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5 gennaio 1957
5 gennaio 1957
Art. 3.
Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.
L' art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 , e' abrogato.
Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.
L' art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 , e' abrogato.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 26/01/1990, n. 29Provvedimento: […] La circostanza che l'art. 3 della legge n. 1378 del 1956 abbia demandato 'in toto' ad un regolamento ministeriale - anziche' ad una fonte primaria o ad una legge quadro - la disciplina delle prove di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, non rende incostituzionale la disposizione di legge, in quanto la prescrizione dell'art. 35, comma quinto, […]Leggi di più...
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