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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 980/2022, avente ad oggetto: usucapione
TRA
e (avv. Salvatore Faiello, giusta procura in atti) Parte_1 CP_1
Parte attrice
E
e (avv. Daniele Bonavita) Controparte_2 Controparte_3
(contumace) CP_4
Parti convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza del 5/12/2024, che si hanno per integralmente richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le attrici hanno precisato – da ultimo all'udienza del 5/12/2024 – di aver proposto la domanda di acquisto per usucapione con riferimento ad un solo manufatto ovvero quello interrato ricadente integralmente nella porzione della p.lla 481 (quella di cui alla lett. B di cui a pag. 48 della relazione del C.T.U. ing. ), p.lla di terreno che è stato loro Persona_1
assegnata in comproprietà con sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 4902/2023,
intervenuta in corso di causa e passata in giudicato. Su tale premessa, sempre all'udienza del
5/12/2024, hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere divenute comproprietarie del suddetto manufatto in forza del principio dell'accessione.
All'accoglimento di tale richiesta si è opposta parte convenuta, sul rilievo che il detto
p. 1/2 manufatto non è stato oggetto del giudizio di divisione in quanto abusivo (cfr. verbale dell'udienza del 5/12/2024).
2. È dichiara cessata la materia del contendere, atteso che, come confermato anche dalle parti, con la Corte di Appello, con sentenza nr. 4902/2023, non impugnata, dunque, avente efficacia di giudicato, nel riformare la sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento nr.
118/2019, ha già attribuito in proprietà alle attrici, in comunione tra di loro, la porzione della p.lla 481 ove è ubicato l'immobile con riferimento al quale hanno proposto domanda di acquisto della proprietà per usucapione. L'attribuzione della proprietà del suolo comporta anche l'attribuzione della proprietà di tutto ciò che su tale suolo è costruito, in mancanza di prova di patti in senso contrario, prova che non è stata fornita. Infatti, per l'art. 934 c.c. il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e nel momento in cui la proprietà del suolo è trasferita o assegnata ad altri in sede di divisione, come nella fattispecie, tale trasferimento/assegnazione include chiaramente anche tutto ciò che sul suolo è stato costruito e ad esso è incorporato.
Pertanto, nel momento in cui la corte di merito ha attribuito in comproprietà alle attrici la porzione della p.lla 481 ove è ubicato il manufatto di cui è causa, circostanza non contestata,
tale attribuzione deve intendersi riferita anche alla proprietà del manufatto stesso, che è
incorporato al suolo.
3. Per quanto innanzi, è dichiarata cessata la materia del contendere.
4. Spese di lite compensate, atteso che la sentenza della Corte di Appello di Napoli nr.
4902/2023 è intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, diversa e/o contraria domanda, istanza, deduzione, e/o eccezione disattesa, così decide:
- dichiara cessata materia contendere;
- compensa tra le parti le spese lite.
Benevento, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 980/2022, avente ad oggetto: usucapione
TRA
e (avv. Salvatore Faiello, giusta procura in atti) Parte_1 CP_1
Parte attrice
E
e (avv. Daniele Bonavita) Controparte_2 Controparte_3
(contumace) CP_4
Parti convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza del 5/12/2024, che si hanno per integralmente richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le attrici hanno precisato – da ultimo all'udienza del 5/12/2024 – di aver proposto la domanda di acquisto per usucapione con riferimento ad un solo manufatto ovvero quello interrato ricadente integralmente nella porzione della p.lla 481 (quella di cui alla lett. B di cui a pag. 48 della relazione del C.T.U. ing. ), p.lla di terreno che è stato loro Persona_1
assegnata in comproprietà con sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 4902/2023,
intervenuta in corso di causa e passata in giudicato. Su tale premessa, sempre all'udienza del
5/12/2024, hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere divenute comproprietarie del suddetto manufatto in forza del principio dell'accessione.
All'accoglimento di tale richiesta si è opposta parte convenuta, sul rilievo che il detto
p. 1/2 manufatto non è stato oggetto del giudizio di divisione in quanto abusivo (cfr. verbale dell'udienza del 5/12/2024).
2. È dichiara cessata la materia del contendere, atteso che, come confermato anche dalle parti, con la Corte di Appello, con sentenza nr. 4902/2023, non impugnata, dunque, avente efficacia di giudicato, nel riformare la sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento nr.
118/2019, ha già attribuito in proprietà alle attrici, in comunione tra di loro, la porzione della p.lla 481 ove è ubicato l'immobile con riferimento al quale hanno proposto domanda di acquisto della proprietà per usucapione. L'attribuzione della proprietà del suolo comporta anche l'attribuzione della proprietà di tutto ciò che su tale suolo è costruito, in mancanza di prova di patti in senso contrario, prova che non è stata fornita. Infatti, per l'art. 934 c.c. il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e nel momento in cui la proprietà del suolo è trasferita o assegnata ad altri in sede di divisione, come nella fattispecie, tale trasferimento/assegnazione include chiaramente anche tutto ciò che sul suolo è stato costruito e ad esso è incorporato.
Pertanto, nel momento in cui la corte di merito ha attribuito in comproprietà alle attrici la porzione della p.lla 481 ove è ubicato il manufatto di cui è causa, circostanza non contestata,
tale attribuzione deve intendersi riferita anche alla proprietà del manufatto stesso, che è
incorporato al suolo.
3. Per quanto innanzi, è dichiarata cessata la materia del contendere.
4. Spese di lite compensate, atteso che la sentenza della Corte di Appello di Napoli nr.
4902/2023 è intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, diversa e/o contraria domanda, istanza, deduzione, e/o eccezione disattesa, così decide:
- dichiara cessata materia contendere;
- compensa tra le parti le spese lite.
Benevento, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2