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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1594 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI ZI, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Carmen CP_1 C.F._2
Manzone, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 3/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/03/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in DU (LE) il 17/09/2005 e che dalla loro unione è CP_1 nata la figlia il 16/07/1997; che i coniugi si sono separati con decreto di omologa del Per_1
Tribunale di Lecce del 02/05/2022; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga
1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , per i CP_1 motivi ed alle condizioni specificati in atti.
si è costituita, con comparsa depositata il 29/08/2025, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
In particolare, la resistente ha evidenziato che tra le parti pende, dinanzi a questo Tribunale, un giudizio avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione (R.G. n. 1703/2025)
e che tale procedimento è stato instaurato dalla stessa convenuta a seguito del mutamento in peius della propria condizione economica.
All'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 473bis.17 c.p.c., i difensori delle parti hanno formulato un'istanza chiedendo al Giudice delegato che l'udienza prevista per il
3/10/2025 si svolgesse mediante il deposito di note scritte, in luogo della comparizione personale delle parti, atteso il raggiungimento di un accordo, già formalizzato in seno al giudizio per la modifica delle condizioni di separazione sopra menzionato.
Tanto premesso, all'udienza del 3/10/2025, i coniugi hanno depositato l'accordo medio tempore raggiunto per definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
a) il sig. corrisponderà alla figlia a titolo di mantenimento, la somma Parte_1 Per_1 di € 800,00 mensili mentre la Signora corrisponderà alla figlia, allo stesso CP_1 titolo, la somma di € 200,00 mensili;
detta somma verrà corrisposta da ciascun genitore entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla figlia. Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno ripartite in ragione dell'80% in capo al padre e 20% in capo alla madre. I genitori richiamano a tal fine il protocollo sulle spese straordinarie in vigore dinanzi al Tribunale di Lecce;
b) il signor corrisponderà alla signora , a titolo di assegno divorzile Parte_1 CP_1 una tantum e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, la somma di € 20.000,00
(ventimila). Detta somma sarà corrisposta in un'unica soluzione al momento dell'ottenimento del finanziamento ovvero, in mancanza, in dieci rate mensili, a decorrere dal corrente mese e con scadenza giugno 2026;
c) con l'esatta esecuzione di quanto stabilito al punto 3), le parti si danno atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile e di aver definitivamente acclarato i reciproci rapporti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
2 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DU (Le) il
17/09/2005 da e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 di quel Comune al n. 19, Parte II, Serie A, anno 2005, alle condizioni riportate in motivazione;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1594 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI ZI, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Carmen CP_1 C.F._2
Manzone, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 3/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/03/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in DU (LE) il 17/09/2005 e che dalla loro unione è CP_1 nata la figlia il 16/07/1997; che i coniugi si sono separati con decreto di omologa del Per_1
Tribunale di Lecce del 02/05/2022; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga
1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , per i CP_1 motivi ed alle condizioni specificati in atti.
si è costituita, con comparsa depositata il 29/08/2025, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
In particolare, la resistente ha evidenziato che tra le parti pende, dinanzi a questo Tribunale, un giudizio avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione (R.G. n. 1703/2025)
e che tale procedimento è stato instaurato dalla stessa convenuta a seguito del mutamento in peius della propria condizione economica.
All'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 473bis.17 c.p.c., i difensori delle parti hanno formulato un'istanza chiedendo al Giudice delegato che l'udienza prevista per il
3/10/2025 si svolgesse mediante il deposito di note scritte, in luogo della comparizione personale delle parti, atteso il raggiungimento di un accordo, già formalizzato in seno al giudizio per la modifica delle condizioni di separazione sopra menzionato.
Tanto premesso, all'udienza del 3/10/2025, i coniugi hanno depositato l'accordo medio tempore raggiunto per definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
a) il sig. corrisponderà alla figlia a titolo di mantenimento, la somma Parte_1 Per_1 di € 800,00 mensili mentre la Signora corrisponderà alla figlia, allo stesso CP_1 titolo, la somma di € 200,00 mensili;
detta somma verrà corrisposta da ciascun genitore entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla figlia. Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno ripartite in ragione dell'80% in capo al padre e 20% in capo alla madre. I genitori richiamano a tal fine il protocollo sulle spese straordinarie in vigore dinanzi al Tribunale di Lecce;
b) il signor corrisponderà alla signora , a titolo di assegno divorzile Parte_1 CP_1 una tantum e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, la somma di € 20.000,00
(ventimila). Detta somma sarà corrisposta in un'unica soluzione al momento dell'ottenimento del finanziamento ovvero, in mancanza, in dieci rate mensili, a decorrere dal corrente mese e con scadenza giugno 2026;
c) con l'esatta esecuzione di quanto stabilito al punto 3), le parti si danno atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile e di aver definitivamente acclarato i reciproci rapporti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
2 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DU (Le) il
17/09/2005 da e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 di quel Comune al n. 19, Parte II, Serie A, anno 2005, alle condizioni riportate in motivazione;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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