Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
L'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza prescritta dall'art. 132 secondo comma n. 3 cod. proc. civ., non determina nullità della sentenza essendo di per sè una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia determinato una mancata pronuncia del giudice sulle domande o sulle eccezioni ovvero un difetto di motivazione su punti decisivi prospettati dalle parti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato DR LUCIANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO SERRA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
BE DR NN, BE AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 115/96 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 19/12/95 e depositata il 17/02/96 (R.G. 497/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato EA LUCIANI;
udito l'Avvocato Marino SERRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Il 5 marzo 1988 RC LO prendeva posto, quale terzo trasportato, su un'autovettura condotta da EA VA LI e di proprietà di AR LI, assicurata per la responsabilità civile presso la società Assitalia. Detta autovettura, a causa dell'eccessiva velocità e del fondo stradale bagnato, sbandava ed invadeva l'opposta corsia, andando a scontrarsi con altra autovettura. Il LO riportava lesioni personali gravissime e, con citazione notificata il 24 e 28 ottobre 1988, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Crotone i LI e l'Assitalia per ottenere il risarcimento del danno subito.
Costituitasi la sola Assitalia, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 27 maggio 1992, accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di complessive L. 190.924.675, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La società Assitalia proponeva appello limitato alla determinazione del danno. Rimasti contumaci i LI, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza depositata il 17 febbraio 1996, accoglieva parzialmente l'appello, riducendo l'entità del danno biologico (da L. 161.275.550 a L. 140.000.000) e del rimborso delle somme spese dal LO (da L. 13.774.450 a L. 10. 873.000). In ordine al danno biologico, la Corte non condivideva il criterio di liquidazione seguito dal Tribunale, che si era riferito al triplo della pensione sociale, e lo determinava equitativamente in ragione dell'età del danneggiato (33 anni) e della misura dell'invalidità (nella specie, 50 %). Relativamente alle spese da rimborsare, la Corte riteneva provato un esborso minore di quello indicato nella sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello RC LO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La società Assitalia ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 132 n.3 c.p.c. per incompleta trascrizione delle conclusioni da lui formulate e conseguente omesso esame di richiesta istruttoria, nonché la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.. Il ricorrente lamenta che le sue conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata non includono quella di ammissione di prova testimoniale su circostanze rilevanti per determinare l'incidenza delle lesioni da lui subite sulla sua vita quotidiana, con l'effetto che di tale richiesta la Corte di appello non ha tenuto conto nella liquidazione del danno biologico.
L'esame del motivo di ricorso richiede qualche precisazione preliminare.
L'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza (prescritta dall'art.132, secondo comma, n.3 c.p.c.) non determina nullità della sentenza, essendo, di per sè, una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della sua validità; essa assume rilievo solo quando abbia determinato una mancata pronuncia del giudice sulle domande o sulle eccezioni ovvero un difetto di motivazione su punti decisivi prospettati dalle parti (v., ex plurimis, Cass. 5 settembre 1997 n. 8569; 12 luglio 1996 n. 6329). Nel caso di specie, il ricorrente deduce che la mancata trascrizione della richiesta di ammissione di prova testimoniale ha determinato il mancato esame, da parte della Corte di appello, di questa richiesta. Effettivamente di tale richiesta probatoria non vi è menzione nella sentenza impugnata. Il mancato esame di detta richiesta, però, non comporta una omissione di pronuncia, e quindi una violazione processuale (come ritiene il ricorrente), ma può rilevare solo sotto il profilo del vizio di motivazione sul punto decisivo a cui attiene il mezzo istruttorio, e quindi soltanto se la motivazione relativa a tale punto si riveli mancante, insufficiente o contraddittoria (v., di recente, Cass.27 settembre 1996 n. 8529; 30 agosto 1995 n. 9208). La prova testimoniale di cui il ricorrente lamenta il mancato esame concerne la valutazione del danno biologico, che viene censurata con il secondo motivo di ricorso. Occorre, pertanto, prendere in considerazione la motivazione della sentenza impugnata su tale punto per accertare se essa sia viziata, anche alla luce della richiesta di prova testimoniale formulata dal ricorrente. Dalle esposte considerazioni deriva che la valutazione del primo motivo di ricorso - nei limiti in cui esso può rivelarsi utile per il ricorrente - va effettuata unitamente a quella del secondo motivo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.2056 e 1226 c.c., dell'art. 111, comma primo, Cost., dell'art. 132 n.4 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla valutazione e liquidazione del danno biologico in via equitativa, in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia indicato i criteri seguiti nella liquidazione del danno biologico, poiché le espressioni usate al riguardo sono generiche e facilmente adattabili per altri casi.
Va premesso che la Corte di appello - dopo avere ritenuto che non poteva essere seguito il criterio di liquidazione del danno biologico adottato dal Tribunale e costituito dalla capitalizzazione del triplo della pensione sociale, per la esatta considerazione che tale criterio è stato introdotto dal legislatore (art.4 del decreto legge n.857/1976) per determinare il pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito, pregiudizio che invece è del tutto estraneo al danno biologico (v., da ultimo, Cass. 11 marzo 1998 n. 2678), - ha affermato di tenere conto, nella valutazione equitativa di detto danno, dell'età del danneggiato (33 anni) e del grado dell'invalidità permanente da lui subita (50 %), pervenendo, senza altra considerazione esplicativa, all'importo di L.140.000.000 (inferiore a quello di L. 161.275.550 liquidato dal Tribunale).
Dalla sentenza impugnata non si comprende come la Corte di appello sia pervenuta alla somma totale di L.140.000.000 e, cioè, quale criterio essa abbia seguito per giungere a detta cifra sulla base dell'età e del grado di invalidità indicati. Il fatto che si tratti di valutazione equitativa non esclude che si dia ragione di come il giudice del merito è pervenuto alla determinazione del danno biologico, non potendo egli limitarsi alla indicazione della somma complessiva liquidata, senza specificare come questa determinazione si ricolleghi alle caratteristiche del caso deciso. L'obbligo del giudice di merito di motivare sulla liquidazione del danno biologico, inoltre, va commisurato alle circostanze specifiche dedotte al riguardo dal richiedente e, in generale, al contenuto della richiesta stessa. Nel caso di specie, il danneggiato LO ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale su circostanze in astratto rilevanti per la valutazione del danno biologico (l'essere egli dedito all'attività sportiva del calcio e ad alcune colture stagionali agricole). Come si è osservato in relazione al primo motivo di ricorso, la Corte di appello non ha preso in esame questa richiesta di prova testimoniale che concerne proprio il punto della decisione che si rivela insufficientemente motivato. Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente si sostanzia, pertanto, anche nella mancata valutazione della richiesta di prova testimoniale. Sono, di conseguenza, fondati i primi due motivi del ricorso, sotto l'aspetto dell'insufficienza di motivazione sulla liquidazione del danno biologico.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce "vizio di attività, inesatta, erronea valutazione giuridica, vizio di motivazione in ordine alla liquidazione di voce di spese documentate e di competenze legali, ai sensi dell'art.360 n. 1 e 2". Il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha determinato l'ammontare delle spese da rimborsare nella somma da lui indicata nella prima udienza in Tribunale, senza tenere conto delle spese successive, come quelle per la consulenza tecnica di ufficio poste a suo carico, che egli aveva chiesto nelle conclusioni e nella nota spese presentate al Tribunale. Si duole, altresì, che la Corte abbia disposto il rimborso delle spese di registrazione della provvisionale e della sentenza, ma non anche dei già corrisposti diritti di precetto pedissequo alla sentenza e delle relative spese.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, decidendo in ordine alle spese vive sostenute dal LO a causa del sinistro (e che i convenuti sono stati condannati a rimborsare), ha ritenuto dette spese provate nella misura di L. 10. 873.000, che - come è affermato dallo stesso ricorrente - era la somma da lui indicata nella prima udienza in Tribunale. Nel ricorso si lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle spese successive, specificate dal ricorrente in quelle di consulenza tecnica d'ufficio (espletata in Tribunale) e nei diritti e spese di precetto.
Al riguardo va osservato che le spese della consulenza tecnica, essendo derivate dal compimento di un atto processuale disposto dal Tribunale, vanno comprese tra le spese processuali del giudizio di primo grado, sulla cui statuizione nessuna modifica ha operato la sentenza impugnata, mentre eventuali doglianze contro la liquidazione di dette spese effettuata dal Tribunale dovevano essere fatte valere dal ricorrente attraverso la proposizione di atto di appello. Rientrano tra le spese processuali anche i diritti e le spese di precetto, che però concernono attività estranea al presente giudizio di cognizione e possono essere richiesti con l'atto di precetto (Cass. 26 ottobre 1984 ri.5489). Correttamente, perciò, la Corte di appello non ha incluso le somme pagate dal ricorrente per le dette ragioni nell'ambito dei rimborsi a cui le parti convenute sono state condannate a titolo di risarcimento dei danni. 4.- In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, per una motivata liquidazione del danno biologico subito dal ricorrente, che tenga conto anche delle richieste e delle prove da lui dedotte. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999