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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 300/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Filippini
ATTRICE contro e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Clemente Grosso e Valentina Barla
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI
Parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis,
In via principale:
a) accertare e dichiarare le somme indebitamente percepite sul contratto di mutuo 21 aprile
2005 a rogito Notaio di Torino, rep. N. 47419, racc. 23342 contestato Persona_1 nella misura di € 46.881,83 ovvero altra veriore somma accertanda in corso di causa e per l'effetto disponga la restituzione della stessa ovvero la compensazione con la maggior somma dovuta;
b) accertate eventuali posizioni credito/debito tra le parti in causa, effettuando la giudiziale compensazione;
pagina 1 di 8 In via istruttoria: omissis
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non accogliesse l'opposizione suddetta, dichiari integralmente la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente rispetto alla domanda attorea di risarcimento danni da applicazione di un ISC/TAEG asseritamente difforme da quello indicato in contratto;
nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto;
nel merito, in via subordinata:
- previa, ove occorra, condanna di in persona del Parte_1
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore , a pagare a Parte_1
e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_1 [...]
l'importo capitale di € 121.732,12, oltre interessi al tasso Controparte_2
contrattuale dal 5 novembre 2016, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.; dichiarare il diritto di e per Controparte_1
essa, quale mandataria con rappresentanza, di Controparte_2 proseguire l'esecuzione forzata nei confronti di in Parte_1
persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore , Parte_1 per l'importo capitale di € 121.732,12, oltre interessi al tasso contrattuale dal 5 novembre
2016 ovvero per quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.; in ogni caso: Co
- con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali come da , c.p.a., iva.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
adiva questo Tribunale esponendo: che con atto pubblico del 21.04.2005 la stessa
[...] società contraeva con la Banca per il Leasing- mutuo ipotecario per € Controparte_4
pagina 2 di 8 350.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Riva presso Chieri, Via Buttigliera n. 30/A; che sull'immobile veniva iscritta ipoteca;
che, a seguito di cessione del credito, con atto di precetto del 10.09.2020 la , e per essa quale mandataria con rappresentanza la CP_1
, intimava alla il pagamento di € 120.265,18, allegando la Controparte_5 Pt_1 decadenza della mutuataria dal beneficio del termine;
che l'immobile ipotecato veniva dunque sottoposto a pignoramento immobiliare;
che la proponeva opposizione all'esecuzione Pt_1 ex art. 615, II comma, c.p.c. e che il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione, dando termine per l'introduzione della causa di merito.
L'attrice ha dunque promosso il giudizio in esame, sostenendo la nullità del contratto di mutuo a causa dell'indeterminatezza delle clausole relative al piano di ammortamento - con consequenziale sostituzione delle clausole nulle ed applicazione del terzo comma dell'art. 1284 c.c. - la nullità della clausola determinativa degli interessi e domandando il risarcimento del danno, attesa la responsabilità dell'istituto bancario per violazione delle prescrizioni in tema di trasparenza e corretta informazione del mutuatario.
1.2. In data 13.04.2022 si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria CP_1
con rappresentanza, (già ), contestando gli assunti avversari. Controparte_2 CP_6
Svolta una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
Le domande attoree sono infondate e devono essere respinte.
2.1. Con l'atto di citazione parte attrice aveva chiesto, in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità del contratto stipulato in data 21.04.2005 per eccesso di finanziabilità, avendo la cedente concesso un finanziamento superiore all'80% del valore del bene CP_7
ipotecato.
Poiché la domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né trattata con la comparsa conclusionale, la stessa deve intendersi rinunciata dalla Die Cut.
2.2. In via preliminare, parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di condanna al risarcimento danni per applicazione di un ISC/TAEG ritenuto difforme da quello indicato in contratto.
L'eccezione è infondata.
La ha specificato come “controparte prospetta una responsabilità risarcitoria della CP_1
Banca cedente e non dell'esponente, mera cessionaria del credito e carente di legittimazione
pagina 3 di 8 rispetto alla domanda in questione” (pagg. 27-28 comparsa di costituzione).
Tuttavia, come insegna il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “la
“legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attendendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (Cass. n. 7776/2017);
e ancora, “l'eccezione di difetto di titolarità attiva [o passiva, n.d.r.] del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva [o passiva, n.d.r.], bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte è tenuto a deliberare nel merito la relativa questione” (Cass.
n. 32814/2017).
L'eccezione formulata dalla convenuta riguarda il merito del rapporto oggetto di causa, per la cui trattazione si rinvia al prosieguo.
2.3. La prima patologia che la società attrice ha invocato in ordine al contratto azionato in giudizio è la previsione di un regime di capitalizzazione composta non espressamente concordato tra le parti.
Il contratto stipulato in data 21.04.2005, all'art. 4, prevedeva che “Il rimborso del mutuo verrà eseguito dalla Parte mutuataria mediante pagamento di n. 40 (quaranta) rate trimestrali posticipate consecutive calcolate secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (o francese), comprensive di importo di capitale e di interessi” (doc. 1, pag. 4, convenuta).
Secondo l'interpretazione fornita dall'attrice, “nell'ammortamento alla francese la produzione degli interessi su interessi è preordinatamente ricompresa nelle modalità di impiego del tasso ex art. 1284 c.c. nella definizione del valore unitario della spettanza degli interessi inclusa, per meglio dire celata, nella rata pattuita in regime composto” (pag. 3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
In altre parole, la ha ritenuto che la previsione di un sistema di ammortamento alla Pt_1
francese abbia prodotto una pratica di capitalizzazione composta degli interessi non pattuita, maggiormente onerosa per la mutuataria e, per questo, invalida.
Alle stesse conclusioni è addivenuto il CTU, secondo cui “il sistema di ammortamento alla francese o “a rata costante” è compatibile, in astratto, sia con un regime di capitalizzazione semplice sia con un regime di capitalizzazione composta” (pag. 21 CTU); nel caso di specie, il CTU ha “riscontrato l'adozione da parte della banca di un regime finanziario composto che
(…) sembrerebbe non pattuito” (pag. 20 CTU).
pagina 4 di 8 Sulla scorta di tale ricostruzione il consulente ha proceduto ad un ricalcolo in regime di capitalizzazione semplice, elaborato al momento della pattuizione.
Occorre tuttavia considerare come sul tema sia intervenuta la recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che ha chiarito come “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. SS.UU n. 15130/2024).
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha precisato come al fine di valutare la legittimità di un contratto in ordine al piano di ammortamento in esso applicato è fondamentale l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG) e della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con ripartizione per quote capitale e quote di interessi (nello stesso senso cfr. Trib. Torino n.
6351/2024); non è invece necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto in luogo di quello semplice, trattandosi di informazioni ricavabili dal piano di ammortamento.
Poiché tali elementi sono integralmente riscontrabili nel documento contrattuale oggetto di causa (pag. 25 doc. 1 convenuta), si deve concludere che la previsione del sistema di ammortamento “alla francese”, come descritta dal contratto, sia valida e legittima.
Ancora recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “la mancanza di specifica indicazione del meccanismo di ammortamento nel contratto di mutuo a tasso fisso con il piano di ammortamento alla francese non determina indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né costituisce violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali” (Cass. civ., Ord. 08/01/2025, n. 394) e che “il metodo di ammortamento alla francese, caratterizzato dal regime di capitalizzazione composta degli interessi, non comporta effetti anatocistici poiché non prevede la capitalizzazione di interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti. Di conseguenza, tale metodo non viola l'art. 1283 c.c. in materia di divieto degli interessi anatocistici” (Cass. civ., Ord. 07/01/2025, n.
270).
2.4. La seconda doglianza di parte attrice riguarda l'illegittimità del tasso Euribor indicato nel contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità dello stesso, nonché in quanto frutto di pagina 5 di 8 un'intesa anticoncorrenziale.
Si deve sul punto precisare come la Suprema Corte, sebbene abbia statuito che “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse […] sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante” ha comunque chiarito come l'indeterminatezza ovvero l'indeterminabilità del tasso Euribor non siano configurabili, atteso che allo stesso tasso vi è la possibilità di applicare alternativamente due divisori, vale a dire 360 o 365 (a seconda che si consideri l'anno commerciale, di 12 mesi da 30 giorni ciascuno, ovvero l'anno solare), “per cui il tasso di interesse da applicare è senz'altro determinabile” (cfr. Cass. n. 20801/2024; Cass, n.
36026/2023).
Nel contratto azionato in giudizio è espressamente indicato come lo spread del tasso di riferimento sia individuato nel tasso Euribor 3 mesi parametrato al divisore 365 (pag. 25 doc.1 convenuta); di conseguenza, la doglianza di parte attrice risulta priva di fondamento.
Per quanto concerne la sussistenza di una condotta anticoncorrenziale, si deve rilevare che
“le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse” (cfr. Cass. n.
12007/2024).
Poiché la società attrice non ha fornito alcuna prova circa l'alterazione del tasso Euribor come diretta conseguenza di un'intesa anticoncorrenziale oggettiva, effettiva e significativa, la doglianza deve essere disattesa.
2.5. La ha altresì chiesto l'accertamento del superamento del tasso soglia degli Pt_1 interessi del contratto in causa e, per l'effetto, l'applicazione del regime di nullità di cui all'art. 1815, comma, 2 c.c. e degli interessi individuati dall'art. 1224, comma 1, c.c.
La prospettazione attorea non è fondata.
Il CTU, dr. , ha infatti in primo luogo verificato che “Il TEG determinato nella misura del Per_2
pagina 6 di 8 4,47% (Tabella A) non supera la soglia usura del 5,805%” (pag. 14 CTU), come individuata nel D.M. sulla rilevazione dei tassi soglia relativo al periodo 1° aprile/30 giugno 2025.
Il consulente ha poi proceduto alla verifica sulla misura degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori e sull'eventuale natura usuraria degli stessi, in conformità ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 19597/2020 e 24675/2017, concludendo che “il tasso di MORA contrattualmente pattuito alla data del 21/04/2005 è del
7,326% e non supera la soglia usura tenendo conto della maggiorazione dei 2,1 p.p. del
8,9550%” e che “Il tasso corrispettivo contrattualmente pattuito nella misura del 4,32% non supera la soglia usura del 5,8050%” (pag. 16 CTU).
Sul punto le parti non hanno sollevato contestazioni in ordine alla correttezza delle operazioni peritali svolte.
Alla luce di quanto sopra deve dunque respingersi la domanda di parte attrice.
2.6. Infine, la ha allegato una condotta, posta in essere dall'istituto bancario, lesiva Pt_1
delle norme sulla trasparenza delle operazioni bancarie.
Nella specie, parte attrice ha lamentato che dalla documentazione posseduta in relazione al rapporto mutuatario “non è stato possibile determinare quali costi aggiuntivi e/o accessori facciano parte di tale erogazione per il successivo addebito in aperta violazione delle norme di trasparenza in vigore. Altresì nel contratto di mutuo all'art. 3 lettera D viene indicato un ISC pari al 4,50%; dal conteggio effettuato dal Perito l'esatto valore ammonta invece al 4,55%”
(pagg. 10-11 atto di citazione); ha pertanto formulato domanda di risarcimento danni.
La domanda non può essere accolta, non avendo l'attrice fornito alcun riscontro probatorio in Par ordine al contestato valore dell' , limitandosi a produrre una relazione tecnica di parte, avente valore di mera allegazione;
in ogni caso, la non ha neppure concretamente Pt_1
Par indicato quale fosse pregiudizio derivato dall'asserita divergenza tra l applicato e quello indicato in contratto.
In conclusione, le domande attoree devono essere integralmente respinte.
In considerazione del rigetto delle domande attoree e preso atto dell'avvenuto soddisfacimento del credito all'esito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 56/2021 avviata dinnanzi al Tribunale di Torino (cfr. conclusionale di parte convenuta), non è necessaria la trattazione della domanda formulata dalla in via subordinata. CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della Pt_1
esse si liquidano come in dispositivo, ridotta la nota spese prodotta dalla convenuta, dovendosi applicare i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore pagina 7 di 8 ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, corrispondente al valore della domanda di restituzione avanzata dall'attrice.
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico dell'attrice, in applicazione dei principi di soccombenza e causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, respinge tutte le domande formulate da parte attrice;
condanna a rimborsare alla parte convenuta le Parte_1 spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali,
CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice, nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 25.03.2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 300/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Filippini
ATTRICE contro e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Clemente Grosso e Valentina Barla
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI
Parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis,
In via principale:
a) accertare e dichiarare le somme indebitamente percepite sul contratto di mutuo 21 aprile
2005 a rogito Notaio di Torino, rep. N. 47419, racc. 23342 contestato Persona_1 nella misura di € 46.881,83 ovvero altra veriore somma accertanda in corso di causa e per l'effetto disponga la restituzione della stessa ovvero la compensazione con la maggior somma dovuta;
b) accertate eventuali posizioni credito/debito tra le parti in causa, effettuando la giudiziale compensazione;
pagina 1 di 8 In via istruttoria: omissis
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non accogliesse l'opposizione suddetta, dichiari integralmente la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente rispetto alla domanda attorea di risarcimento danni da applicazione di un ISC/TAEG asseritamente difforme da quello indicato in contratto;
nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto;
nel merito, in via subordinata:
- previa, ove occorra, condanna di in persona del Parte_1
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore , a pagare a Parte_1
e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_1 [...]
l'importo capitale di € 121.732,12, oltre interessi al tasso Controparte_2
contrattuale dal 5 novembre 2016, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.; dichiarare il diritto di e per Controparte_1
essa, quale mandataria con rappresentanza, di Controparte_2 proseguire l'esecuzione forzata nei confronti di in Parte_1
persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore , Parte_1 per l'importo capitale di € 121.732,12, oltre interessi al tasso contrattuale dal 5 novembre
2016 ovvero per quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.; in ogni caso: Co
- con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali come da , c.p.a., iva.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
adiva questo Tribunale esponendo: che con atto pubblico del 21.04.2005 la stessa
[...] società contraeva con la Banca per il Leasing- mutuo ipotecario per € Controparte_4
pagina 2 di 8 350.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Riva presso Chieri, Via Buttigliera n. 30/A; che sull'immobile veniva iscritta ipoteca;
che, a seguito di cessione del credito, con atto di precetto del 10.09.2020 la , e per essa quale mandataria con rappresentanza la CP_1
, intimava alla il pagamento di € 120.265,18, allegando la Controparte_5 Pt_1 decadenza della mutuataria dal beneficio del termine;
che l'immobile ipotecato veniva dunque sottoposto a pignoramento immobiliare;
che la proponeva opposizione all'esecuzione Pt_1 ex art. 615, II comma, c.p.c. e che il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione, dando termine per l'introduzione della causa di merito.
L'attrice ha dunque promosso il giudizio in esame, sostenendo la nullità del contratto di mutuo a causa dell'indeterminatezza delle clausole relative al piano di ammortamento - con consequenziale sostituzione delle clausole nulle ed applicazione del terzo comma dell'art. 1284 c.c. - la nullità della clausola determinativa degli interessi e domandando il risarcimento del danno, attesa la responsabilità dell'istituto bancario per violazione delle prescrizioni in tema di trasparenza e corretta informazione del mutuatario.
1.2. In data 13.04.2022 si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria CP_1
con rappresentanza, (già ), contestando gli assunti avversari. Controparte_2 CP_6
Svolta una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Le domande attoree sono infondate e devono essere respinte.
2.1. Con l'atto di citazione parte attrice aveva chiesto, in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità del contratto stipulato in data 21.04.2005 per eccesso di finanziabilità, avendo la cedente concesso un finanziamento superiore all'80% del valore del bene CP_7
ipotecato.
Poiché la domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né trattata con la comparsa conclusionale, la stessa deve intendersi rinunciata dalla Die Cut.
2.2. In via preliminare, parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di condanna al risarcimento danni per applicazione di un ISC/TAEG ritenuto difforme da quello indicato in contratto.
L'eccezione è infondata.
La ha specificato come “controparte prospetta una responsabilità risarcitoria della CP_1
Banca cedente e non dell'esponente, mera cessionaria del credito e carente di legittimazione
pagina 3 di 8 rispetto alla domanda in questione” (pagg. 27-28 comparsa di costituzione).
Tuttavia, come insegna il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “la
“legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attendendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (Cass. n. 7776/2017);
e ancora, “l'eccezione di difetto di titolarità attiva [o passiva, n.d.r.] del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva [o passiva, n.d.r.], bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte è tenuto a deliberare nel merito la relativa questione” (Cass.
n. 32814/2017).
L'eccezione formulata dalla convenuta riguarda il merito del rapporto oggetto di causa, per la cui trattazione si rinvia al prosieguo.
2.3. La prima patologia che la società attrice ha invocato in ordine al contratto azionato in giudizio è la previsione di un regime di capitalizzazione composta non espressamente concordato tra le parti.
Il contratto stipulato in data 21.04.2005, all'art. 4, prevedeva che “Il rimborso del mutuo verrà eseguito dalla Parte mutuataria mediante pagamento di n. 40 (quaranta) rate trimestrali posticipate consecutive calcolate secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (o francese), comprensive di importo di capitale e di interessi” (doc. 1, pag. 4, convenuta).
Secondo l'interpretazione fornita dall'attrice, “nell'ammortamento alla francese la produzione degli interessi su interessi è preordinatamente ricompresa nelle modalità di impiego del tasso ex art. 1284 c.c. nella definizione del valore unitario della spettanza degli interessi inclusa, per meglio dire celata, nella rata pattuita in regime composto” (pag. 3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
In altre parole, la ha ritenuto che la previsione di un sistema di ammortamento alla Pt_1
francese abbia prodotto una pratica di capitalizzazione composta degli interessi non pattuita, maggiormente onerosa per la mutuataria e, per questo, invalida.
Alle stesse conclusioni è addivenuto il CTU, secondo cui “il sistema di ammortamento alla francese o “a rata costante” è compatibile, in astratto, sia con un regime di capitalizzazione semplice sia con un regime di capitalizzazione composta” (pag. 21 CTU); nel caso di specie, il CTU ha “riscontrato l'adozione da parte della banca di un regime finanziario composto che
(…) sembrerebbe non pattuito” (pag. 20 CTU).
pagina 4 di 8 Sulla scorta di tale ricostruzione il consulente ha proceduto ad un ricalcolo in regime di capitalizzazione semplice, elaborato al momento della pattuizione.
Occorre tuttavia considerare come sul tema sia intervenuta la recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che ha chiarito come “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. SS.UU n. 15130/2024).
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha precisato come al fine di valutare la legittimità di un contratto in ordine al piano di ammortamento in esso applicato è fondamentale l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG) e della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con ripartizione per quote capitale e quote di interessi (nello stesso senso cfr. Trib. Torino n.
6351/2024); non è invece necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto in luogo di quello semplice, trattandosi di informazioni ricavabili dal piano di ammortamento.
Poiché tali elementi sono integralmente riscontrabili nel documento contrattuale oggetto di causa (pag. 25 doc. 1 convenuta), si deve concludere che la previsione del sistema di ammortamento “alla francese”, come descritta dal contratto, sia valida e legittima.
Ancora recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “la mancanza di specifica indicazione del meccanismo di ammortamento nel contratto di mutuo a tasso fisso con il piano di ammortamento alla francese non determina indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né costituisce violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali” (Cass. civ., Ord. 08/01/2025, n. 394) e che “il metodo di ammortamento alla francese, caratterizzato dal regime di capitalizzazione composta degli interessi, non comporta effetti anatocistici poiché non prevede la capitalizzazione di interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti. Di conseguenza, tale metodo non viola l'art. 1283 c.c. in materia di divieto degli interessi anatocistici” (Cass. civ., Ord. 07/01/2025, n.
270).
2.4. La seconda doglianza di parte attrice riguarda l'illegittimità del tasso Euribor indicato nel contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità dello stesso, nonché in quanto frutto di pagina 5 di 8 un'intesa anticoncorrenziale.
Si deve sul punto precisare come la Suprema Corte, sebbene abbia statuito che “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse […] sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante” ha comunque chiarito come l'indeterminatezza ovvero l'indeterminabilità del tasso Euribor non siano configurabili, atteso che allo stesso tasso vi è la possibilità di applicare alternativamente due divisori, vale a dire 360 o 365 (a seconda che si consideri l'anno commerciale, di 12 mesi da 30 giorni ciascuno, ovvero l'anno solare), “per cui il tasso di interesse da applicare è senz'altro determinabile” (cfr. Cass. n. 20801/2024; Cass, n.
36026/2023).
Nel contratto azionato in giudizio è espressamente indicato come lo spread del tasso di riferimento sia individuato nel tasso Euribor 3 mesi parametrato al divisore 365 (pag. 25 doc.1 convenuta); di conseguenza, la doglianza di parte attrice risulta priva di fondamento.
Per quanto concerne la sussistenza di una condotta anticoncorrenziale, si deve rilevare che
“le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse” (cfr. Cass. n.
12007/2024).
Poiché la società attrice non ha fornito alcuna prova circa l'alterazione del tasso Euribor come diretta conseguenza di un'intesa anticoncorrenziale oggettiva, effettiva e significativa, la doglianza deve essere disattesa.
2.5. La ha altresì chiesto l'accertamento del superamento del tasso soglia degli Pt_1 interessi del contratto in causa e, per l'effetto, l'applicazione del regime di nullità di cui all'art. 1815, comma, 2 c.c. e degli interessi individuati dall'art. 1224, comma 1, c.c.
La prospettazione attorea non è fondata.
Il CTU, dr. , ha infatti in primo luogo verificato che “Il TEG determinato nella misura del Per_2
pagina 6 di 8 4,47% (Tabella A) non supera la soglia usura del 5,805%” (pag. 14 CTU), come individuata nel D.M. sulla rilevazione dei tassi soglia relativo al periodo 1° aprile/30 giugno 2025.
Il consulente ha poi proceduto alla verifica sulla misura degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori e sull'eventuale natura usuraria degli stessi, in conformità ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 19597/2020 e 24675/2017, concludendo che “il tasso di MORA contrattualmente pattuito alla data del 21/04/2005 è del
7,326% e non supera la soglia usura tenendo conto della maggiorazione dei 2,1 p.p. del
8,9550%” e che “Il tasso corrispettivo contrattualmente pattuito nella misura del 4,32% non supera la soglia usura del 5,8050%” (pag. 16 CTU).
Sul punto le parti non hanno sollevato contestazioni in ordine alla correttezza delle operazioni peritali svolte.
Alla luce di quanto sopra deve dunque respingersi la domanda di parte attrice.
2.6. Infine, la ha allegato una condotta, posta in essere dall'istituto bancario, lesiva Pt_1
delle norme sulla trasparenza delle operazioni bancarie.
Nella specie, parte attrice ha lamentato che dalla documentazione posseduta in relazione al rapporto mutuatario “non è stato possibile determinare quali costi aggiuntivi e/o accessori facciano parte di tale erogazione per il successivo addebito in aperta violazione delle norme di trasparenza in vigore. Altresì nel contratto di mutuo all'art. 3 lettera D viene indicato un ISC pari al 4,50%; dal conteggio effettuato dal Perito l'esatto valore ammonta invece al 4,55%”
(pagg. 10-11 atto di citazione); ha pertanto formulato domanda di risarcimento danni.
La domanda non può essere accolta, non avendo l'attrice fornito alcun riscontro probatorio in Par ordine al contestato valore dell' , limitandosi a produrre una relazione tecnica di parte, avente valore di mera allegazione;
in ogni caso, la non ha neppure concretamente Pt_1
Par indicato quale fosse pregiudizio derivato dall'asserita divergenza tra l applicato e quello indicato in contratto.
In conclusione, le domande attoree devono essere integralmente respinte.
In considerazione del rigetto delle domande attoree e preso atto dell'avvenuto soddisfacimento del credito all'esito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 56/2021 avviata dinnanzi al Tribunale di Torino (cfr. conclusionale di parte convenuta), non è necessaria la trattazione della domanda formulata dalla in via subordinata. CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della Pt_1
esse si liquidano come in dispositivo, ridotta la nota spese prodotta dalla convenuta, dovendosi applicare i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore pagina 7 di 8 ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, corrispondente al valore della domanda di restituzione avanzata dall'attrice.
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico dell'attrice, in applicazione dei principi di soccombenza e causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, respinge tutte le domande formulate da parte attrice;
condanna a rimborsare alla parte convenuta le Parte_1 spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali,
CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice, nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 25.03.2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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