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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Brunella Rocchi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lucca (LU)-Corso Garibaldi 74, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giada Controparte_1 C.F._2
Lorenzini e dell'Avv. Aldo Pierluigi Benedetti, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Chiesina Uzzanese (PT)-Via Garibaldi 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni inerenti al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Tenuto conto del collocamento esclusivo del minore presso l'abitazione paterna dal Persona_1
27.04.2023, la sig.ra dovrà versare mensilmente, a far data dal 27.04.2023, la somma mensile di € 600,00 CP_1
(seicento/00) al sig. mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, all'IBAN che verrà Pt_1 indicato dal ricorrente, mentre le spese straordinarie rimarranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Riguardo alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, si dovrà fare riferimento al Protocollo del Tribunale di
Lucca dell'ottobre 2020. Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Resistente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare in ogni caso tutte le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare le condizioni stabilite dal provvedimento del Tribunale di Lucca del 18.06.2021; - Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, stabilire a carico della madre un contributo al mantenimento del minore per € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Persona_1 protocollo del Tribunale di Lucca;
- IN OGNI CASO, con vittoria delle spese del giudizio e dei compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP, come per legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.2.2024 e regolarmente notificato, ha domandato al Parte_1
Tribunale di Lucca la modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento del figlio minore concordate con la resistente nel ricorso congiunto del 13.4.2021 e recepite dal Per_1
Tribunale di Lucca con provvedimento del 18.6.2021 n. 3771/2021 (R.G.N. 1564/2021), chiedendo di porre a carico della resistente la somma mensile di €600, a far data dal 27.4.2023, con spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Lucca.
A sostegno della domanda ha dedotto che, a fronte del precedente e concordato regime di collocamento paritario del minore presso ciascun genitore con mantenimento diretto dello stesso, a far data dal 27.4.2023 il minore si era trasferito a casa del ricorrente, aveva interrotto ogni rapporto con la madre e che, pertanto, erano venute meno le condizioni del collocamento paritario precedentemente stabilite, stante il collocamento esclusivo del minore presso l'abitazione paterna.
Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto; ha evidenziato: di aver Controparte_1
introdotto dinanzi al Tribunale di Lucca un procedimento (R.G. 2984/2023) ex art. 78 c.p.c. per la nomina di un curatore speciale al figlio minore a seguito della totale interruzione dei rapporti con la stessa;
di avere, non appena ricevuta la notifica del presente procedimento, versato al ricorrente la somma di €4000 a titolo di arretrati al mantenimento di nonché la somma mensile di €400 Per_1
quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto, in via principale il rigetto della domanda del ricorrente e la conferma delle condizioni stabilite dal provvedimento del Tribunale di Lucca del 18.06.2021, in denegata ipotesi, nel caso di accoglimento della domanda del ricorrente, di porre a suo carico un contributo per il mantenimento del figlio di € 400, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale Per_1
di Lucca.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie di rito insistendo nelle rispettive conclusioni. All'udienza del 5.7.2025 il Collegio ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti e, tenuto conto delle capacità reddituali delle parti e della collocazione pressoché esclusiva del minore presso il padre, ha posto a carico della resistente un assegno di mantenimento in favore del minore di €400 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e ha rinviato a successiva udienza.
All'udienza collegiale del 7.2.2025 è comparso il solo ricorrente che è stato sentito dal Giudice, nessuno è comparso per la resistente. Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, ha rinunciato ai termini per memorie ed ha chiesto di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata trattenuta immediatamente in decisione.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda con cui si chiede la modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale- nel caso di specie per la sola parte relativa al mantenimento del figlio minore- impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di entrambi gli ex conviventi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia del Tribunale di Lucca del 18.6.2021.
Sussistono giustificati motivi per l'accoglimento del ricorso.
E' infatti pacifico che, dall'aprile 2023, è sostanzialmente mutato il regime di collocamento del minore che ha interrotto ogni rapporto con la madre e che vive stabilmente a casa del padre e che il ricorrente, da tale data, ha provveduto anche al mantenimento del figlio, mentre la resistente solo dal febbraio 2024 e dopo l'introduzione di questo giudizio ha iniziato a corrispondere al ricorrente la somma di €400 mensili a titolo di mantenimento pro quota del ragazzo, oltre al 50% delle spese straordinarie e ha versato all'ex convivente la somma di €4.000 a titolo di arretrati al mantenimento.
Sul punto del rapporto madre-figlio, va anche dato atto che tra i genitori del minore si sono susseguite varie vicende giudiziarie per la regolamentazione della frequentazione genitori-figlio, sia innanzi a questo Tribunale, sia davanti al Tribunale per i Minorenni, quest'ultima dovuta all'accesa conflittualità tra le parti. Da ultimo, a fronte della volontà manifestata dal minore nell'aprile 2023 di vivere presso il padre e di non voler vedere la madre, interrompendo con la medesima qualsiasi rapporto ed all'esito del giudizio ex art. 78 c.p.c. il Tribunale di Lucca, previo esperimento di c.t.u., ha confermato l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Capannori, ha disposto il collocamento del minore presso il padre e la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio già attivati da parte del Servizio Sociale, ha stabilito che la frequentazione madre-figlio possa riprendere solo previo consenso del minore e secondo le modalità che saranno individuate dai Servizi
Sociali ed ha invitato i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Dunque, è modificato il regime di collocamento e frequentazione non solo a livello sostanziale, ma vi è stata anche una nuova regolamentazione da parte di questo Ufficio.
In punto di mantenimento, giacché il figlio trascorre la totalità del tempo con il padre, che si fa carico in maniera esclusiva della gestione del minore e delle di lui esigenze quotidiane, alla luce della situazione reddituale delle parti (la madre ha redditi annui lordi per circa €32.000, il padre per circa
€27.000) e valorizzata altresì l'età di , ad oggi adolescente, risulta equo stabilire l'importo Per_1 del contributo per il di lui mantenimento nella somma di € 500 mensili a carico di Controparte_1
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare a mezzo bonifico bancario come verrà indicato dal ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese alla ricorrente.
A carico di ogni genitore oltre il 50% delle spese straordinarie a carico da individuarsi secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Lucca.
Si ritiene congruo far decorrere dalla presente pronuncia gli effetti della rideterminazione dell'assegno, sia perché la madre ha già corrisposto al padre contestualmente all'introduzione del presente giudizio gli arretrati di mantenimento, sia per la disponibilità manifestata in corso di giudizio a versare un contributo di mantenimento e la regolarità dell'esborso.
Per i medesimi motivi e stante la decisione assunta nell'interesse del minore, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica delle precedenti statuizioni inter partes
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Controparte_1
la somma mensile di € 500 da versarsi al ricorrente a mezzo bonifico bancario entro il Persona_1
giorno dieci di ogni mese oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla presente sentenza;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Brunella Rocchi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lucca (LU)-Corso Garibaldi 74, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giada Controparte_1 C.F._2
Lorenzini e dell'Avv. Aldo Pierluigi Benedetti, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Chiesina Uzzanese (PT)-Via Garibaldi 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni inerenti al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Tenuto conto del collocamento esclusivo del minore presso l'abitazione paterna dal Persona_1
27.04.2023, la sig.ra dovrà versare mensilmente, a far data dal 27.04.2023, la somma mensile di € 600,00 CP_1
(seicento/00) al sig. mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, all'IBAN che verrà Pt_1 indicato dal ricorrente, mentre le spese straordinarie rimarranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Riguardo alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, si dovrà fare riferimento al Protocollo del Tribunale di
Lucca dell'ottobre 2020. Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Resistente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare in ogni caso tutte le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare le condizioni stabilite dal provvedimento del Tribunale di Lucca del 18.06.2021; - Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, stabilire a carico della madre un contributo al mantenimento del minore per € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Persona_1 protocollo del Tribunale di Lucca;
- IN OGNI CASO, con vittoria delle spese del giudizio e dei compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP, come per legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.2.2024 e regolarmente notificato, ha domandato al Parte_1
Tribunale di Lucca la modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento del figlio minore concordate con la resistente nel ricorso congiunto del 13.4.2021 e recepite dal Per_1
Tribunale di Lucca con provvedimento del 18.6.2021 n. 3771/2021 (R.G.N. 1564/2021), chiedendo di porre a carico della resistente la somma mensile di €600, a far data dal 27.4.2023, con spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Lucca.
A sostegno della domanda ha dedotto che, a fronte del precedente e concordato regime di collocamento paritario del minore presso ciascun genitore con mantenimento diretto dello stesso, a far data dal 27.4.2023 il minore si era trasferito a casa del ricorrente, aveva interrotto ogni rapporto con la madre e che, pertanto, erano venute meno le condizioni del collocamento paritario precedentemente stabilite, stante il collocamento esclusivo del minore presso l'abitazione paterna.
Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto; ha evidenziato: di aver Controparte_1
introdotto dinanzi al Tribunale di Lucca un procedimento (R.G. 2984/2023) ex art. 78 c.p.c. per la nomina di un curatore speciale al figlio minore a seguito della totale interruzione dei rapporti con la stessa;
di avere, non appena ricevuta la notifica del presente procedimento, versato al ricorrente la somma di €4000 a titolo di arretrati al mantenimento di nonché la somma mensile di €400 Per_1
quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto, in via principale il rigetto della domanda del ricorrente e la conferma delle condizioni stabilite dal provvedimento del Tribunale di Lucca del 18.06.2021, in denegata ipotesi, nel caso di accoglimento della domanda del ricorrente, di porre a suo carico un contributo per il mantenimento del figlio di € 400, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale Per_1
di Lucca.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie di rito insistendo nelle rispettive conclusioni. All'udienza del 5.7.2025 il Collegio ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti e, tenuto conto delle capacità reddituali delle parti e della collocazione pressoché esclusiva del minore presso il padre, ha posto a carico della resistente un assegno di mantenimento in favore del minore di €400 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e ha rinviato a successiva udienza.
All'udienza collegiale del 7.2.2025 è comparso il solo ricorrente che è stato sentito dal Giudice, nessuno è comparso per la resistente. Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, ha rinunciato ai termini per memorie ed ha chiesto di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata trattenuta immediatamente in decisione.
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La domanda con cui si chiede la modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale- nel caso di specie per la sola parte relativa al mantenimento del figlio minore- impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di entrambi gli ex conviventi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia del Tribunale di Lucca del 18.6.2021.
Sussistono giustificati motivi per l'accoglimento del ricorso.
E' infatti pacifico che, dall'aprile 2023, è sostanzialmente mutato il regime di collocamento del minore che ha interrotto ogni rapporto con la madre e che vive stabilmente a casa del padre e che il ricorrente, da tale data, ha provveduto anche al mantenimento del figlio, mentre la resistente solo dal febbraio 2024 e dopo l'introduzione di questo giudizio ha iniziato a corrispondere al ricorrente la somma di €400 mensili a titolo di mantenimento pro quota del ragazzo, oltre al 50% delle spese straordinarie e ha versato all'ex convivente la somma di €4.000 a titolo di arretrati al mantenimento.
Sul punto del rapporto madre-figlio, va anche dato atto che tra i genitori del minore si sono susseguite varie vicende giudiziarie per la regolamentazione della frequentazione genitori-figlio, sia innanzi a questo Tribunale, sia davanti al Tribunale per i Minorenni, quest'ultima dovuta all'accesa conflittualità tra le parti. Da ultimo, a fronte della volontà manifestata dal minore nell'aprile 2023 di vivere presso il padre e di non voler vedere la madre, interrompendo con la medesima qualsiasi rapporto ed all'esito del giudizio ex art. 78 c.p.c. il Tribunale di Lucca, previo esperimento di c.t.u., ha confermato l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Capannori, ha disposto il collocamento del minore presso il padre e la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio già attivati da parte del Servizio Sociale, ha stabilito che la frequentazione madre-figlio possa riprendere solo previo consenso del minore e secondo le modalità che saranno individuate dai Servizi
Sociali ed ha invitato i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Dunque, è modificato il regime di collocamento e frequentazione non solo a livello sostanziale, ma vi è stata anche una nuova regolamentazione da parte di questo Ufficio.
In punto di mantenimento, giacché il figlio trascorre la totalità del tempo con il padre, che si fa carico in maniera esclusiva della gestione del minore e delle di lui esigenze quotidiane, alla luce della situazione reddituale delle parti (la madre ha redditi annui lordi per circa €32.000, il padre per circa
€27.000) e valorizzata altresì l'età di , ad oggi adolescente, risulta equo stabilire l'importo Per_1 del contributo per il di lui mantenimento nella somma di € 500 mensili a carico di Controparte_1
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare a mezzo bonifico bancario come verrà indicato dal ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese alla ricorrente.
A carico di ogni genitore oltre il 50% delle spese straordinarie a carico da individuarsi secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Lucca.
Si ritiene congruo far decorrere dalla presente pronuncia gli effetti della rideterminazione dell'assegno, sia perché la madre ha già corrisposto al padre contestualmente all'introduzione del presente giudizio gli arretrati di mantenimento, sia per la disponibilità manifestata in corso di giudizio a versare un contributo di mantenimento e la regolarità dell'esborso.
Per i medesimi motivi e stante la decisione assunta nell'interesse del minore, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica delle precedenti statuizioni inter partes
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Controparte_1
la somma mensile di € 500 da versarsi al ricorrente a mezzo bonifico bancario entro il Persona_1
giorno dieci di ogni mese oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla presente sentenza;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli