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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/06/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GI TA Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 5/6/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, difeso dall'avv. Giuseppe Brunelli e , nata a C.F._1 Controparte_1
CA (Colombia) il 6/5/1971, c.f. , contumace, con l'intervento del Pubblico CodiceFiscale_2
Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24/2/2025 il signor premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con la signora a Napoli (FR) il 15/7/2002 e di non aver avuto figli Controparte_1 dalla donna durante la convivenza, ha chiesto che il Collegio dichiari prima la separazione giudiziale dei coniugi e, poi, il divorzio.
***
La signora è rimasta contumace. CP_1
***
Il 5/6/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453/2025
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 CP_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Napoli (NA) dell'anno 2002 al n. 60, parte I, ufficio 2;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 5/6/2025
il Presidente est.
GI TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GI TA Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 5/6/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, difeso dall'avv. Giuseppe Brunelli e , nata a C.F._1 Controparte_1
CA (Colombia) il 6/5/1971, c.f. , contumace, con l'intervento del Pubblico CodiceFiscale_2
Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24/2/2025 il signor premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con la signora a Napoli (FR) il 15/7/2002 e di non aver avuto figli Controparte_1 dalla donna durante la convivenza, ha chiesto che il Collegio dichiari prima la separazione giudiziale dei coniugi e, poi, il divorzio.
***
La signora è rimasta contumace. CP_1
***
Il 5/6/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453/2025
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 CP_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Napoli (NA) dell'anno 2002 al n. 60, parte I, ufficio 2;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 5/6/2025
il Presidente est.
GI TA