TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3580 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile vertente
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Corace n. 46, presso lo studio dell'Avv. Arturo Bova che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
e disponendo: 1) l'affidamento super -esclusivo del figlio Parte_1 CP_1 minore alla madre con collocamento prevalente dello stesso presso quest'ultima e Per_1 facoltà del padre di fargli visita e di tenerlo con sé previo accordo con la ricorrente, compatibilmente con le esigenze della stessa e del figlio minore;
2) l'assegnazione della casa coniugale in capo a;
3) l'obbligo a carico di di Parte_1 CP_1 corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 300,00
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 1 di 9 e di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento di un assegno mensile di € € 400,00 (entrambi annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT) oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 08 settembre 2023, - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in Catanzaro il 6 dicembre 2006 con in costanza CP_1 del quale era nato il [...] il loro unico figlio, – deduceva che circa un Per_1 anno dopo la nascita del figlio, nell'anno 2010, il coniuge “abbandonava il tetto coniugale facendo completamente perdere le proprie tracce (…) senza più minimamente interessarsi delle sorti del figlio neonato, né tanto meno della moglie, altr esì interamente omettendo di corrispondere alcunché per il loro sostentamento”.
Esponeva che con sentenza n. 2113/2018, pubblicata il 20 dicembre 2018 nell'ambito del giudizio n. 5638/2015 R.G. in cui il coniuge rimaneva contumace, il Tribunale di Catanzaro dichiarava la separazione personale tra i coniugi, disponendo al contempo l'af fidamento esclusivo del figlio alla madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre Per_1 secondo i tempi concordati dai genitori, l'assegnazione della casa coniugale a
[...]
e l'obbligo a carico di di corrispondere a quest'ultima l'importo Parte_1 CP_1 mensile complessivo di € 500,00 per il mantenimento del figlio e della moglie.
Rappresentava, altresì, che il resistente – oltre a non aver mai corrisposto alcunché -si era reso irreperibile, tant'è che l'ultimo contatto telefonico risaliva a circa dieci anni addietro in occasione del quale “comunicava al figlio di essere ritornato in CP_1 Per_1
India”.
Evidenziava che l'irreperibilità del padre era causa di grave pregiudizio per gli interessi del figlio minore, in quanto per il compimento di taluni atti di straordinaria amministrazione di rilevante importanza, la ricorrente era costretta ad adire il Giud ice
Tutelare, come avvenuto in occasione del rinnovo della Carta di identità del minore.
Fatte tali premesse, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e così come annotato Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro all'Anno 20 06, Numero 22,
Parte 1, Uff. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione del provvedimento nei registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ);
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 2 di 9 2) disporre la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti CP_1 del figlio minore contestualmente confermando l'affido esclusivo dello stesso alla Per_1 madre e collocazione presso la stessa, con facoltà del pa dre di fargli Parte_1 visita e di tenerlo con previo accordo con la moglie affidataria e compatibilmente con le esigenze della stessa e del figlio minore;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale in capo a;
Parte_1
4) disporre a carico di a titolo di assegno divorzile nei confronti della ex CP_1 moglie e di mantenimento del minore, il versamento mensile della somma complessiva di
Euro 700,00 (settecento/00), di cui € 300,00 a titolo di assegno divorzile ed € 400,00 per il mantenimento del figlio, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate”.
1.2. All'udienza del 20 dicembre 2023, celebrata dinnanzi al Giudice delegato alla trattazione del procedimento, stante la mancata comparizione e costituzione in giudizio del resistente, veniva disposta la rinnovazione della notifica a quest'ultimo ai sensi dell'art
143 c.p.c.
Sentita, altresì, la ricorrente – comparsa personalmente – la quale rinunciava alla rinuncia alla domanda di decadenza e chiedeva disporsi in suo favore l'affidamento super esclusivo del figlio minore, il Giudice delegato confermava allo stato le vigenti c ondizioni della separazione e rinviava la causa all'udienza del 21 febbraio 2024.
All'esito della predetta udienza, rilevato che nonostante la regolarità della notifica il resistente non si era costituito in giudizio, veniva disposta la produzione in giudizio del r icorrente ai sensi Controparte_2 dell'art. 473 bis. 12 c.p.c.
1.3. Alla successiva udienza dell'8 maggio 2024, in ragione del mancato deposito della documentazione suddetta, la causa era differita all'udienza del 18 settembre 2024, all'esito della quale – con ordinanza del 22 settembre 2024 – veniva disposto l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre con conferma nel resto delle vigenti condizioni della separazione.
Precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa all'udienza del 13 novembre 2024, il Giudice delegato riservava di riferire al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di atteso che CP_1 quest'ultimo – nonostante la regolarità della notifica – non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 3 di 9 3. In via altrettanto preliminare, il Collegio rileva – ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda di divorzio – che la stessa debba essere qualificata come scioglimento del matrimonio civile: benché, infatti, l'odierna ricorrente proponga domanda di cessazione degli effetti civili, dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo si evince inequivocabilmente che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, essendo questo stato iscritto nel Registro degli atti dello Stato civile del Comune di Catanzaro alla Parte I.
4. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda proposta da sia Parte_1 fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle deduzioni, dalle allegazioni di parte ricorrente e dagli atti di causa può agevolmente evincersi la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando unica costituita Persona_2 nel giudizio di separazione, è comparsa all'udienza presidenziale del 22 marzo 2016, all'esito della quale il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Giudi zio conclusosi con la pronuncia della sentenza di separazione n. 2113/2018 del 27 novembre 2018, pubblicata il 20 dicembre 2018.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà della ricorrente di ottenere la pron uncia di divorzio, che l'irreperibilità del resistente rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
5. Quanto alle ulteriori statuizioni sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, il
Collegio deve, innanzitutto, prendere atto della rinuncia manifestata dalla ricorrente alla domanda volta ad ottenere la decadenza del resistente della responsabilità genitoriale sul figlio minore, Per_1
6. Per quel che concerne, invece, la domanda volta ad ottenere l'affidamento super esclusivo del figlio minore, non appare superfluo osservare che con la riforma del 2013, il
Legislatore ha introdotto nel Libro I del Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 4 di 9 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli, in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati. Trattasi, dunque, di norme dettate sia per i figli nati in costanza di matrimonio che per i figli nati al di fuori di esso.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di e ssi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [….]”.
Come si evince dalla lettera della norma, dunque, il Legislatore accorda priorità all'affidamento condiviso, riconoscendo – nell'interesse superiore dei figli minori – il diritto alla c.d. “bigenitorialità”; diritto già affermatosi a livello internazionale con la
Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 (ove si riconosce all'art. 9, comma 3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrari o all'interesse preminente del fanciullo), nonché dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'affidamento condiviso, dunque, si presenta come regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità, giacché consente di riprodurre – nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare - la condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza, garantendo al contempo al minore una stabile condizione di vita e salde relazione affettive.
A tal fine, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve accordare “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa
(..), determina(ndo) i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”. Appare evidente come la norma di cui trattasi sia stata formulata dal Legislatore in maniera volutamente
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 5 di 9 elastica, in modo da consentire all'Autorità Giudiziaria di adottare i provvedimenti maggiormente confacenti al contesto familiare di riferimento.
Allorché, invece, l'affidamento condiviso risulti evidentemente contrario all'interesse della prole, l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento monogenitoriale attribuendo l'eser cizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori. Ciò avviene quando appare manifesto che uno dei due genitori sia incapace o del tutto inidoneo ad assolvere ai compiti di cura ed educazione del minore e, dunque, risulta evidente c ome il regime della bigenitorialità sia oggettivamente contrario all'interesse dello stesso.
Ed invero, la Suprema Corte afferma che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionev olmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto” ”(Cass. Sez. Sez. 1, Sentenza n. 16593 del 18/06/2008).
Ciò viene disposto, ad esempio, allorquando ci si trova in presenza di un genitore che interrompe totalmente i rapporti col figlio, disinteressandosi completamente dello stesso e dismettendo l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale che, di co nseguenza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura genitoriale, cui viene attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
Accanto a questo, la giurisprudenza prevede una forma di affidamento ancor più rafforzato, detto “superesclusivo”, intendendo per tale quella forma di affido che riconosce ad un solo genitore il potere di assumere tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse per la prole (quali quelle in tema di salute, educazione, istruzione e residenza), senza doversi previamente consultare con l'altra figura genitoriale e, dunque, anche in assenza di accordo con questa.
Ciò viene disposto, ad esempio, allorquando ci si trova in presenza di un genitore che interrompe totalmente i rapporti col figlio e, di fatto, dismette completamente l'esercizio della responsabilità genitoriale che, di conseguenza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura genitoriale, cui viene attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 6 di 9 6.1. Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, alla luce di quanto dedotto ed allegato dalla ricorrente nonché dallo stesso comportamento del resistente, che dopo aver abbandonato la casa familiare dall'anno 2010, si è completamente disin teressato del figlio sia sotto il profilo affettivo che economico, il Tribunale ritiene di dover Per_3 accogliere la domanda avanzata dall'odierna ricorrente e di dover, conseguentemente, disporre in favore di quest'ultima l'affidamento super -esclusivo del minore, essendo inequivocabilmente emersa la grave carenza e l'evidente inidoneità del padre ad assolvere i compiti di cura, educazione ed istruzione che gravano su ciascun genitore.
infatti, non solo ha completamente interrotto ogni tipo di rapporto col CP_1 proprio figlio da oltre dieci anni, disinteressandosi totalmente dei suoi bisogni e delle sue esigenze di vita, anche affettive e sottraendosi all'obbligo di visita e di mantenimento, quanto ha assunto nei confronti del minore atteggiamenti gravemente pregiudizievoli, quale quello di essersi reso di fatto irreperibile, costringendo in tal modo la madre a dover ricorrere al Giudice Tutelare anche per richiedere alle autori tà competenti il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio in favore del minore medesimo.
Tanto emerge dalla stessa sentenza di separazione dei coniugi, con la quale veniva già disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre in considerazione del “disinteresse affettivo ed economico del padre, che si è trasferito all'estero senza dare notizie di sé”, nonché dallo stesso provvedimento del 28 luglio 2022 emanato per il rilascio della carta d'identità, in cui il Giudice Tutelare dava atto di aver “sentito anche il minore PE
, il quale ha dichiarato di non vedere il padre da almeno 1 0 anni e di aver sempre
[...] convissuto con la madre”.
Dalle risultanze processuali emerge, dunque, che ha completamente abdicato CP_1 al proprio ruolo di padre, assumendo una condotta eloquente della propria inadeguatezza ed incapacità affettiva ed educativa.
Inoltre, il totale ed assoluto disinteressamento all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è desumibile dalla stessa contumacia del resistente sia nel giudizio di separazione che nel presente procedimento.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ritiene di dover disporre,
l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, presso la quale il minore è Per_1 già collocato.
6.2. Quanto alla regolamentazione dei tempi di visita del genitore non collocatario, considerata l'età del minore (prossimo al compimento del sedicesimo anno di età) e la
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 7 di 9 totale assenza del padre dalla vita del figlio, che si protrae ininterrottamente da oltre dieci anni, il Tribunale ritiene di non dover disporre alcuna regolamentazione dei tempi di visita e frequentazione, rimettendo alla libera volontà del minore la scel ta di intraprendere i rapporti con il padre.
7.Volgendo all'esame delle questioni relative alle statuizioni di contenuto economico, considerate le condizioni reddituali della ricorrente, la quale trae la fonte del proprio sostentamento dal reddito di inclusione di cui è titolare, pari ad € 855,00 mens ili e dall'assegno unico per il minore, pari ad € 199,40, il Tribunale – in assenza di qualsivoglia documentazione afferente alla posizione economica del resistente - ritiene che debba porsi a carico del l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile, l'importo mensile di € 300,00 e a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 400,00.
Entrambi gli importi, annualmente rivalutabili secondi gli indici ISTAT, dovranno essere corrisposti alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie per il minore, previamente concordate e documentate, dovranno invece essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. In ultimo, in ragione del collocamento del minore presso la madre, il Tribunale conferma l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
9. In considerazione della natura degli interessi coinvolti e dell'esito della lite, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3580 del R.G.A.C. dell'anno
2023 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da , Parte_1 nata a [...] in data [...], nei confronti di a RA (India) CP_1 il 04.04.1983, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...] in Catanzaro in data 6 dicembre 2006 ed iscritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune, Atto n. 22, Parte I, Serie, Anno 2006, Ufficio 4;
3. dispone l'affidamento super-esclusivo del minore, alla madre, presso la Persona_4 quale è prevalentemente collocato;
4. dispone che la frequentazione del minore avvenga secondo disposto in parte motiva;
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 8 di 9
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo CP_1 Parte_1 di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo CP_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento del figlio minore, un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straord inarie previamente concordate dai genitori e documentate;
7. conferma l'assegnazione a della casa familiare;
Parte_1
8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 5 gennaio 2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3580 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile vertente
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Corace n. 46, presso lo studio dell'Avv. Arturo Bova che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
e disponendo: 1) l'affidamento super -esclusivo del figlio Parte_1 CP_1 minore alla madre con collocamento prevalente dello stesso presso quest'ultima e Per_1 facoltà del padre di fargli visita e di tenerlo con sé previo accordo con la ricorrente, compatibilmente con le esigenze della stessa e del figlio minore;
2) l'assegnazione della casa coniugale in capo a;
3) l'obbligo a carico di di Parte_1 CP_1 corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 300,00
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 1 di 9 e di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento di un assegno mensile di € € 400,00 (entrambi annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT) oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 08 settembre 2023, - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in Catanzaro il 6 dicembre 2006 con in costanza CP_1 del quale era nato il [...] il loro unico figlio, – deduceva che circa un Per_1 anno dopo la nascita del figlio, nell'anno 2010, il coniuge “abbandonava il tetto coniugale facendo completamente perdere le proprie tracce (…) senza più minimamente interessarsi delle sorti del figlio neonato, né tanto meno della moglie, altr esì interamente omettendo di corrispondere alcunché per il loro sostentamento”.
Esponeva che con sentenza n. 2113/2018, pubblicata il 20 dicembre 2018 nell'ambito del giudizio n. 5638/2015 R.G. in cui il coniuge rimaneva contumace, il Tribunale di Catanzaro dichiarava la separazione personale tra i coniugi, disponendo al contempo l'af fidamento esclusivo del figlio alla madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre Per_1 secondo i tempi concordati dai genitori, l'assegnazione della casa coniugale a
[...]
e l'obbligo a carico di di corrispondere a quest'ultima l'importo Parte_1 CP_1 mensile complessivo di € 500,00 per il mantenimento del figlio e della moglie.
Rappresentava, altresì, che il resistente – oltre a non aver mai corrisposto alcunché -si era reso irreperibile, tant'è che l'ultimo contatto telefonico risaliva a circa dieci anni addietro in occasione del quale “comunicava al figlio di essere ritornato in CP_1 Per_1
India”.
Evidenziava che l'irreperibilità del padre era causa di grave pregiudizio per gli interessi del figlio minore, in quanto per il compimento di taluni atti di straordinaria amministrazione di rilevante importanza, la ricorrente era costretta ad adire il Giud ice
Tutelare, come avvenuto in occasione del rinnovo della Carta di identità del minore.
Fatte tali premesse, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e così come annotato Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro all'Anno 20 06, Numero 22,
Parte 1, Uff. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione del provvedimento nei registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ);
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 2 di 9 2) disporre la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti CP_1 del figlio minore contestualmente confermando l'affido esclusivo dello stesso alla Per_1 madre e collocazione presso la stessa, con facoltà del pa dre di fargli Parte_1 visita e di tenerlo con previo accordo con la moglie affidataria e compatibilmente con le esigenze della stessa e del figlio minore;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale in capo a;
Parte_1
4) disporre a carico di a titolo di assegno divorzile nei confronti della ex CP_1 moglie e di mantenimento del minore, il versamento mensile della somma complessiva di
Euro 700,00 (settecento/00), di cui € 300,00 a titolo di assegno divorzile ed € 400,00 per il mantenimento del figlio, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate”.
1.2. All'udienza del 20 dicembre 2023, celebrata dinnanzi al Giudice delegato alla trattazione del procedimento, stante la mancata comparizione e costituzione in giudizio del resistente, veniva disposta la rinnovazione della notifica a quest'ultimo ai sensi dell'art
143 c.p.c.
Sentita, altresì, la ricorrente – comparsa personalmente – la quale rinunciava alla rinuncia alla domanda di decadenza e chiedeva disporsi in suo favore l'affidamento super esclusivo del figlio minore, il Giudice delegato confermava allo stato le vigenti c ondizioni della separazione e rinviava la causa all'udienza del 21 febbraio 2024.
All'esito della predetta udienza, rilevato che nonostante la regolarità della notifica il resistente non si era costituito in giudizio, veniva disposta la produzione in giudizio del r icorrente ai sensi Controparte_2 dell'art. 473 bis. 12 c.p.c.
1.3. Alla successiva udienza dell'8 maggio 2024, in ragione del mancato deposito della documentazione suddetta, la causa era differita all'udienza del 18 settembre 2024, all'esito della quale – con ordinanza del 22 settembre 2024 – veniva disposto l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre con conferma nel resto delle vigenti condizioni della separazione.
Precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa all'udienza del 13 novembre 2024, il Giudice delegato riservava di riferire al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di atteso che CP_1 quest'ultimo – nonostante la regolarità della notifica – non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 3 di 9 3. In via altrettanto preliminare, il Collegio rileva – ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda di divorzio – che la stessa debba essere qualificata come scioglimento del matrimonio civile: benché, infatti, l'odierna ricorrente proponga domanda di cessazione degli effetti civili, dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo si evince inequivocabilmente che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, essendo questo stato iscritto nel Registro degli atti dello Stato civile del Comune di Catanzaro alla Parte I.
4. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda proposta da sia Parte_1 fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle deduzioni, dalle allegazioni di parte ricorrente e dagli atti di causa può agevolmente evincersi la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando unica costituita Persona_2 nel giudizio di separazione, è comparsa all'udienza presidenziale del 22 marzo 2016, all'esito della quale il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Giudi zio conclusosi con la pronuncia della sentenza di separazione n. 2113/2018 del 27 novembre 2018, pubblicata il 20 dicembre 2018.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà della ricorrente di ottenere la pron uncia di divorzio, che l'irreperibilità del resistente rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
5. Quanto alle ulteriori statuizioni sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, il
Collegio deve, innanzitutto, prendere atto della rinuncia manifestata dalla ricorrente alla domanda volta ad ottenere la decadenza del resistente della responsabilità genitoriale sul figlio minore, Per_1
6. Per quel che concerne, invece, la domanda volta ad ottenere l'affidamento super esclusivo del figlio minore, non appare superfluo osservare che con la riforma del 2013, il
Legislatore ha introdotto nel Libro I del Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 4 di 9 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli, in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati. Trattasi, dunque, di norme dettate sia per i figli nati in costanza di matrimonio che per i figli nati al di fuori di esso.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di e ssi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [….]”.
Come si evince dalla lettera della norma, dunque, il Legislatore accorda priorità all'affidamento condiviso, riconoscendo – nell'interesse superiore dei figli minori – il diritto alla c.d. “bigenitorialità”; diritto già affermatosi a livello internazionale con la
Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 (ove si riconosce all'art. 9, comma 3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrari o all'interesse preminente del fanciullo), nonché dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'affidamento condiviso, dunque, si presenta come regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità, giacché consente di riprodurre – nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare - la condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza, garantendo al contempo al minore una stabile condizione di vita e salde relazione affettive.
A tal fine, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve accordare “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa
(..), determina(ndo) i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”. Appare evidente come la norma di cui trattasi sia stata formulata dal Legislatore in maniera volutamente
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 5 di 9 elastica, in modo da consentire all'Autorità Giudiziaria di adottare i provvedimenti maggiormente confacenti al contesto familiare di riferimento.
Allorché, invece, l'affidamento condiviso risulti evidentemente contrario all'interesse della prole, l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento monogenitoriale attribuendo l'eser cizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori. Ciò avviene quando appare manifesto che uno dei due genitori sia incapace o del tutto inidoneo ad assolvere ai compiti di cura ed educazione del minore e, dunque, risulta evidente c ome il regime della bigenitorialità sia oggettivamente contrario all'interesse dello stesso.
Ed invero, la Suprema Corte afferma che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionev olmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto” ”(Cass. Sez. Sez. 1, Sentenza n. 16593 del 18/06/2008).
Ciò viene disposto, ad esempio, allorquando ci si trova in presenza di un genitore che interrompe totalmente i rapporti col figlio, disinteressandosi completamente dello stesso e dismettendo l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale che, di co nseguenza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura genitoriale, cui viene attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
Accanto a questo, la giurisprudenza prevede una forma di affidamento ancor più rafforzato, detto “superesclusivo”, intendendo per tale quella forma di affido che riconosce ad un solo genitore il potere di assumere tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse per la prole (quali quelle in tema di salute, educazione, istruzione e residenza), senza doversi previamente consultare con l'altra figura genitoriale e, dunque, anche in assenza di accordo con questa.
Ciò viene disposto, ad esempio, allorquando ci si trova in presenza di un genitore che interrompe totalmente i rapporti col figlio e, di fatto, dismette completamente l'esercizio della responsabilità genitoriale che, di conseguenza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura genitoriale, cui viene attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 6 di 9 6.1. Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, alla luce di quanto dedotto ed allegato dalla ricorrente nonché dallo stesso comportamento del resistente, che dopo aver abbandonato la casa familiare dall'anno 2010, si è completamente disin teressato del figlio sia sotto il profilo affettivo che economico, il Tribunale ritiene di dover Per_3 accogliere la domanda avanzata dall'odierna ricorrente e di dover, conseguentemente, disporre in favore di quest'ultima l'affidamento super -esclusivo del minore, essendo inequivocabilmente emersa la grave carenza e l'evidente inidoneità del padre ad assolvere i compiti di cura, educazione ed istruzione che gravano su ciascun genitore.
infatti, non solo ha completamente interrotto ogni tipo di rapporto col CP_1 proprio figlio da oltre dieci anni, disinteressandosi totalmente dei suoi bisogni e delle sue esigenze di vita, anche affettive e sottraendosi all'obbligo di visita e di mantenimento, quanto ha assunto nei confronti del minore atteggiamenti gravemente pregiudizievoli, quale quello di essersi reso di fatto irreperibile, costringendo in tal modo la madre a dover ricorrere al Giudice Tutelare anche per richiedere alle autori tà competenti il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio in favore del minore medesimo.
Tanto emerge dalla stessa sentenza di separazione dei coniugi, con la quale veniva già disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre in considerazione del “disinteresse affettivo ed economico del padre, che si è trasferito all'estero senza dare notizie di sé”, nonché dallo stesso provvedimento del 28 luglio 2022 emanato per il rilascio della carta d'identità, in cui il Giudice Tutelare dava atto di aver “sentito anche il minore PE
, il quale ha dichiarato di non vedere il padre da almeno 1 0 anni e di aver sempre
[...] convissuto con la madre”.
Dalle risultanze processuali emerge, dunque, che ha completamente abdicato CP_1 al proprio ruolo di padre, assumendo una condotta eloquente della propria inadeguatezza ed incapacità affettiva ed educativa.
Inoltre, il totale ed assoluto disinteressamento all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è desumibile dalla stessa contumacia del resistente sia nel giudizio di separazione che nel presente procedimento.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ritiene di dover disporre,
l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, presso la quale il minore è Per_1 già collocato.
6.2. Quanto alla regolamentazione dei tempi di visita del genitore non collocatario, considerata l'età del minore (prossimo al compimento del sedicesimo anno di età) e la
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 7 di 9 totale assenza del padre dalla vita del figlio, che si protrae ininterrottamente da oltre dieci anni, il Tribunale ritiene di non dover disporre alcuna regolamentazione dei tempi di visita e frequentazione, rimettendo alla libera volontà del minore la scel ta di intraprendere i rapporti con il padre.
7.Volgendo all'esame delle questioni relative alle statuizioni di contenuto economico, considerate le condizioni reddituali della ricorrente, la quale trae la fonte del proprio sostentamento dal reddito di inclusione di cui è titolare, pari ad € 855,00 mens ili e dall'assegno unico per il minore, pari ad € 199,40, il Tribunale – in assenza di qualsivoglia documentazione afferente alla posizione economica del resistente - ritiene che debba porsi a carico del l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile, l'importo mensile di € 300,00 e a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 400,00.
Entrambi gli importi, annualmente rivalutabili secondi gli indici ISTAT, dovranno essere corrisposti alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie per il minore, previamente concordate e documentate, dovranno invece essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. In ultimo, in ragione del collocamento del minore presso la madre, il Tribunale conferma l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
9. In considerazione della natura degli interessi coinvolti e dell'esito della lite, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3580 del R.G.A.C. dell'anno
2023 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da , Parte_1 nata a [...] in data [...], nei confronti di a RA (India) CP_1 il 04.04.1983, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...] in Catanzaro in data 6 dicembre 2006 ed iscritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune, Atto n. 22, Parte I, Serie, Anno 2006, Ufficio 4;
3. dispone l'affidamento super-esclusivo del minore, alla madre, presso la Persona_4 quale è prevalentemente collocato;
4. dispone che la frequentazione del minore avvenga secondo disposto in parte motiva;
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 8 di 9
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo CP_1 Parte_1 di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo CP_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento del figlio minore, un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straord inarie previamente concordate dai genitori e documentate;
7. conferma l'assegnazione a della casa familiare;
Parte_1
8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 5 gennaio 2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3580/2023 - Pagina 9 di 9