Articolo 3 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378
Articolo 2Articolo 4
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5 gennaio 1957
Art. 3.
Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.
L' art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1957
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