Articolo 4 della Legge 23 marzo 1956, n. 167
Articolo 3Articolo 5
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4 aprile 1956
Art. 4.
Gli articoli 200 , 214 , 238 , 240 e 241 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 200. (Disposizioni penali applicabili). - In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del Codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti i), "Art. 214. (Militari in congedo). - Le disposizioni dell'art. 212 si applicano anche se il fatto e' commesso da un militare in congedo illimitato, sempreche' l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali e' prevista, a norma dell' art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilita' della legge penale militare ai militari in congedo".
"Art. 238. (Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato). - E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice il militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purche' il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi".
"Art. 240. (Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare). - Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare, e' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice".
"Art. 241. (Militari in congedo assoluto). - Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato".
Entrata in vigore il 4 aprile 1956