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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 809/2024
Oggi 19/02/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to BIANZANI LARA Parte_1
Per , la dott.ssa VECCHIO Controparte_1
VALERIA, la dott.ssa e la dott.ssa CP_2 Per_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
L'avv. Bianzani contesta l'eccezione di prescrizione per il periodo 1.4.2019–
29.4.2019 rilevando che la diffida è stata inviata il 30.4.2024 , che la retribuzione professionale è corrisposta mensilmente con la conseguenza che non si è prescritto il Contr
“rateo” di aprile di quell'anno come invece sostenuto dal
La dott.ssa insiste nell'eccezione di prescrizione per le motivazioni di cui alla Per_1
memoria 7
I procuratori delle parti , nel caso in cui il giudice ritenesse la causa matura per la decisione, dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera in consiglio Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
IL GIUDICE
Simona Gerola REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 809/24 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Rinaldi , Walter Miceli , Lara Parte_1
Bianzani e Fabio Ganci
PARTE RICORRENTE contro rappresentato e difeso ex art. 417 bis dalla Controparte_1
dott.ssa Angelica De Rubertis e dalla dott.ssa Del Vecchio Valeria
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione ai servizi prestati in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per gli anni Controparte_1
scolastici 2018/2029 limitatamente ai servizi resi dal 1.4.2019 in poi e 2019/2020 –
Per l'effetto, condannare il , ora , al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1949,70 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda e pretesa avversaria, così giudicare:
in via principale: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dall' odierna ricorrente, in quanto infondata per i motivi di cui alla presente memoria, e comunque non provata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto della prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati con detrazione degli importi dovuti con riferimento al periodo 01/04/2019 – 30/04/2019, poiché prescritti con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.11.2024 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Mantova il per sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore della parte ricorrente rilevava che la RI durante gli anni scolastici 2018/19
(con riferimento, per quanto attiene l'odierna domanda, ai servizi resi dall' 1.04.2019 in poi) e
2019/20 non ha percepito la retribuzione professionale docenti (come si evince dai cedolini stipendiali prodotti quale doc. 2), ossia l' indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo Controparte_1
e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e che la stessa , nonostante negli anni scolastici 2018/2019 e 2029/2020 abbia svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non ha percepito la retribuzione professionale docenti .
Rivendicava il diritto al detto compenso accessorio , con ampie e argomentate motivazioni giuridiche rilevando, in estrema sintesi, che la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata illegittimamente negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie mentre il docente che svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno .
Evidenziava che la retribuzione professionale docenti, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio, ai sensi dell'art. 87 del CCNL
Scuola 29.11.2007 ammontava, sino al 28.02.2018, a € 164,00 mensili;
che l'art. 38 del CCNL Scuola del 2016/2018 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal
01.03.2018 ammontava a € 174,50 , che l'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021, infine, ha statuito un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.01.2022 ammonta a € 184,50; Rilevava che la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del
31.08.1999:
a. comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio);
b. comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Esponeva che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, pertanto, è pari a:
- € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018;
- € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018 al 31.12.2021
- € 6,15 (€ 184,50: 30 giorni) a partire dal 1° gennaio 2022
e che la parte ricorrente, in particolare:
- durante l'anno scolastico 2018/19 ha lavorato (per il periodo dal 1.04.2019 in poi) 70 giorni;
- durante l'anno scolastico 2019/20 ha lavorato 265 giorni , per un totale di 335 giorni, con la conseguenza che la somma dovuta dal Controparte_1
ammonta ad € 5,82 x 335 giorni = € 1.949,70 come si evince dal foglio di calcolo prodotto
[...]
Dopo aver precisato , infine , che la parte ricorrente ha interrotto la prescrizione con atto di diffida in data 29 aprile 2024 rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva il contestando la fondatezza del ricorso. CP_4
Il funzionario del convenuto, in sintesi, rilevava che deve escludersi dal novero dei destinatari della
RPD il personale che presta servizio con contratti a tempo determinato per "supplenza breve e saltuaria", poiché si tratta di una tipologia di rapporto che non comporta l'attuazione di “processi innovatori” né alcun “miglioramento del servizio scolastico” meritevoli della RPD e che tale esclusione, lungi dall'essere casuale, è del tutto logica, giustificata e legittima, anche alla luce della normativa eurounitaria invocata da controparte e che la mancata partecipazione dei supplenti temporanei alle predette attività costituisce quindi una "ragione oggettiva" anche ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tale da giustificare la diversità di trattamento degli stessi rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25
In via subordinata contestava la quantificazione delle somme asseritamente dovute rimarcando la corresponsione della RPD va proporzionata all'orario di insegnamento, se inferiore a quello di cattedra, e al periodo di servizio, se minore di un mese e che il proporzionamento della RPD alla durata e all'orario del servizio trova fondamento nelle statuizioni del comma 10 dell'art. 39 del citato
CCNL del Comparto Scuola del 2007, tuttora vigenti per effetto del disposto del comma 10 dell'art.
1 del CCNL del 19/04/2018.
In via subordinata eccepiva la prescrizione del credito rivendicato dalla parte ricorrente per l' a.s.
2018/2019 rilevando che il termine di esso è stato interrotto per la prima volta con diffida del
29.04.2024 acquisita a questo ufficio con prot. 1804 del 30/04/2024 con la conseguenza che il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. del
15/03/2001 è prescritto per il periodo di lavoro svolto dal 01/04/2019 al 30/04/2019.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta di un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte .
La “Retribuzione Professionale Docenti” rivendicata dalla parte ricorrente ha infatti natura fissa e continuativa , non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e, pertanto trova piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione si è quindi espressa in senso favorevole al docente con il seguente principio di diritto:
“l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Cassazione che ha avvallato l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo appunto al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass 6293/2020)
L'eccezione di prescrizione relativa al periodo da 1.4.19-29.4.19 è infondata alla luce della diffida Cont in atti notificata al in data 30.4.2024 ( cfr. doc. 9 di parte ricorrente)
Si osserva infatti che la retribuzione professionale relativa al mese di aprile 2019 avrebbe dovuto essere contabilizzata nel cedolino paga visionabile dalla docente non certo prima del 30 aprile di quell'anno con la conseguenza che la stessa non era in grado di verificare se le fosse stata riconosciuta la r.pd , e quindi di esercitare il diritto, in epoca antecedente a detta data Cont Non resta che condannare il al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
1949,70 , otre interessi
Cont Il deve essere quindi condannato al pagamento della somma di euro1949,70 , oltre interessi legali
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della “serialità” della causa e della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), seguono la soccombenza
.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Cont accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di della somma Parte_1 di euro € 1949,70 oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 1030,00 , oltre rimb. forf, IVA de CPA da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Mantova, il 19.2.2025
Il Giudice
Simona Gerola
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 809/2024
Oggi 19/02/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to BIANZANI LARA Parte_1
Per , la dott.ssa VECCHIO Controparte_1
VALERIA, la dott.ssa e la dott.ssa CP_2 Per_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
L'avv. Bianzani contesta l'eccezione di prescrizione per il periodo 1.4.2019–
29.4.2019 rilevando che la diffida è stata inviata il 30.4.2024 , che la retribuzione professionale è corrisposta mensilmente con la conseguenza che non si è prescritto il Contr
“rateo” di aprile di quell'anno come invece sostenuto dal
La dott.ssa insiste nell'eccezione di prescrizione per le motivazioni di cui alla Per_1
memoria 7
I procuratori delle parti , nel caso in cui il giudice ritenesse la causa matura per la decisione, dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera in consiglio Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
IL GIUDICE
Simona Gerola REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 809/24 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Rinaldi , Walter Miceli , Lara Parte_1
Bianzani e Fabio Ganci
PARTE RICORRENTE contro rappresentato e difeso ex art. 417 bis dalla Controparte_1
dott.ssa Angelica De Rubertis e dalla dott.ssa Del Vecchio Valeria
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione ai servizi prestati in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per gli anni Controparte_1
scolastici 2018/2029 limitatamente ai servizi resi dal 1.4.2019 in poi e 2019/2020 –
Per l'effetto, condannare il , ora , al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1949,70 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda e pretesa avversaria, così giudicare:
in via principale: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dall' odierna ricorrente, in quanto infondata per i motivi di cui alla presente memoria, e comunque non provata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto della prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati con detrazione degli importi dovuti con riferimento al periodo 01/04/2019 – 30/04/2019, poiché prescritti con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.11.2024 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Mantova il per sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore della parte ricorrente rilevava che la RI durante gli anni scolastici 2018/19
(con riferimento, per quanto attiene l'odierna domanda, ai servizi resi dall' 1.04.2019 in poi) e
2019/20 non ha percepito la retribuzione professionale docenti (come si evince dai cedolini stipendiali prodotti quale doc. 2), ossia l' indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo Controparte_1
e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e che la stessa , nonostante negli anni scolastici 2018/2019 e 2029/2020 abbia svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non ha percepito la retribuzione professionale docenti .
Rivendicava il diritto al detto compenso accessorio , con ampie e argomentate motivazioni giuridiche rilevando, in estrema sintesi, che la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata illegittimamente negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie mentre il docente che svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno .
Evidenziava che la retribuzione professionale docenti, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio, ai sensi dell'art. 87 del CCNL
Scuola 29.11.2007 ammontava, sino al 28.02.2018, a € 164,00 mensili;
che l'art. 38 del CCNL Scuola del 2016/2018 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal
01.03.2018 ammontava a € 174,50 , che l'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021, infine, ha statuito un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.01.2022 ammonta a € 184,50; Rilevava che la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del
31.08.1999:
a. comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio);
b. comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Esponeva che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, pertanto, è pari a:
- € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018;
- € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018 al 31.12.2021
- € 6,15 (€ 184,50: 30 giorni) a partire dal 1° gennaio 2022
e che la parte ricorrente, in particolare:
- durante l'anno scolastico 2018/19 ha lavorato (per il periodo dal 1.04.2019 in poi) 70 giorni;
- durante l'anno scolastico 2019/20 ha lavorato 265 giorni , per un totale di 335 giorni, con la conseguenza che la somma dovuta dal Controparte_1
ammonta ad € 5,82 x 335 giorni = € 1.949,70 come si evince dal foglio di calcolo prodotto
[...]
Dopo aver precisato , infine , che la parte ricorrente ha interrotto la prescrizione con atto di diffida in data 29 aprile 2024 rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva il contestando la fondatezza del ricorso. CP_4
Il funzionario del convenuto, in sintesi, rilevava che deve escludersi dal novero dei destinatari della
RPD il personale che presta servizio con contratti a tempo determinato per "supplenza breve e saltuaria", poiché si tratta di una tipologia di rapporto che non comporta l'attuazione di “processi innovatori” né alcun “miglioramento del servizio scolastico” meritevoli della RPD e che tale esclusione, lungi dall'essere casuale, è del tutto logica, giustificata e legittima, anche alla luce della normativa eurounitaria invocata da controparte e che la mancata partecipazione dei supplenti temporanei alle predette attività costituisce quindi una "ragione oggettiva" anche ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tale da giustificare la diversità di trattamento degli stessi rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25
In via subordinata contestava la quantificazione delle somme asseritamente dovute rimarcando la corresponsione della RPD va proporzionata all'orario di insegnamento, se inferiore a quello di cattedra, e al periodo di servizio, se minore di un mese e che il proporzionamento della RPD alla durata e all'orario del servizio trova fondamento nelle statuizioni del comma 10 dell'art. 39 del citato
CCNL del Comparto Scuola del 2007, tuttora vigenti per effetto del disposto del comma 10 dell'art.
1 del CCNL del 19/04/2018.
In via subordinata eccepiva la prescrizione del credito rivendicato dalla parte ricorrente per l' a.s.
2018/2019 rilevando che il termine di esso è stato interrotto per la prima volta con diffida del
29.04.2024 acquisita a questo ufficio con prot. 1804 del 30/04/2024 con la conseguenza che il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. del
15/03/2001 è prescritto per il periodo di lavoro svolto dal 01/04/2019 al 30/04/2019.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta di un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte .
La “Retribuzione Professionale Docenti” rivendicata dalla parte ricorrente ha infatti natura fissa e continuativa , non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e, pertanto trova piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione si è quindi espressa in senso favorevole al docente con il seguente principio di diritto:
“l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Cassazione che ha avvallato l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo appunto al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass 6293/2020)
L'eccezione di prescrizione relativa al periodo da 1.4.19-29.4.19 è infondata alla luce della diffida Cont in atti notificata al in data 30.4.2024 ( cfr. doc. 9 di parte ricorrente)
Si osserva infatti che la retribuzione professionale relativa al mese di aprile 2019 avrebbe dovuto essere contabilizzata nel cedolino paga visionabile dalla docente non certo prima del 30 aprile di quell'anno con la conseguenza che la stessa non era in grado di verificare se le fosse stata riconosciuta la r.pd , e quindi di esercitare il diritto, in epoca antecedente a detta data Cont Non resta che condannare il al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
1949,70 , otre interessi
Cont Il deve essere quindi condannato al pagamento della somma di euro1949,70 , oltre interessi legali
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della “serialità” della causa e della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), seguono la soccombenza
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PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Cont accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di della somma Parte_1 di euro € 1949,70 oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 1030,00 , oltre rimb. forf, IVA de CPA da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Mantova, il 19.2.2025
Il Giudice
Simona Gerola