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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI IT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 2 dicembre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7141/2023 R.G.
Lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa per delega in calce ricorso Parte_1 ex art. 445 bis co. 1 c.p.c. n. 9067/2022 R.G.L. dall'avv. Antonio Tota presso lo studio del quale in San Severo (FG) Via Lavoro, 13 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: benefici ex art. 3 co. 3 L. 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.08.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dei benefici in oggetto negati in sede amministrativa;
che la CTU aveva confermato quanto acclarato in quella sede;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Chiedeva all'adito Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da Parte_1 integrare i presupposti per il riconoscimento della predetta quale soggetto portatore di Handicap in situazione di gravità ex comma 3, art. 3 della Legge 104/1992. a far tempo dalla domanda amministrativa - ovvero da quella diversa data che il Giudice del Lavoro adito riterrà equo stabilire.”
Disposta la rinnovazione della notifica e integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, convocato nuovamente il CTU per l'integrazione dell'elaborato peritale, all'udienza del 2 dicembre 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, si sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi
e negli interventi dei servizi pubblici”.
Ai fini che qui interessano, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana
Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v.
Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici ha escluso la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Il CTU nominato nella fase di ATPO, dott. nello Persona_2 specifico, ha accertato che le patologie da cui è affetta l'istante seppure impattanti sulla sua persona, non si ritengono tali da rendere necessario il suddetto intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 9067/2022 del Tribunale di
Foggia).
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sulla perizianda, che la stessa è affetta da:
“aumentato rischio di sviluppo di sindrome di Lynch tipo 2 in esiti di istero1annessiectomia bilaterale per carcinoma sincrono di ovaio e utero
(2017), in attuale follow-up. Esiti non invalidanti di trattamento chirurgico per frattura della caviglia di destra con persistenza dei mezzi di sintesi in sede. Esiti di frattura del quinto metatarso del piede di sinistra.”
Ha pertanto, accertato, sulla scorta delle patologie riscontrate in capo ad essa ricorrente, la insussistenza dello status di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92.
Sulla scorta delle osservazioni inviate dalla parte ricorrente ha così dedotto: si prende atto delle osservazioni relative all'umore deflesso e allo stato ansioso manifestato dalla ricorrente ma la situazione del momento, peraltro comprensibilissima, non si è tradotto e non si traduce attualmente nella necessità di un continuativo sostegno psico-farmacologico (tant'è che è stato riferito di eseguire solo delorazepam al bisogno e in atti non risultano visite psichiatriche o neurologiche). In sostanza, non vi sono evidenze passate e presenti della
“condizione neurologica abbastanza critica” che in ogni caso non sarebbe comunque stata dirimente ai fini del beneficio. Per quanto riguarda le osservazioni relative all'invalidità civile, si riporta nuovamente uno stralcio dell'elaborato peritale: “Alla base valutativa della Legge
104/92, vi sono le conseguenze menomative dello stato di disagio nella vita sociale, scolastica e lavorativa. Ciò che costituisce oggetto di valutazione non sono le condizioni di salute in quanto tali ma le conseguenze che le patologie determinano in un individuo che vive e svolge la propria attività in un determinato ambiente. Da ciò deriva che
è esclusa l'equivalenza tra la valutazione dell'invalidità civile e quella dell'handicap, avendo i due accertamenti criteri valutativi autonomi e finalità diverse (omissis). Potranno essere quindi ritenuti in una condizione di gravità i disabili che non raggiungono l'indipendenza fisica (ciechi assoluti, i titolari di indennità d'accompagnamento, ecc.) ma anche molti casi di invalidi civili parziali o totali, sordi e ciechi parziali quando manchi un buon recupero sul piano individuale anche se solo per un periodo definito”.
Parte ricorrente, nell'introdurre la presente fase di opposizione, ha censurato essenzialmente l'elaborato peritale ritenendo che il CTU non avesse tenuto in debito conto l'intervenuto riconoscimento in proprio favore dei requisiti sanitari quale invalido civile nella misura del 100%
e del referto psichiatrico del 17.03.2023.
Tenuto conto della documentazione sanitaria sopravvenuta depositata in questa fase è stata disposta la convocazione del CTU il quale, ha esaminato la documentazione confermando il convincimento già espresso nell'elaborato peritale della fase di ATPO sia sulla scorta delle considerazioni già svolte nella prima fase in risposta alle osservazioni inviate dalla parte che sulle seguenti: “In ogni caso, la certificazione prodotta (solo dopo la visita) nulla aggiunge al dato acclarato che in occasione delle operazioni peritali nulla è emerso e che in ogni caso, considerando il quadro clinico globale e l'obiettività rilevata, non ricorrono assolutamente le condizioni che determinano una riduzione dell'autonomia personale che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In tal senso si considerino le patologie riportate in diagnosi: patologia oncologica diagnosticata nel 2017 e da allora in follow up (il giudizio medico-legale di una patologia di natura neoplastica deriva da un'attenta considerazione sia delle menomazioni psico-fisiche che delle caratteristiche prognostiche della stessa.
L'incertezza prognostica giustifica, anche in assenza di recidive o metastasi, un giudizio d'invalidità almeno per i primi 3-5 anni, lasso di tempo entro cui si verifica la maggior parte delle recidive), gli esiti non invalidanti di trattamento chirurgico per frattura della caviglia di destra, assenza di certificazione di patologia psichiatrica in atti tranne quella prodotta successivamente (trattasi quindi di patologia sostanzialmente non stabilizzata).”
Parte ricorrente ha nuovamente contestato le risultanze peritali riproponendo le medesime argomentazioni già svolte nella precedente fase e rinnovate in questa fase di giudizio e alle quali il CTU ha già fornito più volte esauriente risposta.
Deve invero valutarsi, che i rilievi e le contestazioni di parte ricorrente non sono tali da inficiare le risultanze peritali.
Il CTU già nell'elaborato peritale di cui al proc. per ATPO n.
9067/2022 R.G.L., sebbene in termini concisi, aveva posto in evidenza che andava esclusa l'equivalenza tra la valutazione dell'invalidità civile e quella dell'handicap, avendo i due accertamenti criteri valutativi autonomi e finalità diverse, e chiarito che considerando la situazione clinica generale, l'obiettività riscontrata e la documentazione in atti, non ricorressero le condizioni atte a determinare una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate in atti dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Difatti, secondo la normativa, non ogni limitazione dell'autonomia personale del soggetto richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, per cui – a fronte di una limitazione pur marcata come nel caso di specie
– l'esame obiettivo (cfr. relazione tecnica in atti) può ben aver indotto il CTU a concludere nel senso sopra richiamato.
Si osserva in proposito che diversamente dalla valutazione delle invalidità civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.
L'handicap non deve, quindi, essere confuso con l'invalidità, poichè, mentre quest'ultima, difatti, rappresenta la riduzione della capacità lavorativa (tanto più è ridotta la capacità lavorativa, quanto più è alta la percentuale d'invalidità), l'handicap rappresenta la condizione di svantaggio sociale conseguente a una minorazione.
Si tratta, dunque, di due diverse condizioni: un invalido al 100% può non essere portatore di handicap, mentre può esserlo una persona con una percentuale d'invalidità più bassa.
L'handicap, per come già detto, al contrario della riduzione di capacità lavorativa, è valutato in base a criteri medico-sociali e non medico-legali o espressi in percentuale.
L' "handicap in situazione di gravità" (articolo 3, comma 3), uno stato del soggetto che si verifica e presenta, secondo la normativa, "... qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ...".
Non c'è, per come già detto, alcun automatismo e correlazione tra la percentuale di invalidità e la certificazione di "handicap grave".
L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", come quelli derivanti dalla L.
n°118/71 - L. n°222 / 84 - L. n°382/70 - L. 18/80 - D.lgs n°509 /88, ecc.
...
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, e anche quanto alla decorrenza riferita alla documentazione sanitaria in atti. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare nuove richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
Si tratta dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Vista la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese possono essere dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, da liquidarsi con separati decreti devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accerta e dichiara la insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravita
- dichiara la irripetibilità delle spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RI IT
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI IT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 2 dicembre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7141/2023 R.G.
Lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa per delega in calce ricorso Parte_1 ex art. 445 bis co. 1 c.p.c. n. 9067/2022 R.G.L. dall'avv. Antonio Tota presso lo studio del quale in San Severo (FG) Via Lavoro, 13 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: benefici ex art. 3 co. 3 L. 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.08.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dei benefici in oggetto negati in sede amministrativa;
che la CTU aveva confermato quanto acclarato in quella sede;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Chiedeva all'adito Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da Parte_1 integrare i presupposti per il riconoscimento della predetta quale soggetto portatore di Handicap in situazione di gravità ex comma 3, art. 3 della Legge 104/1992. a far tempo dalla domanda amministrativa - ovvero da quella diversa data che il Giudice del Lavoro adito riterrà equo stabilire.”
Disposta la rinnovazione della notifica e integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, convocato nuovamente il CTU per l'integrazione dell'elaborato peritale, all'udienza del 2 dicembre 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, si sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi
e negli interventi dei servizi pubblici”.
Ai fini che qui interessano, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana
Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v.
Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici ha escluso la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Il CTU nominato nella fase di ATPO, dott. nello Persona_2 specifico, ha accertato che le patologie da cui è affetta l'istante seppure impattanti sulla sua persona, non si ritengono tali da rendere necessario il suddetto intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 9067/2022 del Tribunale di
Foggia).
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sulla perizianda, che la stessa è affetta da:
“aumentato rischio di sviluppo di sindrome di Lynch tipo 2 in esiti di istero1annessiectomia bilaterale per carcinoma sincrono di ovaio e utero
(2017), in attuale follow-up. Esiti non invalidanti di trattamento chirurgico per frattura della caviglia di destra con persistenza dei mezzi di sintesi in sede. Esiti di frattura del quinto metatarso del piede di sinistra.”
Ha pertanto, accertato, sulla scorta delle patologie riscontrate in capo ad essa ricorrente, la insussistenza dello status di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92.
Sulla scorta delle osservazioni inviate dalla parte ricorrente ha così dedotto: si prende atto delle osservazioni relative all'umore deflesso e allo stato ansioso manifestato dalla ricorrente ma la situazione del momento, peraltro comprensibilissima, non si è tradotto e non si traduce attualmente nella necessità di un continuativo sostegno psico-farmacologico (tant'è che è stato riferito di eseguire solo delorazepam al bisogno e in atti non risultano visite psichiatriche o neurologiche). In sostanza, non vi sono evidenze passate e presenti della
“condizione neurologica abbastanza critica” che in ogni caso non sarebbe comunque stata dirimente ai fini del beneficio. Per quanto riguarda le osservazioni relative all'invalidità civile, si riporta nuovamente uno stralcio dell'elaborato peritale: “Alla base valutativa della Legge
104/92, vi sono le conseguenze menomative dello stato di disagio nella vita sociale, scolastica e lavorativa. Ciò che costituisce oggetto di valutazione non sono le condizioni di salute in quanto tali ma le conseguenze che le patologie determinano in un individuo che vive e svolge la propria attività in un determinato ambiente. Da ciò deriva che
è esclusa l'equivalenza tra la valutazione dell'invalidità civile e quella dell'handicap, avendo i due accertamenti criteri valutativi autonomi e finalità diverse (omissis). Potranno essere quindi ritenuti in una condizione di gravità i disabili che non raggiungono l'indipendenza fisica (ciechi assoluti, i titolari di indennità d'accompagnamento, ecc.) ma anche molti casi di invalidi civili parziali o totali, sordi e ciechi parziali quando manchi un buon recupero sul piano individuale anche se solo per un periodo definito”.
Parte ricorrente, nell'introdurre la presente fase di opposizione, ha censurato essenzialmente l'elaborato peritale ritenendo che il CTU non avesse tenuto in debito conto l'intervenuto riconoscimento in proprio favore dei requisiti sanitari quale invalido civile nella misura del 100%
e del referto psichiatrico del 17.03.2023.
Tenuto conto della documentazione sanitaria sopravvenuta depositata in questa fase è stata disposta la convocazione del CTU il quale, ha esaminato la documentazione confermando il convincimento già espresso nell'elaborato peritale della fase di ATPO sia sulla scorta delle considerazioni già svolte nella prima fase in risposta alle osservazioni inviate dalla parte che sulle seguenti: “In ogni caso, la certificazione prodotta (solo dopo la visita) nulla aggiunge al dato acclarato che in occasione delle operazioni peritali nulla è emerso e che in ogni caso, considerando il quadro clinico globale e l'obiettività rilevata, non ricorrono assolutamente le condizioni che determinano una riduzione dell'autonomia personale che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In tal senso si considerino le patologie riportate in diagnosi: patologia oncologica diagnosticata nel 2017 e da allora in follow up (il giudizio medico-legale di una patologia di natura neoplastica deriva da un'attenta considerazione sia delle menomazioni psico-fisiche che delle caratteristiche prognostiche della stessa.
L'incertezza prognostica giustifica, anche in assenza di recidive o metastasi, un giudizio d'invalidità almeno per i primi 3-5 anni, lasso di tempo entro cui si verifica la maggior parte delle recidive), gli esiti non invalidanti di trattamento chirurgico per frattura della caviglia di destra, assenza di certificazione di patologia psichiatrica in atti tranne quella prodotta successivamente (trattasi quindi di patologia sostanzialmente non stabilizzata).”
Parte ricorrente ha nuovamente contestato le risultanze peritali riproponendo le medesime argomentazioni già svolte nella precedente fase e rinnovate in questa fase di giudizio e alle quali il CTU ha già fornito più volte esauriente risposta.
Deve invero valutarsi, che i rilievi e le contestazioni di parte ricorrente non sono tali da inficiare le risultanze peritali.
Il CTU già nell'elaborato peritale di cui al proc. per ATPO n.
9067/2022 R.G.L., sebbene in termini concisi, aveva posto in evidenza che andava esclusa l'equivalenza tra la valutazione dell'invalidità civile e quella dell'handicap, avendo i due accertamenti criteri valutativi autonomi e finalità diverse, e chiarito che considerando la situazione clinica generale, l'obiettività riscontrata e la documentazione in atti, non ricorressero le condizioni atte a determinare una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate in atti dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Difatti, secondo la normativa, non ogni limitazione dell'autonomia personale del soggetto richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, per cui – a fronte di una limitazione pur marcata come nel caso di specie
– l'esame obiettivo (cfr. relazione tecnica in atti) può ben aver indotto il CTU a concludere nel senso sopra richiamato.
Si osserva in proposito che diversamente dalla valutazione delle invalidità civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.
L'handicap non deve, quindi, essere confuso con l'invalidità, poichè, mentre quest'ultima, difatti, rappresenta la riduzione della capacità lavorativa (tanto più è ridotta la capacità lavorativa, quanto più è alta la percentuale d'invalidità), l'handicap rappresenta la condizione di svantaggio sociale conseguente a una minorazione.
Si tratta, dunque, di due diverse condizioni: un invalido al 100% può non essere portatore di handicap, mentre può esserlo una persona con una percentuale d'invalidità più bassa.
L'handicap, per come già detto, al contrario della riduzione di capacità lavorativa, è valutato in base a criteri medico-sociali e non medico-legali o espressi in percentuale.
L' "handicap in situazione di gravità" (articolo 3, comma 3), uno stato del soggetto che si verifica e presenta, secondo la normativa, "... qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ...".
Non c'è, per come già detto, alcun automatismo e correlazione tra la percentuale di invalidità e la certificazione di "handicap grave".
L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", come quelli derivanti dalla L.
n°118/71 - L. n°222 / 84 - L. n°382/70 - L. 18/80 - D.lgs n°509 /88, ecc.
...
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, e anche quanto alla decorrenza riferita alla documentazione sanitaria in atti. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare nuove richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
Si tratta dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Vista la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese possono essere dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, da liquidarsi con separati decreti devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accerta e dichiara la insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravita
- dichiara la irripetibilità delle spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RI IT