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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 529/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 529/2025 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
SCHUSTER ALEXANDER, domiciliatario;
- parte attrice -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PERSSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta ex lege -
In punto: mutamento di sesso con contestuale autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
precisate dalla parte attrice:
in ricorso:
voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di Pt_1
nata in [...] il [...], di cittadinanza italiana;
[...]
B.
Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Naturno di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 41 parte I serie A - anno 2005, nel senso che riporti il sesso
«femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome « in luogo di
« », provvedendo alle conferenti annotazioni;
Pt_1
C.
Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Naturno (PEC: ; Email_1
D.
Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs.
n. 196/2003”;
pag. 2 di 6 precisate dal Pubblio Ministero il 30.5.2025:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Va in primo luogo dato atto che - come si evince da qualificata documentazione in atti (certificati dd. 13.10.2022 e dd. 29.8.2023 del dott. psicologo- Persona_2
psicoterapeuta del Servizio Psicologico del Comprensorio sanitario di Bolzano,
docc. e 8) – veniva inequivocabilmente diagnosticata in capo al richiedente la cd.
“disforia di genere”, logica premessa delle proposte domande.
Va inoltre dato atto dell'assenza di alterazioni di natura psichiatrica che potrebbero giustificare il rigetto delle pretese, come dell'avvio già dal febbraio
2022 della necessaria terapia ormonale.
Il tutto conferma che parte ricorrente vive la propria identità sessuale femminile in modo stabile e responsabile.
La convinta e stabile determinazione del ricorrente rispetto alla propria identità
sessuale femminile è emersa anche in sede prima udienza, dove quest'ultimo è
spontaneamente comparso personalmente dinanzi al giudice istruttore e ha in modo naturale e convinto esposto la sua sicura determinazione di volersi al più
presto possibile vedere accolte le richieste come sopra formulate.
Orbene, alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la pag. 3 di 6 condizione medico - psicologica del ricorrente, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti.
In particolare, dall'esame dei citati documenti si evince che il ricorrente presenta disforia di genere, ovvero condizione di transessualismo e la conseguente idoneità al chiesto mutamento di sesso.
Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti dal giudice per accogliere la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso.
II.
Deve parimenti trovare contestuale accoglimento anche la richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ex artt. 3 legge n.
164/1982 e 31 D.Lgs. n. 150/2011, in applicazione del principio di cui alla sentenza n. 221 del 21.10.2015 della Corte Costituzionale: “la legge n. 164 del
1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere
interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali
primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è
solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Le domande formulate dal ricorrente vanno interamente accolte.
All'accoglimento delle domande attoree segue, ai sensi, dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è
stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile di Naturno (BZ).
pag. 4 di 6 5. Nulla sulle spese di lite, in assenza di opposizione da parte del Pubblico
Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
6. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per “disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs.
150/2011,
in accoglimento delle domande proposte da , Parte_1
così provvede:
a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile nei confronti di , nato a [...] l'[...], che Parte_1
assumerà il nome “AME” in sostituzione di quello di “ ”; Pt_1
b) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Naturno (BZ) di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) nulla sulle spese di lite;
d) dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sull'originale della presente sentenza sia apposta a cura della Cancelleria la seguente pag. 5 di 6 annotazione, recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato: “In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di Pt_1
.
[...]
Così deciso in Bolzano, 21.7.2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 529/2025 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
SCHUSTER ALEXANDER, domiciliatario;
- parte attrice -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PERSSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta ex lege -
In punto: mutamento di sesso con contestuale autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
precisate dalla parte attrice:
in ricorso:
voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di Pt_1
nata in [...] il [...], di cittadinanza italiana;
[...]
B.
Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Naturno di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 41 parte I serie A - anno 2005, nel senso che riporti il sesso
«femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome « in luogo di
« », provvedendo alle conferenti annotazioni;
Pt_1
C.
Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Naturno (PEC: ; Email_1
D.
Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs.
n. 196/2003”;
pag. 2 di 6 precisate dal Pubblio Ministero il 30.5.2025:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Va in primo luogo dato atto che - come si evince da qualificata documentazione in atti (certificati dd. 13.10.2022 e dd. 29.8.2023 del dott. psicologo- Persona_2
psicoterapeuta del Servizio Psicologico del Comprensorio sanitario di Bolzano,
docc. e 8) – veniva inequivocabilmente diagnosticata in capo al richiedente la cd.
“disforia di genere”, logica premessa delle proposte domande.
Va inoltre dato atto dell'assenza di alterazioni di natura psichiatrica che potrebbero giustificare il rigetto delle pretese, come dell'avvio già dal febbraio
2022 della necessaria terapia ormonale.
Il tutto conferma che parte ricorrente vive la propria identità sessuale femminile in modo stabile e responsabile.
La convinta e stabile determinazione del ricorrente rispetto alla propria identità
sessuale femminile è emersa anche in sede prima udienza, dove quest'ultimo è
spontaneamente comparso personalmente dinanzi al giudice istruttore e ha in modo naturale e convinto esposto la sua sicura determinazione di volersi al più
presto possibile vedere accolte le richieste come sopra formulate.
Orbene, alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la pag. 3 di 6 condizione medico - psicologica del ricorrente, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti.
In particolare, dall'esame dei citati documenti si evince che il ricorrente presenta disforia di genere, ovvero condizione di transessualismo e la conseguente idoneità al chiesto mutamento di sesso.
Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti dal giudice per accogliere la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso.
II.
Deve parimenti trovare contestuale accoglimento anche la richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ex artt. 3 legge n.
164/1982 e 31 D.Lgs. n. 150/2011, in applicazione del principio di cui alla sentenza n. 221 del 21.10.2015 della Corte Costituzionale: “la legge n. 164 del
1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere
interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali
primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è
solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Le domande formulate dal ricorrente vanno interamente accolte.
All'accoglimento delle domande attoree segue, ai sensi, dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è
stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile di Naturno (BZ).
pag. 4 di 6 5. Nulla sulle spese di lite, in assenza di opposizione da parte del Pubblico
Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
6. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per “disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs.
150/2011,
in accoglimento delle domande proposte da , Parte_1
così provvede:
a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile nei confronti di , nato a [...] l'[...], che Parte_1
assumerà il nome “AME” in sostituzione di quello di “ ”; Pt_1
b) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Naturno (BZ) di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) nulla sulle spese di lite;
d) dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sull'originale della presente sentenza sia apposta a cura della Cancelleria la seguente pag. 5 di 6 annotazione, recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato: “In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di Pt_1
.
[...]
Così deciso in Bolzano, 21.7.2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
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