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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/10/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4753/2024 tra
e Pt_1 Parte_2
ATTORI
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 ottobre 2025 ad ore 13.00 innanzi al giudice dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per e l'avv. TREVISAN ADRIANO Pt_1 Parte_2
Per l'avv. Giacon CP_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa e il dott. Per_1 [...]
Per_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratore dei ricorrenti precisano le conclusioni come da rispettive prime memorie integrativa ex art. 281 duodecies cp.c.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
pagina 1 di 6 Il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 19.30.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4753/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. TREVISAN ADRIANO, del foro di C.F._2
Padova, con indirizzo di pec riportato in atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARAGNA CP_1 P.IVA_1
NICOLA, del foro di Verona, con indirizzo di pec riportato in comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 6 La domanda del ricorrente di condanna della resistente alla restituzione in Parte_2
proprio favore della somma di euro 31.372,06, che egli aveva corrisposto alla convenuta per conto della zia e con riserva di ripetizione, nell'ambito della Parte_3
procedura esecutiva meglio descritta in ricorso è fondata e merita pertanto di essere accolta.
L'attore ha infatti dimostrato che la propria zia aveva rinunciato all'eredità del padre
, deceduto il 19 febbraio 2018, con atto del notaio del 7 luglio Persona_3 Per_4
2020 e che, di conseguenza, non era tenuta a farsi carico del debito di quello verso per il titolo meglio precisato in ricorso. CP_1
Egli inoltre ha confutato puntualmente tutte le circostanze che la convenuta aveva dedotto come indicative di una accettazione tacita della eredità del padre, precedente alla succitata rinunzia, da parte della propria congiunta.
Infatti, ha giustamente evidenziato come dal certificato storico di famiglia che la resistente ha prodotto al predetto fine si evinca che, nel compendio immobiliare sito in via Marconi 1 a Barbona, con il de cuius coabitavano, oltre alla figlia, anche tutti gli altri componenti della sua famiglia ossia la moglie e l'altro figlio.
Merita di essere condivisa anche l'obiezione dell'attore secondo cui è del tutto irrilevante che la sig.ra possa aver utilizzato, quando il padre era ancora in vita, il Pt_2
predetto compendio per l'esercizio, tramite la società agricola Il Passo, di una attività di agriturismo mentre la continuazione di tale attività dopo la morte del de cuius è avvenuta come forma di esercizio del diritto di proprietà che ella aveva acquistato sul predetto complesso per effetto dell'estinzione del preesistente suo diritto di usufrutto, costituito con l'atto di donazione del 2.12.2024 (doc. 18 di arte ricorrente).
Tale ultima evenienza ha determinato anche l'acquisizione da parte della Quota dell'impianto fotovoltaico esistente nel complesso immobiliare e del quale ella era già usufruttuaria in ragione del summenzionato atto di liberalità.
pagina 4 di 6 A tale considerazione deve aggiungersi quella ulteriore che la resistente a ben vedere non ha nemmeno dimostrato che tale impianto fosse stato acquistato dal atteso CP_2
che, a fronte della specifica contestazione mossa sul punto dai ricorrente e delle circostanze di segno contrario da lui evidenziate, non ha formulato istanze istruttorie al fine di comprovare quella circostanza.
Infine, la resistente non ha nemmeno dimostrato che la abbia mai posseduto beni Pt_2
mobili appartenuti al padre dopo la morte di quest'ultimo atteso che, da un lato,
l'interrogatorio formale che ella aveva richiesto sul punto, e che era sato ammesso, ha avuto esito per lei sfavorevole e che, dall'altro lato, dall'atto di donazione sopra menzionato si evince che con esso il de cius aveva donato alla figlia anche “tutti gli effetti di arredamento” esistenti nell'immobile di Barbona.
Quanto poi all'ulteriore deduzione della resistente secondo cui non Parte_2
potrebbe comunque ripetere la somma per cui è causa poiché il suo pagamento deve considerarsi come adempimento di terzo ex art. 1180 cc. essa non considera che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte:
“La proponibilità dell'azione di ripetizione d'indebito oggettivo non è esclusa dall'avere il "solvens" effettuato il pagamento non già nell'erronea consapevolezza dell'esistenza dell'obbligazione, ma, al contrario, nella convinzione di non essere debitore e, quindi, senza l'"animus solvendi", nemmeno quando tale convinzione sia stata enunciata in una espressa riserva formulata in sede di pagamento.”(Cassazione civile sez. III,
17/02/2020, n.3894 e prima: (Cass. civ. Sez. III, 15-11-1994, n. 9624; Cass. civ. 11-
31987, n. 2525; Cass. civ. 12-3-1984, n. 1690).
Merita invece di essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_3
sollevata dalla resistente e alla quale a ben vedere la ricorrente non ha mai
[...]
replicato, atteso che la domanda di ripetizione è stata svolta solo da che è Parte_2
il soggetto che ha effettuato il pagamento per cui è causa per conto della zia.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto quelle relative al rapporto tra Pt_2
e la convenuta vanno poste a carico di quest'ultima mentre vanno poste a carico
[...]
di quelle relative al suo rapporto processuale con . Parte_3 CP_1
Gli importi dovuti a titolo di compenso si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per la quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiara il difetto di legittimazione attiva di e, Parte_3
in accoglimento della domanda di condanna la convenuta a restituire a Parte_2
quest'ultimo la somma di euro 31.372,06 oltre interessi al tasso di cui al penultimo comma dell'art. 1284 cc. dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo;
Condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_3
7.616,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso i.v.a.,
c.p.a.
Condanna la convenuta a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_2
7.616,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso i.v.a.,
c.p.a. ed euro 518,00 per ripetizione del c.u..
Così deciso in Verona il 30/10/2025
Il Giudice dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4753/2024 tra
e Pt_1 Parte_2
ATTORI
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 ottobre 2025 ad ore 13.00 innanzi al giudice dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per e l'avv. TREVISAN ADRIANO Pt_1 Parte_2
Per l'avv. Giacon CP_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa e il dott. Per_1 [...]
Per_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratore dei ricorrenti precisano le conclusioni come da rispettive prime memorie integrativa ex art. 281 duodecies cp.c.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
pagina 1 di 6 Il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 19.30.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4753/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. TREVISAN ADRIANO, del foro di C.F._2
Padova, con indirizzo di pec riportato in atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARAGNA CP_1 P.IVA_1
NICOLA, del foro di Verona, con indirizzo di pec riportato in comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 6 La domanda del ricorrente di condanna della resistente alla restituzione in Parte_2
proprio favore della somma di euro 31.372,06, che egli aveva corrisposto alla convenuta per conto della zia e con riserva di ripetizione, nell'ambito della Parte_3
procedura esecutiva meglio descritta in ricorso è fondata e merita pertanto di essere accolta.
L'attore ha infatti dimostrato che la propria zia aveva rinunciato all'eredità del padre
, deceduto il 19 febbraio 2018, con atto del notaio del 7 luglio Persona_3 Per_4
2020 e che, di conseguenza, non era tenuta a farsi carico del debito di quello verso per il titolo meglio precisato in ricorso. CP_1
Egli inoltre ha confutato puntualmente tutte le circostanze che la convenuta aveva dedotto come indicative di una accettazione tacita della eredità del padre, precedente alla succitata rinunzia, da parte della propria congiunta.
Infatti, ha giustamente evidenziato come dal certificato storico di famiglia che la resistente ha prodotto al predetto fine si evinca che, nel compendio immobiliare sito in via Marconi 1 a Barbona, con il de cuius coabitavano, oltre alla figlia, anche tutti gli altri componenti della sua famiglia ossia la moglie e l'altro figlio.
Merita di essere condivisa anche l'obiezione dell'attore secondo cui è del tutto irrilevante che la sig.ra possa aver utilizzato, quando il padre era ancora in vita, il Pt_2
predetto compendio per l'esercizio, tramite la società agricola Il Passo, di una attività di agriturismo mentre la continuazione di tale attività dopo la morte del de cuius è avvenuta come forma di esercizio del diritto di proprietà che ella aveva acquistato sul predetto complesso per effetto dell'estinzione del preesistente suo diritto di usufrutto, costituito con l'atto di donazione del 2.12.2024 (doc. 18 di arte ricorrente).
Tale ultima evenienza ha determinato anche l'acquisizione da parte della Quota dell'impianto fotovoltaico esistente nel complesso immobiliare e del quale ella era già usufruttuaria in ragione del summenzionato atto di liberalità.
pagina 4 di 6 A tale considerazione deve aggiungersi quella ulteriore che la resistente a ben vedere non ha nemmeno dimostrato che tale impianto fosse stato acquistato dal atteso CP_2
che, a fronte della specifica contestazione mossa sul punto dai ricorrente e delle circostanze di segno contrario da lui evidenziate, non ha formulato istanze istruttorie al fine di comprovare quella circostanza.
Infine, la resistente non ha nemmeno dimostrato che la abbia mai posseduto beni Pt_2
mobili appartenuti al padre dopo la morte di quest'ultimo atteso che, da un lato,
l'interrogatorio formale che ella aveva richiesto sul punto, e che era sato ammesso, ha avuto esito per lei sfavorevole e che, dall'altro lato, dall'atto di donazione sopra menzionato si evince che con esso il de cius aveva donato alla figlia anche “tutti gli effetti di arredamento” esistenti nell'immobile di Barbona.
Quanto poi all'ulteriore deduzione della resistente secondo cui non Parte_2
potrebbe comunque ripetere la somma per cui è causa poiché il suo pagamento deve considerarsi come adempimento di terzo ex art. 1180 cc. essa non considera che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte:
“La proponibilità dell'azione di ripetizione d'indebito oggettivo non è esclusa dall'avere il "solvens" effettuato il pagamento non già nell'erronea consapevolezza dell'esistenza dell'obbligazione, ma, al contrario, nella convinzione di non essere debitore e, quindi, senza l'"animus solvendi", nemmeno quando tale convinzione sia stata enunciata in una espressa riserva formulata in sede di pagamento.”(Cassazione civile sez. III,
17/02/2020, n.3894 e prima: (Cass. civ. Sez. III, 15-11-1994, n. 9624; Cass. civ. 11-
31987, n. 2525; Cass. civ. 12-3-1984, n. 1690).
Merita invece di essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_3
sollevata dalla resistente e alla quale a ben vedere la ricorrente non ha mai
[...]
replicato, atteso che la domanda di ripetizione è stata svolta solo da che è Parte_2
il soggetto che ha effettuato il pagamento per cui è causa per conto della zia.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto quelle relative al rapporto tra Pt_2
e la convenuta vanno poste a carico di quest'ultima mentre vanno poste a carico
[...]
di quelle relative al suo rapporto processuale con . Parte_3 CP_1
Gli importi dovuti a titolo di compenso si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per la quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiara il difetto di legittimazione attiva di e, Parte_3
in accoglimento della domanda di condanna la convenuta a restituire a Parte_2
quest'ultimo la somma di euro 31.372,06 oltre interessi al tasso di cui al penultimo comma dell'art. 1284 cc. dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo;
Condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_3
7.616,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso i.v.a.,
c.p.a.
Condanna la convenuta a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_2
7.616,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso i.v.a.,
c.p.a. ed euro 518,00 per ripetizione del c.u..
Così deciso in Verona il 30/10/2025
Il Giudice dott. Massimo Vaccari
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