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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in funzione di GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 202/2021 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio Parte_1 dell'avv. FOZZI ANTONIO ROBERTO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/04/2021, ritualmente notificato,
[...]
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando Pt_1 CP_1 di essere affetto da malattia invalidante (epicondilite cronica bilaterale), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore CP_3
1 resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali.
All'udienza del 26/03/2024 è stato conferito l'incarico al CTU dott. Per_1
e fissata la visita peritale per il giorno 21/05/2024;
[...]
Con comunicazione del 14/06/2024, depositata in data 16/06/2024, il CTU nominato comunicava a codesto magistrato che il ricorrente e i periti di parte non si sono presentati alla visita peritale.
Parte resistente ha quindi chiesto che venisse rigettato il ricorso per mancato raggiungimento della prova.
Parte ricorrente ha invece dichiarato che “ la mancata presentazione a visita medica da parte del ricorrente si è verificata in ragione della copresenza e pendenza di due ricorsi ( 552/2022 e l'odierno), in relazione ai quali il conferimento di incarico al CTU è stato operato in date pressochè concomitanti, ciò comportando per mera svista la comunicazione allo stesso ricorrente di una sola data.
Osservato che per giurisprudenza costante, alla quale codesto magistrato dichiara di aderire, la mancata presentazione alla visita peritale da parte del ricorrente comporta la decadenza dalla possibilità di provare la sussistenza del danno biologico derivato dalla attività lavorativa espletata.
Osservato che la giustificazione di parte ricorrente “per svista di comunicazione” non appare idonea a superare la decadenza dalla prova.
Ed invero, la visita peritale è stata fissata dal CTU dott. per il giorno Per_1
21 maggio 2024, con rinvio dell'udienza al giorno 15 ottobre 2024, mentre per la causa iscritta al n. 552/2022 la visita è stata fissata da altro CTU dott. Per_2
per il giorno 29 gennaio 2024 con rinvio all'udienza del 24 settembre
[...]
2024. Pertanto oltre che diversità di consulenti le date della visita medico-legale erano ben distanti tra loro.
P.Q.M.
2 Rigetta il ricorso per mancato raggiungimento della prova;
Compensa interamente le spese del giudizio;
Oristano 25/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sanna
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