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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5027/2024 promossa da: di (P. IVA ), Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Cioffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in OL ES (MI), corso Roma, n. 11/a (pec:
; Email_1
CONTRO
(C.F. – P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pennati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, via De Amicis n. 9 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive memorie, in particolare: parte attrice: “... In via principale: previo accertamento della difformità nonché dei vizi e difetti della vettura
DE, modello GLE 300 D 4Matic Premium, targata FX569VSSUV, venduta a Controparte_3
da parte di condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di
[...] CP_2
Euro 8.700,00, ovvero a quella maggiore o minor somma accertata in corso di causa, corrispondente al decremento quantificato nella misura del 25% (valore medio tra 20-30 %) rispetto al valore commerciale del veicolo, valore commerciale che si attesta alla data 13.6.2023 in Euro 34.800,00 (trentaquattromilaottocento/00)
e che in ogni caso non può essere inferiore alla data odierna ad Euro 30.000,00, quale somma spettante all'attrice
a titolo di riduzione del prezzo del veicolo ex art. 130 D. Lgs. 206/2005 per i vizi e difetti riscontrati sulla vettura. Con vittoria di spese e compensi. Sempre in via principale: condannare altresì la società al CP_2 risarcimento del danno cagionato a di in ragione di almeno Euro 10.000,00 Parte_1 Controparte_1 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia per tutti i disagi patiti e patiendi ed esposti nella motivazione di cui al presente atto. In via subordinata e in ogni
pagina 1 di 8 caso: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga applicabile la disciplina del Codice del Consumo al caso di specie condannare la società al risarcimento del danno cagionato a di CP_2 Parte_1 [...]
in ragione di almeno Euro 10.000,00 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in CP_1 via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia per tutti i disagi patiti e patiendi ed esposti nella motivazione di cui al presente atto. In via istruttoria: - previa eventuale ammissione di CT (laddove fosse ritenuta opportuna dal
Giudicante), si richiede sin d'ora di concedere i termini ex art. 171 ter c.p.c. e di ammettersi prova per interpello
e testi sui capitoli di prova ove formulati nei termini di cui alle memorie 171 ter cpc...” (cfr. memoria
19.09.2025); parte convenuta, “...A) In ordine alle domande postulate dall'attrice in via principale ex art.130 D.lgs
206/2005: in via principale: accertata la non applicabilità alla fattispecie de quo della normativa di cui al D.Lgs.
106 del 2005, rigettare di conseguenza la domanda formulata da parte attrice di condanna di al CP_2 pagamento in proprio favore della somma di Euro 8.700,00, ovvero di quella maggiore o minor somma accertata in corso di causa, corrispondente al decremento quantificato nella misura del 25% (valore medio tra 20-30 %) rispetto al valore commerciale del veicolo, indicato in misura non inferiore a Euro 30.000,00, in quanto infondata in diritto e in fatto;
in via principale accertata la non applicabilità alla fattispecie de quo della normativa di cui al D.Lgs. 106 del 2005, rigettare di conseguenza la domanda formulata da parte attrice di richiesta di risarcimento danni per i disagi patiti e patiendi, in quanto infondata in diritto e in fatto;
in via subordinata: nell'ipotesi denegata in cui si dovesse ritenere applicabile nel caso concreto la disciplina del Codice del Consumo, accertare l'intervenuta decadenza di parte attrice dai propri diritti per omessa denuncia dei vizi e difetti del bene nel termine di due mesi allora vigente e per l'effetto e conseguenza rigettare le domande formulate da parte attrice di condanna della convenuta per decremento e per risarcimento danni, in quanto infondate in diritto e in fatto;
in via di ulteriore subordine nel merito: rigettare in ogni caso le domande formulate da parte attrice di condanna della convenuta per decremento e per risarcimento danni formulate, in quanto infondate in diritto e in fatto;
in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande e/o di una domanda, formulate da parte attrice di condanna della convenuta per decremento e per risarcimento danni, contenere la condanna di nella somma di euro 8.420,00 di cui alla depositata CT. B) In ordine CP_2 alla domanda postulata da parte attrice in via subordinata in via principale accertata l'applicabilità al caso di specie della normativa di cui al codice civile in materia di compravendita di beni, accertata l'intervenuta decadenza dell'azione ex articolo 1495 cod. civ. e 1494 cod. civ. per omessa denuncia dei vizi nel termine previsto
e/o l' intervenuta prescrizione dell'azione per decorso di un anno dalla consegna del bene, rigettare di conseguenza e per l'effetto la domanda postulata da parte attrice di risarcimento danni in quanto infondata in diritto e in fatto;
in via subordinata rigettare in ogni caso la domanda postulata da parte attrice di risarcimento danni in quanto infondata in diritto e in fatto;
in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domanda formulata in via subordinata da parte attrice di condanna della convenuta per risarcimento danni,
pagina 2 di 8 contenere la condanna di nella somma di euro 8.420,00 di cui alla depositata CT. Con vittoria di CP_2 spese, competenze e onorari di causa, o in via subordinata, con compensazione delle medesime...”(cfr. memoria
17.09.2025).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , in qualità di acquirente, ha Parte_2 convenuto in giudizio in qualità di venditrice, onde sentire accertare che l'autovettura CP_2 compravenduta “DE, modello GLE 300 D 4 Matic Premium, targata FX569VSSUV” è affetta dai vizi e dai difetti lamentati e, per l'effetto, sentir condannare la venditrice al pagamento in suo favore dell'importo di € 8.700, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo del veicolo, nonché al ristoro dei danni quantificati in via equitativa.
Si è costituta in giudizio che ha contestato la domanda di parte attrice. In breve, la CP_2 convenuta ha: - anzitutto, negato la qualifica di consumatore dell'attrice e di conseguenza ha contestato l'applicazione, nella specie, della disciplina dettata dal Codice del Consumo in materia di consumatore, art. 128 e ss D.Lvo n.206/2005; - poi, eccepito l'“intervenuta decadenza per omessa denuncia dei vizi e/o per intervenuta prescrizione dell'azione” ai sensi dell'art. 1495 cc;
- nonché l'infondatezza della domanda attrice, assumendo, tra l'altro, che “ quale soggetto venditrice del veicolo abbia CP_2 sempre adempiuto correttamente e con professionalità all' obbligo impostole dalla normativa di verificare ed eventualmente eliminare i vizi e i difetti lamentati dall'acquirente. Come può essere dedotto facilmente dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice (doc. n.6 di parte attrice), la convenuta non solo ha agito in modo tempestivo, operando immediatamente sul mezzo e trattenendolo il minor tempo possibile, ma ha altresì, al fine di escludere qualsivoglia disagio, messo a disposizione un veicolo sostitutivo, così da garantire la possibilità e libertà di spostamenti .Le problematiche lamentate inoltre, come già sottolineato, non hanno influito sulla funzionalità della vettura, che riporta un chilometraggio di circa km 250.000 in soli 5 anni. (cfr. comparsa di costituzione).
Tentata inutilmente la conciliazione della vertenza, è stata disposta la consulente tecnica d'ufficio.
Dopodichè, su istanza delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 189 cpc per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti del giudizio e la posizione delle parti, reputa questo Giudice di accogliere nei limiti che seguono la domanda di parte attrice, ai sensi degli art.1490, 1492 e 1495 cc.
Va infatti premesso che, nella specie, non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 128 e ss del
Codice del Consumo (Titolo III, “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di
pagina 3 di 8 consumo”), in quanto dette norme regolamentano esclusivamente i “contratti di vendita conclusi tra consumatori e venditori”. Ed è noto che soltanto le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle attività commerciali, industriali, artigianali o professionali rivestono la qualifica di “consumatore”, mentre la ditta individuale al più rientra, come tra l'altro ammesso dalla stessa difesa attrice, nella definizione di “microimprese” (art. 18 di detto Codice), alle quali però non si estende la normativa invocata a sostegno della domanda oggetto di esame.
D'altra parte, è pacifico che il Giudice, nell'ambito dei poteri di qualificazione/interpretazione della domanda, è tenuto ad individuare le norme da applicare al caso concreto. Ciò precisato, la domanda formulata da parte attrice di accertamento dei vizi del bene compravenduto e, in considerazione degli stessi, di riduzione del prezzo trova tutela negli artt. 1490, 1492 e 1495 cc.
A riguardo, devono anzitutto essere disattese le eccezioni formulate da parte convenuta di intervenuta decadenza dal diritto di garanzia nonché di prescrizione della relativa azione.
Secondo l'art. 1495 cc, infatti, l'acquirente decade dal diritto di garanzia se non denunzia al venditore, entro otto giorni dalla scoperta, il vizio;
la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato;
e, infine, l'azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene compravenduto.
Ebbene, nella specie, è emerso che:
- il veicolo in questione è stato consegnato il giorno 2 luglio 2019;
- in data 7.10.2019, l'attrice ha spedito alla convenuta ed a DE SP (azienda produttrice del bene) la raccomanda i denuncia dei vizi e dei difetti del veicolo, chiedendone la sostituzione con Pt_3 altro veicolo di pari modello e valore. In particolare, l'attrice, con detta raccomandata, ha fornito un elenco dettagliato dei numerosi interventi eseguiti in garanzia (a causa delle diverse avarie e dei malfunzionamenti manifestatisi) dalla stessa convenuta e da altri centri di assistenza DE, nell'arco di tempo compreso tra la consegna del veicolo e la data di spedizione della raccomandata
(doc. 3 e 4 attr.);
- ancora, con raccomandata 18.05.2021, l'attrice ha nuovamente chiesto la sostituzione del veicolo, denunciando alla convenuta ed alla società produttrice gli ulteriori numerosi vizi che si sono presentati sul veicolo e gli interventi eseguiti in garanzia sul veicolo in questione, fornendone un elenco dettagliato (doc. 5);
- anche con la raccomandata 14.06.2021 l'attrice ha ancora denunciato i vizi e difetti del veicolo che man mano si sono presentati e ha ribadito la richiesta di sostituzione dello stesso ovvero la disponibilità a tenere il veicolo a fronte di un “cospicuo abbattimento del prezzo” dello stesso (doc.7);
pagina 4 di 8 - tra le parti è intercorsa copiosa corrispondenza, dalla quale emerge che, nel periodo tra il 2021-2022, le parti hanno tentato di pervenire ad un accordo transattivo e, in particolare, la convenuta ha proposto la sostituzione dell'autovettura con altra tra quelle disponibili “in suo carico e dunque scelta tra quelle di cui al link già trasmesso” (cfr. doc.15: comunicazione e.mail a firma del difensore di parte convenuta 02.11.2022 e relativa risposta 31.12.2022; doc. 8: raccomandata a firma del difensore di parte convenuta 21.06.2021 e doc. 9: raccomandata di risposta alla stessa del legale di parte attrice;
doc.10: pec 02.12.2021);
- con pec 13.10.2023, l'attrice ha spedito comunicazione di invito alla negoziazione assistita e le parti hanno dato seguito a detta procedura (doc. 18, 19 e 20);
- l'atto di citazione è stato notificato in data 12.07.2024;
- nel periodo compreso tra luglio 2019 e il 2024, la convenuta ha eseguito numerosi interventi in garanzia sul veicolo in questione (cfr. tra gli altri 15.07.2019, 26.09.2019, 05.05.2020, 28.05.2020,
29.09.2020, 01.10.2020, 20.10.2020, 10.02.2021, 01.03.2021,15.03.2021,07.04.2021,31.05.2021, 06.12.2021, doc. 6) ed altri nove interventi risultano essere stati eseguiti, sempre in garanzia, da altro riparatore affiliato DE (doc. 21 e ss.).
A fronte di tali evidenze documentali, deve ritenersi, in assenza di allegazioni di diverso senso, che l'attrice abbia tempestivamente denunciato nel termine di decadenza i vizi del veicolo man mano manifestatisi/riscontrati/scoperti. E' indubbio che, in materia di compravendita, il termine di decadenza dalla garanzia per vizi decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato. Peraltro, nella specie, i vizi riscontrati erano noti alla convenuta che è direttamente intervenuta sul veicolo per le numerose riparazioni.
Inoltre, gli interventi di riparazione prestati dalla convenuta (cfr. in questo senso Cass. n. 33380/2023)
e le copiose comunicazioni di messa in mora spedite dall'attrice alla convenuta (Cass.-SS.UU-
n.18672/2019) hanno anche interrotto il decorso del termine di prescrizione (art. 1495 ult. comma cc).
Peraltro, va aggiunto che la condotta tenuta dalla convenuta, che ha riparato il veicolo nell'arco temporale considerato sempre in garanzia e ha offerto altro veicolo in permuta (seppure a condizioni ritenute non accettabili dall'attrice), denota chiaramente la volontà della stessa di rinunciare ad opporre la prescrizione: la rinuncia, infatti, può risultare anche soltanto da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto, e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo (Cass. n.
23637/2025). Ed è noto che la rinuncia alla prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio (Cass.n.
24677/2024).
pagina 5 di 8 Ciò posto, onde accertare l'esistenza e l'entità dei vizi denunciati è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio sul veicolo compravenduto. Si premette, a riguardo, che questo Giudice reputa di poter condividere le conclusioni assunte dal perito con la relazione depositata, in quanto la stessa risulta esente da vizi logici e motivazionali, nonché fondata sull'esame attento e scrupoloso dei documenti e del veicolo. Del resto, le stesse parti hanno omesso di sollevare qualsivoglia contestazione in riferimento a detto elaborato tecnico: parte attrice ha omesso di allegare osservazioni all'elaborato peritale e parte convenuta ha invece dichiarato di concordare con la quantificazione economica indicata dal ctu nella perizia.
In particolare, con la relazione il perito ha, anzitutto, affermato che:
- “Dall'analisi delle fatture sopra indicate e dai dati rilevati emerge una significativa criticità,... Per facilitare il processo decisionale e rendere i dati più comprensibili si riporta il grafico delle n° 28 fatture con interventi “eseguiti in garanzia” un intervento in garanzia è una riparazione o sostituzione di un componente difettoso del veicolo che viene effettuata gratuitamente...”;
- “L'analisi dettagliata della documentazione relativa alla manutenzione della vettura in oggetto rivela una situazione allarmante, caratterizzata da una frequenza e gravità di interventi che esulano ampiamente dalla normale usura e manutenzione. In un totale di 36 fatture emesse, ben 28 sono relative
a interventi eseguiti in garanzia. Questo dato, di per sé, costituisce un chiaro indicatore di difettosità intrinseca del veicolo, evidenziando la necessità di riparazioni ripetute e onerose a carico del produttore,
a fronte di un utilizzo che avrebbe dovuto comportare interventi di tutt'altra natura”;
- “Inoltre, emerge con chiarezza che la vettura presenta anomalie sin dalle prime fasi del suo utilizzo. Già
a soli 117 km percorsi, si è reso necessario un intervento per "Spia motore accesa", sintomo di un potenziale problema al motore che si è manifestato in maniera prematura. Tale evento non isolato, ma parte di una serie di difetti che hanno afflitto il veicolo nel tempo, compromettendone l'affidabilità e la fruibilità. La molteplicità e la tipologia dei difetti riscontrati, che spaziano da problemi al sistema di propulsione (es., "Sostituzione iniettore common rail" ), all'impianto frenante (es., "Guarnizione del freno lato anteriore Usurato" ), fino a componenti elettronici e accessori (es., "Centralina di comando cambio Errore elettrico", "Motorino alzacristallo porta anteriore sinistra Si inceppa" ), delineano un quadro di inefficienza progettuale e/o produttiva”;
- “... nel caso specifico di un'autovettura con una storia di numerosi interventi in garanzia e anomalie persistenti, il deprezzamento del valore commerciale sarà verosimilmente superiore alla media di un veicolo simile. Questo perché i potenziali acquirenti mostreranno una minore propensione all'acquisto, consapevoli del rischio di futuri guasti e costi di riparazione aggiuntivi”.
pagina 6 di 8 Infine, il perito ha concluso che “tutte le argomentazioni tecniche esposte, rimandano all'esistenza di “vizi” già precedenti alla data di acquisto da parte della ricorrente;
Il numero e la natura dei difetti rilevati costituiscono un chiaro indicatore di difettosità intrinseca del veicolo”; precisando che “sulla base delle documentazioni presenti agli atti ... la valutazione commerciale detratta la svalutazione commerciale del 20% per vizi occulti è di: € 8.420.00 (ottomilaquattrocentoventi/00)”.
Deve quindi ritenersi provato in causa un minor valore del veicolo in esame rispetto al prezzo di compravendita riferito ad un veicolo privo dei vizi e dei difetti accertati. Per tale motivo, la domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice deve essere accolta e la venditrice deve essere condannata al pagamento in favore dell'acquirente della somma di € 8.420,00 oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, cc, dalla data del 07.10.2019 (doc. 3) al saldo.
L'attrice non ha invece dimostrato in giudizio l'ulteriore preteso pregiudizio del quale ha domandato valutazione in via equitativa. E' noto che la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata (Cass. n. 8662 e 19477/2017). Il danneggiato ha poi l'onere di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. Infatti, la ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione,
è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. n. 8920/2017)
e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. E giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. n. 8941/22).
Le ulteriori domande formulate devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
Infatti, diversamente da quanto indicato da parte convenuta non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite: la convenuta non ha accettato, alla prima udienza, l'ipotesi pagina 7 di 8 conciliativa proposta dall'attrice (nel senso di chiudere la vertenza con il pagamento dell'importo di €
7.000) ed ha offerto soltanto dopo l'espletamento della ctu la stessa somma quantificata dal perito, senza alcun riconoscimento per le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CT come liquidate in corso di causa.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 5027/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 8.420,00, oltre interessi legali come indicato in motivazione;
- condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla ctu.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Carla Caldaroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5027/2024 promossa da: di (P. IVA ), Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Cioffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in OL ES (MI), corso Roma, n. 11/a (pec:
; Email_1
CONTRO
(C.F. – P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pennati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, via De Amicis n. 9 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive memorie, in particolare: parte attrice: “... In via principale: previo accertamento della difformità nonché dei vizi e difetti della vettura
DE, modello GLE 300 D 4Matic Premium, targata FX569VSSUV, venduta a Controparte_3
da parte di condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di
[...] CP_2
Euro 8.700,00, ovvero a quella maggiore o minor somma accertata in corso di causa, corrispondente al decremento quantificato nella misura del 25% (valore medio tra 20-30 %) rispetto al valore commerciale del veicolo, valore commerciale che si attesta alla data 13.6.2023 in Euro 34.800,00 (trentaquattromilaottocento/00)
e che in ogni caso non può essere inferiore alla data odierna ad Euro 30.000,00, quale somma spettante all'attrice
a titolo di riduzione del prezzo del veicolo ex art. 130 D. Lgs. 206/2005 per i vizi e difetti riscontrati sulla vettura. Con vittoria di spese e compensi. Sempre in via principale: condannare altresì la società al CP_2 risarcimento del danno cagionato a di in ragione di almeno Euro 10.000,00 Parte_1 Controparte_1 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia per tutti i disagi patiti e patiendi ed esposti nella motivazione di cui al presente atto. In via subordinata e in ogni
pagina 1 di 8 caso: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga applicabile la disciplina del Codice del Consumo al caso di specie condannare la società al risarcimento del danno cagionato a di CP_2 Parte_1 [...]
in ragione di almeno Euro 10.000,00 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in CP_1 via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia per tutti i disagi patiti e patiendi ed esposti nella motivazione di cui al presente atto. In via istruttoria: - previa eventuale ammissione di CT (laddove fosse ritenuta opportuna dal
Giudicante), si richiede sin d'ora di concedere i termini ex art. 171 ter c.p.c. e di ammettersi prova per interpello
e testi sui capitoli di prova ove formulati nei termini di cui alle memorie 171 ter cpc...” (cfr. memoria
19.09.2025); parte convenuta, “...A) In ordine alle domande postulate dall'attrice in via principale ex art.130 D.lgs
206/2005: in via principale: accertata la non applicabilità alla fattispecie de quo della normativa di cui al D.Lgs.
106 del 2005, rigettare di conseguenza la domanda formulata da parte attrice di condanna di al CP_2 pagamento in proprio favore della somma di Euro 8.700,00, ovvero di quella maggiore o minor somma accertata in corso di causa, corrispondente al decremento quantificato nella misura del 25% (valore medio tra 20-30 %) rispetto al valore commerciale del veicolo, indicato in misura non inferiore a Euro 30.000,00, in quanto infondata in diritto e in fatto;
in via principale accertata la non applicabilità alla fattispecie de quo della normativa di cui al D.Lgs. 106 del 2005, rigettare di conseguenza la domanda formulata da parte attrice di richiesta di risarcimento danni per i disagi patiti e patiendi, in quanto infondata in diritto e in fatto;
in via subordinata: nell'ipotesi denegata in cui si dovesse ritenere applicabile nel caso concreto la disciplina del Codice del Consumo, accertare l'intervenuta decadenza di parte attrice dai propri diritti per omessa denuncia dei vizi e difetti del bene nel termine di due mesi allora vigente e per l'effetto e conseguenza rigettare le domande formulate da parte attrice di condanna della convenuta per decremento e per risarcimento danni, in quanto infondate in diritto e in fatto;
in via di ulteriore subordine nel merito: rigettare in ogni caso le domande formulate da parte attrice di condanna della convenuta per decremento e per risarcimento danni formulate, in quanto infondate in diritto e in fatto;
in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande e/o di una domanda, formulate da parte attrice di condanna della convenuta per decremento e per risarcimento danni, contenere la condanna di nella somma di euro 8.420,00 di cui alla depositata CT. B) In ordine CP_2 alla domanda postulata da parte attrice in via subordinata in via principale accertata l'applicabilità al caso di specie della normativa di cui al codice civile in materia di compravendita di beni, accertata l'intervenuta decadenza dell'azione ex articolo 1495 cod. civ. e 1494 cod. civ. per omessa denuncia dei vizi nel termine previsto
e/o l' intervenuta prescrizione dell'azione per decorso di un anno dalla consegna del bene, rigettare di conseguenza e per l'effetto la domanda postulata da parte attrice di risarcimento danni in quanto infondata in diritto e in fatto;
in via subordinata rigettare in ogni caso la domanda postulata da parte attrice di risarcimento danni in quanto infondata in diritto e in fatto;
in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domanda formulata in via subordinata da parte attrice di condanna della convenuta per risarcimento danni,
pagina 2 di 8 contenere la condanna di nella somma di euro 8.420,00 di cui alla depositata CT. Con vittoria di CP_2 spese, competenze e onorari di causa, o in via subordinata, con compensazione delle medesime...”(cfr. memoria
17.09.2025).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , in qualità di acquirente, ha Parte_2 convenuto in giudizio in qualità di venditrice, onde sentire accertare che l'autovettura CP_2 compravenduta “DE, modello GLE 300 D 4 Matic Premium, targata FX569VSSUV” è affetta dai vizi e dai difetti lamentati e, per l'effetto, sentir condannare la venditrice al pagamento in suo favore dell'importo di € 8.700, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo del veicolo, nonché al ristoro dei danni quantificati in via equitativa.
Si è costituta in giudizio che ha contestato la domanda di parte attrice. In breve, la CP_2 convenuta ha: - anzitutto, negato la qualifica di consumatore dell'attrice e di conseguenza ha contestato l'applicazione, nella specie, della disciplina dettata dal Codice del Consumo in materia di consumatore, art. 128 e ss D.Lvo n.206/2005; - poi, eccepito l'“intervenuta decadenza per omessa denuncia dei vizi e/o per intervenuta prescrizione dell'azione” ai sensi dell'art. 1495 cc;
- nonché l'infondatezza della domanda attrice, assumendo, tra l'altro, che “ quale soggetto venditrice del veicolo abbia CP_2 sempre adempiuto correttamente e con professionalità all' obbligo impostole dalla normativa di verificare ed eventualmente eliminare i vizi e i difetti lamentati dall'acquirente. Come può essere dedotto facilmente dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice (doc. n.6 di parte attrice), la convenuta non solo ha agito in modo tempestivo, operando immediatamente sul mezzo e trattenendolo il minor tempo possibile, ma ha altresì, al fine di escludere qualsivoglia disagio, messo a disposizione un veicolo sostitutivo, così da garantire la possibilità e libertà di spostamenti .Le problematiche lamentate inoltre, come già sottolineato, non hanno influito sulla funzionalità della vettura, che riporta un chilometraggio di circa km 250.000 in soli 5 anni. (cfr. comparsa di costituzione).
Tentata inutilmente la conciliazione della vertenza, è stata disposta la consulente tecnica d'ufficio.
Dopodichè, su istanza delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 189 cpc per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti del giudizio e la posizione delle parti, reputa questo Giudice di accogliere nei limiti che seguono la domanda di parte attrice, ai sensi degli art.1490, 1492 e 1495 cc.
Va infatti premesso che, nella specie, non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 128 e ss del
Codice del Consumo (Titolo III, “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di
pagina 3 di 8 consumo”), in quanto dette norme regolamentano esclusivamente i “contratti di vendita conclusi tra consumatori e venditori”. Ed è noto che soltanto le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle attività commerciali, industriali, artigianali o professionali rivestono la qualifica di “consumatore”, mentre la ditta individuale al più rientra, come tra l'altro ammesso dalla stessa difesa attrice, nella definizione di “microimprese” (art. 18 di detto Codice), alle quali però non si estende la normativa invocata a sostegno della domanda oggetto di esame.
D'altra parte, è pacifico che il Giudice, nell'ambito dei poteri di qualificazione/interpretazione della domanda, è tenuto ad individuare le norme da applicare al caso concreto. Ciò precisato, la domanda formulata da parte attrice di accertamento dei vizi del bene compravenduto e, in considerazione degli stessi, di riduzione del prezzo trova tutela negli artt. 1490, 1492 e 1495 cc.
A riguardo, devono anzitutto essere disattese le eccezioni formulate da parte convenuta di intervenuta decadenza dal diritto di garanzia nonché di prescrizione della relativa azione.
Secondo l'art. 1495 cc, infatti, l'acquirente decade dal diritto di garanzia se non denunzia al venditore, entro otto giorni dalla scoperta, il vizio;
la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato;
e, infine, l'azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene compravenduto.
Ebbene, nella specie, è emerso che:
- il veicolo in questione è stato consegnato il giorno 2 luglio 2019;
- in data 7.10.2019, l'attrice ha spedito alla convenuta ed a DE SP (azienda produttrice del bene) la raccomanda i denuncia dei vizi e dei difetti del veicolo, chiedendone la sostituzione con Pt_3 altro veicolo di pari modello e valore. In particolare, l'attrice, con detta raccomandata, ha fornito un elenco dettagliato dei numerosi interventi eseguiti in garanzia (a causa delle diverse avarie e dei malfunzionamenti manifestatisi) dalla stessa convenuta e da altri centri di assistenza DE, nell'arco di tempo compreso tra la consegna del veicolo e la data di spedizione della raccomandata
(doc. 3 e 4 attr.);
- ancora, con raccomandata 18.05.2021, l'attrice ha nuovamente chiesto la sostituzione del veicolo, denunciando alla convenuta ed alla società produttrice gli ulteriori numerosi vizi che si sono presentati sul veicolo e gli interventi eseguiti in garanzia sul veicolo in questione, fornendone un elenco dettagliato (doc. 5);
- anche con la raccomandata 14.06.2021 l'attrice ha ancora denunciato i vizi e difetti del veicolo che man mano si sono presentati e ha ribadito la richiesta di sostituzione dello stesso ovvero la disponibilità a tenere il veicolo a fronte di un “cospicuo abbattimento del prezzo” dello stesso (doc.7);
pagina 4 di 8 - tra le parti è intercorsa copiosa corrispondenza, dalla quale emerge che, nel periodo tra il 2021-2022, le parti hanno tentato di pervenire ad un accordo transattivo e, in particolare, la convenuta ha proposto la sostituzione dell'autovettura con altra tra quelle disponibili “in suo carico e dunque scelta tra quelle di cui al link già trasmesso” (cfr. doc.15: comunicazione e.mail a firma del difensore di parte convenuta 02.11.2022 e relativa risposta 31.12.2022; doc. 8: raccomandata a firma del difensore di parte convenuta 21.06.2021 e doc. 9: raccomandata di risposta alla stessa del legale di parte attrice;
doc.10: pec 02.12.2021);
- con pec 13.10.2023, l'attrice ha spedito comunicazione di invito alla negoziazione assistita e le parti hanno dato seguito a detta procedura (doc. 18, 19 e 20);
- l'atto di citazione è stato notificato in data 12.07.2024;
- nel periodo compreso tra luglio 2019 e il 2024, la convenuta ha eseguito numerosi interventi in garanzia sul veicolo in questione (cfr. tra gli altri 15.07.2019, 26.09.2019, 05.05.2020, 28.05.2020,
29.09.2020, 01.10.2020, 20.10.2020, 10.02.2021, 01.03.2021,15.03.2021,07.04.2021,31.05.2021, 06.12.2021, doc. 6) ed altri nove interventi risultano essere stati eseguiti, sempre in garanzia, da altro riparatore affiliato DE (doc. 21 e ss.).
A fronte di tali evidenze documentali, deve ritenersi, in assenza di allegazioni di diverso senso, che l'attrice abbia tempestivamente denunciato nel termine di decadenza i vizi del veicolo man mano manifestatisi/riscontrati/scoperti. E' indubbio che, in materia di compravendita, il termine di decadenza dalla garanzia per vizi decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato. Peraltro, nella specie, i vizi riscontrati erano noti alla convenuta che è direttamente intervenuta sul veicolo per le numerose riparazioni.
Inoltre, gli interventi di riparazione prestati dalla convenuta (cfr. in questo senso Cass. n. 33380/2023)
e le copiose comunicazioni di messa in mora spedite dall'attrice alla convenuta (Cass.-SS.UU-
n.18672/2019) hanno anche interrotto il decorso del termine di prescrizione (art. 1495 ult. comma cc).
Peraltro, va aggiunto che la condotta tenuta dalla convenuta, che ha riparato il veicolo nell'arco temporale considerato sempre in garanzia e ha offerto altro veicolo in permuta (seppure a condizioni ritenute non accettabili dall'attrice), denota chiaramente la volontà della stessa di rinunciare ad opporre la prescrizione: la rinuncia, infatti, può risultare anche soltanto da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto, e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo (Cass. n.
23637/2025). Ed è noto che la rinuncia alla prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio (Cass.n.
24677/2024).
pagina 5 di 8 Ciò posto, onde accertare l'esistenza e l'entità dei vizi denunciati è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio sul veicolo compravenduto. Si premette, a riguardo, che questo Giudice reputa di poter condividere le conclusioni assunte dal perito con la relazione depositata, in quanto la stessa risulta esente da vizi logici e motivazionali, nonché fondata sull'esame attento e scrupoloso dei documenti e del veicolo. Del resto, le stesse parti hanno omesso di sollevare qualsivoglia contestazione in riferimento a detto elaborato tecnico: parte attrice ha omesso di allegare osservazioni all'elaborato peritale e parte convenuta ha invece dichiarato di concordare con la quantificazione economica indicata dal ctu nella perizia.
In particolare, con la relazione il perito ha, anzitutto, affermato che:
- “Dall'analisi delle fatture sopra indicate e dai dati rilevati emerge una significativa criticità,... Per facilitare il processo decisionale e rendere i dati più comprensibili si riporta il grafico delle n° 28 fatture con interventi “eseguiti in garanzia” un intervento in garanzia è una riparazione o sostituzione di un componente difettoso del veicolo che viene effettuata gratuitamente...”;
- “L'analisi dettagliata della documentazione relativa alla manutenzione della vettura in oggetto rivela una situazione allarmante, caratterizzata da una frequenza e gravità di interventi che esulano ampiamente dalla normale usura e manutenzione. In un totale di 36 fatture emesse, ben 28 sono relative
a interventi eseguiti in garanzia. Questo dato, di per sé, costituisce un chiaro indicatore di difettosità intrinseca del veicolo, evidenziando la necessità di riparazioni ripetute e onerose a carico del produttore,
a fronte di un utilizzo che avrebbe dovuto comportare interventi di tutt'altra natura”;
- “Inoltre, emerge con chiarezza che la vettura presenta anomalie sin dalle prime fasi del suo utilizzo. Già
a soli 117 km percorsi, si è reso necessario un intervento per "Spia motore accesa", sintomo di un potenziale problema al motore che si è manifestato in maniera prematura. Tale evento non isolato, ma parte di una serie di difetti che hanno afflitto il veicolo nel tempo, compromettendone l'affidabilità e la fruibilità. La molteplicità e la tipologia dei difetti riscontrati, che spaziano da problemi al sistema di propulsione (es., "Sostituzione iniettore common rail" ), all'impianto frenante (es., "Guarnizione del freno lato anteriore Usurato" ), fino a componenti elettronici e accessori (es., "Centralina di comando cambio Errore elettrico", "Motorino alzacristallo porta anteriore sinistra Si inceppa" ), delineano un quadro di inefficienza progettuale e/o produttiva”;
- “... nel caso specifico di un'autovettura con una storia di numerosi interventi in garanzia e anomalie persistenti, il deprezzamento del valore commerciale sarà verosimilmente superiore alla media di un veicolo simile. Questo perché i potenziali acquirenti mostreranno una minore propensione all'acquisto, consapevoli del rischio di futuri guasti e costi di riparazione aggiuntivi”.
pagina 6 di 8 Infine, il perito ha concluso che “tutte le argomentazioni tecniche esposte, rimandano all'esistenza di “vizi” già precedenti alla data di acquisto da parte della ricorrente;
Il numero e la natura dei difetti rilevati costituiscono un chiaro indicatore di difettosità intrinseca del veicolo”; precisando che “sulla base delle documentazioni presenti agli atti ... la valutazione commerciale detratta la svalutazione commerciale del 20% per vizi occulti è di: € 8.420.00 (ottomilaquattrocentoventi/00)”.
Deve quindi ritenersi provato in causa un minor valore del veicolo in esame rispetto al prezzo di compravendita riferito ad un veicolo privo dei vizi e dei difetti accertati. Per tale motivo, la domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice deve essere accolta e la venditrice deve essere condannata al pagamento in favore dell'acquirente della somma di € 8.420,00 oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, cc, dalla data del 07.10.2019 (doc. 3) al saldo.
L'attrice non ha invece dimostrato in giudizio l'ulteriore preteso pregiudizio del quale ha domandato valutazione in via equitativa. E' noto che la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata (Cass. n. 8662 e 19477/2017). Il danneggiato ha poi l'onere di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. Infatti, la ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione,
è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. n. 8920/2017)
e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. E giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. n. 8941/22).
Le ulteriori domande formulate devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
Infatti, diversamente da quanto indicato da parte convenuta non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite: la convenuta non ha accettato, alla prima udienza, l'ipotesi pagina 7 di 8 conciliativa proposta dall'attrice (nel senso di chiudere la vertenza con il pagamento dell'importo di €
7.000) ed ha offerto soltanto dopo l'espletamento della ctu la stessa somma quantificata dal perito, senza alcun riconoscimento per le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CT come liquidate in corso di causa.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 5027/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 8.420,00, oltre interessi legali come indicato in motivazione;
- condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla ctu.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Carla Caldaroni
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