Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1638/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA DEL 30 GENNAIO 2025
All'udienza del 30/01/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Fabrizio Fiorini per parte ricorrente e la dott.ssa Cinzia Stopponi per il
[...]
. L'Avv. Fiorini contesta la memoria difensiva del convenuto e Controparte_1
si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate;
dà atto di aver integrato la documentazione, come richiesto dal giudicante con ordinanza del 19.12.2024; dichiara di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per il ricorrente Parte_1
, con compensazione delle spese di lite. La dott.ssa Stopponi si riporta alla
[...]
memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso;
dichiara di accettare la rinuncia di controparte e non si oppone alla compensazione delle spese di lite.
IL GIUDICE
visto l'art. 306 c.p.c.,
rilevato che la rinuncia e l'accettazione non contengono condizioni o riserve;
ritenuto di compensare le spese di lite, come da concorde richiesta delle parti in causa;
dichiara l'estinzione del procedimento limitatamente al rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e il;
Parte_1 Controparte_1
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 9
DEL 30 GENNAIO 2025
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1638/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ); (C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
); C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3 Parte_5 : );
[...] CodiceFiscale_4 Parte_1 C.F._5
[...] Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7
. CodiceFiscale_7 Parte_8 CodiceFiscale_8
Parte_9 CodiceFiscale_9 Parte_10 C.F._10
[...] Parte_11 CodiceFiscale_11 Parte_12
CodiceFiscale_12 Parte_13 CodiceFiscale_13 [...]
CP_2 CodiceFiscale_14 Controparte_3 C.F._15
[...] CP_4 CodiceFiscale_16 Parte_14 [...] PO A C.F._17 CodiceFiscale_18 Parte_15 ; CodiceFiscale_19 Controparte_5 CodiceFiscale_20
CP_6 CodiceFiscale_21 CP_7 [...]
C.F._22 Parte_16 CodiceFiscale_23 Parte_17
);
[...] CodiceFiscale_24 Parte_18 CodiceFiscale_25
Parte_19 CodiceFiscale_26 Parte_20 [...]
C.F._27 Parte_21 CodiceFiscale_28 CP_8
CodiceFiscale_29 Controparte_9 CodiceFiscale_30
.: ; Controparte_10 CodiceFiscale_31 Parte_22 [...]
C.F._32 Parte_23 CodiceFiscale_33 [...] ; : Pt_24 CodiceFiscale_34 Parte_25 [...] ; tutt A abrizio C.F._35 RICORRENTI contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in Mod inusso n. 70/100, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale docente a tempo determinato – “carta docente” ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 – principio di non discriminazione CONCLUSIONI Il procuratore dei ricorrenti conclude come da ricorso del 15.12.2023. Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 26.06.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 15.12.2023, i ricorrenti in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docenti alle dipendenze del CP_1 pagina 2 di 9 in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al Controparte_1 che non avendo usufruito dell'erogazione della somma di €. 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente») corrisposta dal esclusivamente ai Controparte_1 docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a t i docenti in periodo di formazione e prova, hanno eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Essi hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui in ricorso.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Controparte_1
che, ribadita la legittimità del proprio operato, h
[...] e ha chiesto il rigetto;
in subordine, ha eccepito la prescrizione ex art. 2948 cod. civ. della pretesa avanzata dalla ricorrente con riferimento Parte_24 all'annualità 2018/2019. Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Sul merito 3.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte al conseguimento, in relazione agli A.S. per cui parti ricorrenti hanno svolto le supplenze annuali, del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. 3.2. La domanda è fondata. L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”. L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_11 sentite le organizzazioni sindaca In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1 pagina 3 di 9 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”. Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €. 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la cd.
“Carta Docente” si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua – onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961). Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione. Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1 n vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_12 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del d e i relativi €. 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. pagina 4 di 9 Più specificamente, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contrat po determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il richiamo alla CP_1 clausola 6 dell'accordo quadro in tem azione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE). In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » (così Cass., 27.10.2023, n. CP_1 29961). In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961). Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione). Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio. Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
“interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui pagina 5 di 9 all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
3.3. Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che i ricorrenti abbiano ricevuto incarichi di docenza sino al termine delle attività didattiche (30.06) o su posti dell'organico di diritto (31.08):
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_2 2021/202
-quanto a negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_3 2021/2022
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_4 2021/202
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5 2021/202
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1 2021/202
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_6 2021/2022
-quanto a , negli as.ss. 2017/2018, 2018/2019; Parte_7
-quanto li aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_8 2021/202
- quanto a , negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, Parte_9 2021/2022;
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_10 2021/2022;
-quanto a , negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_11 2020/202
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Parte_12
-quanto , negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_13 2020/2021;
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; CP_2
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Controparte_3 2021/202
-quanto a , nell'a.s. 2018/2019; CP_4
-quanto , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_14 2021/202
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Parte_26 pagina 6 di 9 -quanto ad , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_15 2021/2022
-quanto a , nell'a.s. 2018/2019; Controparte_5
-quanto a egli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; CP_6
-quanto a ell'a.s. 2018/2019; CP_7
-quanto , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_16 2021/2022;
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Parte_17
-quanto gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_18 2021/2022;
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_19 2021/22;
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_20 2021/202
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020; Parte_21
-quanto a ell'a.s. 2018/2019; CP_8
-quanto a , negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Controparte_9
-quanto , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Controparte_10 2020/2021, 2
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_22 2021/202
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_23 2021/2022
-quanto a , negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_24 2021/202
-quanto a , negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_25 2022/202 Annualità per cui, pacificamente ex art. 115 c.p.c., essi non hanno fruito della “Carta docente”. Parte attrice, in corso di causa, ha depositato documentazione comprovante la permanenza nel sistema scolastico. In particolare: , Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 CP_2 CP_4 [...]
Pt_26 Controparte_5 CP_6 CP_7 Parte_17 Pt_18
[...] Parte_21 CP_8 Parte_22 Parte_23 [...]
e Pt_24 Parte_25 Parte_10
, , , Controparte_3 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_20 e a i Controparte_9 Controparte_10 in he (30.06) o su posti dell'organico di diritto (31.08); e sono attualmente inserite nelle GPS del Parte_5 Parte_19 biennio Per il ricorrente , non più docente per intervenuto pensionamento, è Parte_1 stata dichiarata cedimento per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso. In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dai ricorrenti (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va condannato, all'adozione delle attività necessarie a CP_1 consentire ai il pieno godimento del beneficio medesimo. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione. 3.4. È' fondata l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto in CP_1 pagina 7 di 9 merito alla pretesa avanzata da con riferimento all'A.S. 2018/2019. Parte_24 Come testé esposto, la giurisp o che il diritto azionato in giudizio si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre «dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Alla luce dei principi ermeneutici espressi dalla Suprema Corte in tema di prescrizione, dinanzi richiamati, l'azione giudiziaria avanzata per l'annualità 2018/2019 deve considerarsi prescritta ex art. 2948, n. 4 cod. civ., poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è stato notificato con la diffida del 17.11.2023 (doc. 34 ricorrente). Per l'a.s. in questione la ricorrente risulta essere stata assegnataria di tre incarichi di docenza, il primo dei quali con decorrenza 10.10.2018 (cfr. doc. 34 ricorrente - pag. 4); inoltre la registrazione nella piattaforma informatica è consentita sino al 30 ottobre di ciascun anno scolastico (cfr. art. 5, comma 3, dpcm 28.11.2016), pertanto alla data della diffida era spirato il termine di prescrizione quinquennale.
4. Sulle spese Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 52.000,00 a €. 260.000,00 (ridotto ex art. 4, comma 4 D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) DICHIARA il diritto dei ricorrenti a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso ( , per gli aa.ss. 2018/2019, Parte_2 2019/2020, 2020/2021, 2021 , per gli aa.ss. 2018/2019, Parte_3 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; , per gli aa.ss. 2018/2019, Parte_4 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; , per gli aa.ss. 2018/2019, Parte_5 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; per gli aa.ss. 2018/2019, Parte_6 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; , per gli as.ss. Parte_7 2017/2018, 2018/2019; 9, 2019/2020, Parte_8 2020/2021, 2021/2022; er gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, Parte_9 2020/2021, 2021/2022; per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_10 2020/2021, 2021/2022; , per gli aa.ss. 2017/2018, Parte_11
2018/2019, 2019/2020, 2 , per gli aa.ss. 2018/2019, Parte_12
2019/2020, 2020/2021; s. 2017/2018, 2018/2019, Parte_13
2019/2020, 2020/2021; per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, CP_2
2020/2021; a.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Controparte_3
2021/2022; .s. 2018/2019; , per gli aa.ss. CP_4 Parte_14 2018/2019, 2020/2021, 2021/202 , per gli aa.ss. Parte_26
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; s. 2018/2019, Parte_15
2019/2020, 2020/2021, 2021/202 , per l'a.s. 2018/2019; Controparte_5
, per gli aa.ss. 2019/20 1/2022; , CP_6 CP_7
/2019; , per gli aa.ss. 2018/201 , Parte_16 2020/2021, 2021/202 , per gli aa.ss. 2018/2019, Parte_17
2019/2020, 2020/2021; .ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_18
2020/2021, 2021/2022; , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_19 2020/2021, 2021/2022; per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_20 2020/2021, 2021/2022; per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020; Parte_21
, per l' , per gli aa.ss. CP_8 Controparte_9 0/2021, 2021/2022; , per gli aa.ss. Controparte_10 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 20 , per gli aa.ss. Parte_22 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; per gli aa.ss. Parte_23 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; , per gli aa.ss. Parte_24 pagina 8 di 9 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; , per gli aa.ss. 2019/2020, Parte_25
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. izioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 consentire loro la fruizione della suddetta Car ei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore delle parti ssiva somma di €. 4.500,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari. Modena, 30 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 9 di 9