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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 15174/2020 R.G., promosso da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Bongiorno, giusta C.F._1
procura in atti
opponente contro con sede legale in Milano, via Privata Chieti n.3, codice fiscale e iscrizione Controparte_1
al Registro delle Imprese di Milano n. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, quale mandataria di (partita iva , rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Gianluca de Lima Souza ed elettivamente domicilia presso il suo studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 267, giusta procura in atti;
opposta
***
All'udienza del 7.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di 60 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 30.3.2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3331/2020 emesso dal Tribunale di Catania con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.792,09, oltre interessi e spese, in
1 favore di quale saldo debitore del contratto di prestito personale stipulato con Controparte_1
Consel s.p.a. in data 30.11.2005. L'opponente ha eccepito l'erronea indicazione dell'importo dovuto, l'illegittima capitalizzazione degli interessi ed il superamento della soglia usuraria. Con
la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 66 del regio decreto n 1669/1933, deducendo che l'opposta avrebbe dovuto esercitare l'azione cambiaria con riferimento agli effetti rilasciati per il pagamento delle rate del finanziamento;
il predetto ha pure dedotto la novazione dell'obbligazione originaria.
Con comparsa di risposta del 14.4.2021, si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1
fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 16.11.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato termine perentorio per l'introduzione della domanda di mediazione obbligatoria;
indi, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e, con ordinanza del 6.7.2023, è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
2. Esposti i fatti, occorre osservare preliminarmente che la pretesa avanzata da Controparte_1
trae origine dal contratto di finanziamento stipulato tra l'opponente e Consel s.p.a. in data
30.11.2005, con cui è stato concesso un finanziamento di euro 10.449,45, da rimborsare in 60 rate mensili dell'importo di euro 227 ciascuna.
Il credito scaturente dal suindicato contratto è stato oggetto di una prima cessione da parte di
Consel s.p.a. in favore di notificata al debitore ceduto come risulta dalla lettera Controparte_3
raccomandata del 2.12.2015 (doc. 6). ha successivamente ceduto in blocco il credito a tramite Controparte_3 Controparte_4
operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
parte seconda, n. 117 del 5.10.2019; in atti è stato depositato sia l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (doc. 5) sia la lettera raccomandata inviata al debitore ceduto (doc. 6).
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
non è fondata.
3.1 Con il primo motivo di opposizione, ha contestato l'erroneità Parte_1
dell'importo ingiunto, deducendo che alla data del 9.1.2012 l'importo dovuto ammontasse ad euro 2.353,96, come da comunicazione inviata da Consel s.p.a. (doc. 4), e che, di conseguenza, la somma ingiunta fosse eccessiva.
2 La doglianza non è fondata.
In diritto si ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende far valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, producendo il contratto di finanziamento, l'estratto conto ed il piano di ammortamento ed allegando l'inadempimento del debitore.
Nello specifico, dall'estratto conto versato in atti risulta chiaramente la determinazione del credito, avendo l'opposta evidenziato il regolare pagamento delle rate fino al 30.4.2009 ed avendo calcolato la somma dovuta, al netto dei pagamenti effettuati (pari ad euro 9.307), così determinata:
- euro 3.942,48 per sorte capitale residua;
- euro 370,02 per interessi corrispettivi residui;
- euro 6.479,09 per interessi di mora.
Non pare dirimente la circostanza per cui con lettera del 9.10.2012 Consel s.p.a. avesse determinato l'importo residuo dovuto in misura pari ad euro 1.702,17 a titolo di sorte capitale.
Per un verso, infatti, dalla lista movimenti depositata in atti (doc. 7) emerge che l'opponente, a partire dal dicembre 2010, abbia cambiato modalità di pagamento consegnando effetti cambiari a Consel con scadenza successiva al 30.11.2011 (data indicata nella lettera del
9.10.2012), sicché il calcolo dell'importo dovuto riportato nella citata missiva non tiene conto delle somme oggetto delle cambiali solo successivamente rivelatesi insolute.
Per altro verso, alla stregua dei criteri di riparto dell'onere probatorio, incombeva sulla parte opponente fornire la prova dei pagamenti, allo scopo di consentire di accertare l'erroneità del calcolo operato dall'opposta.
Per quanto sopra, in mancanza di prova del fatto estintivo, va rigettato il motivo di opposizione concernente l'erronea determinazione del debito.
3.2 Con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito Parte_1
l'usurarietà del tasso di interesse moratorio.
La doglianza non è fondata.
3 Premesso che l'opponente si è limitato in modo del tutto generico ad eccepire la violazione della legge 108/1996 senza specificare in che termini il tasso di mora supererebbe il limite normativo introdotto dal decreto ministeriale ratione temporis vigente, rileva il decidente come il tasso di mora previsto in contratto è pari al “tasso massimo tempo per tempo previsto dalla normativa di settore” (cfr. condizioni generali di contratto, doc.1).
Risulta, pertanto, pattuita una clausola di salvaguardia, clausola che più volte la Cassazione ha reputato legittima (in questi termini, si veda Cass. n. 26286/2019; Cass. n. 8103/2023, Cass. n.
7723/2023; Cass. n. 4597/2023), avendo peraltro l'opposta dimostrato che nel corso del rapporto il tasso di mora si sia mantenuto sempre al di sotto dei limiti di rilevanza usuraria
(cfr. estratto conto).
3.3 Con il terzo motivo di opposizione, ha eccepito l'illegittimità Parte_1
della capitalizzazione degli interessi.
La doglianza è generica, non avendo in alcun modo l'opponente prospettato in che termini il finanziamento per cui è causa avrebbe violato il divieto di anatocismo.
Essa è comunque infondata, atteso che l'opponente ha invocato la disciplina propria dei contratti bancari di conto corrente, dovendosi precisare che di recente le Sezioni Unite abbiano escluso che il c.d. piano di ammortamento alla francese dia luogo a nullità per l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori (Cass. sez. un.
15130/2024).
3.4 La doglianza di parte opponente, introdotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., secondo cui l'opposta avrebbe violato l'art. 66 della legge cambiaria (r.d. 1669/1933) che prescrive l'onere, in capo al creditore che agisca con l'azione causale, di restituzione dei titoli cambiari, non è fondata.
L'art. 66 legge cambiaria prevede che: “Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla
trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale salvo che si provi che vi fu novazione.
Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia
adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
4 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha avuto modo di affermare che “In tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, terzo comma, del r.d. 14 dicembre
1933, n. 1669 (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che
esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione in senso proprio,
attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del
giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa,
la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento
dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo (Cass 19278/2010; si veda anche Cass.
15141/2022).
Dal tenore delle pronunce suindicata si ricava che l'onere di cui al terzo comma dell'art. 66 sia unicamente finalizzato a scongiurare il “pericolo che il debitore sia esposto a pagare due volte”, pericolo che non sussiste laddove l'azione cambiaria sia prescritta.
Nel caso di specie, non è controverso tra le parti che, ad un certo punto del rapporto di finanziamento, l'opponente abbia modificato la modalità di pagamento consegnando cambiali a favore di Consel s.p.a. e che dette cambiali siano insolute. Tuttavia, la circostanza che i titoli consegnati a Consel non siano stati restituiti né portati all'incasso e protestati non è dirimente, emergendo dalla lista dei movimenti che l'ultimo dei titoli in questione sia stato consegnato nel 2012. Ne consegue che essendo ormai prescritta l'azione cambiaria, l'opposta ha correttamente agire con l'azione causale, senza necessità di procedere alla consegna dei titoli in questione, titoli che, peraltro, erano stati consegnati alla cedente ed originaria titolare del contratto.
3.5 Non è fondata nemmeno la doglianza di parte opponente secondo cui vi sarebbe stata novazione del rapporto, dal momento che la modifica delle modalità di pagamento non implica, di per sé, che vi sia stata novazione ( ex art. 66, comma 1) e che, di conseguenza,
sarebbe spettato all'opponente dare la prova della novazione;
prova che, tuttavia, non è stata fornita.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata. Parte_1
5 4. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15174/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3331/2020 proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 2.538,50 oltre spese generali, iva e c.p.a. Controparte_1
Così deciso in Catania, il 16 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 15174/2020 R.G., promosso da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Bongiorno, giusta C.F._1
procura in atti
opponente contro con sede legale in Milano, via Privata Chieti n.3, codice fiscale e iscrizione Controparte_1
al Registro delle Imprese di Milano n. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, quale mandataria di (partita iva , rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Gianluca de Lima Souza ed elettivamente domicilia presso il suo studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 267, giusta procura in atti;
opposta
***
All'udienza del 7.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di 60 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 30.3.2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3331/2020 emesso dal Tribunale di Catania con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.792,09, oltre interessi e spese, in
1 favore di quale saldo debitore del contratto di prestito personale stipulato con Controparte_1
Consel s.p.a. in data 30.11.2005. L'opponente ha eccepito l'erronea indicazione dell'importo dovuto, l'illegittima capitalizzazione degli interessi ed il superamento della soglia usuraria. Con
la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 66 del regio decreto n 1669/1933, deducendo che l'opposta avrebbe dovuto esercitare l'azione cambiaria con riferimento agli effetti rilasciati per il pagamento delle rate del finanziamento;
il predetto ha pure dedotto la novazione dell'obbligazione originaria.
Con comparsa di risposta del 14.4.2021, si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1
fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 16.11.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato termine perentorio per l'introduzione della domanda di mediazione obbligatoria;
indi, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e, con ordinanza del 6.7.2023, è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
2. Esposti i fatti, occorre osservare preliminarmente che la pretesa avanzata da Controparte_1
trae origine dal contratto di finanziamento stipulato tra l'opponente e Consel s.p.a. in data
30.11.2005, con cui è stato concesso un finanziamento di euro 10.449,45, da rimborsare in 60 rate mensili dell'importo di euro 227 ciascuna.
Il credito scaturente dal suindicato contratto è stato oggetto di una prima cessione da parte di
Consel s.p.a. in favore di notificata al debitore ceduto come risulta dalla lettera Controparte_3
raccomandata del 2.12.2015 (doc. 6). ha successivamente ceduto in blocco il credito a tramite Controparte_3 Controparte_4
operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
parte seconda, n. 117 del 5.10.2019; in atti è stato depositato sia l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (doc. 5) sia la lettera raccomandata inviata al debitore ceduto (doc. 6).
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
non è fondata.
3.1 Con il primo motivo di opposizione, ha contestato l'erroneità Parte_1
dell'importo ingiunto, deducendo che alla data del 9.1.2012 l'importo dovuto ammontasse ad euro 2.353,96, come da comunicazione inviata da Consel s.p.a. (doc. 4), e che, di conseguenza, la somma ingiunta fosse eccessiva.
2 La doglianza non è fondata.
In diritto si ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende far valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, producendo il contratto di finanziamento, l'estratto conto ed il piano di ammortamento ed allegando l'inadempimento del debitore.
Nello specifico, dall'estratto conto versato in atti risulta chiaramente la determinazione del credito, avendo l'opposta evidenziato il regolare pagamento delle rate fino al 30.4.2009 ed avendo calcolato la somma dovuta, al netto dei pagamenti effettuati (pari ad euro 9.307), così determinata:
- euro 3.942,48 per sorte capitale residua;
- euro 370,02 per interessi corrispettivi residui;
- euro 6.479,09 per interessi di mora.
Non pare dirimente la circostanza per cui con lettera del 9.10.2012 Consel s.p.a. avesse determinato l'importo residuo dovuto in misura pari ad euro 1.702,17 a titolo di sorte capitale.
Per un verso, infatti, dalla lista movimenti depositata in atti (doc. 7) emerge che l'opponente, a partire dal dicembre 2010, abbia cambiato modalità di pagamento consegnando effetti cambiari a Consel con scadenza successiva al 30.11.2011 (data indicata nella lettera del
9.10.2012), sicché il calcolo dell'importo dovuto riportato nella citata missiva non tiene conto delle somme oggetto delle cambiali solo successivamente rivelatesi insolute.
Per altro verso, alla stregua dei criteri di riparto dell'onere probatorio, incombeva sulla parte opponente fornire la prova dei pagamenti, allo scopo di consentire di accertare l'erroneità del calcolo operato dall'opposta.
Per quanto sopra, in mancanza di prova del fatto estintivo, va rigettato il motivo di opposizione concernente l'erronea determinazione del debito.
3.2 Con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito Parte_1
l'usurarietà del tasso di interesse moratorio.
La doglianza non è fondata.
3 Premesso che l'opponente si è limitato in modo del tutto generico ad eccepire la violazione della legge 108/1996 senza specificare in che termini il tasso di mora supererebbe il limite normativo introdotto dal decreto ministeriale ratione temporis vigente, rileva il decidente come il tasso di mora previsto in contratto è pari al “tasso massimo tempo per tempo previsto dalla normativa di settore” (cfr. condizioni generali di contratto, doc.1).
Risulta, pertanto, pattuita una clausola di salvaguardia, clausola che più volte la Cassazione ha reputato legittima (in questi termini, si veda Cass. n. 26286/2019; Cass. n. 8103/2023, Cass. n.
7723/2023; Cass. n. 4597/2023), avendo peraltro l'opposta dimostrato che nel corso del rapporto il tasso di mora si sia mantenuto sempre al di sotto dei limiti di rilevanza usuraria
(cfr. estratto conto).
3.3 Con il terzo motivo di opposizione, ha eccepito l'illegittimità Parte_1
della capitalizzazione degli interessi.
La doglianza è generica, non avendo in alcun modo l'opponente prospettato in che termini il finanziamento per cui è causa avrebbe violato il divieto di anatocismo.
Essa è comunque infondata, atteso che l'opponente ha invocato la disciplina propria dei contratti bancari di conto corrente, dovendosi precisare che di recente le Sezioni Unite abbiano escluso che il c.d. piano di ammortamento alla francese dia luogo a nullità per l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori (Cass. sez. un.
15130/2024).
3.4 La doglianza di parte opponente, introdotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., secondo cui l'opposta avrebbe violato l'art. 66 della legge cambiaria (r.d. 1669/1933) che prescrive l'onere, in capo al creditore che agisca con l'azione causale, di restituzione dei titoli cambiari, non è fondata.
L'art. 66 legge cambiaria prevede che: “Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla
trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale salvo che si provi che vi fu novazione.
Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia
adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
4 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha avuto modo di affermare che “In tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, terzo comma, del r.d. 14 dicembre
1933, n. 1669 (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che
esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione in senso proprio,
attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del
giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa,
la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento
dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo (Cass 19278/2010; si veda anche Cass.
15141/2022).
Dal tenore delle pronunce suindicata si ricava che l'onere di cui al terzo comma dell'art. 66 sia unicamente finalizzato a scongiurare il “pericolo che il debitore sia esposto a pagare due volte”, pericolo che non sussiste laddove l'azione cambiaria sia prescritta.
Nel caso di specie, non è controverso tra le parti che, ad un certo punto del rapporto di finanziamento, l'opponente abbia modificato la modalità di pagamento consegnando cambiali a favore di Consel s.p.a. e che dette cambiali siano insolute. Tuttavia, la circostanza che i titoli consegnati a Consel non siano stati restituiti né portati all'incasso e protestati non è dirimente, emergendo dalla lista dei movimenti che l'ultimo dei titoli in questione sia stato consegnato nel 2012. Ne consegue che essendo ormai prescritta l'azione cambiaria, l'opposta ha correttamente agire con l'azione causale, senza necessità di procedere alla consegna dei titoli in questione, titoli che, peraltro, erano stati consegnati alla cedente ed originaria titolare del contratto.
3.5 Non è fondata nemmeno la doglianza di parte opponente secondo cui vi sarebbe stata novazione del rapporto, dal momento che la modifica delle modalità di pagamento non implica, di per sé, che vi sia stata novazione ( ex art. 66, comma 1) e che, di conseguenza,
sarebbe spettato all'opponente dare la prova della novazione;
prova che, tuttavia, non è stata fornita.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata. Parte_1
5 4. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15174/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3331/2020 proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 2.538,50 oltre spese generali, iva e c.p.a. Controparte_1
Così deciso in Catania, il 16 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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