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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 242/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 08 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 23.01.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PETRACCA EMANUELE ha concluso come da nota depositata Parte_1
in data 3/4/2025 per , in proprio e n.q. di titolare della D.I. HI Adriano, l'avv. Parte_2
SABATINI LUIGI ha concluso come da nota depositata in data 3/4/2025 per 'avv. DE PAOLINI STEFANO ha concluso come da nota Controparte_1
depositata in data 18/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:56 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 242/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 242/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PETRACCA EMANUELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT),
Corso della Repubblica, n. 224, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
attore contro
(c.f. ), in proprio e quale titolare della Ditta Parte_2 C.F._2
Individuale HI , rappresentato e difeso dall'avv. SABATINI LUIGI ed elettivamente Pt_2
domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Piazza Crati, n. 20, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuto con la chiamata in causa di
(c.f. ), in persona del Procuratore Speciale e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DE PAOLINI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto, n. 52, in virtù di procura generale alle liti allegata in atti;
terza chiamata
OGGETTO: appalto privato;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio Parte_1 – innanzi all'intestato Tribunale – l' , in Controparte_2 persona del suo titolare, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese accertare e dichiarare come
i vizi rilevati dalla CTU del'Arch. sono stati prodotti dalla posa in opera da parte della Per_1
, nei modi e nelle indicazioni meglio descritti dalla CTU stessa, con Controparte_2
conseguente inadempimento del sinallagma contrattuale di cui all'art. 1668 cod. civ. e ss. e di come ciò concorra alla diminuzione del prezzo, gia corrisposto per intero alla , per il lavoro svolto e, CP_2
per l'effetto condannare la al pagamento della somma di euro Controparte_2
11.250,00 oltre iva di legge e interessi maturanti e maturandi. In ogni caso, con condanna al pagamento della spese da dover liquidare dell'ATP appena effettuata, comprensiva delle spese da liquidare della CTU svolta. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”, deducendo:
- che, con contratto di appalto del 18.9.2018, aveva affidato alla ditta convenuta i lavori di manutenzione straordinaria del proprio immobile sito in Latina, loc. Borgo Bainsizza, Via Dello
Scopeto, n. 14 (vd. all.to n. 4, citazione), consistenti nella pittura, asportazione dell'intonaco, pulitura delle pareti, fornitura e posa in opera di scossalina;
- che, a distanza di pochi giorni dall'ultimazione dei lavori, l'immobile presentava molteplici crepe sugli intonaci e su tutta la struttura;
- di aver denunciato, con missiva del 15.6.2020, alla convenuta i predetti vizi, invitandola a rimuoverli (vd. all.to n. 2); - di aver altresì incardinato il 2.7.2020, stante la mancata rimozione degli stessi, ricorso per a.t.p. (R.G. n. 3042/2020) finalizzato a fotografare lo stato dei luoghi e ad accertare le cause da cui si sarebbero originati predetti difetti con relativa quantificazione dei danni (vd. all.to n.1); - che il
C.T.U. arch. , nominato in predetta sede, aveva evidenziato come i difetti Persona_2 lamentati erano sostanzialmente da ricondurre all'errata posa in opera dell'intonaco e dei materiali da parte della ditta convenuta, quantificando in € 11.250,00 + i.v.a. il costo delle opere da eseguire per l'eliminazione degli stessi (vd. relazione c.t.u. a.t.p. dd. 7.5.21, § 5, pp. 7 – 17).
La ditta convenuta, in persona del suo titolare, sig. anche in proprio, Parte_2
tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
22.04.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva, in via preliminare, per la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni, chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda avversaria e, in subordine, la condanna della terza chiamata a manleva.
Parte convenuta, nello specifico, deduceva: - che, nell'ambito del procedimento per a.t.p., i vizi dell'immobile non erano stati ricondotti con certezza dal tecnico ad un'errata posa dell'intonaco, ma che gli stessi si sarebbero potuti prevenire mediante l'utilizzo di una rete in fibra di vetro, non prevista nel contratto di appalto;
- che la c.t.u. espletata in sede di a.t.p. sarebbe stata inutilizzabile, in quanto la struttura muraria portante del fabbricato (al di sotto dell'intonaco), diversamente da quanto rilevato dall'ausiliario, presentava fessurazioni interne in corrispondenza di quelle esterne, come accertato anche dalla relazione tecnica del fornitore dei materiali redatta a seguito di sopralluogo Parte_3
alla presenza della ditta convenuta e del Direttore Lavori (vd. all.to n. 4, comparsa); - che, pertanto, difettava il nesso di causalità tra la prestazione della ditta e i difetti riscontrati.
Autorizzata, da parte del precedente G.I., la chiamata in causa del terzo, si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.10.2022,
[...]
in persona del suo Procuratore Speciale e l.r.p.t., contestando recisamente Controparte_1 la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si conclude perché il Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare dichiarare per quanto esposto la inoperatività della garanzia assicurativa azionata con conseguente rigetto della domanda di manleva;
2) nel merito rigettare per quanto di ragione la domanda attorea con conseguente rigetto della domanda di garanzia avanzata dalla . Il tutto vinte le spese di lite.”. Controparte_2
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, è circostanza pacifica ed incontestata l'esistenza di un valido contratto di appalto privato inter partes, come documentato in atti (vd. all.to n. 4, citazione;
all.to n. 2, comparsa).
In merito alla domanda attorea di riduzione del prezzo di appalto, è opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in denaro.
Il diritto al corrispettivo non sorge al momento della stipulazione del contratto, ma, di regola, solo dopo l'esecuzione (totale o parziale, secondo le previsioni delle parti) dei lavori.
In tal senso è chiara la previsione di cui all'art. 1665, co. 5, c.c. (“Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”) che ricollega il diritto al pagamento del corrispettivo all'accettazione dell'opera, salvo diverso accordo o uso contrario.
Il legislatore ha, pertanto, statuito che l'appaltatore adempie la propria obbligazione con la consegna di un'opera conforme a quella pattuita e alle regole dell'arte, riconoscendo al committente il diritto di procedere alla verifica dell'opera prima della consegna. Il profilo della responsabilità dell'appaltatore è disciplinato dall'art. 1667 c.c., a mente del quale l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
Nel caso di vizi dell'opera, come quelli lamentati nel caso di specie, il codice si riferisce ai difetti dell'opera rispetto a come avrebbe dovuto essere la stessa se fosse stata eseguita a regola d'arte, secondo criteri che sono non tanto quelli definiti in contratto, quanto piuttosto quelli che impongono all'appaltatore di realizzare, secondo le regole dell'arte, manufatti ben funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati.
L'appaltatore, pur godendo dell'autonomia imprenditoriale riconosciutagli dall'ordinamento, è gravato dall'obbligo di verificare l'idoneità qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati e di impiegare metodologie esecutive conformi alla lex artis.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, egli risponde delle imperfezioni derivanti sia dai materiali sia dalle tecniche costruttive adottate, salvo che dimostri che le verifiche necessarie eccedano lo standard di diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., (Cass. 10927/2011), ovvero che la sua posizione fosse stata degradata a quella di mero esecutore materiale (nudus minister) delle direttive imperative del committente (ex multis, Cass. 25.3.2022, n.9733; Cass. 18.11.2019, n.29864).
Ciò detto, nel disciplinare il contenuto della garanzia per i difetti dell'opera realizzata, l'art. 1668, co.
1, c.c. (“Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”), riconosce al committente la possibilità di chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore dei vizi e delle difformità riscontrate, nonché la diminuzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore e, al co. 2 (“Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”), la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto qualora i vizi e le difformità siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Qualora sussistano i presupposti per l'attivazione della garanzia, il committente può, pertanto, esercitare due distinte azioni: la domanda di rimozione delle difformità o dei vizi dell'opera con oneri a carico dell'appaltatore, configurandosi tale rimedio come una forma di reintegrazione in forma specifica, oppure, in via alternativa, la domanda di riduzione del prezzo.
Quest'ultima pretesa richiede la dimostrazione che l'opus realizzato presenti un valore economico inferiore rispetto a quello che avrebbe avuto se eseguito secondo i canoni della perizia tecnica (Cass.
15.3.2004, n.5250).
Ciò posto, venendo alla fattispecie qui in esame, è necessario evidenziare come l'odierna parte deducente abbia invocato la tutela prevista dall'art. 1667 c.c. per vizi dell'opera e, specificamente, in relazione all'art. 1668, co. 1, c.c., abbia formulato domanda di riduzione del corrispettivo dell'appalto. Secondo i principi generali dell'ordinamento, il committente che propone esclusivamente l'actio quanti minoris è gravato dall'onere probatorio circa la diminuzione di valore e di utilità dell'opera eseguita rispetto a quella convenuta.
Tale differenziale economico può essere quantificato anche in misura corrispondente all'importo necessario per l'eliminazione delle difformità o dei vizi dedotti (Cass. 27.12.2012, n.23923).
Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, in ipotesi di inadempimento dell'appaltatore concretizzatosi in vizi o difformità dell'opera, l'art. 1668 c.c. - che disciplina il contenuto della garanzia ex art. 1667 c.c. - attribuisce al committente la facoltà di domandare l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore ovvero la proporzionale diminuzione del prezzo, ferma restando in entrambi i casi la risarcibilità del danno ove sussista la colpa dell'appaltatore (ex multis, Cass. 13.3.2023,
n.7256).
La giurisprudenza ha inoltre precisato che il committente che, allegando difformità dell'opera, agisce per la diminuzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., deve provare il deprezzamento, non costituendo questo una conseguenza automatica e invariabile delle difformità dell'opera (Cass.
27.12.2012, n.23923).
In tale ipotesi, la riduzione, che ordinariamente deve essere determinata mediante la comparazione del valore e dell'utilità dell'opera pattuita con quelli dell'opera affetta da vizi, può essere parametrata al costo degli interventi necessari per l'eliminazione delle difformità.
Conseguentemente, ai fini della riduzione del prezzo dell'appalto oggetto della domanda attorea, è possibile assumere quale parametro di riferimento l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi, assumendo tale criterio la funzione di metro di determinazione della riduzione invocata, alla luce e quale conseguenza dell'accertato minor valore dell'opera viziata.
In tema di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., è stato ulteriormente evidenziato che la valutazione del giudice di merito deve fondarsi su parametri oggettivi, consistenti nella comparazione tra il valore e l'utilità dell'opera pattuita e quelli dell'opera affetta da vizi, non escludendosi che, sulla base di una motivata valutazione, il differenziale di valore possa coincidere con il costo degli interventi necessari per eliminare vizi e difformità (Cass. 8.5.2008, n.11409).
Ciò rilevato, sulla base degli elementi probatori acquisiti, ritiene questo Tribunale che la parte attrice abbia compiutamente assolto l'onere probatorio in ordine ai vizi denunciati concernenti l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
Tale convincimento trova fondamento nelle condivisibili conclusioni della c.t.u. resa nel procedimento di a.t.p. ed acquisita agli atti di questo giudizio (vd. anche all. citazione).
È forse superfluo rammentare che, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico (cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose) possono essere considerati dal giudice come fonte di prova delle loro cause, se consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse, oltre che come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del processo (Cass. 6319/2006; Cass. 8600/2001).
Risulta opportuno, dunque, analizzare in dettaglio le risultanze dell'indagine peritale espletata in sede di a.t.p..
Il C.T.U. ha, invero, proceduto ad un esame analitico delle contestazioni sollevate dalla committenza, verificandone l'imputabilità all'inesatto adempimento dell'appaltatore.
Con riferimento al contratto di appalto inter partes per un corrispettivo complessivo di € 25.500,50
(a lettere riportato l'importo di € 25.000,00) + i.v.a. come per legge, le opere commissionate, come da esso risultanti, erano le seguenti: asportazione dell'intonaco esterno;
pulitura delle pareti;
rifacimento dell'intonaco con prodotti preconfezionati a base di calce e cemento fibre rinforzati, posti in opera su poste e fasce, utilizzando prodotti di primarie marche nazionali;
posa in opera di tinteggiatura esterna in silossanico data a due mani a coprire previa mano di fissativa o a pennello o a rullo, utilizzando prodotti di primaria marca nazionale;
fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio anodizzato colorato spessore 6/10, per coprire le copertine in marmo poste in opera lungo il perimetro della copertura del piano primo (lati inclinati e orizzontale), eseguendo preventivamente la fissazione, ove necessario, delle lastre in marmo in opera;
fornitura e posa in opera delle attrezzature necessarie per eseguire il lavoro e di supporto all'area cantiere, e infrastrutture di divieto di accesso e limitazione transito nel cantiere alle persone non addette ai lavori;
trasporto ad una discarica autorizzata dei materiali di risulta documentata con nota del formulario di legge (vd. p.1, all.to n. 4, citazione).
In relazione alle opere così pattuite, il committente ha formulato specifiche contestazioni – segnatamente, crepe e/o cavillature sugli intonaci esterni - oggetto di puntuale verifica da parte del nominato ausiliario.
Quest'ultimo ha, dapprima, escluso che le diffuse cavillature fossero riconducibili a problematiche strutturali dell'immobile, essendo assenti, nelle superfici murarie interne, manifestazioni patologiche
(quadri fessurativi, cavillature o altre forme di dissesto) indicative di criticità strutturali (vd. p. 12,
c.t.u.), in tal modo confutando quanto sostenuto dalla parte convenuta (vd. p. 5, comparsa).
Il tecnico ha escluso, inoltre, che i vizi derivassero da un'inadeguata qualità dei materiali impiegati dalla ditta appaltatrice (vd. c.t.u., pp. 14-15).
Tale valutazione ha trovato conforto nella relazione redatta dai tecnici della (azienda Persona_3
produttrice dei materiali utilizzati nell'intervento) a seguito del sopralluogo effettuato in contraddittorio con l'impresa appaltatrice e la D.L. (vd. all.to n. 4, comparsa), come documentato anche nell'elaborato peritale (vd. pp. 14-15). Tanto premesso, il tecnico ha, quindi, appurato che le cavillature presenti nell'intonaco delle facciate dell'edificio erano riconducibili a carenze nelle modalità esecutive delle lavorazioni effettuate dall'impresa appaltatrice, pur nell'impossibilità di risalire con precisione alle procedure adottate nelle varie fasi delle lavorazioni eseguite.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato che “le cause della presenza delle cavillature nell'intonaco del fabbricato, presenti in modo diffuso sulle facciate del fabbricato, possono essere riconducili a problematiche intervenute a seguito delle varie fasi di lavorazione di posa in opera eseguite dalla
CP_
e previste dal ciclo di intervento per tale tipologia di lavori, fasi che Parte_2
vengono descritte accuratamente di seguito e che se non eseguite secondo le prescrizioni indicate dalla ditta fornitrice, possono aver determinato le problematiche presenti..Infatti, particolare attenzione deve essere posta in essere nella realizzazione di intonaci sulle strutture murarie portanti in pietra e/o in blocchi di tufo, come nel caso specifico” (vd. p. 12, c.t.u.), “dagli effetti presenti e rilevati sulle facciate del fabbricato, non avendo inoltre riscontrato dagli accertamenti eseguiti altre possibili potenziali cause, si può presumibilmente affermare che l'intonaco realizzato, pur essendo del tipo fibrorinforzato, è risultato soggetto a cavillature più o meno diffuse su tutte le facciate dell'immobile in oggetto per motivi riconducibili alla posa in opera dello stesso” (vd. p. 14, c.t.u.).
Riguardo le possibili cause scatenanti i vizi riscontrati, l'ausiliario ha specificato che i motivi avrebbero potuto essere “la non adeguata preparazione del fondo, lo spessore realizzato che in alcuni punti supera i 2 cm senza porre in opera idonei accorgimenti e la mancanza di rete in fibra di vetro per contrastare gli effetti di ritiro differenziato del materiale utilizzato” (vd. p. 14, c.t.u.).
In proposito, il tecnico ha più volte rimarcato che interventi edilizi come quello de quo avrebbero richiesto, in particolare, l'utilizzo di una rete in fibra di vetro: “nel contratto d'appalto non era stato prevista quest'ultima lavorazione;
in merito si ritiene che, sia in fase di individuazione dell'intervento da eseguire che nella fase esecutiva dovevano essere prese in considerazioni soluzioni che avrebbero potuto meglio contrastare i fenomeni che possono manifestarsi in tali tipologie di lavori su supporti murari quali quello presente e che effettivamente si sono sviluppati successivamente al lavoro svolto”
(vd. pp. 13-14).
Sul punto, parte convenuta, a sua discolpa, ha sostenuto che l'omesso utilizzo della rete in fibra di vetro fosse derivato da una specifica scelta della committenza e della D.L., circostanza che avrebbe interrotto il nesso causale tra la prestazione dell'appaltatrice e i vizi contestati.
Predetta argomentazione, tuttavia, risulta generica e priva di adeguato supporto probatorio, non potendo quindi esonerare l'appaltatrice dalla garanzia ex art. 1667 c.c..
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'appaltatore deve verificare, nei limiti delle proprie competenze, l'adeguatezza delle istruzioni ricevute e può essere esonerato da responsabilità solo provando di aver manifestato il proprio dissenso tecnico e di essere stato costretto ad eseguire le direttive quale nudus minister (ex multis, Cass. 4.2.2025, n.2774; Cass. 5.6.2023, n.15661), prova che, nel caso in esame, non è stata fornita mediante specifica segnalazione al committente circa le carenze tecniche delle disposizioni impartite.
La Suprema Corte ha poi precisato che la diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte anche quando si attiene ad un progetto altrui, rispondendo dei vizi derivanti dalla mancata segnalazione di carenze ed errori (Cass. 3.11.2023,
n.30610).
Nello specifico, la responsabilità dell'appaltatore permane anche in caso di limitazione della sua autonomia, venendo meno solo se l'ingerenza del committente sia così pervasiva da eliminare ogni valutazione tecnica (Cass. 25.3.2022, n.9733).
Nel caso di specie, non è stato dimostrato né che l'impresa convenuta fosse priva delle necessarie competenze, né che fosse stata ridotta a mero esecutore materiale.
Una corresponsabilità del committente avrebbe potuto configurarsi solo per culpa in eligendo o qualora l'appaltatore fosse stato effettivamente degradato a nudus minister, circostanze non riscontrate nella fattispecie in esame.
Non sussiste neppure una corresponsabilità del D.L., peraltro, non chiamato in causa da parte del convenuto, alla luce del fatto che una responsabilità sarebbe potuta sussistere solo nel caso in cui “il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo che il committente ritiene di non potere svolgere di persona, sicché ha l'obbligo di vigilare che l'opera sia eseguita in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche
l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità
e l'esattezza tecnica del progetto” (Cass. 13.11.2024, n.29331; ex multis, Cass. n.18285/2016; Trib.
Milano 19.11.19, n.10596), circostanza, quest'ultima, che non si evince dal contratto di appalto.
Quanto alla quantificazione dell'intervento necessario per l'eliminazione dei vizi, il C.T.U, prediligendo un intervento “da realizzare in superficie rispetto a quanto esistente e rilevato”, e specificatamente di “rasatura armata” (vd. p. 15), ha stimato un costo complessivo di € 11.250,00, oltre i.v.a. (vd. p. 17).
Le risultanze e le conclusioni peritali rese in sede di a.t.p. dal tecnico nominato appaiono ampiamente condivisibili, in quanto sorrette da adeguato supporto motivazionale e immuni da vizi logico-giuridici di sorta, considerata altresì la completezza della metodologia di indagine adottata e l'esaustività delle argomentazioni poste a sostegno delle valutazioni tecniche. In merito ai rilievi formulati dal c.t. di parte convenuta nel corso delle operazioni peritali, si osserva come gli stessi siano stati oggetto di puntuale confutazione nella relazione definitiva del C.T.U..
Come statuito dalla Suprema Corte, quando il giudice recepisce le conclusioni del consulente d'ufficio che abbia considerato e replicato alle osservazioni dei consulenti di parte, l'obbligo motivazionale risulta assolto mediante il richiamo alle fonti del proprio convincimento, non essendo necessaria una specifica confutazione dei rilievi dei C.T.P., che restano implicitamente disattesi in quanto incompatibili con le conclusioni accolte (Cass. 19.2.2024, n.4356).
Alla luce delle superiori argomentazioni e delle risultanze peritali in sede di a.t.p., risulta innegabile il minor valore dell'opera risultata viziata, con conseguente diritto dell'attore ad ottenere la riduzione del prezzo dell'appalto, parametrata al costo degli interventi ripristinatori pari ad € 11.250,00, oltre i.v.a.
In accoglimento della domanda attorea, parte convenuta andrà condannata alla refusione di predetta somma in favore dell'attore.
Va, infine, disattesa la domanda di manleva spiegata dalla ditta convenuta nei confronti della terza chiamata per essere, invero, fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicuratrice.
Ed invero, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di polizza (modello RCG55341–Ed.
01/2019) (vd. all.to n. 9, comparsa), richiamato nel contratto di assicurazione stipulato dalla convenuta (vd. all.to n. 8, comparsa), all'art. 2.1, lett. A), “La Società tiene indenne il Contraente ed
i suoi dipendenti di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di indennizzo (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nello svolgimento delle attività dichiarate nella scheda di polizza” (vd. p. 9) e dai “danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione lavori e/o cantiere, svolte da dipendenti del Contraente verificatisi durante l'esecuzione dei lavori descritti in polizza eseguiti dall' , escluso il danno all'opera” (vd. p. 10). Parte_4
La copertura assicurativa, pertanto, è da intendersi prestata con riferimento ai danni, personali o materiali, cagionati a terzi in occasione di un sinistro verificatosi durante lo svolgimento dell'attività, mentre ne risultavano espressamente esclusi i danni eventualmente determinati alle stesse opere oggetto di costruzione.
La clausola viene poi ribadita all'art. 2.4, sub. 4): “La garanzia di R.C.T. non comprende i danni ad opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi” (vd. p. 12).
Diversamente da quanto sostenuto dalla ditta appaltatrice, le condizioni facoltative della polizza, da essa sottoscritte, non ampliavano la garanzia sino ad includere i danni subìti dalle opere realizzate.
In realtà, le condizioni in parola si limitavano ad estendere la normale copertura assicurativa, - che già proteggeva l'assicurato per i danni fisici o materiali causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori
- sotto due profili: includendo il committente tra i soggetti tutelati e prolungando la tutela anche oltre il termine dei lavori (da qui la denominazione "garanzia postuma").
Ed infatti, l'art. 2, lett. a), delle condizioni facoltative, manteneva esplicitamente fuori dalla copertura i danni alle “opere o impianti eseguiti dall'Assicurato nonché le loro spese di riparazione, sostituzione, e/o rifacimento”.
In sostanza, le condizioni facoltative estendevano solo l'ambito temporale e soggettivo della normale copertura R.C., senza modificarne l'oggetto sostanziale, che continuava a escludere i danni diretti alle opere realizzate dall'assicurato.
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata va rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio e di quelle in sede di a.t.p. seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria, stante il mancato espletamento di attività istruttoria, mentre per la fase cautelare (scaglione indeterminato – complessità bassa), limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva ai parametri minimi.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel corso del procedimento di a.t.p., vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità della parte convenuta in relazione ai vizi dei lavori commissionati in forza del contratto di appalto inter partes datato 18.09.2018 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 11.250,00, da maggiorarsi di i.v.a come per legge ed interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di riduzione del prezzo dell'appalto;
b) rigetta la domanda di manleva spiegata dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
c) condanna la parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro complessivi euro 5.251,00 per compensi di avvocato (per la fase di a.t.p. euro 1.014,00 + per fase di merito euro 4.237,00), euro 550,00 per esborsi (euro 286,00 per fase di a.t.p. + euro
264,00 per fase di merito), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
e) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in sede di a.t.p., a carico di parte convenuta.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'08.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 08 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 08 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 23.01.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PETRACCA EMANUELE ha concluso come da nota depositata Parte_1
in data 3/4/2025 per , in proprio e n.q. di titolare della D.I. HI Adriano, l'avv. Parte_2
SABATINI LUIGI ha concluso come da nota depositata in data 3/4/2025 per 'avv. DE PAOLINI STEFANO ha concluso come da nota Controparte_1
depositata in data 18/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:56 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 242/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 242/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PETRACCA EMANUELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT),
Corso della Repubblica, n. 224, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
attore contro
(c.f. ), in proprio e quale titolare della Ditta Parte_2 C.F._2
Individuale HI , rappresentato e difeso dall'avv. SABATINI LUIGI ed elettivamente Pt_2
domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Piazza Crati, n. 20, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuto con la chiamata in causa di
(c.f. ), in persona del Procuratore Speciale e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DE PAOLINI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto, n. 52, in virtù di procura generale alle liti allegata in atti;
terza chiamata
OGGETTO: appalto privato;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio Parte_1 – innanzi all'intestato Tribunale – l' , in Controparte_2 persona del suo titolare, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese accertare e dichiarare come
i vizi rilevati dalla CTU del'Arch. sono stati prodotti dalla posa in opera da parte della Per_1
, nei modi e nelle indicazioni meglio descritti dalla CTU stessa, con Controparte_2
conseguente inadempimento del sinallagma contrattuale di cui all'art. 1668 cod. civ. e ss. e di come ciò concorra alla diminuzione del prezzo, gia corrisposto per intero alla , per il lavoro svolto e, CP_2
per l'effetto condannare la al pagamento della somma di euro Controparte_2
11.250,00 oltre iva di legge e interessi maturanti e maturandi. In ogni caso, con condanna al pagamento della spese da dover liquidare dell'ATP appena effettuata, comprensiva delle spese da liquidare della CTU svolta. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”, deducendo:
- che, con contratto di appalto del 18.9.2018, aveva affidato alla ditta convenuta i lavori di manutenzione straordinaria del proprio immobile sito in Latina, loc. Borgo Bainsizza, Via Dello
Scopeto, n. 14 (vd. all.to n. 4, citazione), consistenti nella pittura, asportazione dell'intonaco, pulitura delle pareti, fornitura e posa in opera di scossalina;
- che, a distanza di pochi giorni dall'ultimazione dei lavori, l'immobile presentava molteplici crepe sugli intonaci e su tutta la struttura;
- di aver denunciato, con missiva del 15.6.2020, alla convenuta i predetti vizi, invitandola a rimuoverli (vd. all.to n. 2); - di aver altresì incardinato il 2.7.2020, stante la mancata rimozione degli stessi, ricorso per a.t.p. (R.G. n. 3042/2020) finalizzato a fotografare lo stato dei luoghi e ad accertare le cause da cui si sarebbero originati predetti difetti con relativa quantificazione dei danni (vd. all.to n.1); - che il
C.T.U. arch. , nominato in predetta sede, aveva evidenziato come i difetti Persona_2 lamentati erano sostanzialmente da ricondurre all'errata posa in opera dell'intonaco e dei materiali da parte della ditta convenuta, quantificando in € 11.250,00 + i.v.a. il costo delle opere da eseguire per l'eliminazione degli stessi (vd. relazione c.t.u. a.t.p. dd. 7.5.21, § 5, pp. 7 – 17).
La ditta convenuta, in persona del suo titolare, sig. anche in proprio, Parte_2
tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
22.04.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva, in via preliminare, per la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni, chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda avversaria e, in subordine, la condanna della terza chiamata a manleva.
Parte convenuta, nello specifico, deduceva: - che, nell'ambito del procedimento per a.t.p., i vizi dell'immobile non erano stati ricondotti con certezza dal tecnico ad un'errata posa dell'intonaco, ma che gli stessi si sarebbero potuti prevenire mediante l'utilizzo di una rete in fibra di vetro, non prevista nel contratto di appalto;
- che la c.t.u. espletata in sede di a.t.p. sarebbe stata inutilizzabile, in quanto la struttura muraria portante del fabbricato (al di sotto dell'intonaco), diversamente da quanto rilevato dall'ausiliario, presentava fessurazioni interne in corrispondenza di quelle esterne, come accertato anche dalla relazione tecnica del fornitore dei materiali redatta a seguito di sopralluogo Parte_3
alla presenza della ditta convenuta e del Direttore Lavori (vd. all.to n. 4, comparsa); - che, pertanto, difettava il nesso di causalità tra la prestazione della ditta e i difetti riscontrati.
Autorizzata, da parte del precedente G.I., la chiamata in causa del terzo, si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.10.2022,
[...]
in persona del suo Procuratore Speciale e l.r.p.t., contestando recisamente Controparte_1 la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si conclude perché il Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare dichiarare per quanto esposto la inoperatività della garanzia assicurativa azionata con conseguente rigetto della domanda di manleva;
2) nel merito rigettare per quanto di ragione la domanda attorea con conseguente rigetto della domanda di garanzia avanzata dalla . Il tutto vinte le spese di lite.”. Controparte_2
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, è circostanza pacifica ed incontestata l'esistenza di un valido contratto di appalto privato inter partes, come documentato in atti (vd. all.to n. 4, citazione;
all.to n. 2, comparsa).
In merito alla domanda attorea di riduzione del prezzo di appalto, è opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in denaro.
Il diritto al corrispettivo non sorge al momento della stipulazione del contratto, ma, di regola, solo dopo l'esecuzione (totale o parziale, secondo le previsioni delle parti) dei lavori.
In tal senso è chiara la previsione di cui all'art. 1665, co. 5, c.c. (“Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”) che ricollega il diritto al pagamento del corrispettivo all'accettazione dell'opera, salvo diverso accordo o uso contrario.
Il legislatore ha, pertanto, statuito che l'appaltatore adempie la propria obbligazione con la consegna di un'opera conforme a quella pattuita e alle regole dell'arte, riconoscendo al committente il diritto di procedere alla verifica dell'opera prima della consegna. Il profilo della responsabilità dell'appaltatore è disciplinato dall'art. 1667 c.c., a mente del quale l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
Nel caso di vizi dell'opera, come quelli lamentati nel caso di specie, il codice si riferisce ai difetti dell'opera rispetto a come avrebbe dovuto essere la stessa se fosse stata eseguita a regola d'arte, secondo criteri che sono non tanto quelli definiti in contratto, quanto piuttosto quelli che impongono all'appaltatore di realizzare, secondo le regole dell'arte, manufatti ben funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati.
L'appaltatore, pur godendo dell'autonomia imprenditoriale riconosciutagli dall'ordinamento, è gravato dall'obbligo di verificare l'idoneità qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati e di impiegare metodologie esecutive conformi alla lex artis.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, egli risponde delle imperfezioni derivanti sia dai materiali sia dalle tecniche costruttive adottate, salvo che dimostri che le verifiche necessarie eccedano lo standard di diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., (Cass. 10927/2011), ovvero che la sua posizione fosse stata degradata a quella di mero esecutore materiale (nudus minister) delle direttive imperative del committente (ex multis, Cass. 25.3.2022, n.9733; Cass. 18.11.2019, n.29864).
Ciò detto, nel disciplinare il contenuto della garanzia per i difetti dell'opera realizzata, l'art. 1668, co.
1, c.c. (“Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”), riconosce al committente la possibilità di chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore dei vizi e delle difformità riscontrate, nonché la diminuzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore e, al co. 2 (“Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”), la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto qualora i vizi e le difformità siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Qualora sussistano i presupposti per l'attivazione della garanzia, il committente può, pertanto, esercitare due distinte azioni: la domanda di rimozione delle difformità o dei vizi dell'opera con oneri a carico dell'appaltatore, configurandosi tale rimedio come una forma di reintegrazione in forma specifica, oppure, in via alternativa, la domanda di riduzione del prezzo.
Quest'ultima pretesa richiede la dimostrazione che l'opus realizzato presenti un valore economico inferiore rispetto a quello che avrebbe avuto se eseguito secondo i canoni della perizia tecnica (Cass.
15.3.2004, n.5250).
Ciò posto, venendo alla fattispecie qui in esame, è necessario evidenziare come l'odierna parte deducente abbia invocato la tutela prevista dall'art. 1667 c.c. per vizi dell'opera e, specificamente, in relazione all'art. 1668, co. 1, c.c., abbia formulato domanda di riduzione del corrispettivo dell'appalto. Secondo i principi generali dell'ordinamento, il committente che propone esclusivamente l'actio quanti minoris è gravato dall'onere probatorio circa la diminuzione di valore e di utilità dell'opera eseguita rispetto a quella convenuta.
Tale differenziale economico può essere quantificato anche in misura corrispondente all'importo necessario per l'eliminazione delle difformità o dei vizi dedotti (Cass. 27.12.2012, n.23923).
Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, in ipotesi di inadempimento dell'appaltatore concretizzatosi in vizi o difformità dell'opera, l'art. 1668 c.c. - che disciplina il contenuto della garanzia ex art. 1667 c.c. - attribuisce al committente la facoltà di domandare l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore ovvero la proporzionale diminuzione del prezzo, ferma restando in entrambi i casi la risarcibilità del danno ove sussista la colpa dell'appaltatore (ex multis, Cass. 13.3.2023,
n.7256).
La giurisprudenza ha inoltre precisato che il committente che, allegando difformità dell'opera, agisce per la diminuzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., deve provare il deprezzamento, non costituendo questo una conseguenza automatica e invariabile delle difformità dell'opera (Cass.
27.12.2012, n.23923).
In tale ipotesi, la riduzione, che ordinariamente deve essere determinata mediante la comparazione del valore e dell'utilità dell'opera pattuita con quelli dell'opera affetta da vizi, può essere parametrata al costo degli interventi necessari per l'eliminazione delle difformità.
Conseguentemente, ai fini della riduzione del prezzo dell'appalto oggetto della domanda attorea, è possibile assumere quale parametro di riferimento l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi, assumendo tale criterio la funzione di metro di determinazione della riduzione invocata, alla luce e quale conseguenza dell'accertato minor valore dell'opera viziata.
In tema di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., è stato ulteriormente evidenziato che la valutazione del giudice di merito deve fondarsi su parametri oggettivi, consistenti nella comparazione tra il valore e l'utilità dell'opera pattuita e quelli dell'opera affetta da vizi, non escludendosi che, sulla base di una motivata valutazione, il differenziale di valore possa coincidere con il costo degli interventi necessari per eliminare vizi e difformità (Cass. 8.5.2008, n.11409).
Ciò rilevato, sulla base degli elementi probatori acquisiti, ritiene questo Tribunale che la parte attrice abbia compiutamente assolto l'onere probatorio in ordine ai vizi denunciati concernenti l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
Tale convincimento trova fondamento nelle condivisibili conclusioni della c.t.u. resa nel procedimento di a.t.p. ed acquisita agli atti di questo giudizio (vd. anche all. citazione).
È forse superfluo rammentare che, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico (cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose) possono essere considerati dal giudice come fonte di prova delle loro cause, se consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse, oltre che come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del processo (Cass. 6319/2006; Cass. 8600/2001).
Risulta opportuno, dunque, analizzare in dettaglio le risultanze dell'indagine peritale espletata in sede di a.t.p..
Il C.T.U. ha, invero, proceduto ad un esame analitico delle contestazioni sollevate dalla committenza, verificandone l'imputabilità all'inesatto adempimento dell'appaltatore.
Con riferimento al contratto di appalto inter partes per un corrispettivo complessivo di € 25.500,50
(a lettere riportato l'importo di € 25.000,00) + i.v.a. come per legge, le opere commissionate, come da esso risultanti, erano le seguenti: asportazione dell'intonaco esterno;
pulitura delle pareti;
rifacimento dell'intonaco con prodotti preconfezionati a base di calce e cemento fibre rinforzati, posti in opera su poste e fasce, utilizzando prodotti di primarie marche nazionali;
posa in opera di tinteggiatura esterna in silossanico data a due mani a coprire previa mano di fissativa o a pennello o a rullo, utilizzando prodotti di primaria marca nazionale;
fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio anodizzato colorato spessore 6/10, per coprire le copertine in marmo poste in opera lungo il perimetro della copertura del piano primo (lati inclinati e orizzontale), eseguendo preventivamente la fissazione, ove necessario, delle lastre in marmo in opera;
fornitura e posa in opera delle attrezzature necessarie per eseguire il lavoro e di supporto all'area cantiere, e infrastrutture di divieto di accesso e limitazione transito nel cantiere alle persone non addette ai lavori;
trasporto ad una discarica autorizzata dei materiali di risulta documentata con nota del formulario di legge (vd. p.1, all.to n. 4, citazione).
In relazione alle opere così pattuite, il committente ha formulato specifiche contestazioni – segnatamente, crepe e/o cavillature sugli intonaci esterni - oggetto di puntuale verifica da parte del nominato ausiliario.
Quest'ultimo ha, dapprima, escluso che le diffuse cavillature fossero riconducibili a problematiche strutturali dell'immobile, essendo assenti, nelle superfici murarie interne, manifestazioni patologiche
(quadri fessurativi, cavillature o altre forme di dissesto) indicative di criticità strutturali (vd. p. 12,
c.t.u.), in tal modo confutando quanto sostenuto dalla parte convenuta (vd. p. 5, comparsa).
Il tecnico ha escluso, inoltre, che i vizi derivassero da un'inadeguata qualità dei materiali impiegati dalla ditta appaltatrice (vd. c.t.u., pp. 14-15).
Tale valutazione ha trovato conforto nella relazione redatta dai tecnici della (azienda Persona_3
produttrice dei materiali utilizzati nell'intervento) a seguito del sopralluogo effettuato in contraddittorio con l'impresa appaltatrice e la D.L. (vd. all.to n. 4, comparsa), come documentato anche nell'elaborato peritale (vd. pp. 14-15). Tanto premesso, il tecnico ha, quindi, appurato che le cavillature presenti nell'intonaco delle facciate dell'edificio erano riconducibili a carenze nelle modalità esecutive delle lavorazioni effettuate dall'impresa appaltatrice, pur nell'impossibilità di risalire con precisione alle procedure adottate nelle varie fasi delle lavorazioni eseguite.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato che “le cause della presenza delle cavillature nell'intonaco del fabbricato, presenti in modo diffuso sulle facciate del fabbricato, possono essere riconducili a problematiche intervenute a seguito delle varie fasi di lavorazione di posa in opera eseguite dalla
CP_
e previste dal ciclo di intervento per tale tipologia di lavori, fasi che Parte_2
vengono descritte accuratamente di seguito e che se non eseguite secondo le prescrizioni indicate dalla ditta fornitrice, possono aver determinato le problematiche presenti..Infatti, particolare attenzione deve essere posta in essere nella realizzazione di intonaci sulle strutture murarie portanti in pietra e/o in blocchi di tufo, come nel caso specifico” (vd. p. 12, c.t.u.), “dagli effetti presenti e rilevati sulle facciate del fabbricato, non avendo inoltre riscontrato dagli accertamenti eseguiti altre possibili potenziali cause, si può presumibilmente affermare che l'intonaco realizzato, pur essendo del tipo fibrorinforzato, è risultato soggetto a cavillature più o meno diffuse su tutte le facciate dell'immobile in oggetto per motivi riconducibili alla posa in opera dello stesso” (vd. p. 14, c.t.u.).
Riguardo le possibili cause scatenanti i vizi riscontrati, l'ausiliario ha specificato che i motivi avrebbero potuto essere “la non adeguata preparazione del fondo, lo spessore realizzato che in alcuni punti supera i 2 cm senza porre in opera idonei accorgimenti e la mancanza di rete in fibra di vetro per contrastare gli effetti di ritiro differenziato del materiale utilizzato” (vd. p. 14, c.t.u.).
In proposito, il tecnico ha più volte rimarcato che interventi edilizi come quello de quo avrebbero richiesto, in particolare, l'utilizzo di una rete in fibra di vetro: “nel contratto d'appalto non era stato prevista quest'ultima lavorazione;
in merito si ritiene che, sia in fase di individuazione dell'intervento da eseguire che nella fase esecutiva dovevano essere prese in considerazioni soluzioni che avrebbero potuto meglio contrastare i fenomeni che possono manifestarsi in tali tipologie di lavori su supporti murari quali quello presente e che effettivamente si sono sviluppati successivamente al lavoro svolto”
(vd. pp. 13-14).
Sul punto, parte convenuta, a sua discolpa, ha sostenuto che l'omesso utilizzo della rete in fibra di vetro fosse derivato da una specifica scelta della committenza e della D.L., circostanza che avrebbe interrotto il nesso causale tra la prestazione dell'appaltatrice e i vizi contestati.
Predetta argomentazione, tuttavia, risulta generica e priva di adeguato supporto probatorio, non potendo quindi esonerare l'appaltatrice dalla garanzia ex art. 1667 c.c..
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'appaltatore deve verificare, nei limiti delle proprie competenze, l'adeguatezza delle istruzioni ricevute e può essere esonerato da responsabilità solo provando di aver manifestato il proprio dissenso tecnico e di essere stato costretto ad eseguire le direttive quale nudus minister (ex multis, Cass. 4.2.2025, n.2774; Cass. 5.6.2023, n.15661), prova che, nel caso in esame, non è stata fornita mediante specifica segnalazione al committente circa le carenze tecniche delle disposizioni impartite.
La Suprema Corte ha poi precisato che la diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte anche quando si attiene ad un progetto altrui, rispondendo dei vizi derivanti dalla mancata segnalazione di carenze ed errori (Cass. 3.11.2023,
n.30610).
Nello specifico, la responsabilità dell'appaltatore permane anche in caso di limitazione della sua autonomia, venendo meno solo se l'ingerenza del committente sia così pervasiva da eliminare ogni valutazione tecnica (Cass. 25.3.2022, n.9733).
Nel caso di specie, non è stato dimostrato né che l'impresa convenuta fosse priva delle necessarie competenze, né che fosse stata ridotta a mero esecutore materiale.
Una corresponsabilità del committente avrebbe potuto configurarsi solo per culpa in eligendo o qualora l'appaltatore fosse stato effettivamente degradato a nudus minister, circostanze non riscontrate nella fattispecie in esame.
Non sussiste neppure una corresponsabilità del D.L., peraltro, non chiamato in causa da parte del convenuto, alla luce del fatto che una responsabilità sarebbe potuta sussistere solo nel caso in cui “il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo che il committente ritiene di non potere svolgere di persona, sicché ha l'obbligo di vigilare che l'opera sia eseguita in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche
l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità
e l'esattezza tecnica del progetto” (Cass. 13.11.2024, n.29331; ex multis, Cass. n.18285/2016; Trib.
Milano 19.11.19, n.10596), circostanza, quest'ultima, che non si evince dal contratto di appalto.
Quanto alla quantificazione dell'intervento necessario per l'eliminazione dei vizi, il C.T.U, prediligendo un intervento “da realizzare in superficie rispetto a quanto esistente e rilevato”, e specificatamente di “rasatura armata” (vd. p. 15), ha stimato un costo complessivo di € 11.250,00, oltre i.v.a. (vd. p. 17).
Le risultanze e le conclusioni peritali rese in sede di a.t.p. dal tecnico nominato appaiono ampiamente condivisibili, in quanto sorrette da adeguato supporto motivazionale e immuni da vizi logico-giuridici di sorta, considerata altresì la completezza della metodologia di indagine adottata e l'esaustività delle argomentazioni poste a sostegno delle valutazioni tecniche. In merito ai rilievi formulati dal c.t. di parte convenuta nel corso delle operazioni peritali, si osserva come gli stessi siano stati oggetto di puntuale confutazione nella relazione definitiva del C.T.U..
Come statuito dalla Suprema Corte, quando il giudice recepisce le conclusioni del consulente d'ufficio che abbia considerato e replicato alle osservazioni dei consulenti di parte, l'obbligo motivazionale risulta assolto mediante il richiamo alle fonti del proprio convincimento, non essendo necessaria una specifica confutazione dei rilievi dei C.T.P., che restano implicitamente disattesi in quanto incompatibili con le conclusioni accolte (Cass. 19.2.2024, n.4356).
Alla luce delle superiori argomentazioni e delle risultanze peritali in sede di a.t.p., risulta innegabile il minor valore dell'opera risultata viziata, con conseguente diritto dell'attore ad ottenere la riduzione del prezzo dell'appalto, parametrata al costo degli interventi ripristinatori pari ad € 11.250,00, oltre i.v.a.
In accoglimento della domanda attorea, parte convenuta andrà condannata alla refusione di predetta somma in favore dell'attore.
Va, infine, disattesa la domanda di manleva spiegata dalla ditta convenuta nei confronti della terza chiamata per essere, invero, fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicuratrice.
Ed invero, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di polizza (modello RCG55341–Ed.
01/2019) (vd. all.to n. 9, comparsa), richiamato nel contratto di assicurazione stipulato dalla convenuta (vd. all.to n. 8, comparsa), all'art. 2.1, lett. A), “La Società tiene indenne il Contraente ed
i suoi dipendenti di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di indennizzo (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nello svolgimento delle attività dichiarate nella scheda di polizza” (vd. p. 9) e dai “danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione lavori e/o cantiere, svolte da dipendenti del Contraente verificatisi durante l'esecuzione dei lavori descritti in polizza eseguiti dall' , escluso il danno all'opera” (vd. p. 10). Parte_4
La copertura assicurativa, pertanto, è da intendersi prestata con riferimento ai danni, personali o materiali, cagionati a terzi in occasione di un sinistro verificatosi durante lo svolgimento dell'attività, mentre ne risultavano espressamente esclusi i danni eventualmente determinati alle stesse opere oggetto di costruzione.
La clausola viene poi ribadita all'art. 2.4, sub. 4): “La garanzia di R.C.T. non comprende i danni ad opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi” (vd. p. 12).
Diversamente da quanto sostenuto dalla ditta appaltatrice, le condizioni facoltative della polizza, da essa sottoscritte, non ampliavano la garanzia sino ad includere i danni subìti dalle opere realizzate.
In realtà, le condizioni in parola si limitavano ad estendere la normale copertura assicurativa, - che già proteggeva l'assicurato per i danni fisici o materiali causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori
- sotto due profili: includendo il committente tra i soggetti tutelati e prolungando la tutela anche oltre il termine dei lavori (da qui la denominazione "garanzia postuma").
Ed infatti, l'art. 2, lett. a), delle condizioni facoltative, manteneva esplicitamente fuori dalla copertura i danni alle “opere o impianti eseguiti dall'Assicurato nonché le loro spese di riparazione, sostituzione, e/o rifacimento”.
In sostanza, le condizioni facoltative estendevano solo l'ambito temporale e soggettivo della normale copertura R.C., senza modificarne l'oggetto sostanziale, che continuava a escludere i danni diretti alle opere realizzate dall'assicurato.
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata va rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio e di quelle in sede di a.t.p. seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria, stante il mancato espletamento di attività istruttoria, mentre per la fase cautelare (scaglione indeterminato – complessità bassa), limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva ai parametri minimi.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel corso del procedimento di a.t.p., vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità della parte convenuta in relazione ai vizi dei lavori commissionati in forza del contratto di appalto inter partes datato 18.09.2018 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 11.250,00, da maggiorarsi di i.v.a come per legge ed interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di riduzione del prezzo dell'appalto;
b) rigetta la domanda di manleva spiegata dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
c) condanna la parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro complessivi euro 5.251,00 per compensi di avvocato (per la fase di a.t.p. euro 1.014,00 + per fase di merito euro 4.237,00), euro 550,00 per esborsi (euro 286,00 per fase di a.t.p. + euro
264,00 per fase di merito), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
e) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in sede di a.t.p., a carico di parte convenuta.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'08.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 08 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini