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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8658/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Ares Cerrato e dall'avv. Mariarosa Sangineto , elettivamente domiciliata in n Torino al Corso Inghilterra nr. 17bis, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del di Torino e dal Dott. CP_3 CP_4 [...]
(C.F. ), Funzionario dello stesso , Controparte_5 C.F._2 CP_1 domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, Via Coazze n. 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze
1 professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015 per i docenti di ruolo.
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo CP_1 di € 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione del credito per l'a.s. CP_1
2019/2020 e chiedendo, nel merito il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
1. La carta elettronica del docente
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
2 del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1
e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato: nell'a.s. 2019/2020 con supplenze brevi e saltuarie presso la medesima scuola e sulla medesima cattedra, complessivamente dal 1.10.2019 al 30.6.2020;
3 nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 20.10.2020 all'11.6.2021;
nell'a.s. 2021/2022 con supplenze brevi e saltuarie presso la medesima scuola e sulla medesima cattedra, complessivamente dal 27.9.2021 al'8.6.2022;
nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 27.9.2022 al 30.6.2023;
nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 20.9.2023 al 7.6.2024
La supplenza svolta nell'a.s. 2022/2023 legittima l'attribuzione della Carta Docente sulla base della giurisprudenza sopra richiamata.
Anche per quanto riguarda gli altri anni, fatta eccezione per quanto si dirà per l'a.s.
2019/2020, la domanda è fondata, avendo svolto la ricorrente in ciascun anno oggetto di domanda una prestazione per oltre 180 giorni sulla medesima cattedra e nella stessa scuola, rendendo quindi una prestazione del tutto comparabile a quella resa da un docente di ruolo.
È fondata l'eccezione di prescrizione relativamente all'a.s. 2019/2020.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, si ritiene che la ricorrente potesse far valere il diritto sin dalla data di inizio dell'ultima supplenza svolta nell'a.s. 2019/2020, ovvero dal
27.1.2020, data in cui la lavoratrice ha avuto piena consapevolezza della durata annua
(considerate le supplenze già svolte e considerata la durata dell'ultima supplenza) dei contratti svolti presso il medesimo istituto e a partire dalla quale avrebbe potuto legittimamente rivendicare l'emolumento.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notificazione del ricorso, avvenuta il 29.5.2025, dunque oltre il quinquennio (calcolato dal 27.1.2020), sicché il diritto, per tale annualità deve considerarsi prescritto.
Per il resto, è provato che la ricorrente è rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1 ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000,00 corrispondente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
4
2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura CP_1 liquidata in dispositivo applicati i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica Parte_1 del docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Mariarosa Sangineto.
Torino, 11/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8658/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Ares Cerrato e dall'avv. Mariarosa Sangineto , elettivamente domiciliata in n Torino al Corso Inghilterra nr. 17bis, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del di Torino e dal Dott. CP_3 CP_4 [...]
(C.F. ), Funzionario dello stesso , Controparte_5 C.F._2 CP_1 domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, Via Coazze n. 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze
1 professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015 per i docenti di ruolo.
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo CP_1 di € 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione del credito per l'a.s. CP_1
2019/2020 e chiedendo, nel merito il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
1. La carta elettronica del docente
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
2 del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1
e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato: nell'a.s. 2019/2020 con supplenze brevi e saltuarie presso la medesima scuola e sulla medesima cattedra, complessivamente dal 1.10.2019 al 30.6.2020;
3 nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 20.10.2020 all'11.6.2021;
nell'a.s. 2021/2022 con supplenze brevi e saltuarie presso la medesima scuola e sulla medesima cattedra, complessivamente dal 27.9.2021 al'8.6.2022;
nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 27.9.2022 al 30.6.2023;
nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 20.9.2023 al 7.6.2024
La supplenza svolta nell'a.s. 2022/2023 legittima l'attribuzione della Carta Docente sulla base della giurisprudenza sopra richiamata.
Anche per quanto riguarda gli altri anni, fatta eccezione per quanto si dirà per l'a.s.
2019/2020, la domanda è fondata, avendo svolto la ricorrente in ciascun anno oggetto di domanda una prestazione per oltre 180 giorni sulla medesima cattedra e nella stessa scuola, rendendo quindi una prestazione del tutto comparabile a quella resa da un docente di ruolo.
È fondata l'eccezione di prescrizione relativamente all'a.s. 2019/2020.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, si ritiene che la ricorrente potesse far valere il diritto sin dalla data di inizio dell'ultima supplenza svolta nell'a.s. 2019/2020, ovvero dal
27.1.2020, data in cui la lavoratrice ha avuto piena consapevolezza della durata annua
(considerate le supplenze già svolte e considerata la durata dell'ultima supplenza) dei contratti svolti presso il medesimo istituto e a partire dalla quale avrebbe potuto legittimamente rivendicare l'emolumento.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notificazione del ricorso, avvenuta il 29.5.2025, dunque oltre il quinquennio (calcolato dal 27.1.2020), sicché il diritto, per tale annualità deve considerarsi prescritto.
Per il resto, è provato che la ricorrente è rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1 ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000,00 corrispondente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
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2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura CP_1 liquidata in dispositivo applicati i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica Parte_1 del docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Mariarosa Sangineto.
Torino, 11/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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