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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/12/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 632/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
12/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 632/2021 avente ad oggetto opposizione ad avviso di intimazione– promossa
tra
, con l'avv. Benedetta Letizia Barrile;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Rita Pisanu CP_1
-resistente –
e
Controparte_2
-resistente contumace-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 09/03/2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420189004798910/000 emessa dall e notificata a mezzo posta in data 13.11.2018 in Controparte_3 relazione e limitatamente al debito di €.2.184,97 relativo alla cartella n.
09420080037224154000 e di €. 1.132,76 relativo alla cartella n.
09420090002586283000; intimazione di pagamento n. 09420189007650972/000
emessa dall e notificata a mezzo posta in data Controparte_3
30.11.2018 in relazione e limitatamente al debito di €.3.991,98 relativo alla cartella n.
09420070040673158000 e di €. 4.276,63 relativo alla cartella n.
09420080020639426000, nonché del carico che risulta iscritto a ruolo per €.13.940,54
relativo alla cartella n. 09420060021546618000.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
Il concessionario, benché regolarmente citato non si costituiva in giudizio.
Si costituiva l , eccependo la carenza ad agire e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda poiché infondata in fatto e diritto e comunque che nessuna responsabilità
poteva essere a lei imputata essendo il credito affidato per la riscossione al concessionario.
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva, con riferimento ai soli atti di intimazione nn.
09420189004798910/000 e 09420189007650972/000, che dai documenti prodotti in atti si evince che le cartelle di pagamento in esse contenute e sopraindicate risultano,
senza contestazione alcuna, notificata nella data indicata negli atti impugnati.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica della cartella indicata e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 l. n 335 del 1995, i crediti oggetto degli atti opposti devono dichiararsi estinti per prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione -rimasto contumace- in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Quanto invece al carico che risulta iscritto a ruolo per €.13.940,54 relativo alla cartella n. 09420060021546618000 risultante dall'estratto della posizione personale del ricorrente di cui lo stesso ha preso contezza in mancanza di atto di intimazione notificato dal concessionario, si osserva che l'art. 3 bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L.215/2021 in novella dell'art.12 D.P.R. 602/1973, ha infatti statuito che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”. Tale disposizione sancisce quindi il principio per cui, in assenza di concrete iniziative volte alla riscossione del carico contributivo gravante sull'interessato, quest'ultimo non ha un interesse giuridicamente rilevante ex art.100 c.p.c. a sentirlo dichiarare inesistente (in tali termini, con ampia ricostruzione esegetica condivisa dal giudicante,
Cass., Sez. Un., 26283/2022).
A giudizio del decidente, tale disposizione ha inteso in buona sostanza (punti 12, 12.1,
18 Cass., Sez. Un., 26283/2022, cit.) plasmare – superando le molteplici incertezze interpretative sul punto – l'interesse ad agire in subjecta materia ponendo come punti cardine i seguenti principi: a) l'attivazione del contribuente avverso carichi contributivi semplicemente scoperti come presenti sull'estratto di ruolo ed in assenza di concrete iniziative volte alla riscossione dello stesso costituisce “abuso di misura giudiziaria ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori e pertanto non meritevole di tutela giuridica” (cit. Corte Cost., 113/1963), volto a “far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima (…)”; b) ove tali concrete iniziative vi siano - o vi siano state -, è – oppure sarebbe stato - onere del contribuente stesso proporre opposizione avverso le stesse nelle forme di legge, senza che si possa quindi riconoscere alla cd. impugnativa dell'estratto di ruolo (più correttamente da definirsi azione di accertamento negativo su debiti contributivi iscritti a ruolo) alcuna funzione recuperatoria;
c) è possibile tuttavia che il contribuente possa voler lamentare un'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, eventualmente rilevante anche ai fini della prescrizione quinquennale ex L.335/1995: in questo caso, però, avrà l'onere di allegare in modo specifico e dimostrare la sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dal già citato art.3 bis D.L. 146/2021 introdotto dalla L.215/2021 (pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici;
perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.).
Il dato di fatto secondo cui iniziative volte alla riscossione vi siano eventualmente state, anche nel recente passato, non costituisce ad opinione del Tribunale un elemento idoneo a superare la chiara intenzione del legislatore della L.215/2021 di delimitare in senso restrittivo, e per come appena sopra ricostruito, la nozione di interesse ad agire in subjecta materia.
La norma in questione, come chiarito dalle medesime Sezioni Unite della Corte di
Cassazione appena menzionate, si applica anche ai processi in corso atteso che la sussistenza di un interesse ad agire è condizione che “ha natura dinamica, che rifugge
da considerazioni statiche allo stato degli atti (…) e può assumere una diversa
configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione”
(Cass., Sez. Un., 26283/2022, cit.).
Per quanto detto il ricorso va parzialmente accolto e gli atti di intimazione nn.
09420189004798910/000 e 09420189007650972/000 andranno annullati con riferimento alle cartelle impugnate per la quale va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Per il carico che risulta iscritto a ruolo per €.13.940,54 relativo alla cartella n.
09420060021546618000 il ricorso dovrà essere rigettato.
Stante la reciproca soccombenza le spese andranno compensate.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420189004798910/000, in relazione alle cartelle n. 09420080037224154000 e n. 09420090002586283000,
l'intimazione di pagamento n. 09420189007650972/000 relativo alle cartelle n.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
09420070040673158000 e n. 09420080020639426000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall e dagli stessi portati;
CP_1
- rigetta il ricorso per il resto.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 15/12/2025 IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
12/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 632/2021 avente ad oggetto opposizione ad avviso di intimazione– promossa
tra
, con l'avv. Benedetta Letizia Barrile;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Rita Pisanu CP_1
-resistente –
e
Controparte_2
-resistente contumace-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 09/03/2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420189004798910/000 emessa dall e notificata a mezzo posta in data 13.11.2018 in Controparte_3 relazione e limitatamente al debito di €.2.184,97 relativo alla cartella n.
09420080037224154000 e di €. 1.132,76 relativo alla cartella n.
09420090002586283000; intimazione di pagamento n. 09420189007650972/000
emessa dall e notificata a mezzo posta in data Controparte_3
30.11.2018 in relazione e limitatamente al debito di €.3.991,98 relativo alla cartella n.
09420070040673158000 e di €. 4.276,63 relativo alla cartella n.
09420080020639426000, nonché del carico che risulta iscritto a ruolo per €.13.940,54
relativo alla cartella n. 09420060021546618000.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
Il concessionario, benché regolarmente citato non si costituiva in giudizio.
Si costituiva l , eccependo la carenza ad agire e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda poiché infondata in fatto e diritto e comunque che nessuna responsabilità
poteva essere a lei imputata essendo il credito affidato per la riscossione al concessionario.
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva, con riferimento ai soli atti di intimazione nn.
09420189004798910/000 e 09420189007650972/000, che dai documenti prodotti in atti si evince che le cartelle di pagamento in esse contenute e sopraindicate risultano,
senza contestazione alcuna, notificata nella data indicata negli atti impugnati.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica della cartella indicata e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 l. n 335 del 1995, i crediti oggetto degli atti opposti devono dichiararsi estinti per prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione -rimasto contumace- in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Quanto invece al carico che risulta iscritto a ruolo per €.13.940,54 relativo alla cartella n. 09420060021546618000 risultante dall'estratto della posizione personale del ricorrente di cui lo stesso ha preso contezza in mancanza di atto di intimazione notificato dal concessionario, si osserva che l'art. 3 bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L.215/2021 in novella dell'art.12 D.P.R. 602/1973, ha infatti statuito che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”. Tale disposizione sancisce quindi il principio per cui, in assenza di concrete iniziative volte alla riscossione del carico contributivo gravante sull'interessato, quest'ultimo non ha un interesse giuridicamente rilevante ex art.100 c.p.c. a sentirlo dichiarare inesistente (in tali termini, con ampia ricostruzione esegetica condivisa dal giudicante,
Cass., Sez. Un., 26283/2022).
A giudizio del decidente, tale disposizione ha inteso in buona sostanza (punti 12, 12.1,
18 Cass., Sez. Un., 26283/2022, cit.) plasmare – superando le molteplici incertezze interpretative sul punto – l'interesse ad agire in subjecta materia ponendo come punti cardine i seguenti principi: a) l'attivazione del contribuente avverso carichi contributivi semplicemente scoperti come presenti sull'estratto di ruolo ed in assenza di concrete iniziative volte alla riscossione dello stesso costituisce “abuso di misura giudiziaria ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori e pertanto non meritevole di tutela giuridica” (cit. Corte Cost., 113/1963), volto a “far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima (…)”; b) ove tali concrete iniziative vi siano - o vi siano state -, è – oppure sarebbe stato - onere del contribuente stesso proporre opposizione avverso le stesse nelle forme di legge, senza che si possa quindi riconoscere alla cd. impugnativa dell'estratto di ruolo (più correttamente da definirsi azione di accertamento negativo su debiti contributivi iscritti a ruolo) alcuna funzione recuperatoria;
c) è possibile tuttavia che il contribuente possa voler lamentare un'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, eventualmente rilevante anche ai fini della prescrizione quinquennale ex L.335/1995: in questo caso, però, avrà l'onere di allegare in modo specifico e dimostrare la sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dal già citato art.3 bis D.L. 146/2021 introdotto dalla L.215/2021 (pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici;
perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.).
Il dato di fatto secondo cui iniziative volte alla riscossione vi siano eventualmente state, anche nel recente passato, non costituisce ad opinione del Tribunale un elemento idoneo a superare la chiara intenzione del legislatore della L.215/2021 di delimitare in senso restrittivo, e per come appena sopra ricostruito, la nozione di interesse ad agire in subjecta materia.
La norma in questione, come chiarito dalle medesime Sezioni Unite della Corte di
Cassazione appena menzionate, si applica anche ai processi in corso atteso che la sussistenza di un interesse ad agire è condizione che “ha natura dinamica, che rifugge
da considerazioni statiche allo stato degli atti (…) e può assumere una diversa
configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione”
(Cass., Sez. Un., 26283/2022, cit.).
Per quanto detto il ricorso va parzialmente accolto e gli atti di intimazione nn.
09420189004798910/000 e 09420189007650972/000 andranno annullati con riferimento alle cartelle impugnate per la quale va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Per il carico che risulta iscritto a ruolo per €.13.940,54 relativo alla cartella n.
09420060021546618000 il ricorso dovrà essere rigettato.
Stante la reciproca soccombenza le spese andranno compensate.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420189004798910/000, in relazione alle cartelle n. 09420080037224154000 e n. 09420090002586283000,
l'intimazione di pagamento n. 09420189007650972/000 relativo alle cartelle n.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
09420070040673158000 e n. 09420080020639426000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall e dagli stessi portati;
CP_1
- rigetta il ricorso per il resto.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 15/12/2025 IL GIUDICE dott. Davide De Leo