Art. 3.
Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.
L' art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 , e' abrogato.
Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.
L' art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 , e' abrogato.