atto eccedente l'ordinaria amministrazione di un panificio - è prima di tutto inammissibile ancora una volta per mancata autosufficienza del ricorso;
la difesa cita a pagina sei un frammento delle disposizioni dello statuto societario, peraltro senza produrne copia. Con la conseguenza che non solo manca la prova di quanto affermato nel ricorso, ma soprattutto non è possibile fare una esauriente valutazione dei poteri di rappresentanza della società senza una lettura integrale dello statuto, quantomeno nella parte che a tali poteri si riferisce. Ciò perché, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Collegio intende aderire, il potere di agire in giudizio del legale rappresentante di una società rientra naturalmente e necessariamente tra i suoi compiti, riconnettendosi all'esistenza di un effettivo rapporto e di una sua funzione apicale. L'esercizio di tale potere non richiede pertanto il conferimento di un apposito mandato, ne' una formale enunciazione della fonte di questo potere, la cui sussistenza deve presumersi fino a prova contraria, atteso che solo alla realizzazione di questa dimostrazione si collega l'inefficacia della querela (sez. 5, n. 19368 del 14 febbraio 2006, Zunino, Rv. 234539; Sez. 6, n. 16150 del 26 aprile 2012, Filippone, v. 252715). Conseguentemente l'onere della indicazione dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 337 c.p.p., comma 3 deve ritenersi correttamente adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, così come avvenuto nel caso di specie (Sez. 5, n. 11074/10 del 4 dicembre 2009, Bervicato, Rv. 246885).
5. In ogni caso, questa Corte ha già avuto modo di precisare che sussiste la legittimazione dell'amministratore all'esercizio del diritto di querela, considerato che la presentazione di una querela costituisce certamente atto funzionale al raggiungimento degli scopi della società e che essa rientra tra i compiti del legale rappresentante della società senza necessità di specifico ed apposito mandato, in quanto gli amministratori che hanno la rappresentanza di una società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo, con la conseguenza che è rilevante, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite al legale rappresentante di una società di capitali (Sez. 5, n. 46806 del 11/07/2005, Losa, Rv. 233038; v. anche sez. 5, n. 14727 del 12.02.2014, Zagaria). Sono, poi, del tutto inconferenti le considerazioni sulla attività societaria (attività di panificazione). La presentazione di querela è atto che spetta al rappresentante legale e non ha senso, ai fini in esame, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione all'attività, posto che nessuna società può avere come scopo la presentazione di querele, che, quindi, sono sempre evidentemente estranee all'oggetto sociale. Ma non per questo sono classificabili come atti di straordinaria amministrazione.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2015