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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/09/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 2231/24 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' udienza del
2/9/25 ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall' avv. A. Malagnino per mandato in atti Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio CP_1 dall' avv. G. Marchetti per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memorie ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Con atto ritualmente notificato, la traeva in lite la societa' innanzi all' Parte_1 CP_1 intestato Ufficio, opponendo il decreto ingiuntivo n. 268/24, emesso dal Tribunale di sede il 10/3/24 per l' importo di € 16809,22, oltre accessori e spese, quali somme asseritamente dovute dall' opponente nella ascritta qualita' di fideiussitrice della societa' Apirene Soc. Agricola srl, a titolo di scoperto di conto corrente con affidamento, intrattenuto con la BCC di S. Marzano di S. Giuseppe, cedente in favore dell' odierna opposta.
A sostegno causale della pretesa oppositiva, dichiaratasi consumatrice al fine di invocare le tutele predisposte dal Codice del Consumo, eccepiva la nullita' parziale della fideiussione omnibus prestata, esattamente con riferimento alla clausola stipulata in deroga alle previsioni di cui all' art. 1957 C.C., sicche' sarebbe sopravvenuta la decadenza del creditore dal far valere la garanzia fideiussoria, operando attivamente il disposto della norma in evidenza, non avendo egli coltivato le opportune azioni entro il termine semestrale dall' esigibilita' dell' importo a debito.
Messa in dubbio, altresi', la certezza dell' importo avanzato, ipotesi elaborata su distonie contabili emergenti dal raffronto delle diffide precedentemente recapitategli con l' importo domandato in via monitoria, alludendo anche al superamento del tasso soglia, domandava la revoca del decreto impugnato per insussistenza della presupposta garanzia fideiussoria, gradatamente per l' inesistenza del credito, vinte le spese.
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che contestava in toto l' opposizione, negando fondatezza alle sollevate censure di nullita'/inoperativita'/incertezza del credito, e, opponendosi anche alle richieste istruttorie instate dalla concludendo, dunque, per il rigetto dell' Parte_1 infondata domanda, vinte le spese.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito.
MOTIVI
Inn primis, va significata la procedibilita' dell' azione, essendo stato in corso di causa esperito il tentativo di mediazione, obbligatorio in tema di contenzioso bancario, a nulla rilevando il pur documentato esito negativo, essendo sufficiente, allo scopo, il solo svolgimento, purche' rituale, come avvenuto nel caso che occupa.
Potendosi, dunque, esaminare il merito, all' esame degli scritti difensivi elaborati nel composito contraddittorio rimane emergenza chiara ed indiscussa che l' impianto avversativo principale predisposto dall' opponente miri a porre nel nulla il decreto ingiuntivo emesso su richiesta dalla societa', qui opposta, presupposta la nullita' della clausola (vessatoria), incontestatamente sottoscritta dall' opponente, e cio' stante la rappresentata qualita' di consumatrice dalla stessa rivestita, che, a tal fine, ha invocato le tutele di cui al codice del consumo, il quale, secondo l' assunto, includerebbe la clausola (derogativa alle decadenze previste dall' art. 1957 C.C.) tra quelle invalidabili su istanza di parte (art. 33 CdC.).
L' opposta, per contra, pur nulla disconoscendo sulla effettiva stipula della clausola nell' ambito degli accordi fideiussori, ha inteso escludere tale presupposta qualita' in capo all' ingiunta, e, gradatamente,
l' inoperativita' della decadenza di cui alla norma codicistica, sostenendo che il creditore avrebbe tempestivamente avviato le opportune azioni “recuperatorie” nel confronti del debitore principale, ovvero la qui garantita Apirene Soc. Agricola srl.
Entrambe le tesi gradatamente interposte dalla ricorrente a sostegno causale della validita' delle proprie ragioni recuperatorie appaiono di scarso impatto persuasivo, mentre le ragioni avversative sostenute dall' opponente devono ritenersi fondate in punto di diritto e sostenute da condivisibili fonti di convincimento in ordine alla pervicacemente sostenuta qualita' di consumatrice della
Parte_1
Le piu' accreditate interpretazioni arrestatesi in tema, anche in un “coacervo” ermeneutico non certo unanime e soggetto ad oscillazioni delle corti di merito, opinano che la qualita' di socio di colui che abbia prestato fideiussione in favore della compagine sociale di cui fa parte, non puo' essere considerato dato esclusivo, quantunque rilevante, al fine di qualificare il soggetto dichiarante quale non consumatore, secondo posizioni che hanno rivisto precedenti orientamenti di segno diverso.
L' accertamento di tale qualita', imprescindibile per l' applicazione della tutela consumieristica, va indagato, diversamente, alla stregua di un criterio funzionale ed oggettivo, superata la teoria del
“garante di riflesso”, avuto riguardo alla definizione di consumatore data dalla direttiva 923/13/CEE
(art. 2, lett. b), che individua come tale una qualsiasi persona fisica che nei contratti oggetto della presente direttiva agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita professionale, sicche' oltre che persona fisica, il soggetto deve aver rilasciato la garanzia senza che sussista alcun collegamento funzionale tra il contratto e l' attivita' imprenditoriale eventualmente esercitata, astratto antefatto che concretizza quello squilibrio contrattuale al quale la normativa nazionale appresta tutela.
Gia' le S. U. (n. 5868/23) avevano superato la tesi dell' acquisibilita' della qualita' professionale riflessa, precedentemente in voga, secondo cui il garante sarebbe qualificabille quale professionista perche' tale e' il creditore garantito, sicche' alle condizioni personali del garante bisogna guardare e non del garantito, per accertare la qualita' di consumatore, (Cass. 1666/20), trattandosi di contratti comunque distinti, di modo che la pur sussistente accessorieta' della fideiussione rispetto al contratto garantito non puo' incidere sulla qualificazione professionale del garante.
In chiosa di tali argomentazioni risulta quale indissolubile corollario che anche la prova della qualita' di consumatore debba incombere su chi la pretenda, creandosi altrimenti il rischio della “probatio diabolica” a carico dell' assunto consumatore, che concretizza un criterio ripartitivo non solo compatibile con il principio di vicinanza ma anche opportunamente garantistico della concreta attuazione della par condicio in favore del consumatore, in netta posizione di inferiorita' sostanziale rispetto al professionista.
Su tali condivisi principi, si confrontano le difese qui comparenti, con parte opponente che perora la propria tesi di nullita' della clausola “derogativa” sulla rappresentata posizione di estraneita', quale persona fisica, ad ogni partecipazione alla gestione sociale, offrendo di provarla mediante le attestazioni reddituali (prodotte in fascicolo di parte) da cui risulta, in effetti, percettrice di soli redditi da lavoro dipendente (insegnamento) prima e poi di pensione, a seguito della collocazione in quiescenza.
Per contra, l' impianto della resistente a sostegno dell' asserita validita' della clausola si fonda prevalentemente sulla incontestata condizione di possessore di quote sociali e sulla assunta compartecipazione attiva delle garante alle relative decisioni , dimostrate, a suo dire, dalle visure camerali (prodotte in sede integrativa ex art. 171 ter cpc), da cui si rileverebbe che ella ebbe a fungere da segretaria in varie sedute dell' assemblea.
Su tali basi, vanno svolte le seguenti riflessioni in punto di diritto.
La tesi elaborata dalla difesa opposta, come anticipato, fondata sull' equazione per cui il soggetto garante compartecipe di una quota societaria (anche avente interesse all' andamento della societa')
- non consumatore, oltre che incompatibile con le produzione documentale offerta dall' opponente, non pare suffragata da fonti univoche e inoppugnabili, ne' sostenibile su basi indiziarie.
In primis rileva, a discapito delle ragioni dell' opposta, che l' opponente svolgesse l' attivita' di insegnante, successivamente pensionata, di modo che, esercitando ( o avendo esercitato) attivita' dipendente a servizio di altri, percettrice di reddito in proprio, rimane oltremodo chiaro che ella avesse una propria sfera economica indipendente dalle sorti della societa'.
Ne' l' attivita' di segretaria, svolta nelle assemblee sociali, pare aspetto, pur comprovato, sufficiente di per se' a qualificarla amministratrice della societa', o, comunque, a stabilire quel nesso funzionale tra la garanzia prestata e l' attivita' professionale della garantita, noto che il concetto di segretariato, per definizione, esula da ogni compartecipazione attiva alle decisioni sociali, risolvendosi in un una mera operazione trascrittiva.
Le ragioni per cui l' odierna opponente ebbe a prestare garanzia alla societa' potrebbero, quindi essere le piu' svariate, tra cui pare plausibile, quella personale (quale coniuge dell' amministratore della societa', secondo dato emerso pacificamente in atti), parimenti ipotesi non idoneamente valutabile in ottica accertativa del nesso funzionale necessario al fine di escludere la qualifica di consumatore.
Va in effetti osservato che, in tema, la stessa Corte di Legittimita', pur dando rilevanza all' entita' della quota sociale appartenente al garante, ha riconosiuto la qualita' di consumatore a soggetto avente posizione di dipendente/insegante, pur socio, in assenza di prova circa la sua partecipazione all' attivita' di impresa (Cass. 1666/20).
In tale assetto interpretativo, nemmeno la pur rilevante quota di compartecipazione dell' opponente alla societa' pari al 25% costituisce aspetto dirimente al fine di determinare un collegamento tra la garanzia ed il contratto stipulato dalla societa', trattandosi, comunque, di quota minoritaria che, a rigor di logica, non attribuisce facolta' decisionale determinante a fronte della maggior quota spettante ad altri.
Ne deriva ineluttabilmente che chi presta garanzia ad una societa' non e', quindi, automaticamente professionista, come ampiamente argomentato, ne rileva in via dirimente che il garante ne sia socio
(quindi interessato mediatamente all' andamento della societa') se non vi sia prova che egli abbia anche amministrato.
Nussun dubbio puo' sussistere, infine, sulla natura vessatoria della clausola (peraltro dato nemmeno contestato dalla convenuta), stante il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi che essa determina, anche rinetrante nello schema di cui all' art. 33 del codice del consumo, lett f, ponendo a carico del contraente limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, nemmeno dedotto che tale clausole fosse stata trattata specificamente.
Ne' puo' aderirsi alla tesi di gradatamente elaborata dalla convenuta, che, in effetti, impropriamente afferma che il creditore avesse avviato le opportune azioni legali nel termine utile per impedire ogni decadenza nei confronti del garante, noto che per “istanze”, cui l' art. 1957 fa riferimento in chiave interrutiva del termine semestrale, debbano intendersi iniziative di carattere giudiziario assunte secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato (Cass. 7502/04), quindi a tutti quei presidi di tutela giudiziale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, escluso che possa rientrare in tale nozione un semplice atto stragiudiziale (Cass. 283/97), come pare pretendere parte convenuta, che, in effetti, affida espressamente la ratio interruttiva agli atti di diffida precedentemente notificati.
La giurisprudenza piu' recente non appare di diverso avviso, conferendo rilevanza interruttiva anche agli atti di diffida stragiudiziale, ma nel solo caso di stipula della clausola di pagamento a “prima richiesta”, ipotesi nemmeno esplorata dalla difesa convenuta, che, in effetti, nulla ha inteso evidenziare in merito a tale presupposto, imprescindibile nell' attribuire efficacia interruttiva alla iniziativa “non giudiziale”.
L' opposizione va, in definitiva accolta sul capo petitorio qui trattato, che, assorbente di ogni ulteriore indagine, esonera dall' esame degli altri capi petitori, con conseguente revoca del decreto opposto, con le spese che, stante la indiscutibile disomogeneita' del panorama interpretativo in tema, possono essere compensate per il 50% con condanna dell' opposta alla rifusione del residuo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni opponenti, accertata e dichiarata la nullita' della clausola derogatoria del disposto ex art. 1957 cpc, revoca il decreto ingiuntivo opposto (N. 268/24 R. Ing. – Tribunale di Taranto)
e condanna parte opposta al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in favore dell' opponente, gia' ridotte in frazione, in € 2000,00, di cui nulla per borsuali, maggiorato di 15%, nonche' di IVA e CAP, se dovuti, come per legge, disponendo la compensazione per la quota residua
Cosi' deciso, Taranto, 5/9/25
IL GO A. TAURINO