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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/08/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2157/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), ora
[...] P.IVA_1
Parte_2
[...]
(C.F. ) assistita e difesa dall'avv. SOLINAS GIANNI e
[...] P.IVA_2 dall'avv. VEGLIANITI ALDO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3 assistita e difesa dall'avv. FERRAZZI PIETRO e dall'avv. FERRAZZI BERNARDO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
pagina 1 di 17 “nel merito, in via principale: - in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 706/2021 (n. 1678/2021 R.G.) e, in ogni caso, revocare il medesimo decreto, essendo la pretesa creditoria infondata ed, in ogni caso, inesigibile, per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che
, non è Parte_3 debitrice e nulla deve a per i Controparte_1 titoli di cui al decreto ingiuntivo n. 706/2021 (n. 1678/2021 R.G.) e, che, per l'effetto, nulla deve ad essa corrispondere;
In ogni caso: spese e compensi di lite integralmente rifusi.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito: respingersi nel miglior modo l'opposizione svolta da
[...]
(già Controparte_2 Controparte_3
, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in
[...] atto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 706/2021 (n. 1678/2021
R.G.) emesso dal Tribunale di Mantova in data 09.06.2021, con condanna di
[...] al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, nella misura che sarà stabilita in Parte_2 via equitativa dal Giudice.
Nel merito, in via subordinata: in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingersi in ogni caso l'opposizione svolta da in Parte_2 quanto infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti e dirsi tenuta l'attrice opponente a pagare alla convenuta opposta per i titoli Controparte_1 esposti nel ricorso monitorio e nel presente atto, la somma di € 101.917,51, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, o la somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(ora Parte_3 Parte_2
pagina 2 di 17 già Parte_3 [...]
, di seguito solo “ , Parte_2 Pt_3
n.d.r.) proponeva opposizione avverso il decreto n. 706/2021 (n. 1678/2021 R.G.), emesso in data 9.6.2021 da questo Tribunale, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di
(di seguito solo Controparte_1 CP_1
n.d.r.) dell'importo di € 101.917,51, oltre interessi e spese legali, quale saldo
[...] ancora dovuto per le prestazioni di cui alle fatture prodotte in sede monitoria (n. 47 del
31.10.2020 per € 23.180,00, n. 20 del 15.03.2021per € 74.749,00 e n. 26 del 07.04.2021 €
3.988,49) relative a “lavori di ripristino, manutenzione e realizzazione impianti, nonché alla fornitura di materiali, eseguiti su incarico della presso l'immobile di proprietà Pt_3 della stessa denominato Corte Grande in Canedole di Roverbella (MN)”.
L'opponente allegava che il contratto in essere tra le parti era esclusivamente il frutto di una iniziativa unilaterale dell'ex presidente della Banca, sig. il quale con CP_4 una mera richiesta verbale, dal contenuto assolutamente indeterminato, aveva incaricato la convenuta di svolgere dei lavori di sistemazione e ripristino, in relazione all'immobile indicato in ricorso;
eccepiva la nullità del suddetto contratto per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418 c.c., nulla essendo stato pattuito al momento del conferimento dell'incarico in merito a quali opere, quali forniture e in generale quali lavori l'ingiungente si sarebbe impegnata ad eseguire, né tantomeno era stato determinato il corrispettivo;
la nullità e comunque l'inefficacia/inopponibilità del suddetto contratto alla Banca, riconducibile all'attività di (che anche per ulteriori condotte illecite, in CP_4 violazione degli obblighi di legge e statutari, dopo essere stato rimosso dalla carica amministrativa, era stato escluso da socio, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del 29.3.2021), trattandosi di contratto che non era mai stato portato
“all'esame del Consiglio di Amministrazione della Banca”, al quale, per Statuto, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società (mentre il
Presidente, sempre per Statuto, non aveva alcun potere gestionale, così come nessun potere di rappresentanza era attribuito al direttore generale della Banca, dott. , di cui Persona_1 era stata prodotta in sede monitoria una mail) e che comunque si poneva “al di fuori dell'oggetto sociale della Banca.“; in via subordinata eccepiva altresì l'inadempimento pagina 3 di 17 della convenuta, non avendo la convenuta mai consegnato i documenti richiesti dalla legge e dalla normativa UNI, attestante la conformità degli impianti.
Concludeva quindi chiedendo declaratoria di nullità/annullamento o la revoca del decreto opposto, relativo a credito insussistente, illiquido e comunque non provato.
Parte convenuta, tardivamente costituitasi, contestava quanto affermato dall'attrice, precisando, in fatto, che: nel corso dell'anno 2017, su richiesta del Presidente Dott.
[...]
e a seguito di sopralluogo congiunto con il Direttore della filiale di CP_5
Roverbella, aveva conferito all' l'incarico di eseguire lavori Parte_3 Controparte_1 di ripristino e manutenzione di impianti idrici e impianti di irrigazione sull'immobile denominato “Corte Grande”, sito in Canedole di Roverbella (MN) alla Strada Dosso n. 11, di proprietà dell'istituto di credito (circostanza non contestata); che al sig. venivano CP_1 indicati, come figure di riferimento, l'avv. SA Montecchi, legale addetto alla supervisione dei lavori sull'immobile, e l'arch. coordinatore di cantiere e Controparte_6 direttore dei lavori (che infatti impartiva le direttive alle varie imprese impegnate presso la
Corte Grande); che la banca, nel corso degli anni 2019 e 2020, aveva provveduto al pagamento di alcune fatture di acconto in favore di riguardanti la Controparte_1 fornitura di materiali e prestazione di manodopera relativi a lavori sul suddetto immobile;
che con una serie di comunicazioni mail, scambiate nel corso del mese di marzo 2020, il
Direttore Generale della Banca, Dott. , aveva richiesto all'opposta ulteriori Persona_1 attività urgenti di manutenzione straordinaria dell'immobile; che nel corso degli anni 2020
e 2021, le direttive e le comunicazioni verso la ditta erano state impartite e gestite, oltre che dal Presidente del C.D.A. Dott. da diversi altri funzionari della Controparte_5 banca, tra cui il Direttore Generale Dott. e alcuni funzionari Persona_1 dell'amministrazione e dell'ufficio legale dell'istituto; che con mail in data 26.03.2020, il
Direttore Generale aveva conferito incarico all'opposta di eseguire "attività straordinaria di manutenzione dell'impianto idrico dell'immobile denominato CORTE GRANDE
CANEDOLE sito in Strada Dosso 11 Roverbella (MN)", chiedendo alla ditta di
"proseguire con i lavori di sistemazione per tutto il tempo necessario"; che nelle medesime comunicazioni, la banca, per il tramite dei citati funzionari, aveva rassicurato inoltre pagina 4 di 17 titolare della ditta, sul pagamento delle fatture aperte;
che CP_1 successivamente, su richiesta dell'impiegato dell'ufficio amministrativo della Pt_3
, la ditta aveva fornito alla banca un minuzioso resoconto di tutte le Persona_2 attività svolte, dei materiali impiegati e delle attrezzature noleggiate, inviando i relativi documenti di trasporto;
che nel mese di luglio 2020 aveva organizzato una Parte_3 serie di eventi per festeggiare la parziale riqualificazione dell'edificio storico, invitando tutte le ditte impegnate nel cantiere, tra cui l'opponente che i lavori erano Controparte_1 proseguiti quindi sino al novembre 2020, allorquando la banca, per il tramite dell'avv.
SA Montecchi, aveva comunicato a tutte le imprese impegnate sul cantiere di interrompere le opere, nonostante le stesse non fossero ancora ultimate;
che l'opposta, adeguandosi alla volontà della banca, aveva interrotto il cantiere prima di poter concludere e certificare gli impianti realizzati e si era attivata per ottenere il pagamento delle opere già eseguite, senza esito.
Ciò premesso, la convenuta sosteneva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'attrice, rilevando come fosse circostanza pacifica che l'incarico conferito dall'allora Presidente avesse a oggetto il ripristino e la manutenzione dell'impianto idrico e idraulico della "Corte
Grande" di Roverbella, di proprietà della banca e che, nel corso dell'incarico, la banca avesse via via indicato alla ditta le opere da eseguirsi, con conseguente impossibilità di determinare sin da principio il costo complessivo dei lavori, ma avendo il contratto d'appalto ad oggetto opere e lavori determinati;
che le ulteriori eccezioni relative al mancato potere di rappresentanza dell'ex Presidente o alla nullità del contratto perché estraneo all'oggetto sociale erano del tutto pretestuose, atteso che a norma dell'art. 2384
c.c. le limitazioni ai poteri degli amministratori derivanti dallo statuto non sono opponibili ai terzi, ancorché pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (circostanza, quest'ultima, che la banca non aveva eccepito), che, in ogni caso, lo statuto di prodotto da controparte, prevede che al Presidente del Parte_3
Consiglio di Amministrazione spetti "la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale", e quindi il conferimento dell'incarico in esame rientrava tra i poteri del Presidente;
che l'immobile denominato "Corte Grande" di
Roverbella da ispezione ipotecaria risultava essere pervenuto a soltanto nel Parte_3
pagina 5 di 17 corso dell'anno 2017 con decreto di trasferimento, e quindi, presumibilmente, nell'ambito di una esecuzione immobiliare, per cui l''acquisto dell'immobile, al pari della sua valorizzazione e conservazione, doveva quindi essere inquadrato tra le attività dell'istituto, deliberate dal CdA, finalizzate al rafforzamento del patrimonio immobiliare, a maggior garanzia di soci e correntisti, se non anche tra le attività di investimento, dati appunto gli interventi di valorizzazione promossi sull'edificio e presentati al pubblico;
che i lavori svolti erano stati realizzati a regola d'arte e la certificazione degli impianti non aveva avuto luogo (se e ove necessaria) solo per volontà stessa della banca, che aveva interrotto il cantiere, vietando l'accesso a tutti gli appaltatori (non soltanto ad . Controparte_1
Parte convenuta concludeva quindi chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con conferma del decreto impugnato o comunque condanna di parte attrice al pagamento della somma già oggetto del decreto ingiuntivo opposto o della maggiore o minor somma accertata come dovuta, oltre a condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., avanzando in via preliminare, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Rigettata la suddetta istanza, con ordinanza istruttoria veniva formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non veniva accettata da parte convenuta.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, assunzione di prove orali e
CTU.
DIRITTO
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di nullità, inefficacia/inopponibilità del contratto dedotto in lite, pacificamente riconducibile alla fattispecie dell'appalto.
E' del pari pacifico (oltre che documentalmente provato, v. visura ipotecaria doc. 8 parte convenuta) che gli immobili nei quali sono state realizzate le opere e i lavori commissionati alla convenuta dall'allora Presidente del C.d.A di Parte_3 CP_4
(incarico del pari non contestato dall'attrice), fosse, all'epoca, di proprietà della
[...]
Banca.
E' ovvio che il contratto d'appalto dedotto in lite non rientra nell'oggetto sociale della
Banca, ossia “la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa
pagina 6 di 17 può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza”, ma bensì nelle attività strumentali di gestione del patrimonio immobiliare della società.
Parte attrice non ha dimesso visura camerale dell'allora ma unicamente copia Parte_3 dello Statuto (doc.1), da cui risulta che al Presidente del C.d.A. spetta “la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale ”; trattandosi del legale rappresentante della società cooperativa a nulla rileva, come allegato dall'attrice, che l'incarico da questi affidato alla convenuta non fosse mai stato portato
“all'esame del Consiglio di Amministrazione della Banca”, al quale, per Statuto, “spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società”, in quanto, ai sensi dell'art. 2384 c.c., “Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla delibera di nomina è generale” e “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo Statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”, ipotesi quest'ultima neppure allegata.
Né il contratto, validamente concluso dal legale rappresentante dell'attrice, può ritenersi affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ricorrendo detta causa di nullità solo qualora al momento della pattuizione, non venga individuata la tipologia di prestazione richiesta all'una o all'altra parte.
Nel caso le prestazioni di cui è richiesto il pagamento sono state indicate in ricorso monitorio come “lavori di ripristino, manutenzione e realizzazione impianti”, nonché
“fornitura di materiali, eseguiti su incarico della presso l'immobile di proprietà della Pt_3 stessa denominato Corte Grande in Canedole di Roverbella”, e descritte nel dettaglio nel doc. 3 dimesso in tale sede.
L'oggetto dell'incarico alla ditta convenuta era quindi sicuramente determinato nel suo oggetto (appalto di lavori di manutenzione e realizzazione di impianti termo- idricosanitari), non essendo invece elemento essenziale la pattuizione preventiva del pagina 7 di 17 corrispettivo che, se non espressamente determinato dalle parti, deve calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 1657 c.c.; trattandosi pacificamente di incarichi conferiti verbalmente dal legale rappresentante dell'attrice tuttavia era onere dell'appaltatrice dimostrare l'effettivo conferimento di incarico in relazione ai lavori di cui è richiesto pagamento, nonché l'esecuzione degli stessi.
Va qui premesso che non è del pari contestato dall'attrice che i lavori commissionati alla convenuta dall'allora Presidente del C.d.A. si siano inseriti in un più ampio progetto di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili, costituiti, come risulta dalla CTU disposta in corso di causa, da “ampia corte agricola composta da villa padronale articolata su tre piani fuori terra e numerosi corpi di fabbrica di pertinenza, destinati in parte a civili abitazioni, in parte a fabbricati agricoli”, e nei quali sono state impegnate altre ditte.
Quanto all'individuazione delle specifiche prestazioni di cui è stato richiesto il corrispettivo, le fatture dimesse riportano individuazione, quanto ai materiali forniti, con riferimento ai relativi d.d.t., e, quanto alle opere e lavorazioni eseguite indicazione generica (“lavori di manodopera”); già in sede monitoria (doc. 3) e in questa sede (doc. 5), la convenuta opposta ha dimesso un elenco, dalla stessa redatto, denominato “documento di riepilogo e descrittivo dei lavori eseguiti”, in cui sono riportati in ordine cronologico, a partire dal 15.05.2019 e sino al 15.03.2021 le prestazioni di cui alle fatture già emesse in acconto e della fattura finale n. 20/21, emessa per € 74.749,02, azionata in via monitoria, unitamente alla fattura di acconto n. 47/20, emessa per € 23.180,00, non saldata, e alla fattura n. 26/21, emessa per € 3.988,49, non compresa nel suddetto riepilogo, con causale
“materiali” relativi al DDT nr. A/103 del 21/09/2020.
Come rilevato dal CTU nominato, ing. sulla base dei suddetti documenti, Persona_3
i lavori e le opere dichiarati come eseguiti da possono essere così Controparte_1 descritti: “impianti idrotermosanitari, del gas e reti di scarico all'interno dei seguenti fabbricati/locali: Villa (piano terra, piano primo, piano secondo, sottotetto ed altri locali annessi: caldaia, cantina, cortile di pertinenza); Villa “zona due” (piano terra, piano primo, piano secondo, sottotetto); Civile abitazione denominata “appartamento 3”;
Civile abitazione denominata “appartamento 4”; Civile abitazione denominata pagina 8 di 17 “appartamento 5”; Civile abitazione denominata “casetta rossa”; Civile abitazione denominata “abitazione Antonio”; Civile abitazione denominata “abitazione sx
”; Locali tecnologici: locale autoclavi, locale pozzi, pollaio;
- Impianto di Per_4 irrigazione a goccia della coltivazione di mirtilli ubicata nella corte principale;
- Lavori edili all'interno dei seguenti locali: Fabbricato agricolo denominato “capannone di
Bob”; - Altre prestazioni varie di manodopera.”
In merito all'incarico conferito e alla sua esecuzione sono state assunte prove testimoniali.
Il teste , ex dipendente di dal 2017 al 2018 direttore Testimone_1 Parte_1 dell'Agenzia di Roverbella, ha confermato che già in quegli anni , per conto CP_1 della ditta convenuta, aveva eseguito sopralluoghi, ricordando che “All'epoca le chiavi della villa “Corte Grande” erano presso l'Agenzia di Roverbella;
io posso solo dire che a volte imprese incaricate di fare lavori alla villa venivano a prendere le chiavi in agenzia, non ricordo nello specifico se anche impresa Pomari si rivolgeva a noi per entrare, so solo che ha svolto sopralluoghi;
nulla so dei lavori… omissis… come ho detto io andavo ad aprire il cancello e ricordo di aver aperto io il cancello qualche volta (o una o massimo tre)
a per consentirgli di fare dei sopralluoghi” CP_1
La teste Montecchi SA, avvocato, ha dichiarato di essere stata avvocato di fiducia di e di aver avuto incarico di seguire i lavori che sono stati eseguiti presso “Corte Parte_1 grande”; in particolare la teste ha riferito di essere stata: “incaricata dal presidente CP_4 di seguire i lavori dalla metà del 2018; io sono stata presente a conferimenti di incarichi al da parte del Presidente dal 2018 in poi;
in particolare di fornire di CP_1 CP_4 riscaldamento alcune unità dell'edificio (Corte Grande ha una superficie di circa diecimila metri quadrati e all'interno vi sono vari appartamenti, stanze, cucine, bagni, ecc.), di raffreddamento (installazione di condizionatori), di ripristino degli impianti fognari, di posizionamento di nuovi pozzetti, dell'esecuzione dell'impianto di irrigazione di 5000 vasi di mirtilli, ecc. e comunque tutti i lavori per i quali io redigevo rapportini giornalieri, e che avevo incarico di controllare”; la teste ha confermato che “negli anni 2018, 2019 e 2020 la ditta proseguiva nell'opera di sistemazione e realizzazione dell'impianto idrico e di CP_1 riscaldamento dei singoli appartamenti e delle singole unità che costituiscono il complesso pagina 9 di 17 denominato “Corte Grande”, precisando: “Quanto al numero degli ambienti interessati dai lavori ricordo che il 15 ottobre 2020 vi fu un meeting con potenziali clienti della banca che vennero ospitati a Corte Grande, in 15 camere perfettamente ristrutturate e arredate, dotate di riscaldamento e raffrescamento;
è stato creato un bagno ex novo e altri sei sono stati ristrutturati e ripristinati con nuovi collegamenti idraulici e nuovi sanitari”; ha confermato inoltre che “nell'anno 2020 il Presidente incaricava la ditta di effettuare CP_4 CP_1 anche l'installazione di un impianto di irrigazione per piante di mirtillo, da collocarsi nell'area cortiva dell'immobile”, come da piantina prodotta (doc. 18, esibito alla teste) e, quanto all'entità dei lavori svolti dalla convenuta, ha dichiarato di aver provveduto
“personalmente alla redazione di rapporti giornalieri sull'attività svolta da tutte le imprese che lavoravano a Corte Grande, che poi consegnavo sia al direttore generale di
, via mail, e alle imprese interessate;
io mi occupavo anche Parte_1 Parte_4 degli interventi di riparazione urgenti in quanto vivevo all'epoca all'interno di Corte
Grande e svolgevo attività di custode;
non ho redatto un rapporto consuntivo finale… Io posso rispondere quanto ai rapportini giornalieri di cui al doc. 19, che riconosco essere i rapportini da me redatti;
confermo che quanto ivi riportato è stato da me verificato, sia quanto al numero di operai presenti, sia quanto alle ore di manodopera e al tipo di intervento svolto.”
Il doc. 19 esibito alla teste è costituito da calendari mensili relativi al solo periodo maggio
2020 – novembre 2020 in cui sono indicati giornalmente gli operai presenti (con nome di battesimo), le ore di presenza e la tipologia del lavoro svolto.
Il teste architetto libero professionista, ha dichiarato di aver svolto Controparte_6 incarico di sorveglianza dei lavori che sono stati svolti presso Corte Grande, incarico affidatogli dall'allora presidente di a partire dal 2020 Parte_1 Controparte_5 confermando che all'epoca la ditta già lavorava a Corte Grande;
il teste ha quindi CP_1 riferito che: “dopo il mio arrivo li ho visti intervenire, quanto all'impiantistica termoidraulica e idricosanitaria su tutto il complesso immobiliare, che è composto da un corpo centrale, la villa, con portico annesso e costruzioni laterali, oltre che una casetta sul retro isolata, e successivamente altresì all'impianto di irrigazione delle piante di mirtillo….
pagina 10 di 17 Non ero presente quando è stato conferito l'incarico; era il Presidente che si CP_4 occupava degli incarichi;
posso dire che l'impianto di irrigazione a goccia è stato realizzato da;
precisato di non essere stato incaricato della direzione lavori e di Controparte_1 non aver seguito la parte economica, il teste ha riferito “Posso dire di aver visto i rapportini di cui al doc. 19 che mi vengono esibiti, i rapporti redatti a mano erano della ditta Pomari, quelli a computer erano redatti dall'avv. Montecchi, che registrava giorno per giorno su apposito file i lavori svolti da ogni ditta.”
Diversamente da quanto allegato dall'attrice il teste , direttore generale Parte_4 dal marzo 2019 al dicembre 2021 di ha riferito che “ nell'ambito delle Parte_3 riunioni del Consiglio di Amministrazione della banca il presidente in quegli anni CP_4 riferiva anche dei lavori di ristrutturazione di Corte Grande e ricordo che menzionava anche la ditta Idraulica Pomari. Ricordo che in Consiglio si parlò dell'impianto di irrigazione delle piante di mirtillo, ma non ricordo circostanze più specifiche.”, confermando che “i lavori (di ristrutturazione di Corte Grande, n.d.r.) venivano seguiti direttamente dal Presidente e da collaboratori esterni dallo stesso incaricati, come CP_4
l'avv. Montecchi.”.
Parte attrice ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di incapacità della teste Montecchi SA, eccezione che deve quindi essere qui nuovamente rigettata, per gli stessi motivi;
la stessa si fonda infatti sul fatto che l'avv. Montecchi abbia attualmente in corso con la una controversia civile relativa al compenso dallo stessa Pt_3 richiesto per l'attività svolta in favore dell'attrice, circostanza che non determina alcuna incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e che può essere valutata, come già rilevato, unicamente al fine di valutare l'attendibilità della teste, attendibilità di cui non vi è motivo di dubitare, atteso che il ruolo dalla stessa svolto, come dichiarato, è stato confermato dagli ulteriori testi assunti.
Il conferimento di incarico alla convenuta, da parte dell'allora legale rappresentante della di lavori di manutenzione e di installazione di impianti termoidrosanitari presso il Pt_3 complesso immobiliare di proprietà dell'attrice, nell'ambito del progetto di ristrutturazione dello stesso, nonché la loro avvenuta esecuzione deve quindi ritenersi provato, sulla base di pagina 11 di 17 quanto risulta dai documenti dimessi (fra i quali fotografie di alcuni lavori svolti – doc. 11
e 12 - d.d.t. relativi ai materiali impiegati – doc. 4), dalle testimonianze assunte, dalla stessa “perizia” richiesta da parte attrice a e da questa prodotta Controparte_7 quale doc. 4, dal pacifico pagamento da parte della di n. 6 fatture in acconto per Pt_3 complessivi € 125.500,00, emesse dal febbraio 2020 al settembre 2020, nonché dallo stesso verbale del C.d.A. della società attrice in data 29.03.2021, riunione in cui è stata deliberata la esclusione del socio (doc.3 parte attrice), per atti dallo stesso compiuti, CP_4 comportanti danno per la società, in cui sono menzionati i lavori fatti eseguire sugli immobili dedotti in lite a numerosi soggetti, fra i quali e i pagamenti Controparte_1 effettuati, con la precisazione che “tutti gli importi sono stati corrisposti dalla a Pt_3 seguito di presentazione, da parte di ciascun fornitore, di documenti giustificativi l'esecuzione delle attività/opere/servizi svolte”.
Va qui rigettata l'eccezione di inadempimento sollevata in via subordinata da parte opponente, per non avere la convenuta consegnato alla committente la documentazione necessaria al fine di attestare la conformità degli impianti realizzati alle norme di legge.
Come allegato dalla convenuta e come confermato dai testi assunti infatti la dopo la Pt_3 rimozione del dalla carica di Presidente, nel novembre 2020, ha dato disposizione CP_4 di interrompere tutte le lavorazioni in corso nel compendio immobiliare dedotto in lite, interruzione comunicata alla convenuta dall'avv. Montecchi, a seguito di istruzioni in tal senso dalla stessa ricevute via pec dal direttore generale.
Tale condotta integra recesso della committente dal rapporto dedotto in lite, con conseguente liberazione dell'appaltatore dall'adempimento di ulteriori obblighi contrattuali e diritto dello stesso di ottenere il pagamento, ex art. 1671 c.c., “delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
Non essendo stato pattuito corrispettivo, e dovendo quindi il pagamento dei lavori eseguiti e delle spese sostenute (qui dedotte unicamente in relazione all'acquisto dei materiali impiegati) essere determinato ai sensi dell'art. 1657 c.c., come sopra già riportato è stata disposta in corso di causa CTU sui seguenti quesiti: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, eseguito sopralluogo ed ogni accertamento necessario, verifichi a) se i pagina 12 di 17 lavori e i materiali indicati nelle fatture prodotte in sede monitoria siano stati rispettivamente eseguiti e forniti, tenuto conto anche di quanto risulta dal “verbale sopralluogo (doc. 4 parte attrice) e di quanto riferito dai testi Controparte_7 assunti;
b) determini il corrispettivo ancora spettante al convenuto per l'esecuzione delle prestazioni eseguite nel cantiere dedotto in lite, tenuto conto dei pagamenti già ricevuti di cui alle “fatture di acconto” prodotte, valutando la congruità dei prezzi dei materiali forniti e/o impiegati secondo le tariffe all'epoca in uso e applicando, quanto alla manodopera, le tariffe della CCIAA di Mantova in vigore all'epoca dell'esecuzione dei lavori, o, in mancanza, le tariffe di mercato in uso. Tenti il CTU la conciliazione fra le parti.”
Il CTU nominato ing. ha compiuto una verifica puntuale e approfondita di Persona_3 ogni voce indicata nel documento denominato “dettaglio lavorazioni e materiali impiegati”
(doc. 5 parte convenuta), sulla base degli elementi probatori acquisiti e di accertamenti in sede di sopralluogo.
Nell'elaborato depositato il 14.04.2024, il CTU, premesso di aver potuto, nel corso dei sopralluoghi “prendere visione degli impianti idrotermosanitari, del gas e le reti di scarico realizzati sia all'interno della (e nelle rispettive pertinenze), sia all'interno dei Pt_5 fabbricati di civile abitazione sopraccitati”, mentre “Le restanti lavorazioni che CP_1 dichiara di avere eseguito, oggi non sono più verificabili”, ha precisato che
[...]
“L'impianto di irrigazione a goccia, al momento del primo sopralluogo del 12/12/2023, era già stato completamente smantellato. È risultata presente solo la testa dell'impianto ove sono ancora presenti il dosatore e le linee principali di mandata (rif. fig. 9, 10). L'avvenuta realizzazione dell'impianto da parte della è comunque documentata Controparte_1 fotograficamente in atti (cfr. Allegato 12 alla comparsa di costituzione e risposta) e confermata dalla perizia redatta da Dei lavori eseguiti all'interno Controparte_7 del fabbricato agricolo denominato “capannone di Bob”, oggi sono visibili solo le demolizioni della pavimentazione (rif. fig. 11, 12). Non vi sono invece elementi oggettivi per verificare i dichiarati lavori di pulizia eseguiti. Analogamente, non vi sono elementi oggettivi per verificare:
1. l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di manodopera all'interno dei vari fabbricati agricoli, consistenti per lo più in attività di pulizia e pagina 13 di 17 sgombero di materiali;
2. l'avvenuta esecuzione dei noleggi dei mezzi ed attrezzature esposti. Tuttavia, tenuto conto dello stato dei luoghi e di quanto descritto nel verbale di sopralluogo di lo scrivente CTU non ha motivo di dubitare della Controparte_7 loro avvenuta esecuzione. In conclusione, dalle evidenze emerse in corso di sopralluogo e tenuto conto di quanto relazionato nel verbale di sopralluogo dalla ditta Controparte_7 versato in atti, i lavori elencati da nei rapporti giornalieri (cfr.
[...] Controparte_1
Allegato 5 alla comparsa di risposta della convenuta), nel complesso risultano essere stati tutti eseguiti”.
Quanto alla verifica dei materiali impiegati Il CTU ha dato atto che tale verifica “oggi non
è tecnicamente possibile per i seguenti motivi: - i componenti degli impianti idrotermosanitari, del gas e le reti di scarico sono in parte sottotraccia e/o interrati - la corte agricola, interamente disabitata da tempo, è stata oggetto di atti di vandalismo e di furti
(con particolare riferimento ai sanitari ed alle componenti in rame) Poiché: - durante i sopralluoghi del 29/02/2024 e 01/03/2024 è risultato evidente che: le lavorazioni esposte da sono state nel complesso eseguite;
gli impianti Controparte_1 idrotermosanitari che non hanno subito atti di vandalismo risultano funzionanti;
le componenti idrauliche visibili (sanitari, rubinetterie, caldaie, tubazioni a vista, raccorderia, ecc …) effettivamente installate (rif. schede allegate ai verbali di sopralluogo – Allegati n.
4, 5); - l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni è confermata anche dalla ditta
[...] incaricata da lo scrivente CTU ritiene verificata l'avvenuta Controparte_7 Parte_3 fornitura da parte della dei materiali elencati nei documenti di Controparte_1 trasporto versati in atti.”
Quanto alla congruità dei prezzi applicati il CTU ha verificato che “I prezzi dei materiali forniti e/o impiegati applicati dalla convenuta riportati nei Controparte_1 documenti di trasporto (cfr. Allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta per la convenuta), risultano congrui con i rispettivi prezzi unitari riportati nei prezzari di riferimento: - Prezzario delle opere edili della Provincia di Mantova 1_2018 (cfr. Allegato
16 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta); - Prezzario regionale delle opere pubbliche Lombardia edizione 2019 vol. 2.2; e/o con le tariffe di mercato nei casi in pagina 14 di 17 cui i prezzi unitari dei singoli materiali forniti non sono risultati disponibili nei prezzari sopraccitati (con particolare riferimento, ad esempio, alle tipologie di sanitari installati o ai modelli di caldaie posate). Le tariffe orarie della manodopera applicate dalla convenuta sono inferiori a quelle riportate nel Prezzario delle opere edili della Controparte_1
Provincia di Mantova a suo tempo in vigore e pertanto congrue.”
L'ing. ha però rilevato che “Sulla scorta delle caratteristiche dei locali ispezionati, Per_3 dei materiali posati e della tipologia delle lavorazioni descritte, il CTU ha esaminato la quantità di ore in economia esposte dalla convenuta per la realizzazione degli impianti. Per alcune di queste lavorazioni, a parere del CTU, le ore in economia esposte sono risultate eccessive.”, con particolare riferimento alla realizzazione degli impianti idrotermosanitari nella villa e nei fabbricati di civile abitazione.
Il CTU con dettagliato elaborato tecnico allegato alla relazione (rif. Allegato 6) ha quindi provveduto, come detto, ad esaminare ogni voce di compenso richiesta, per ogni singola prestazione, rilevando per alcune lavorazioni una duplicazione di voci (che sono state quindi espunte dal calcolo) e le lavorazioni per le quali risultavano ore di manodopera eccessive, rispetto al tipo di prestazione eseguita, indicando il numero di ore ritenuto invece congruo.
Ha quindi provveduto, sulla base di tali accertamenti, al calcolo del compenso ancora spettante all'appaltatrice, applicando i prezzi dei materiali e il prezzo della manodopera (€
25,00/h) richiesto.
Tutte le valutazioni compiute dal CTU devono qui integralmente essere recepite, in quanto correttamente svolte, sotto il profilo tecnico, e fondate sugli elementi probatori acquisiti e su quanto sopra già accertato.
Vanno invece rigettate le contestazioni delle conclusioni cui è giunto il CTU svolte da parte convenuta e già contenute nelle osservazioni del proprio CTP, alle quali il CTU ha dato ampia e motivata risposta.
pagina 15 di 17 In primo luogo la convenuta ha contestato che il CTU non abbia applicato ai costi di manodopera le tariffe della CCIAA di Mantova o le tariffe di mercato, come indicato in quesito, tariffe superiori a quelle applicate da Controparte_1
La contestazione è ultronea, non potendo liquidarsi alla convenuta un importo superiore a quanto dalla stessa richiesto per tale voce di compenso, essendo decaduta, in quanto tardivamente costituita, dalla facoltà di avanzare domande riconvenzionali (quali il pagamento di importi superiori a quanto richiesto in sede monitoria).
La stessa parte ha inoltre contestato la “decurtazione” di ore di manodopera ritenute eccessive dal CTU, chiedendo che lo stesso venga chiamato a chiarimenti.
Anche tale istanza è stata rigettata e deve qui nuovamente rigettarsi, avendo il CTU già fornito risposta e indicato per ogni lavorazione le ore “duplicate” o eccessive esposte dalla convenuta nel proprio “riepilogo”, per le ragioni evidenziate (ossia tenuto conto delle ore necessarie per eseguire il tipo di lavorazione indicata).
Il CTU, nel prospetto finale, ha quindi riportato l'importo complessivo richiesto dalla convenuta, pari ad € 226.967,51 (IVA inclusa), dato dalla somma delle fatture emesse negli anni 2020-2021, ricalcolato come dovuto un compenso complessivo di € 205.408,89
(IVA inclusa) e, detratte le fatture già pagate dall'attrice per complessivi € 125.050,00
(IVA inclusa), ha determinato quindi in € 80.358,89 l'importo ancora dovuto.
In tale calcolo il CTU ha compreso anche la fattura n. n. 26/21, emessa per € 3.988,49, con causale “materiali” relativi al DDT nr. A/103 del 21/09/2020 e azionata in via monitoria.
Tale importo tuttavia non può essere riconosciuto, trattandosi di fattura relativa alla fornitura di materiali per i quali parte convenuta non ha prodotto il relativo d.d.t., né in sede monitoria, né in questa sede, non essendo compreso fra i d.d.t. dimessi quali doc. 4, e pertanto credito che non può ritenersi provato.
Da quanto accertato l'importo spettante alla convenuta, per i materiali forniti e le lavorazioni svolte negli immobili dedotti in lite, risulta quindi pari ad € 76.370,40.
Il decreto ingiuntivo, emesso per importo superiore, deve essere revocato, con condanna della società attrice al pagamento della minor somma dovuta di € 76,370,40, oltre ad pagina 16 di 17 interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalla data di messa in mora (12.04.2021, doc. 4 Con fascicolo monitorio – non risultando precedente invio o trasmissione allo delle fatture prodotte in copia) al saldo.
Le spese di CTU, resasi necessaria per mancata pattuizione fra le parti del corrispettivo, vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Le spese della presente fase di opposizione vanno integralmente compensate fra le parti, a fronte della parziale reciproca soccombenza e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., del rifiuto da parte della convenuta della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., che prevedeva il pagamento da parte dell'attrice dell'importo di € 77.000,00, superiore a quanto qui accertato come ancora dovuto.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
accoglie parzialmente la proposta opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 706/21 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente e dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 76.370,40, oltre ad interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002 dalla data di messa in mora (12.04.2021) al saldo effettivo;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute;
pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Mantova, 7/8/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), ora
[...] P.IVA_1
Parte_2
[...]
(C.F. ) assistita e difesa dall'avv. SOLINAS GIANNI e
[...] P.IVA_2 dall'avv. VEGLIANITI ALDO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3 assistita e difesa dall'avv. FERRAZZI PIETRO e dall'avv. FERRAZZI BERNARDO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
pagina 1 di 17 “nel merito, in via principale: - in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 706/2021 (n. 1678/2021 R.G.) e, in ogni caso, revocare il medesimo decreto, essendo la pretesa creditoria infondata ed, in ogni caso, inesigibile, per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che
, non è Parte_3 debitrice e nulla deve a per i Controparte_1 titoli di cui al decreto ingiuntivo n. 706/2021 (n. 1678/2021 R.G.) e, che, per l'effetto, nulla deve ad essa corrispondere;
In ogni caso: spese e compensi di lite integralmente rifusi.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito: respingersi nel miglior modo l'opposizione svolta da
[...]
(già Controparte_2 Controparte_3
, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in
[...] atto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 706/2021 (n. 1678/2021
R.G.) emesso dal Tribunale di Mantova in data 09.06.2021, con condanna di
[...] al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, nella misura che sarà stabilita in Parte_2 via equitativa dal Giudice.
Nel merito, in via subordinata: in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingersi in ogni caso l'opposizione svolta da in Parte_2 quanto infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti e dirsi tenuta l'attrice opponente a pagare alla convenuta opposta per i titoli Controparte_1 esposti nel ricorso monitorio e nel presente atto, la somma di € 101.917,51, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, o la somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(ora Parte_3 Parte_2
pagina 2 di 17 già Parte_3 [...]
, di seguito solo “ , Parte_2 Pt_3
n.d.r.) proponeva opposizione avverso il decreto n. 706/2021 (n. 1678/2021 R.G.), emesso in data 9.6.2021 da questo Tribunale, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di
(di seguito solo Controparte_1 CP_1
n.d.r.) dell'importo di € 101.917,51, oltre interessi e spese legali, quale saldo
[...] ancora dovuto per le prestazioni di cui alle fatture prodotte in sede monitoria (n. 47 del
31.10.2020 per € 23.180,00, n. 20 del 15.03.2021per € 74.749,00 e n. 26 del 07.04.2021 €
3.988,49) relative a “lavori di ripristino, manutenzione e realizzazione impianti, nonché alla fornitura di materiali, eseguiti su incarico della presso l'immobile di proprietà Pt_3 della stessa denominato Corte Grande in Canedole di Roverbella (MN)”.
L'opponente allegava che il contratto in essere tra le parti era esclusivamente il frutto di una iniziativa unilaterale dell'ex presidente della Banca, sig. il quale con CP_4 una mera richiesta verbale, dal contenuto assolutamente indeterminato, aveva incaricato la convenuta di svolgere dei lavori di sistemazione e ripristino, in relazione all'immobile indicato in ricorso;
eccepiva la nullità del suddetto contratto per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418 c.c., nulla essendo stato pattuito al momento del conferimento dell'incarico in merito a quali opere, quali forniture e in generale quali lavori l'ingiungente si sarebbe impegnata ad eseguire, né tantomeno era stato determinato il corrispettivo;
la nullità e comunque l'inefficacia/inopponibilità del suddetto contratto alla Banca, riconducibile all'attività di (che anche per ulteriori condotte illecite, in CP_4 violazione degli obblighi di legge e statutari, dopo essere stato rimosso dalla carica amministrativa, era stato escluso da socio, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del 29.3.2021), trattandosi di contratto che non era mai stato portato
“all'esame del Consiglio di Amministrazione della Banca”, al quale, per Statuto, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società (mentre il
Presidente, sempre per Statuto, non aveva alcun potere gestionale, così come nessun potere di rappresentanza era attribuito al direttore generale della Banca, dott. , di cui Persona_1 era stata prodotta in sede monitoria una mail) e che comunque si poneva “al di fuori dell'oggetto sociale della Banca.“; in via subordinata eccepiva altresì l'inadempimento pagina 3 di 17 della convenuta, non avendo la convenuta mai consegnato i documenti richiesti dalla legge e dalla normativa UNI, attestante la conformità degli impianti.
Concludeva quindi chiedendo declaratoria di nullità/annullamento o la revoca del decreto opposto, relativo a credito insussistente, illiquido e comunque non provato.
Parte convenuta, tardivamente costituitasi, contestava quanto affermato dall'attrice, precisando, in fatto, che: nel corso dell'anno 2017, su richiesta del Presidente Dott.
[...]
e a seguito di sopralluogo congiunto con il Direttore della filiale di CP_5
Roverbella, aveva conferito all' l'incarico di eseguire lavori Parte_3 Controparte_1 di ripristino e manutenzione di impianti idrici e impianti di irrigazione sull'immobile denominato “Corte Grande”, sito in Canedole di Roverbella (MN) alla Strada Dosso n. 11, di proprietà dell'istituto di credito (circostanza non contestata); che al sig. venivano CP_1 indicati, come figure di riferimento, l'avv. SA Montecchi, legale addetto alla supervisione dei lavori sull'immobile, e l'arch. coordinatore di cantiere e Controparte_6 direttore dei lavori (che infatti impartiva le direttive alle varie imprese impegnate presso la
Corte Grande); che la banca, nel corso degli anni 2019 e 2020, aveva provveduto al pagamento di alcune fatture di acconto in favore di riguardanti la Controparte_1 fornitura di materiali e prestazione di manodopera relativi a lavori sul suddetto immobile;
che con una serie di comunicazioni mail, scambiate nel corso del mese di marzo 2020, il
Direttore Generale della Banca, Dott. , aveva richiesto all'opposta ulteriori Persona_1 attività urgenti di manutenzione straordinaria dell'immobile; che nel corso degli anni 2020
e 2021, le direttive e le comunicazioni verso la ditta erano state impartite e gestite, oltre che dal Presidente del C.D.A. Dott. da diversi altri funzionari della Controparte_5 banca, tra cui il Direttore Generale Dott. e alcuni funzionari Persona_1 dell'amministrazione e dell'ufficio legale dell'istituto; che con mail in data 26.03.2020, il
Direttore Generale aveva conferito incarico all'opposta di eseguire "attività straordinaria di manutenzione dell'impianto idrico dell'immobile denominato CORTE GRANDE
CANEDOLE sito in Strada Dosso 11 Roverbella (MN)", chiedendo alla ditta di
"proseguire con i lavori di sistemazione per tutto il tempo necessario"; che nelle medesime comunicazioni, la banca, per il tramite dei citati funzionari, aveva rassicurato inoltre pagina 4 di 17 titolare della ditta, sul pagamento delle fatture aperte;
che CP_1 successivamente, su richiesta dell'impiegato dell'ufficio amministrativo della Pt_3
, la ditta aveva fornito alla banca un minuzioso resoconto di tutte le Persona_2 attività svolte, dei materiali impiegati e delle attrezzature noleggiate, inviando i relativi documenti di trasporto;
che nel mese di luglio 2020 aveva organizzato una Parte_3 serie di eventi per festeggiare la parziale riqualificazione dell'edificio storico, invitando tutte le ditte impegnate nel cantiere, tra cui l'opponente che i lavori erano Controparte_1 proseguiti quindi sino al novembre 2020, allorquando la banca, per il tramite dell'avv.
SA Montecchi, aveva comunicato a tutte le imprese impegnate sul cantiere di interrompere le opere, nonostante le stesse non fossero ancora ultimate;
che l'opposta, adeguandosi alla volontà della banca, aveva interrotto il cantiere prima di poter concludere e certificare gli impianti realizzati e si era attivata per ottenere il pagamento delle opere già eseguite, senza esito.
Ciò premesso, la convenuta sosteneva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'attrice, rilevando come fosse circostanza pacifica che l'incarico conferito dall'allora Presidente avesse a oggetto il ripristino e la manutenzione dell'impianto idrico e idraulico della "Corte
Grande" di Roverbella, di proprietà della banca e che, nel corso dell'incarico, la banca avesse via via indicato alla ditta le opere da eseguirsi, con conseguente impossibilità di determinare sin da principio il costo complessivo dei lavori, ma avendo il contratto d'appalto ad oggetto opere e lavori determinati;
che le ulteriori eccezioni relative al mancato potere di rappresentanza dell'ex Presidente o alla nullità del contratto perché estraneo all'oggetto sociale erano del tutto pretestuose, atteso che a norma dell'art. 2384
c.c. le limitazioni ai poteri degli amministratori derivanti dallo statuto non sono opponibili ai terzi, ancorché pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (circostanza, quest'ultima, che la banca non aveva eccepito), che, in ogni caso, lo statuto di prodotto da controparte, prevede che al Presidente del Parte_3
Consiglio di Amministrazione spetti "la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale", e quindi il conferimento dell'incarico in esame rientrava tra i poteri del Presidente;
che l'immobile denominato "Corte Grande" di
Roverbella da ispezione ipotecaria risultava essere pervenuto a soltanto nel Parte_3
pagina 5 di 17 corso dell'anno 2017 con decreto di trasferimento, e quindi, presumibilmente, nell'ambito di una esecuzione immobiliare, per cui l''acquisto dell'immobile, al pari della sua valorizzazione e conservazione, doveva quindi essere inquadrato tra le attività dell'istituto, deliberate dal CdA, finalizzate al rafforzamento del patrimonio immobiliare, a maggior garanzia di soci e correntisti, se non anche tra le attività di investimento, dati appunto gli interventi di valorizzazione promossi sull'edificio e presentati al pubblico;
che i lavori svolti erano stati realizzati a regola d'arte e la certificazione degli impianti non aveva avuto luogo (se e ove necessaria) solo per volontà stessa della banca, che aveva interrotto il cantiere, vietando l'accesso a tutti gli appaltatori (non soltanto ad . Controparte_1
Parte convenuta concludeva quindi chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con conferma del decreto impugnato o comunque condanna di parte attrice al pagamento della somma già oggetto del decreto ingiuntivo opposto o della maggiore o minor somma accertata come dovuta, oltre a condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., avanzando in via preliminare, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Rigettata la suddetta istanza, con ordinanza istruttoria veniva formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non veniva accettata da parte convenuta.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, assunzione di prove orali e
CTU.
DIRITTO
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di nullità, inefficacia/inopponibilità del contratto dedotto in lite, pacificamente riconducibile alla fattispecie dell'appalto.
E' del pari pacifico (oltre che documentalmente provato, v. visura ipotecaria doc. 8 parte convenuta) che gli immobili nei quali sono state realizzate le opere e i lavori commissionati alla convenuta dall'allora Presidente del C.d.A di Parte_3 CP_4
(incarico del pari non contestato dall'attrice), fosse, all'epoca, di proprietà della
[...]
Banca.
E' ovvio che il contratto d'appalto dedotto in lite non rientra nell'oggetto sociale della
Banca, ossia “la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa
pagina 6 di 17 può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza”, ma bensì nelle attività strumentali di gestione del patrimonio immobiliare della società.
Parte attrice non ha dimesso visura camerale dell'allora ma unicamente copia Parte_3 dello Statuto (doc.1), da cui risulta che al Presidente del C.d.A. spetta “la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale ”; trattandosi del legale rappresentante della società cooperativa a nulla rileva, come allegato dall'attrice, che l'incarico da questi affidato alla convenuta non fosse mai stato portato
“all'esame del Consiglio di Amministrazione della Banca”, al quale, per Statuto, “spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società”, in quanto, ai sensi dell'art. 2384 c.c., “Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla delibera di nomina è generale” e “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo Statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”, ipotesi quest'ultima neppure allegata.
Né il contratto, validamente concluso dal legale rappresentante dell'attrice, può ritenersi affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ricorrendo detta causa di nullità solo qualora al momento della pattuizione, non venga individuata la tipologia di prestazione richiesta all'una o all'altra parte.
Nel caso le prestazioni di cui è richiesto il pagamento sono state indicate in ricorso monitorio come “lavori di ripristino, manutenzione e realizzazione impianti”, nonché
“fornitura di materiali, eseguiti su incarico della presso l'immobile di proprietà della Pt_3 stessa denominato Corte Grande in Canedole di Roverbella”, e descritte nel dettaglio nel doc. 3 dimesso in tale sede.
L'oggetto dell'incarico alla ditta convenuta era quindi sicuramente determinato nel suo oggetto (appalto di lavori di manutenzione e realizzazione di impianti termo- idricosanitari), non essendo invece elemento essenziale la pattuizione preventiva del pagina 7 di 17 corrispettivo che, se non espressamente determinato dalle parti, deve calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 1657 c.c.; trattandosi pacificamente di incarichi conferiti verbalmente dal legale rappresentante dell'attrice tuttavia era onere dell'appaltatrice dimostrare l'effettivo conferimento di incarico in relazione ai lavori di cui è richiesto pagamento, nonché l'esecuzione degli stessi.
Va qui premesso che non è del pari contestato dall'attrice che i lavori commissionati alla convenuta dall'allora Presidente del C.d.A. si siano inseriti in un più ampio progetto di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili, costituiti, come risulta dalla CTU disposta in corso di causa, da “ampia corte agricola composta da villa padronale articolata su tre piani fuori terra e numerosi corpi di fabbrica di pertinenza, destinati in parte a civili abitazioni, in parte a fabbricati agricoli”, e nei quali sono state impegnate altre ditte.
Quanto all'individuazione delle specifiche prestazioni di cui è stato richiesto il corrispettivo, le fatture dimesse riportano individuazione, quanto ai materiali forniti, con riferimento ai relativi d.d.t., e, quanto alle opere e lavorazioni eseguite indicazione generica (“lavori di manodopera”); già in sede monitoria (doc. 3) e in questa sede (doc. 5), la convenuta opposta ha dimesso un elenco, dalla stessa redatto, denominato “documento di riepilogo e descrittivo dei lavori eseguiti”, in cui sono riportati in ordine cronologico, a partire dal 15.05.2019 e sino al 15.03.2021 le prestazioni di cui alle fatture già emesse in acconto e della fattura finale n. 20/21, emessa per € 74.749,02, azionata in via monitoria, unitamente alla fattura di acconto n. 47/20, emessa per € 23.180,00, non saldata, e alla fattura n. 26/21, emessa per € 3.988,49, non compresa nel suddetto riepilogo, con causale
“materiali” relativi al DDT nr. A/103 del 21/09/2020.
Come rilevato dal CTU nominato, ing. sulla base dei suddetti documenti, Persona_3
i lavori e le opere dichiarati come eseguiti da possono essere così Controparte_1 descritti: “impianti idrotermosanitari, del gas e reti di scarico all'interno dei seguenti fabbricati/locali: Villa (piano terra, piano primo, piano secondo, sottotetto ed altri locali annessi: caldaia, cantina, cortile di pertinenza); Villa “zona due” (piano terra, piano primo, piano secondo, sottotetto); Civile abitazione denominata “appartamento 3”;
Civile abitazione denominata “appartamento 4”; Civile abitazione denominata pagina 8 di 17 “appartamento 5”; Civile abitazione denominata “casetta rossa”; Civile abitazione denominata “abitazione Antonio”; Civile abitazione denominata “abitazione sx
”; Locali tecnologici: locale autoclavi, locale pozzi, pollaio;
- Impianto di Per_4 irrigazione a goccia della coltivazione di mirtilli ubicata nella corte principale;
- Lavori edili all'interno dei seguenti locali: Fabbricato agricolo denominato “capannone di
Bob”; - Altre prestazioni varie di manodopera.”
In merito all'incarico conferito e alla sua esecuzione sono state assunte prove testimoniali.
Il teste , ex dipendente di dal 2017 al 2018 direttore Testimone_1 Parte_1 dell'Agenzia di Roverbella, ha confermato che già in quegli anni , per conto CP_1 della ditta convenuta, aveva eseguito sopralluoghi, ricordando che “All'epoca le chiavi della villa “Corte Grande” erano presso l'Agenzia di Roverbella;
io posso solo dire che a volte imprese incaricate di fare lavori alla villa venivano a prendere le chiavi in agenzia, non ricordo nello specifico se anche impresa Pomari si rivolgeva a noi per entrare, so solo che ha svolto sopralluoghi;
nulla so dei lavori… omissis… come ho detto io andavo ad aprire il cancello e ricordo di aver aperto io il cancello qualche volta (o una o massimo tre)
a per consentirgli di fare dei sopralluoghi” CP_1
La teste Montecchi SA, avvocato, ha dichiarato di essere stata avvocato di fiducia di e di aver avuto incarico di seguire i lavori che sono stati eseguiti presso “Corte Parte_1 grande”; in particolare la teste ha riferito di essere stata: “incaricata dal presidente CP_4 di seguire i lavori dalla metà del 2018; io sono stata presente a conferimenti di incarichi al da parte del Presidente dal 2018 in poi;
in particolare di fornire di CP_1 CP_4 riscaldamento alcune unità dell'edificio (Corte Grande ha una superficie di circa diecimila metri quadrati e all'interno vi sono vari appartamenti, stanze, cucine, bagni, ecc.), di raffreddamento (installazione di condizionatori), di ripristino degli impianti fognari, di posizionamento di nuovi pozzetti, dell'esecuzione dell'impianto di irrigazione di 5000 vasi di mirtilli, ecc. e comunque tutti i lavori per i quali io redigevo rapportini giornalieri, e che avevo incarico di controllare”; la teste ha confermato che “negli anni 2018, 2019 e 2020 la ditta proseguiva nell'opera di sistemazione e realizzazione dell'impianto idrico e di CP_1 riscaldamento dei singoli appartamenti e delle singole unità che costituiscono il complesso pagina 9 di 17 denominato “Corte Grande”, precisando: “Quanto al numero degli ambienti interessati dai lavori ricordo che il 15 ottobre 2020 vi fu un meeting con potenziali clienti della banca che vennero ospitati a Corte Grande, in 15 camere perfettamente ristrutturate e arredate, dotate di riscaldamento e raffrescamento;
è stato creato un bagno ex novo e altri sei sono stati ristrutturati e ripristinati con nuovi collegamenti idraulici e nuovi sanitari”; ha confermato inoltre che “nell'anno 2020 il Presidente incaricava la ditta di effettuare CP_4 CP_1 anche l'installazione di un impianto di irrigazione per piante di mirtillo, da collocarsi nell'area cortiva dell'immobile”, come da piantina prodotta (doc. 18, esibito alla teste) e, quanto all'entità dei lavori svolti dalla convenuta, ha dichiarato di aver provveduto
“personalmente alla redazione di rapporti giornalieri sull'attività svolta da tutte le imprese che lavoravano a Corte Grande, che poi consegnavo sia al direttore generale di
, via mail, e alle imprese interessate;
io mi occupavo anche Parte_1 Parte_4 degli interventi di riparazione urgenti in quanto vivevo all'epoca all'interno di Corte
Grande e svolgevo attività di custode;
non ho redatto un rapporto consuntivo finale… Io posso rispondere quanto ai rapportini giornalieri di cui al doc. 19, che riconosco essere i rapportini da me redatti;
confermo che quanto ivi riportato è stato da me verificato, sia quanto al numero di operai presenti, sia quanto alle ore di manodopera e al tipo di intervento svolto.”
Il doc. 19 esibito alla teste è costituito da calendari mensili relativi al solo periodo maggio
2020 – novembre 2020 in cui sono indicati giornalmente gli operai presenti (con nome di battesimo), le ore di presenza e la tipologia del lavoro svolto.
Il teste architetto libero professionista, ha dichiarato di aver svolto Controparte_6 incarico di sorveglianza dei lavori che sono stati svolti presso Corte Grande, incarico affidatogli dall'allora presidente di a partire dal 2020 Parte_1 Controparte_5 confermando che all'epoca la ditta già lavorava a Corte Grande;
il teste ha quindi CP_1 riferito che: “dopo il mio arrivo li ho visti intervenire, quanto all'impiantistica termoidraulica e idricosanitaria su tutto il complesso immobiliare, che è composto da un corpo centrale, la villa, con portico annesso e costruzioni laterali, oltre che una casetta sul retro isolata, e successivamente altresì all'impianto di irrigazione delle piante di mirtillo….
pagina 10 di 17 Non ero presente quando è stato conferito l'incarico; era il Presidente che si CP_4 occupava degli incarichi;
posso dire che l'impianto di irrigazione a goccia è stato realizzato da;
precisato di non essere stato incaricato della direzione lavori e di Controparte_1 non aver seguito la parte economica, il teste ha riferito “Posso dire di aver visto i rapportini di cui al doc. 19 che mi vengono esibiti, i rapporti redatti a mano erano della ditta Pomari, quelli a computer erano redatti dall'avv. Montecchi, che registrava giorno per giorno su apposito file i lavori svolti da ogni ditta.”
Diversamente da quanto allegato dall'attrice il teste , direttore generale Parte_4 dal marzo 2019 al dicembre 2021 di ha riferito che “ nell'ambito delle Parte_3 riunioni del Consiglio di Amministrazione della banca il presidente in quegli anni CP_4 riferiva anche dei lavori di ristrutturazione di Corte Grande e ricordo che menzionava anche la ditta Idraulica Pomari. Ricordo che in Consiglio si parlò dell'impianto di irrigazione delle piante di mirtillo, ma non ricordo circostanze più specifiche.”, confermando che “i lavori (di ristrutturazione di Corte Grande, n.d.r.) venivano seguiti direttamente dal Presidente e da collaboratori esterni dallo stesso incaricati, come CP_4
l'avv. Montecchi.”.
Parte attrice ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di incapacità della teste Montecchi SA, eccezione che deve quindi essere qui nuovamente rigettata, per gli stessi motivi;
la stessa si fonda infatti sul fatto che l'avv. Montecchi abbia attualmente in corso con la una controversia civile relativa al compenso dallo stessa Pt_3 richiesto per l'attività svolta in favore dell'attrice, circostanza che non determina alcuna incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e che può essere valutata, come già rilevato, unicamente al fine di valutare l'attendibilità della teste, attendibilità di cui non vi è motivo di dubitare, atteso che il ruolo dalla stessa svolto, come dichiarato, è stato confermato dagli ulteriori testi assunti.
Il conferimento di incarico alla convenuta, da parte dell'allora legale rappresentante della di lavori di manutenzione e di installazione di impianti termoidrosanitari presso il Pt_3 complesso immobiliare di proprietà dell'attrice, nell'ambito del progetto di ristrutturazione dello stesso, nonché la loro avvenuta esecuzione deve quindi ritenersi provato, sulla base di pagina 11 di 17 quanto risulta dai documenti dimessi (fra i quali fotografie di alcuni lavori svolti – doc. 11
e 12 - d.d.t. relativi ai materiali impiegati – doc. 4), dalle testimonianze assunte, dalla stessa “perizia” richiesta da parte attrice a e da questa prodotta Controparte_7 quale doc. 4, dal pacifico pagamento da parte della di n. 6 fatture in acconto per Pt_3 complessivi € 125.500,00, emesse dal febbraio 2020 al settembre 2020, nonché dallo stesso verbale del C.d.A. della società attrice in data 29.03.2021, riunione in cui è stata deliberata la esclusione del socio (doc.3 parte attrice), per atti dallo stesso compiuti, CP_4 comportanti danno per la società, in cui sono menzionati i lavori fatti eseguire sugli immobili dedotti in lite a numerosi soggetti, fra i quali e i pagamenti Controparte_1 effettuati, con la precisazione che “tutti gli importi sono stati corrisposti dalla a Pt_3 seguito di presentazione, da parte di ciascun fornitore, di documenti giustificativi l'esecuzione delle attività/opere/servizi svolte”.
Va qui rigettata l'eccezione di inadempimento sollevata in via subordinata da parte opponente, per non avere la convenuta consegnato alla committente la documentazione necessaria al fine di attestare la conformità degli impianti realizzati alle norme di legge.
Come allegato dalla convenuta e come confermato dai testi assunti infatti la dopo la Pt_3 rimozione del dalla carica di Presidente, nel novembre 2020, ha dato disposizione CP_4 di interrompere tutte le lavorazioni in corso nel compendio immobiliare dedotto in lite, interruzione comunicata alla convenuta dall'avv. Montecchi, a seguito di istruzioni in tal senso dalla stessa ricevute via pec dal direttore generale.
Tale condotta integra recesso della committente dal rapporto dedotto in lite, con conseguente liberazione dell'appaltatore dall'adempimento di ulteriori obblighi contrattuali e diritto dello stesso di ottenere il pagamento, ex art. 1671 c.c., “delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
Non essendo stato pattuito corrispettivo, e dovendo quindi il pagamento dei lavori eseguiti e delle spese sostenute (qui dedotte unicamente in relazione all'acquisto dei materiali impiegati) essere determinato ai sensi dell'art. 1657 c.c., come sopra già riportato è stata disposta in corso di causa CTU sui seguenti quesiti: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, eseguito sopralluogo ed ogni accertamento necessario, verifichi a) se i pagina 12 di 17 lavori e i materiali indicati nelle fatture prodotte in sede monitoria siano stati rispettivamente eseguiti e forniti, tenuto conto anche di quanto risulta dal “verbale sopralluogo (doc. 4 parte attrice) e di quanto riferito dai testi Controparte_7 assunti;
b) determini il corrispettivo ancora spettante al convenuto per l'esecuzione delle prestazioni eseguite nel cantiere dedotto in lite, tenuto conto dei pagamenti già ricevuti di cui alle “fatture di acconto” prodotte, valutando la congruità dei prezzi dei materiali forniti e/o impiegati secondo le tariffe all'epoca in uso e applicando, quanto alla manodopera, le tariffe della CCIAA di Mantova in vigore all'epoca dell'esecuzione dei lavori, o, in mancanza, le tariffe di mercato in uso. Tenti il CTU la conciliazione fra le parti.”
Il CTU nominato ing. ha compiuto una verifica puntuale e approfondita di Persona_3 ogni voce indicata nel documento denominato “dettaglio lavorazioni e materiali impiegati”
(doc. 5 parte convenuta), sulla base degli elementi probatori acquisiti e di accertamenti in sede di sopralluogo.
Nell'elaborato depositato il 14.04.2024, il CTU, premesso di aver potuto, nel corso dei sopralluoghi “prendere visione degli impianti idrotermosanitari, del gas e le reti di scarico realizzati sia all'interno della (e nelle rispettive pertinenze), sia all'interno dei Pt_5 fabbricati di civile abitazione sopraccitati”, mentre “Le restanti lavorazioni che CP_1 dichiara di avere eseguito, oggi non sono più verificabili”, ha precisato che
[...]
“L'impianto di irrigazione a goccia, al momento del primo sopralluogo del 12/12/2023, era già stato completamente smantellato. È risultata presente solo la testa dell'impianto ove sono ancora presenti il dosatore e le linee principali di mandata (rif. fig. 9, 10). L'avvenuta realizzazione dell'impianto da parte della è comunque documentata Controparte_1 fotograficamente in atti (cfr. Allegato 12 alla comparsa di costituzione e risposta) e confermata dalla perizia redatta da Dei lavori eseguiti all'interno Controparte_7 del fabbricato agricolo denominato “capannone di Bob”, oggi sono visibili solo le demolizioni della pavimentazione (rif. fig. 11, 12). Non vi sono invece elementi oggettivi per verificare i dichiarati lavori di pulizia eseguiti. Analogamente, non vi sono elementi oggettivi per verificare:
1. l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di manodopera all'interno dei vari fabbricati agricoli, consistenti per lo più in attività di pulizia e pagina 13 di 17 sgombero di materiali;
2. l'avvenuta esecuzione dei noleggi dei mezzi ed attrezzature esposti. Tuttavia, tenuto conto dello stato dei luoghi e di quanto descritto nel verbale di sopralluogo di lo scrivente CTU non ha motivo di dubitare della Controparte_7 loro avvenuta esecuzione. In conclusione, dalle evidenze emerse in corso di sopralluogo e tenuto conto di quanto relazionato nel verbale di sopralluogo dalla ditta Controparte_7 versato in atti, i lavori elencati da nei rapporti giornalieri (cfr.
[...] Controparte_1
Allegato 5 alla comparsa di risposta della convenuta), nel complesso risultano essere stati tutti eseguiti”.
Quanto alla verifica dei materiali impiegati Il CTU ha dato atto che tale verifica “oggi non
è tecnicamente possibile per i seguenti motivi: - i componenti degli impianti idrotermosanitari, del gas e le reti di scarico sono in parte sottotraccia e/o interrati - la corte agricola, interamente disabitata da tempo, è stata oggetto di atti di vandalismo e di furti
(con particolare riferimento ai sanitari ed alle componenti in rame) Poiché: - durante i sopralluoghi del 29/02/2024 e 01/03/2024 è risultato evidente che: le lavorazioni esposte da sono state nel complesso eseguite;
gli impianti Controparte_1 idrotermosanitari che non hanno subito atti di vandalismo risultano funzionanti;
le componenti idrauliche visibili (sanitari, rubinetterie, caldaie, tubazioni a vista, raccorderia, ecc …) effettivamente installate (rif. schede allegate ai verbali di sopralluogo – Allegati n.
4, 5); - l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni è confermata anche dalla ditta
[...] incaricata da lo scrivente CTU ritiene verificata l'avvenuta Controparte_7 Parte_3 fornitura da parte della dei materiali elencati nei documenti di Controparte_1 trasporto versati in atti.”
Quanto alla congruità dei prezzi applicati il CTU ha verificato che “I prezzi dei materiali forniti e/o impiegati applicati dalla convenuta riportati nei Controparte_1 documenti di trasporto (cfr. Allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta per la convenuta), risultano congrui con i rispettivi prezzi unitari riportati nei prezzari di riferimento: - Prezzario delle opere edili della Provincia di Mantova 1_2018 (cfr. Allegato
16 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta); - Prezzario regionale delle opere pubbliche Lombardia edizione 2019 vol. 2.2; e/o con le tariffe di mercato nei casi in pagina 14 di 17 cui i prezzi unitari dei singoli materiali forniti non sono risultati disponibili nei prezzari sopraccitati (con particolare riferimento, ad esempio, alle tipologie di sanitari installati o ai modelli di caldaie posate). Le tariffe orarie della manodopera applicate dalla convenuta sono inferiori a quelle riportate nel Prezzario delle opere edili della Controparte_1
Provincia di Mantova a suo tempo in vigore e pertanto congrue.”
L'ing. ha però rilevato che “Sulla scorta delle caratteristiche dei locali ispezionati, Per_3 dei materiali posati e della tipologia delle lavorazioni descritte, il CTU ha esaminato la quantità di ore in economia esposte dalla convenuta per la realizzazione degli impianti. Per alcune di queste lavorazioni, a parere del CTU, le ore in economia esposte sono risultate eccessive.”, con particolare riferimento alla realizzazione degli impianti idrotermosanitari nella villa e nei fabbricati di civile abitazione.
Il CTU con dettagliato elaborato tecnico allegato alla relazione (rif. Allegato 6) ha quindi provveduto, come detto, ad esaminare ogni voce di compenso richiesta, per ogni singola prestazione, rilevando per alcune lavorazioni una duplicazione di voci (che sono state quindi espunte dal calcolo) e le lavorazioni per le quali risultavano ore di manodopera eccessive, rispetto al tipo di prestazione eseguita, indicando il numero di ore ritenuto invece congruo.
Ha quindi provveduto, sulla base di tali accertamenti, al calcolo del compenso ancora spettante all'appaltatrice, applicando i prezzi dei materiali e il prezzo della manodopera (€
25,00/h) richiesto.
Tutte le valutazioni compiute dal CTU devono qui integralmente essere recepite, in quanto correttamente svolte, sotto il profilo tecnico, e fondate sugli elementi probatori acquisiti e su quanto sopra già accertato.
Vanno invece rigettate le contestazioni delle conclusioni cui è giunto il CTU svolte da parte convenuta e già contenute nelle osservazioni del proprio CTP, alle quali il CTU ha dato ampia e motivata risposta.
pagina 15 di 17 In primo luogo la convenuta ha contestato che il CTU non abbia applicato ai costi di manodopera le tariffe della CCIAA di Mantova o le tariffe di mercato, come indicato in quesito, tariffe superiori a quelle applicate da Controparte_1
La contestazione è ultronea, non potendo liquidarsi alla convenuta un importo superiore a quanto dalla stessa richiesto per tale voce di compenso, essendo decaduta, in quanto tardivamente costituita, dalla facoltà di avanzare domande riconvenzionali (quali il pagamento di importi superiori a quanto richiesto in sede monitoria).
La stessa parte ha inoltre contestato la “decurtazione” di ore di manodopera ritenute eccessive dal CTU, chiedendo che lo stesso venga chiamato a chiarimenti.
Anche tale istanza è stata rigettata e deve qui nuovamente rigettarsi, avendo il CTU già fornito risposta e indicato per ogni lavorazione le ore “duplicate” o eccessive esposte dalla convenuta nel proprio “riepilogo”, per le ragioni evidenziate (ossia tenuto conto delle ore necessarie per eseguire il tipo di lavorazione indicata).
Il CTU, nel prospetto finale, ha quindi riportato l'importo complessivo richiesto dalla convenuta, pari ad € 226.967,51 (IVA inclusa), dato dalla somma delle fatture emesse negli anni 2020-2021, ricalcolato come dovuto un compenso complessivo di € 205.408,89
(IVA inclusa) e, detratte le fatture già pagate dall'attrice per complessivi € 125.050,00
(IVA inclusa), ha determinato quindi in € 80.358,89 l'importo ancora dovuto.
In tale calcolo il CTU ha compreso anche la fattura n. n. 26/21, emessa per € 3.988,49, con causale “materiali” relativi al DDT nr. A/103 del 21/09/2020 e azionata in via monitoria.
Tale importo tuttavia non può essere riconosciuto, trattandosi di fattura relativa alla fornitura di materiali per i quali parte convenuta non ha prodotto il relativo d.d.t., né in sede monitoria, né in questa sede, non essendo compreso fra i d.d.t. dimessi quali doc. 4, e pertanto credito che non può ritenersi provato.
Da quanto accertato l'importo spettante alla convenuta, per i materiali forniti e le lavorazioni svolte negli immobili dedotti in lite, risulta quindi pari ad € 76.370,40.
Il decreto ingiuntivo, emesso per importo superiore, deve essere revocato, con condanna della società attrice al pagamento della minor somma dovuta di € 76,370,40, oltre ad pagina 16 di 17 interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalla data di messa in mora (12.04.2021, doc. 4 Con fascicolo monitorio – non risultando precedente invio o trasmissione allo delle fatture prodotte in copia) al saldo.
Le spese di CTU, resasi necessaria per mancata pattuizione fra le parti del corrispettivo, vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Le spese della presente fase di opposizione vanno integralmente compensate fra le parti, a fronte della parziale reciproca soccombenza e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., del rifiuto da parte della convenuta della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., che prevedeva il pagamento da parte dell'attrice dell'importo di € 77.000,00, superiore a quanto qui accertato come ancora dovuto.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
accoglie parzialmente la proposta opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 706/21 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente e dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 76.370,40, oltre ad interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002 dalla data di messa in mora (12.04.2021) al saldo effettivo;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute;
pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Mantova, 7/8/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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